DELIBERA GM.60/06

                                    LA GIUNTA COMUNALE

 

 

-PREMESSO che a seguito della pubblicazione da parte del circolo di "Legambiente" di Novellara di un volantino dai contenuti ritenuti denigratori nei confronti di alcuni Sindaci della "Bassa Reggiana", soci della società a totale capitale pubblico "Sabar s.p.a in relazione alla presunta incidenza di malformazioni genetiche del sistema nervoso e di malattie tumorali provocata dalle discariche di rifiuti anche solidi urbani localizzate nei pressi dei centri urbani, quale quella di Novellara, veniva presentata querela e instaurato un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante del suddetto circolo, il Sig. Ezio Becchi;

 

-CHE la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico Ministero, motivata dalla ritenuta scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica costituzionalmente riconosciuto, da parte del suddetto legale rappresentante del circolo novellarese di Legambiente, veniva rspinta dal G.I.P del Tribunale di Reggio Emilia e che a seguito di ciò, veniva formulata l'imputazione con conseguente rinvio a giudizio;

 

-RITENUTO pertanto di partecipare al procedimento penale a causa del contenuto diffamatorio del volantino suindicato nei confronti dell'operato del Sindaco, quale rappresentante dell'Ente locale e a tutela del prestigio e decoro dell'Amministrazione stessa mediante la costituzione di parte civile nel procedimento "de quo", ritenedosi l'Ente locale e il Sindaco stesso danneggiato dal reato commesso;

 

-CONSIDERATO CHE lo Statuto del Comune di Poviglio prevede espressamente al'art. 54 che il Sindaco, quale organo responsabile dell'Aministrazione Comunale, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi con l'autorizzazione della Giunta;

 

-CHE tale norma deve ritenersi tutt'ora in vigore, nonostante la recente sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005 della Corte di Cassazione a S.U. la quale ha sancito in generale la non necessità di un atto autorizzatorio da parte della Giunta Comunale in quanto il Sindaco è per legge il legale rappresentante dell'Ente, salvo specifica e diversa disposizione statutaria che richieda il permanere dell'atto autorizzatorio, circostanza che ricorre nel caso di specie ai sensi del citato art. 54 dello statuto comunale vigente;

 

-RITENUTO, per il patrocinio legale e la difesa tecnica dell'ente di avvalersi della professionalità di un avvocato di fiducia  cui affidare l'incarico nella presente vicenda processuale;

 

VISTO il Dlgs.vo n. 267/2000;

-Visto lo Statuto Comunale art. 54;

 

 

-Vista la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 12868/2005;

a voti unanimi legalmente espressi:

 

 

                                                                        DELIBERA

 

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi esposti in premessa, il Sindaco in rappresentanza dell'Ente, a costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 1275/03 R.G. notizie di reato nei confronti del Sig.Becchi Ezio, legale rappresentante del circolo "Legambiente" di Novellara fine di tutelare l'onore e il prestigio proprio e del Comune di Poviglio;

 

2) DI AFFIDARE l'incarico fiduciario per la difesa tecnica dell'Ente all'Avv. Ermes Coffrini del foro di Reggio Emilia;

 

3) DI INCARICARE il Responsabile del Settore amministrativo di assumere gli atti conseguenti alla presente;

 

4) DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.