DELIBERA
GM.7/06
LA GIUNTA
COMUNALE
-
Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano
essere:
a)
Legge delega in materia di tributi n. 421/92;
b)
Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;
c)
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;
-
Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili entrato in vigore dal 01/01/06, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997,
n° 446, art.52, comma 2, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°
60 del 29/12/2005 in sostituzione di quello approvato con delibera C.C. n° 75/98;
-
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n°
504/92 che disciplina la determinazione dell'aliquota relativa all'I.C.I. tra
un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
-
Richiamato altresì l'art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e
detrazioni d'imposta;
-
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°
146 del 01.12.2005 di approvazione dello schema del bilancio 2006 e delle
aliquote-tariffe 2006;
-RICHIAMATO
l'atto Consiliare n. 59 del 29.12.2005 divenuto esecutivo per decorrenza termini
di approvazione del Bilancio 2006 e suoi allegati;
VISTA
LA SEGUENTE PROPOSTA:
1)
CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:
a) fabbricati
+ 5% rispetto alle rendite certificate
dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione
b) redditi dominicali + 25% come sopra
(art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);
2)CONFERMA
DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad
abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.
L'aliquota
5,2 per mille si applica alle abitazioni
principali intese come le unità
immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il
contribuente, che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica
ne costituisce prova.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni principali: C/2 - C/6 - C/7.
Tali
pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale;
L'aliquota
5,2 per mille si applica inoltre a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci
assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono
residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che le stesse risultino non
locate;
d.
unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo
di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano residente
all'estero, a condizione che non risultino
locate a titolo
oneroso;
e.
l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con
contratto regolarmente registrato) a
parenti fino al 3^ grado
(figli, genitori, fratelli, zii) e relativi
coniugi, suoceri,
generi e nuore, a condizione che il proprietario
della stessa,
oltre alla propria abitazione principale e
relative
pertinenze, possieda solo quest'unica unità
abitativa e sia
titolare di pensione o di reddito di lavoro
dipendente.
Tale condizione dovrà essere comunicata al
Comune entro il
31.12 dell'anno in cui essa si prospetta;
f.
l'unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario
dell'immobile a seguito di sentenza di
separazione o di
divorzio. Tale previsione presuppone che il
coniuge
assegnatario utilizzi l'immobile a titolo
di abitazione
principale.
La
stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui
ai punti a), b), c), d), e), f) a condizione che queste siano destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio delle
stesse unità immobiliari.
3)
ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6,
C/7 NON LOCATI.
Ai
fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non
locato", l'unità immobilire, classificata o classificabile nel gruppo
catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi,
non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno
d'imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.
Da questa ultima disposizione sono esclusi:
a.
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente
l'attività di costruzione e l'alienazione
di immobili, per i
quali si applica l'aliquota ordinaria del
6,7 per mille;
b.
gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati ai quali si applica l'aliquota
del 6,7 per mille
ridotta del 50% previo accertamento
dell'ufficio tecnico con
perizia a carico del proprietario o
presentazione di
dichiarazione sostitutiva da parte del
proprietario stesso ai
sensi della legge n.445/2000.
4)
CONFERMA ALIQUOTA ORDINARIA: 6,7 per
mille relativa a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati
(immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti
2) e 3);
5)
CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2006, della detrazione d'imposta
sull'U.I. appartenente al gruppo catastale A ed adibita ad abitazione
principale così come visto al punto 2 nella misura di EURO 155,00 rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la
possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di
detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione
principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
d.
unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non
risultino locate a titolo oneroso;
e.
l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con contratto regolarmente
registrato) a parenti fino al 3^ grado (figli, genitori, fratelli, zii) e
relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, a condizione che il proprietario
della stessa, oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze,
possieda solo quest'unica unità abitativa e sia titolare di pensione o di
reddito di lavoro dipendente;
f)
l'unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario dell'immobile a
seguito di sentenza di separazione o di divorzio. Tale previsione presuppone
che il coniuge assegnatario utilizzi l'immobile a titolo di abitazione
principale.
-
Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49
del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore
Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
-
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)per
la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente
atto, di proporre per l'anno finanziario 2006 le sottoelencate misure di
aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di
bilancio 2006:
*
conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi
48 e 51 della Legge 662/96 come segue:
a) per le rendite dei fabbricati =
+ 5%
b) per i redditi dominicali =
+ 25%
* aliquote ICI per l'anno 2006:
A)
Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per il fabbricato adibito ad
abitazione principale e relative pertinenze classificate nel gruppo catastale
C/2 - C/6 - C/7 dal soggetto residente nel Comune di Poviglio;
B)
Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le
abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6
- C/7;
C)
Conferma dell'aliquota ordinaria del 6,7 per mille per terreni agricoli,
aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.
D)
Di fissare per l'anno 2006 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n.
662/96 esclusivamente per il fabbricato utilizzato come abitazione principale una
detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non
sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"),
specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad
essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel
decreto istitutivo dell'I.C.I.
La
detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di
detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che
non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi
circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000);
2)
di esonerare - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione
dell'ICI approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 29/12/05 n. 60, gli
immobili posseduti da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o
di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
Si
esonerano dal pagamento I.C.I. i soggetti che danno in comodato gratuito gli
immobili alle ONLUS e al Comune.
3)
di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le
aliquote, anche sul sito internet:
-
all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto
all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;
-
alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più
idoneo;
4)
di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della riscossione
società RISCOSERVICE SPA
5)
Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.