DELIBERA GM. 52/07

LA Giunta Comunale

 

Premesso:

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07.03.2007 (di seguito la “Delibera”) è stata approvata, nell'ambito del procedimento di quotazione di Enìa s.p.a. (di seguito, “Enia”) sul Mercato Telematico Azionario, la quantità massima di azioni da porre in vendita, è stato confermato il prezzo minimo di vendita delle azioni e sono stati approvati lo Statuto e il patto parasociale di Enìa ad esito della avvenuta quotazione;

CHE la Delibera è stata adottata in coerenza con le finalità individuate e con gli impegni assunti nella precedente Delibera di Consiglio Comunale n.58 del 28.12.2004, laddove all'atto dell'approvazione del progetto di fusione per unione di Agac S.p.A., Amps S.p.A. e Tesa Piacenza S.p.A., è stato deliberato di approvare, oltre allo schema di Statuto di Enia ed al Patto Parasociale tra i suoi soci, tra l'altro:

-     la futura quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, prevedendosi che la quota minima di capitale sociale da mantenere in capo agli enti pubblici non dovesse scendere al di sotto del 50,01%; nonché

-     il prezzo minimo di vendita delle relative azioni;

CHE, in particolare, nell'ambito del procedimento di quotazione analiticamente descritto nella Delibera, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze, con la stessa Delibera, ha provveduto a:

(a)  determinare il numero massimo di azioni di proprietà di questo Comune che saranno vendute per dar corso alla quotazione in numero pari a 108.113, con conferma del prezzo minimo di vendita già individuato all'articolo 6.7 del Patto Parasociale già approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 28.12.2004; 

(b)  ad apportare allo Statuto e al Patto Parasociale di Enìa le modifiche necessarie in ragione della quotazione, nonché ad individuare ai fini dell'applicazione della Legge n.  474/1994, Enìa quale società nei confronti della quale sussistono i poteri speciali a vantaggio del Comune previsti dall'art. 2 della predetta legge, come identificati nello Statuto, nel Patto Parasociale e nel Patto Parasociale tra i Comuni della Provincia di Reggio Emilia; 

CHE  con la Delibera il Consiglio comunale ha, altresì, preso atto che:

(a)  ogni altro adempimento necessario all'effettiva quotazione della società che spetti al Comune adottare rientra nella competenza della Giunta Comunale, del Sindaco ovvero dei Dirigenti responsabili, per quanto di rispettiva competenza;

(b)  la Delibera recepisce, conferma e sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale relativamente ad Enìa e ha riservato la competenza per le ulteriori modifiche e tutti i provvedimenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la nomina ed elezione degli organi sociali, la stipula del contratto di mandato al global coordinator, i contratti di collocamento e garanzia, gli impegni di lock up e di prestito titoli, gli adempimenti necessari per il perfezionamento del Patto Parasociale) agli organi competenti per legge, riconoscendo la competenza del Consiglio Comunale limitatamente alle sole deliberazioni riservate al Consiglio medesimo dalla legge;

CHE, i Consigli Comunali degli altri Comuni soci di Enìa S.p.A. hanno assunto - nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2007 e il 20 marzo 2007 - una delibera di contenuto analogo alla Delibera, confermando gli indirizzi e le determinazioni delle delibere dei rispettivi Consigli Comunali, precedentemente assunte, e ribadendo la decisione e la volontà di procedere alla operazione di quotazione;

CHE, in data 21 marzo 2007, l'Assemblea ordinaria di Enìa S.p.A. ha deliberato di approvare il progetto di ammissione a quotazione delle sue azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, in particolare, qualora ne ricorrano le condizioni, nel Segmento STAR e, per l'effetto: (i) la contestuale presentazione alla CONSOB dell'istanza volta ad ottenere il nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo, nonché (ii) la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alla quotazione;

CHE, in data 21 marzo 2007, l'Assemblea straordinaria di Enìa S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile in una o più tranche a norma dell'art. 2439, secondo comma, con esclusione del diritto di opzione ex art 2441, quinto comma, cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Italia e un contestuale collocamento privato a investitori professionali italiani e istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e a servizio del diritto a sottoscrivere azioni aggiuntive quale incentivo alla domanda di sottoscrizione da parte del pubblico in Italia;

