DELIBERA G.C. n. 30/07
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del
Consiglio Europeo sul rendimento energetico nell'edilizia;
- il D.Lgs. 19 agosto 2005,
n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia";
- la legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del
piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
Locali";
- la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina
della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia
di energia" ed in particolare l'art. 25 di attuazione della direttiva
2002/91/CE;
premesso che:
- l'obiettivo della direttiva 2002/91/CE citata è di promuovere il
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici tenendo conto delle
condizioni urbanistiche e climatiche locali nonché delle prescrizioni per
quello che riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia degli
interventi di razionalizzazione energetica e valorizzazione delle fonti
rinnovabili sotto il profilo tecnico e dei costi;
- le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE riguardano:
a) la metodologia di calcolo del rendimento energetico integrato
degli edifici;
b) la definizione e l'applicazione di requisiti minimi di rendimento
energetico negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti di
grande metratura e sottoposti ad importanti ristrutturazioni;
c) la certificazione energetica degli edifici;
d) l'ispezione periodica degli impianti di condizionamento degli
edifici;
e) il conferimento ad "esperti indipendenti" dei compiti di
certificazione degli edifici e di elaborazione delle raccomandazioni che lo
corredano nonché di ispezione degli impianti di condizionamento degli ambienti;
- ai sensi degli artt. 2, 10 e 25 della L.R. n. 26 compete alla
Regione:
a) la disciplina di attuazione della direttiva 2002/91/CE con
particolare riferimento agli attestati di certificazione energetica degli
edifici;
b) la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la
progettazione degli edifici, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento
energetico e delle norme tecniche nazionali;
c) la determinazione di requisiti minimi prestazionali degli
interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze
regionali stabilite dalla legge 26;
- ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 26 compete alle Province la
realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme
vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi
di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti,
anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di
cooperazione con i Comuni;
- ai sensi della Legge Regionale n. 31/02 compete ai Comuni,
attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di
competenza, disciplinare tutte le attività edilizie in forme coerenti con le
disposizioni dettate dalle leggi di settore ed in particolare dalla direttiva
2002/91/CE e dalla L.R. n. 26/04;
- ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 26/04 la Regione, le
Province ed i Comuni assumono gli opportuni accordi per l'elaborazione ed
attuazione delle politiche energetiche territoriali, per creare sinergie tra le
funzioni ed i compiti di rispettiva competenza, per migliorare la qualità
tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini, per favorire l'omogeneità
dei criteri metodologici di applicazione delle norme vigenti ed incrementare
l'efficacia dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art, 5, comma 4, lettera c) della legge regionale
26 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico deve essere rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e di adottare
sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti termici;
- ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26:
a) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del
fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità
di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 31 del 2002;
b) l'attestato di certificazione ha validità temporale di cinque anni
dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio
ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato è corredato
da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto
dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici;
c) in fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici,
l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del
proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o
locatario, a seconda dei casi;
d) la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di
certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a
campione degli impianti di climatizzazione;
- i sensi della L.R. n. 24/01 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo", le politiche abitative
della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia-Romagna sono dirette:
§ a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del
patrimonio edilizio esistente;
§ a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e
degli operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di
bio-architettura;
- in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 387/02 si è
dato vita in Emilia-Romagna, con il contributo diretto degli Enti Locali, ad un
insieme coordinato di interventi finalizzati al contenimento dei consumi
energetici negli edifici ed al miglioramento delle condizioni di benessere
abitativo e di compatibilità ambientale nell'utilizzo dell'energia, che hanno
riguardato in particolare:
a) il coordinamento dei compiti di verifica dell'osservanza delle
disposizioni di legge in materia di risparmio energetico negli edifici posti a
