DELIBERA GM.89/06

                                                              LA GIUNTA COMUNALE

 

 

-VISTO il verbale di accordo Sindacale in data 09 GIUGNO 2006, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

 

-Considerato che è stato necessario addivenire ad un accordo al fine di disciplinare in modo uniforme il trattaemnto economico giuridico del personale del corpo associato di P.M. con riferimento alla articolazione del turno di servizio settimanale e del servizio domenicale;

 

-DATO ATTO CHE, infatti, il lavoro domenicale prestato dagli appartenenti al Corpo associato di p.m. non può essere ricompreso nel concetto di turnazione, ai sensi delle vigenti norme contrattuali (art. 22 CCNL 14/09/2000) in quanto questa fattispecie si verifica quando, con turni diurni antimeridiani e pomeridiani, il personale presti servizio in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; situazione che attualmente, ricorre solo dal lunedì al sabato e non la domenica, quando la prestazione richiesta è pari a n. 5 ore per ogni unità da effettuare contemporaneamente;

 

- DATO ATTO CHE, pertanto, in questa situazione normativa, il lavoratore che, dopo aver lavorato nel turno settimanale dal lunedì al sabato, venga chiamato in servizio la domenica e, quindi non usufruisca del riposo settimanale, ha diritto al pagamento della retribuzione oraria giornaliera, maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi e, comunque non oltre il bimestre successivo;

 

-CONSIDERATO che tale maggiorazione oraria è prevista a titolo di risarcimento del danno per non aver friuto della giornata di riposo settimanale e che tale somma non spetta nel caso in cui il lavoratore fruisca anticipatamente, nella settimana di riferimento del prescritto riposo settimanale, avendo egli diritto solo ad una maggiorazione oraria del 30% (art. 22 comma 5 CCNL 14/09/2000);

 

-DATO ATTO CHE la normativa  di riferimento aveva dato adito ad interpretazioni difformi e che, di recente, il Tribunale di Reggio Emilia ha riconosciuto come corretta l'interpretazione di cui sopra, condannando un Comune della Provincia di Reggio E.  convenuto in giudizio dai lavoratori propri dipendenti , al pagamento della differenza tra quanto liquidato (30%) e quanto dovuto(50%), oltre ad interessi e spese;

 

-RITENUTO, quindi, di uniformare l'applicazione della norma a quanto si sta affermando come indirizzo giurisprudenziale nel senso meglio specificato nell'accordo e di riconoscere ai lavoratori chiamati in servizio domenicale nel periodo 01/01/2004 fino ad ora, la differenza retributiva dovuta (retribuzione oraria maggiorata del 50%) rispetto a quella effettivamente liquidata (30%) anche al fine di evitare il contenzioso con gli interessati e disciplinare in modo organico ed uniforme tali aspetti giuridico- economici;

 

-RITENUTO di recepire formalmente l'accordo  e darvi esecuzione;

-RITENUTA la propria competenza

 

-VISTO il Dlgs.vo n. 267/2000

- Con voti unanimi legalmente espressi;

 

 

                                                            DELIBERA

 

1) DI RECEPIRE  e approvare, per i motivi indicati in premessa, il verbale di accordo sindacale  in data 09/06/2006, allegato al presente atto e sua  parte integrante e sostanziale,  sottoscritto tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS aziendali e territoriali presenti;

 

2) DI DARE MANDATO all'ufficio personale e ragioneria di predisporre gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000;