CHE, in data 21 marzo 2007, Assemblea straordinaria di Enìa S.p.A. ha adottato un nuovo testo dello statuto sociale, anche ai fini di adeguamento al D.lgs. n. 58/98, alle altre disposizioni vigenti per le società con azioni quotate, nonché alle disposizioni del nuovo patto parasociale, con efficacia a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della stessa sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

CHE, in data 29 marzo 2007, la documentazione richiesta dalla normativa applicabile è stata depositata presso la CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., che hanno disposto l'avvio dell'istruttoria in data 13 aprile 2007 e che si prevede la concludano a breve con il rilascio, rispettivamente: (i) del nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo e (ii) del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni di Enìa S.p.A.;

CHE, Banca IMI S.p.A., in qualità di advisor finanziario di Enìa S.p.A., e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, hanno espresso un giudizio favorevole in ordine alla sussistenza delle condizioni di mercato per dare avvio all'offerta subito dopo l'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi;

CHE risulta necessario approvare, per quanto di competenza, il prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione e all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di azioni ordinarie Enìa S.p.A.;

CHE, in conformità con quanto previsto dalla Delibera e per dar luogo alla prospettata offerta e quotazione delle azioni:

a)         Enìa, in qualità di società emittente, ha conferito il mandato al global coordinator Mediobanca - Istituto di Credito Finanziario S.p.A., sottoscrivendo in data 19 febbraio 2007 il relativo contratto, nel testo allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

b)         è necessario che ciascun Comune aderente al Patto Parasociale sottoscriva, in qualità di azionista venditore, il contratto di mandato al global coordinator nel medesimo testo sottoscritto da Enìa come allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

c)         è necessaria, prima dell'avvio dell'offerta pubblica, la stipula del contratto di collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita delle azioni in Italia - tra la Società, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio di collocamento e garanzia per l'offerta pubblica;

d)         è necessaria, prima dell'avvio dell'offerta pubblica e al fine di dar corso alla stessa, la definizione dell'intervallo di prezzo e del prezzo massimo per la vendita delle azioni mediante il meccanismo del c.d. open price;

e)         è necessaria, dopo la conclusione dell'offerta pubblica e istituzionale, la definizione del prezzo finale di vendita (comunque superiore al prezzo minimo indicato dal Consiglio Comunale), del numero di azioni che si intendono collocare, dell'allocazione delle stesse tra gli aderenti all'offerta;

f)          è necessaria, dopo la conclusione dell'offerta pubblica e istituzionale, la stipula del contratto di collocamento per l'offerta delle azioni agli investitori qualificati italiani e esteri - tra la Società, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio del collocamento di garanzia per l'offerta istituzionale.

VISTO lo schema di contratto di collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita delle azioni in Italia - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio di collocamento e garanzia per l'offerta pubblica, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B), che prevede impegni, dichiarazioni e garanzie conformi alla prassi per le offerte pubbliche di azioni di società italiane similari;

VISTO lo schema di contratto di collocamento per l'offerta delle azioni agli investitori qualificati italiani e esteri - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio del collocamento di garanzia per l'offerta istituzionale, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato C), che prevede impegni, dichiarazioni e garanzie conformi alla prassi per le offerte similari rivolte agli investitori qualificati di azioni di società italiane ed è retto dalla legge inglese;

DATO ATTO che ai sopra citati schemi contrattuali potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale, ferma restando che la relativa approvazione avverrà con specifico atto del dirigente competente nel pieno rispetto degli indirizzi approvati con la presente deliberazione;

RITENUTO di esprimere indirizzo favorevole all'approvazione dei sopra citati schemi contrattuali necessari per garantire la prosecuzione del processo di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con la Delibera;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato al Funzionario competente di adottare tutti gli atti di sua competenza per approvare e perfezionare la stipula dei seguenti contratti, tenuto conto dei contenuti fondamentali degli schemi allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale:

-     contratto di mandato al global coordinator;

-     contratto di collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita delle azioni in Italia - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio di collocamento e garanzia per l'offerta pubblica;

-     contratto di collocamento per l'offerta delle azioni agli investitori qualificati italiani e esteri - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio del collocamento di garanzia per l'offerta istituzionale;