carico degli Enti Locali;
b) l'informazione degli utenti finali e degli operatori riguardo alle
disposizioni di legge;
c) l'allestimento di un sistema informatizzato per la gestione del
catasto degli impianti
d) tecnici;
e) le linee guida per il controllo degli impianti;
f) incentivi per l'adeguamento degli impianti termici, rivolti alle
fasce sociali deboli;
g) la promozione di protocolli di intesa con le associazioni dei
consumatori e degli operatori del mercato addetti alla progettazione,
installazione, gestione e controllo dei sistemi energetici connessi agli
edifici;
h) la promozione di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici;
preso atto che:
- in Emilia-Romagna si consumano ogni anno poco meno di tre
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel settore residenziale e che
tale consumo di energia rappresenta un onere rilevante per il bilancio
familiare e dà luogo all'immissione in atmosfera di ingenti quantità di
sostanze inquinanti;
- il riscaldamento degli ambienti assorbe la quota più rilevante
di tali consumi, seguito dalla produzione di acqua calda sanitaria, usi di
cucina e dai consumi elettrici per elettrodomestici ed illuminazione;
- nella climatizzazione degli ambienti un ruolo di assoluto
rilievo è giocato in regione dal gas naturale, fonte energetica che, seppure a
ridotte emissioni inquinanti, va attentamente seguita in fase di progettazione
e gestione degli impianti al fine di prevenire incidenti causati da apparecchi
difettosi, irregolare progettazione e/o installazione degli stessi,
insufficiente ventilazione, carenza di manutenzione e controllo;
- la prestazione energetica media dello stock abitativo regionale,
segna notevoli margini di miglioramento da un punto di vista della fattibilità
tecnico-economica;
- nel Piano Energetico Regionale è previsto un obiettivo di
risparmio energetico per il settore civile pari a 550.000 tep al 2010 ed in
particolare al sistema abitativo è fatto carico di un obiettivo di riduzione
dei consumi energetici di 330.000 tep corrispondente ad una quantità di
emissioni di CO2 evitate pari a circa 700.000 tonnellate;
- uno dei principali ostacoli agli investimenti per l'uso
razionale dell'energia negli edifici è rappresentato dagli interessi diversi
che muovono il proprietario ed il locatario, talchè una delle condizioni perché
si sviluppi questo tipo di investimenti è dato dal poter disporre di informazioni chiare ed
affidabili circa lo stato degli edifici, compresi gli elementi attinenti la
prestazione energetica che costituiscono il documento di certificazione
energetica.
considerato
che:
- pre-requisito fondamentale per una corretta ed efficace
certificazione energetica è la disponibilità di idonee norme attinenti i
requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e la metodologia di
calcolo del rendimento energetico degli edifici medesimi, che la Giunta
regionale deve adottare ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26;
- nel campo della normativa tecnica esistono non facili problemi
di raccordo tra normative di ambito nazionale e regionale, diverse per
impostazioni, obiettivi, terminologia talchè appare opportuno, per dare
attuazione alla L.R. n. 26, produrre specifici approfondimenti;
- varie esperienze nel campo di risparmio energetico dall'esito
positivo hanno dimostrato i vantaggi di affiancare alle norme di tipo
comando-controllo la promozione di interventi di autoregolazione ed adesione
volontaria a più avanzati standard prestazionali. Gli accordi volontari
peraltro possono consentire rapidi progressi ad un processo di valutazione
preventiva dell'impatto energetico, economico e sociale di nuove misure
regolamentari;
- nel caso degli edifici di proprietà pubblica e frequentati dal
pubblico gli attestati di certificazione energetica, se resi ben visibili e di
facile lettura, possono servire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle
potenzialità di benessere abitativo, risparmio energetico, riduzione delle
emissioni inquinanti offerte dagli interventi di uso razionale dell'energia
specie se collegate a progettazioni bioclimatiche;
- in questa situazione si è rafforzata l'esigenza di dar vita ad
un progetto pilota volto a sperimentare le condizioni di allestimento di un
efficace sistema di certificazione energetica degli edifici nel territorio
della provincia di Reggio Emilia, in anticipazione delle disposizioni regionali
di attuazione della L.R. n. 26/04 citata;
dato atto
che:
- la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il
Comune di Reggio Emilia, il Comune di Bagnolo in Piano ed ACER Reggio Emilia
hanno approvato un Protocollo di intesa in materia di certificazione energetica
degli edifici, (rif. delibera regionale
ENE/06/13859, delibera provinciale n. 301 del.04/10/2005)
- tale Protocollo ha dato origine al progetto pilota ECOABITA,
finalizzato alla sperimentazione un sistema di certificazione energetica degli
edifici a scala provinciale;
- Il lavoro svolto nell'ambito del progetto ECOABITA ha portato
alla definizione di un complesso di misure amministrative, incentivanti, di
comunicazione, di accreditamento dei professionisti, e alla loro condivisione
con le istanze di maggior rilevanza economica e sociale;
- L'insieme di tali misure è illustrato nel Programma di
Sperimentazione, approvato dagli Enti Sottoscrittori del Protocollo
(rispettivamente con Delibera regionale n., delibera provinciale n., delibera
del Comune di Reggio emilia n., delibera del Comune di Bagnolo in Piano n.,
delibera ACER, n.)
