DELIBERA GM.7/06

                      LA GIUNTA COMUNALE

 

 

- Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:

 

a) Legge delega in materia di tributi n. 421/92;

b) Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;

c) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;

 

- Visto il Nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili entrato in vigore dal 01/01/06, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, art.52, comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2005 in sostituzione di quello approvato con delibera C.C. n° 75/98;

 

- Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n° 504/92 che disciplina la determinazione dell'aliquota relativa all'I.C.I. tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

- Richiamato altresì l'art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d'imposta;

 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 146 del 01.12.2005 di approvazione dello schema del bilancio 2006 e delle aliquote-tariffe 2006;

 

-RICHIAMATO l'atto Consiliare n. 59 del 29.12.2005 divenuto esecutivo per decorrenza termini di approvazione del Bilancio 2006 e suoi allegati;

 

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA:

 

1) CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

    a) fabbricati

       + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione

    b) redditi dominicali + 25% come sopra

       (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);

 

2)CONFERMA DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.

L'aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni  principali  intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e di cui la residenza anagrafica ne costituisce prova.

La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni  principali: C/2 - C/6 - C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

L'aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per

   le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

   proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci

   assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto

   da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti

   di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

   condizione che le stesse risultino non locate;

d. unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo

   di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente

   all'estero, a condizione che non risultino locate a titolo

   oneroso;

e. l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con

   contratto regolarmente registrato) a parenti fino al 3^ grado

   (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri,

   generi e nuore, a condizione che il proprietario della stessa,

   oltre alla propria abitazione principale e relative

   pertinenze, possieda solo quest'unica unità abitativa e sia

   titolare di pensione o di reddito di lavoro dipendente.

   Tale condizione dovrà essere comunicata al Comune entro il

   31.12 dell'anno in cui essa si prospetta;

f. l'unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario

   dell'immobile a seguito di sentenza di separazione o di

   divorzio. Tale previsione presuppone che il coniuge

   assegnatario utilizzi l'immobile a titolo di abitazione

   principale.  

 

La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) a condizione che queste  siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole   a servizio delle stesse unità immobiliari.

  

 

3) ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso     abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6, C/7 NON LOCATI.

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobilire, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno d'imposizione, non locata ne data in comodato a terzi.

 

Da questa ultima disposizione sono esclusi:

 

a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle

   imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

   l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i

   quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,7 per mille;

 

b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

   utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 6,7 per mille

   ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con

   perizia a carico del proprietario o presentazione di

   dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai

   sensi della legge n.445/2000.

 

4) CONFERMA ALIQUOTA ORDINARIA:  6,7 per mille relativa a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);

 

5) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2006, della detrazione d'imposta sull'U.I. appartenente al gruppo catastale A ed adibita ad abitazione principale così come visto al punto 2 nella misura di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

d. unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate a titolo oneroso;

e. l'abitazione concessa in comodato o uso gratuito (con contratto regolarmente registrato) a parenti fino al 3^ grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, a condizione che il proprietario della stessa, oltre alla propria abitazione principale e relative pertinenze, possieda solo quest'unica unità abitativa e sia titolare di pensione o di reddito di lavoro dipendente;

f) l'unità immobiliare di proprietà del coniuge non assegnatario dell'immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio. Tale previsione presuppone che il coniuge assegnatario utilizzi l'immobile a titolo di abitazione principale.

 

- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;

 

- Con voti unanimi;

 

                                                                   DELIBERA

 

 

1)per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, di proporre per l'anno finanziario 2006 le sottoelencate misure di aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di bilancio 2006:

 

* conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi 48 e 51 della Legge 662/96 come segue:

 

     a) per le rendite dei fabbricati   =  +  5%

     b) per i redditi dominicali        =  + 25%

 

 

* aliquote ICI per l'anno 2006:

 

A) Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per il fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nel gruppo catastale C/2 - C/6 - C/7 dal soggetto residente nel Comune di Poviglio;

 

B) Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille  per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;

 

C) Conferma dell'aliquota ordinaria del 6,7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.

 

D) Di fissare per l'anno 2006 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96 esclusivamente per il fabbricato utilizzato come abitazione principale una detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"), specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'I.C.I.

La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000);

 

2) di esonerare - ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'applicazione dell'ICI approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 29/12/05 n. 60, gli immobili posseduti da Enti non commerciali, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Si esonerano dal pagamento I.C.I. i soggetti che danno in comodato gratuito gli immobili alle ONLUS e al Comune.

 

3) di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le aliquote, anche sul sito internet:

 

- all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;

 

- alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più idoneo;

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della riscossione società RISCOSERVICE SPA

 

5) Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.