DELIBERA
GM.60/06
LA GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO
che a seguito della pubblicazione da parte del circolo di
"Legambiente" di Novellara di un volantino dai contenuti ritenuti
denigratori nei confronti di alcuni Sindaci della "Bassa Reggiana",
soci della società a totale capitale pubblico "Sabar s.p.a in relazione
alla presunta incidenza di malformazioni genetiche del sistema nervoso e di
malattie tumorali provocata dalle discariche di rifiuti anche solidi urbani
localizzate nei pressi dei centri urbani, quale quella di Novellara, veniva
presentata querela e instaurato un procedimento penale nei confronti del legale
rappresentante del suddetto circolo, il Sig. Ezio Becchi;
-CHE
la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico Ministero, motivata dalla
ritenuta scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica
costituzionalmente riconosciuto, da parte del suddetto legale rappresentante
del circolo novellarese di Legambiente, veniva rspinta dal G.I.P del Tribunale
di Reggio Emilia e che a seguito di ciò, veniva formulata l'imputazione con
conseguente rinvio a giudizio;
-RITENUTO
pertanto di partecipare al procedimento penale a causa del contenuto
diffamatorio del volantino suindicato nei confronti dell'operato del Sindaco,
quale rappresentante dell'Ente locale e a tutela del prestigio e decoro
dell'Amministrazione stessa mediante la costituzione di parte civile nel
procedimento "de quo", ritenedosi l'Ente locale e il Sindaco stesso
danneggiato dal reato commesso;
-CONSIDERATO
CHE lo Statuto del Comune di Poviglio prevede espressamente al'art. 54 che il
Sindaco, quale organo responsabile dell'Aministrazione Comunale, può stare in
giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi con l'autorizzazione
della Giunta;
-CHE
tale norma deve ritenersi tutt'ora in vigore, nonostante la recente sentenza n.
12868 del 16 giugno 2005 della Corte di Cassazione a S.U. la quale ha sancito
in generale la non necessità di un atto autorizzatorio da parte della Giunta
Comunale in quanto il Sindaco è per legge il legale rappresentante dell'Ente,
salvo specifica e diversa disposizione statutaria che richieda il permanere
dell'atto autorizzatorio, circostanza che ricorre nel caso di specie ai sensi
del citato art. 54 dello statuto comunale vigente;
-RITENUTO,
per il patrocinio legale e la difesa tecnica dell'ente di avvalersi della
professionalità di un avvocato di fiducia
cui affidare l'incarico nella presente vicenda processuale;
VISTO
il Dlgs.vo n. 267/2000;
-Visto
lo Statuto Comunale art. 54;
-Vista
la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 12868/2005;
a
voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1)
DI AUTORIZZARE, per i motivi esposti in premessa, il Sindaco in rappresentanza
dell'Ente, a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 1275/03 R.G.
notizie di reato nei confronti del Sig.Becchi Ezio, legale rappresentante del
circolo "Legambiente" di Novellara fine di tutelare l'onore e il prestigio
proprio e del Comune di Poviglio;
2)
DI AFFIDARE l'incarico fiduciario per la difesa tecnica dell'Ente all'Avv.
Ermes Coffrini del foro di Reggio Emilia;
3)
DI INCARICARE il Responsabile del Settore amministrativo di assumere gli atti
conseguenti alla presente;
4)
DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n.
267/2000.