DELIBERA G.C. n. 30/07

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visti:

-     la direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sul rendimento energetico nell'edilizia;

-     il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

-     la legge 9 gennaio 1991, n.10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

-     il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;

-     il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";

-     la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'art. 25 di attuazione della direttiva 2002/91/CE;

 

premesso che:

-     l'obiettivo della direttiva 2002/91/CE citata è di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici tenendo conto delle condizioni urbanistiche e climatiche locali nonché delle prescrizioni per quello che riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia degli interventi di razionalizzazione energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili sotto il profilo tecnico e dei costi;

-     le disposizioni contenute nella direttiva 2002/91/CE riguardano:

a)   la metodologia di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

b)   la definizione e l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti di grande metratura e sottoposti ad importanti ristrutturazioni;

c)   la certificazione energetica degli edifici;

d)   l'ispezione periodica degli impianti di condizionamento degli edifici;

e)   il conferimento ad "esperti indipendenti" dei compiti di certificazione degli edifici e di elaborazione delle raccomandazioni che lo corredano nonché di ispezione degli impianti di condizionamento degli ambienti;

-     ai sensi degli artt. 2, 10 e 25 della L.R. n. 26 compete alla Regione:

a)   la disciplina di attuazione della direttiva 2002/91/CE con particolare riferimento agli attestati di certificazione energetica degli edifici;

b)   la predisposizione di linee guida e standard prestazionali per la progettazione degli edifici, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali;

c)   la determinazione di requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze regionali stabilite dalla legge 26;

-     ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 26 compete alle Province la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso l'esercizio associato delle funzioni e altre forme di cooperazione con i Comuni;

-     ai sensi della Legge Regionale n. 31/02 compete ai Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di competenza, disciplinare tutte le attività edilizie in forme coerenti con le disposizioni dettate dalle leggi di settore ed in particolare dalla direttiva 2002/91/CE e dalla L.R. n. 26/04;

-     ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 26/04 la Regione, le Province ed i Comuni assumono gli opportuni accordi per l'elaborazione ed attuazione delle politiche energetiche territoriali, per creare sinergie tra le funzioni ed i compiti di rispettiva competenza, per migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini, per favorire l'omogeneità dei criteri metodologici di applicazione delle norme vigenti ed incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa;

-     ai sensi dell'art, 5, comma 4, lettera c) della legge regionale 26 per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico deve essere rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico mediante le fonti rinnovabili o assimilate di energia e di adottare sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti termici;

-     ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26:

a)   i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. n. 31 del 2002;

b)   l'attestato di certificazione ha validità temporale di cinque anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato è corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici;

c)   in fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica deve essere messo a disposizione del proprietario ovvero questi deve metterlo a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi;

d)   la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione;

-     i sensi della L.R. n. 24/01 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", le politiche abitative della Regione e degli Enti Locali dell'Emilia-Romagna sono dirette:

§    a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;

§    a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di bio-architettura;

-     in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 387/02 si è dato vita in Emilia-Romagna, con il contributo diretto degli Enti Locali, ad un insieme coordinato di interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici negli edifici ed al miglioramento delle condizioni di benessere abitativo e di compatibilità ambientale nell'utilizzo dell'energia, che hanno riguardato in particolare:

a)   il coordinamento dei compiti di verifica dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di risparmio energetico negli edifici posti a carico degli Enti Locali;

b)   l'informazione degli utenti finali e degli operatori riguardo alle disposizioni di legge;

c)   l'allestimento di un sistema informatizzato per la gestione del catasto degli impianti

d)   tecnici;

e)   le linee guida per il controllo degli impianti;

f)    incentivi per l'adeguamento degli impianti termici, rivolti alle fasce sociali deboli;

g)   la promozione di protocolli di intesa con le associazioni dei consumatori e degli operatori del mercato addetti alla progettazione, installazione, gestione e controllo dei sistemi energetici connessi agli edifici;

h)   la promozione di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici;

 

preso atto che:

-     in Emilia-Romagna si consumano ogni anno poco meno di tre milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel settore residenziale e che tale consumo di energia rappresenta un onere rilevante per il bilancio familiare e dà luogo all'immissione in atmosfera di ingenti quantità di sostanze inquinanti;

-     il riscaldamento degli ambienti assorbe la quota più rilevante di tali consumi, seguito dalla produzione di acqua calda sanitaria, usi di cucina e dai consumi elettrici per elettrodomestici ed illuminazione;

-     nella climatizzazione degli ambienti un ruolo di assoluto rilievo è giocato in regione dal gas naturale, fonte energetica che, seppure a ridotte emissioni inquinanti, va attentamente seguita in fase di progettazione e gestione degli impianti al fine di prevenire incidenti causati da apparecchi difettosi, irregolare progettazione e/o installazione degli stessi, insufficiente ventilazione, carenza di manutenzione e controllo;

-     la prestazione energetica media dello stock abitativo regionale, segna notevoli margini di miglioramento da un punto di vista della fattibilità tecnico-economica;

-     nel Piano Energetico Regionale è previsto un obiettivo di risparmio energetico per il settore civile pari a 550.000 tep al 2010 ed in particolare al sistema abitativo è fatto carico di un obiettivo di riduzione dei consumi energetici di 330.000 tep corrispondente ad una quantità di emissioni di CO2 evitate pari a circa 700.000 tonnellate;

-     uno dei principali ostacoli agli investimenti per l'uso razionale dell'energia negli edifici è rappresentato dagli interessi diversi che muovono il proprietario ed il locatario, talchè una delle condizioni perché si sviluppi questo tipo di investimenti è dato dal poter  disporre di informazioni chiare ed affidabili circa lo stato degli edifici, compresi gli elementi attinenti la prestazione energetica che costituiscono il documento di certificazione energetica.