- La provincia di Reggio Emilia ha spedito il Programma di
Sperimentazione ai Comuni del territorio Provinciale con comunicazione prot. n.
72149/3/2006;
- Il Comune di Poviglio ha approvato lo schema di protocollo d'intesa
da stipularsi fra RER, Comune e Provincia di Reggio emilia e Acer con
deliberazione GC n. 17 del 01/03/07;
considerato
che:
- Gli Enti sottoscrittori, per mezzo della Provincia di Reggio
Emilia cui spetta il ruolo di coordinamento delle attività del Protocollo di
Intesa, hanno invitato formalmente Questa Amministrazione ad aderire al
programma di sperimentazione ECOABITA, con comunicazione n. prot 72146/3/2006, inviata 20 settembre 2006
- il programma di sperimentazione ECOABITA rappresenta un
contributo allo sviluppo sostenibile del sistema territoriale, e può essere
efficacemente realizzato con una attività di promozione, scambio di informazioni,
coordinamento tecnico, prova e sperimentazione, coinvolgimento delle parti
sociali e delle forze economiche;
- esiste la condivisione del programma di sperimentazione con le
maggiori istanze di rilevanza economica e sociale, a livello locale
Visto l'art 48 del D. Lgs 267/00 e s.m.i.
Visto il sottoriportato parere favorevole espresso
dal responsabile di settore, in merito alla presente deliberazione, ai sensi
art. 49 comma 1 D. lgs. 267/00 e s.m.i.
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
D E L I
B E R A
a. di aderire al programma di
sperimentazione in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, al fine
di sperimentare, sul proprio territorio comunale, lo sviluppo e la
qualificazione di un sistema per la certificazione energetica degli edifici,
adottandone le indicazioni tecniche e procedurali;.
b. Di individuare nella persona
del Sindaco, o suo delegato, il referente che, su richiesta del Comitato di
Gestione (art.3 “Comitato di Gestione” del Protocollo di Intesa), parteciperà
alle riunioni per la formulazione del piano annuale delle iniziative.
c. Di attivare azioni graduali
per implementare una procedura in grado di attuare gli obiettivi del progetto
ECOABITA, operando in sinergia con il Comitato di Gestione al fine di garantire
la massima omogeneità sul territorio provinciale delle misure amministrative
messe in campo;
d. Di individuare un tecnico
responsabile del procedimento, che si avvarrà del coordinamento e della
collaborazione dei componenti il tavolo tecnico del Protocollo di Intesa;
e. Di attivare opportuni momenti
informativi, anche con il supporto degli Enti sottoscrittori e compatibilmente
con le risorse umane e finanziarie disponibili, al fine di accrescere presso
gli utenti finali la domanda di abitazioni a basso consumo, confortevoli, e
rispettose dell'ambiente;
f. Di attivare azioni concrete
tese alla modifica del proprio regolamento edilizio comunale, ovvero al
regolamento urbanistico ed edilizio, al fine di inserire standard qualitativi e
prestazionali con i quali valutare la sostenibilità, sotto l'aspetto ecologico,
degli interventi edilizi, anche in riferimento al tema specifico del risparmio
energetico.