DELIBERA GM.89/06
LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il verbale
di accordo Sindacale in data 09 GIUGNO 2006, allegato al presente atto quale
sua parte integrante e sostanziale;
-Considerato che
è stato necessario addivenire ad un accordo al fine di disciplinare in modo
uniforme il trattaemnto economico giuridico del personale del corpo associato
di P.M. con riferimento alla articolazione del turno di servizio settimanale e
del servizio domenicale;
-DATO ATTO CHE,
infatti, il lavoro domenicale prestato dagli appartenenti al Corpo associato di
p.m. non può essere ricompreso nel concetto di turnazione, ai sensi delle
vigenti norme contrattuali (art. 22 CCNL 14/09/2000) in quanto questa
fattispecie si verifica quando, con turni diurni antimeridiani e pomeridiani,
il personale presti servizio in strutture operative che prevedano un orario di
servizio giornaliero di almeno 10 ore; situazione che attualmente, ricorre solo
dal lunedì al sabato e non la domenica, quando la prestazione richiesta è pari
a n. 5 ore per ogni unità da effettuare contemporaneamente;
- DATO ATTO CHE,
pertanto, in questa situazione normativa, il lavoratore che, dopo aver lavorato
nel turno settimanale dal lunedì al sabato, venga chiamato in servizio la
domenica e, quindi non usufruisca del riposo settimanale, ha diritto al
pagamento della retribuzione oraria giornaliera, maggiorata del 50%, con
diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi e,
comunque non oltre il bimestre successivo;
-CONSIDERATO che
tale maggiorazione oraria è prevista a titolo di risarcimento del danno per non
aver friuto della giornata di riposo settimanale e che tale somma non spetta
nel caso in cui il lavoratore fruisca anticipatamente, nella settimana di
riferimento del prescritto riposo settimanale, avendo egli diritto solo ad una
maggiorazione oraria del 30% (art. 22 comma 5 CCNL 14/09/2000);
-DATO ATTO CHE la
normativa di riferimento aveva dato
adito ad interpretazioni difformi e che, di recente, il Tribunale di Reggio
Emilia ha riconosciuto come corretta l'interpretazione di cui sopra,
condannando un Comune della Provincia di Reggio E. convenuto in giudizio dai lavoratori propri dipendenti , al
pagamento della differenza tra quanto liquidato (30%) e quanto dovuto(50%),
oltre ad interessi e spese;
-RITENUTO,
quindi, di uniformare l'applicazione della norma a quanto si sta affermando
come indirizzo giurisprudenziale nel senso meglio specificato nell'accordo e di
riconoscere ai lavoratori chiamati in servizio domenicale nel periodo
01/01/2004 fino ad ora, la differenza retributiva dovuta (retribuzione oraria
maggiorata del 50%) rispetto a quella effettivamente liquidata (30%) anche al
fine di evitare il contenzioso con gli interessati e disciplinare in modo
organico ed uniforme tali aspetti giuridico- economici;
-RITENUTO di
recepire formalmente l'accordo e darvi
esecuzione;
-RITENUTA la
propria competenza
-VISTO il Dlgs.vo
n. 267/2000
- Con voti unanimi
legalmente espressi;
DELIBERA
1) DI
RECEPIRE e approvare, per i motivi
indicati in premessa, il verbale di accordo sindacale in data 09/06/2006, allegato al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto tra la delegazione trattante di
parte pubblica e le OO.SS aziendali e territoriali presenti;
2) DI DARE
MANDATO all'ufficio personale e ragioneria di predisporre gli atti conseguenti
alla presente deliberazione;
3) DI DICHIARARE
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
Dlgs.vo n. 267/2000;