 

considerato che:

-     pre-requisito fondamentale per una corretta ed efficace certificazione energetica è la disponibilità di idonee norme attinenti i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici medesimi, che la Giunta regionale deve adottare ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26;

-     nel campo della normativa tecnica esistono non facili problemi di raccordo tra normative di ambito nazionale e regionale, diverse per impostazioni, obiettivi, terminologia talchè appare opportuno, per dare attuazione alla L.R. n. 26, produrre specifici approfondimenti;

-     varie esperienze nel campo di risparmio energetico dall'esito positivo hanno dimostrato i vantaggi di affiancare alle norme di tipo comando-controllo la promozione di interventi di autoregolazione ed adesione volontaria a più avanzati standard prestazionali. Gli accordi volontari peraltro possono consentire rapidi progressi ad un processo di valutazione preventiva dell'impatto energetico, economico e sociale di nuove misure regolamentari;

-     nel caso degli edifici di proprietà pubblica e frequentati dal pubblico gli attestati di certificazione energetica, se resi ben visibili e di facile lettura, possono servire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle potenzialità di benessere abitativo, risparmio energetico, riduzione delle emissioni inquinanti offerte dagli interventi di uso razionale dell'energia specie se collegate a progettazioni bioclimatiche;

-     in questa situazione si è rafforzata l'esigenza di dar vita ad un progetto pilota volto a sperimentare le condizioni di allestimento di un efficace sistema di certificazione energetica degli edifici nel territorio della provincia di Reggio Emilia, in anticipazione delle disposizioni regionali di attuazione della L.R. n. 26/04 citata;

 

dato atto che:

-     la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Bagnolo in Piano ed ACER Reggio Emilia hanno approvato un Protocollo di intesa in materia di certificazione energetica degli edifici, (rif. delibera regionale  ENE/06/13859, delibera provinciale n. 301 del.04/10/2005)

-     tale Protocollo ha dato origine al progetto pilota ECOABITA, finalizzato alla sperimentazione un sistema di certificazione energetica degli edifici a scala provinciale;

-     Il lavoro svolto nell'ambito del progetto ECOABITA ha portato alla definizione di un complesso di misure amministrative, incentivanti, di comunicazione, di accreditamento dei professionisti, e alla loro condivisione con le istanze di maggior rilevanza economica e sociale;

-     L'insieme di tali misure è illustrato nel Programma di Sperimentazione, approvato dagli Enti Sottoscrittori del Protocollo (rispettivamente con Delibera regionale n., delibera provinciale n., delibera del Comune di Reggio emilia n., delibera del Comune di Bagnolo in Piano n., delibera ACER, n.)

-     La provincia di Reggio Emilia ha spedito il Programma di Sperimentazione ai Comuni del territorio Provinciale con comunicazione prot. n. 72149/3/2006;

-     Il Comune di Poviglio ha approvato lo schema di protocollo d'intesa da stipularsi fra RER, Comune e Provincia di Reggio emilia e Acer con deliberazione GC n. 17 del 01/03/07;

 

considerato che:

-     Gli Enti sottoscrittori, per mezzo della Provincia di Reggio Emilia cui spetta il ruolo di coordinamento delle attività del Protocollo di Intesa, hanno invitato formalmente Questa Amministrazione ad aderire al programma di sperimentazione ECOABITA, con comunicazione  n. prot 72146/3/2006, inviata  20 settembre 2006

-     il programma di sperimentazione ECOABITA rappresenta un contributo allo sviluppo sostenibile del sistema territoriale, e può essere efficacemente realizzato con una attività di promozione, scambio di informazioni, coordinamento tecnico, prova e sperimentazione, coinvolgimento delle parti sociali e delle forze economiche;

-     esiste la condivisione del programma di sperimentazione con le maggiori istanze di rilevanza economica e sociale, a livello locale

 

Visto l'art 48 del D. Lgs 267/00 e s.m.i.

 

Visto il sottoriportato parere favorevole espresso dal responsabile di settore, in merito alla presente deliberazione, ai sensi art. 49 comma 1 D. lgs. 267/00 e s.m.i.

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

a.   di aderire al programma di sperimentazione in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, al fine di sperimentare, sul proprio territorio comunale, lo sviluppo e la qualificazione di un sistema per la certificazione energetica degli edifici, adottandone le indicazioni tecniche e procedurali;.

b.   Di individuare nella persona del Sindaco, o suo delegato, il referente che, su richiesta del Comitato di Gestione (art.3 “Comitato di Gestione” del Protocollo di Intesa), parteciperà alle riunioni per la formulazione del piano annuale delle iniziative.

c.   Di attivare azioni graduali per implementare una procedura in grado di attuare gli obiettivi del progetto ECOABITA, operando in sinergia con il Comitato di Gestione al fine di garantire la massima omogeneità sul territorio provinciale delle misure amministrative messe in campo;

d.   Di individuare un tecnico responsabile del procedimento, che si avvarrà del coordinamento e della collaborazione dei componenti il tavolo tecnico del Protocollo di Intesa;

e.   Di attivare opportuni momenti informativi, anche con il supporto degli Enti sottoscrittori e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, al fine di accrescere presso gli utenti finali la domanda di abitazioni a basso consumo, confortevoli, e rispettose dell'ambiente;

f.    Di attivare azioni concrete tese alla modifica del proprio regolamento edilizio comunale, ovvero al regolamento urbanistico ed edilizio, al fine di inserire standard qualitativi e prestazionali con i quali valutare la sostenibilità, sotto l'aspetto ecologico, degli interventi edilizi, anche in riferimento al tema specifico del risparmio energetico.