DELIBERA G..C. n.95/06

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

-     che il Comune di Poviglio è proprietario di un immobile ubicato in Via V. Emanuele n. 14, destinato ad attività di carattere sociale “casa protetta” e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Poviglio al foglio n. 32, mappale n. 174/1;

-     Che, con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 17/04/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di prevenzione incendi del fabbricato adibito a casa protetta;

-     Che tale progetto prevedeva una spesa complessiva di E 165.070,47;

-     Che in data 29/05/2003 con atto di determina n. 231, il Comune di Poviglio visto l'esito della gara ufficiosa esperita dall'ufficio associato di Guastalla in data 26/05/2003 ha provveduto ufficialmente alla consegna dei lavori all'Impresa ORION SCRLò di Cavriago (RE);

-     Che, il Comune aveva inoltrato alla Regione Emilia-Romagna domanda di ammissione ai contributi in c/capitale di cui all'art. 42 della L.R. 2 del 2/1/1985 per i lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di prevenzione incendi del fabbricato adibito a casa protetta, immobile di proprietà del Comune  situato in Via V. Emanuele n. 14 da destinare a casa protetta;

-     Che il Consiglio regionale con delibera n. 490 del 17/6/2003 e s.m. ed integrazioni ha approvato il VII piano di riparto e assegnazione di contributi in c/capitale per il finanziamento di spese di investimento per strutture socio assistenziali ai sensi della L.R. 2/85 art. 42, ammettendo a contributo il progetto presentato dal Comune di POVIGLO per un importo di E 74.281,71;

-     Che ai sensi del 5) comma dell'art. 42 della L.R. 2/85 nonché del 6) comma dell'art. 48 della L.R. n. 2/03, le strutture immobiliari per le quali sono concessi i contributi devono essere vincolare per la durata di 20 anni a decorrere dal 7 luglio 2003 (data di pubblicazione della delibera di consiglio n. 490/03 sul B.U.) alla destinazione sociale;

-     Che l'atto costitutivo del vincolo deve essere trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale competente per territorio, a cura e spese del Comune beneficiario e che saranno nulli gli atti di alienazione per tutta la durata del vincolo;

 

ad unanimità di voti

 

DELIBERA

 

1)   per il motivo di cui in premessa il Comune di POVIGLIO Codice Fiscale 00440380350 costituisce sull'immobile oggetto del contributo regionale di E 74.281,00, di proprietà  del Comune stesso ubicato in POVIGLIO, Via V. Emanuele n. 14 censito al Catasto Urbano del Comune di POVIGLIO al foglio 32 mappale 174/1, il vincolo ventennale a destinazione sociale con decorrenza 7/7/2003 ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 2/85 nonché dell'art. 48, comma 6) L.R. n. 2/2003;

2)   il presente atto costitutivo del suddetto vincolo viene trascritto a cura e spese di questo Comune, presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Emilia;

3)   di rinunciare ad ogni ipoteca legale comunque nascente dal presente atto ad ogni effetto di Legge, con esonero del Direttore dell'Ufficio del Territorio di Reggio Emilia da ogni responsabilità ad riguardo;

4)   di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;