DATO ATTO che la determinazione del prezzo di offerta avverrà secondo il meccanismo dell'open price;

DATO ATTO che la procedura di determinazione del prezzo secondo il meccanismo dell'open price prevede che:

(i)      il prospetto informativo contenga l'indicazione di un intervallo di prezzo delle azioni di Enìa S.p.A., ossia di una forchetta di prezzo compresa tra un valore minimo e un valore massimo;

(ii)      il prezzo massimo di offerta delle azioni sia pari al valore massimo dell'intervallo di prezzo;

(iii)     dopo la conclusione dell'offerta pubblica e istituzionale, siano definiti il prezzo finale di vendita, il numero di azioni che si intendono collocare, nonché l'allocazione delle stesse tra gli aderenti all'offerta;

DATO ATTO che l'intervallo di prezzo delle azioni di Enìa S.p.A. è compreso tra un valore minimo, pari a Euro 9,00 per azione, e un valore massimo, pari ad Euro 10,90 per azione, corrispondente ad un valore minimo pari a circa 783 milioni di euro ed un valore massimo pari a circa 948 milioni di euro;

DATO ATTO che a tale determinazione dell'intervallo di prezzo si è pervenuti, su indicazione del Global Coordinator (Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.), sentito l'advisor finanziario (Banca IMI S.p.A.);

DATO ATTO che il prezzo di offerta definitivo sarà il medesimo sia per l'offerta pubblica retail, sia per il collocamento delle azioni presso investitori istituzionali italiani ed esteri.

DATO ATTO che il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Funzionario Capo del Settore Economico-Finanziario rag. Luciana Tinelli;

CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a motivo della necessità di garantire la prosecuzione del processo di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con la Delibera;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli allegati pareri dei dirigente responsabili dei servizi competenti, esplicitati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- Ad unanimità di voti legalmente espressi:

 

Delibera

1.   di approvare, per quanto di competenza, il prospetto informativo - posto agli atti della [Direzione Generale] - relativo all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. e all'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di azioni ordinarie Enìa S.p.A.;

2.   di esprimere indirizzo favorevole all'approvazione dei seguenti schemi contrattuali, tutti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, necessari per garantire la prosecuzione del procedimento di quotazione di Enìa sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con la Delibera:

-     contratto di mandato al global coordinator (Allegato A);

-     contratto di collocamento per l'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita delle azioni in Italia - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio di collocamento e garanzia per l'offerta pubblica (Allegato B);

-     contratto di collocamento per l'offerta delle azioni agli investitori qualificati italiani e esteri - tra Enìa, i Comuni venditori, Mediobanca e i membri del consorzio del collocamento di garanzia per l'offerta istituzionale (Allegato C);

3.   di dare mandato al Dirigente competente di adottare tutti gli atti di competenza per approvare e perfezionare la stipula dei sopra citati contratti, tenuto conto che agli stessi potranno essere apportate modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale;

4.   di approvare l'intervallo di prezzo delle azioni di Enìa S.p.A., compreso tra un valore minimo, pari a Euro 9,00 per azione, e un valore massimo, pari ad Euro 10,90 per azione, corrispondente ad un valore minimo pari a circa 783 milioni di euro ed un valore massimo pari a circa 948 milioni di euro;

5.   di dare mandato al Sindaco di approvare il prezzo di offerta definitivo, stabilire il numero di azioni da porre in vendita, nonché ogni determinazione in merito all'allocazione delle stesse tra gli aderenti all'offerta;

6.   di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Funzionario Capo del Settore Economico-Finanziario rag. Luciana Tinelli;

7.   di dare mandato al Sindaco e ai dirigenti responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di adottare e compiere ogni atto necessario per l'attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo con particolare riguardo alla stipula dei predetti contratti e di ogni altro negozio utile, necessario od opportuno per l'esecuzione dell'operazione di offerta e quotazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Comunale e agli impegni presi in qualità di Comune aderente al Patto Parasociale, anche mediante designazione di soggetti all'uopo incaricati.

8.  di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. 267/2000 a motivo della necessità di garantire la prosecuzione del processo di quotazione di Enia sul Mercato Telematico Azionario nel pieno rispetto di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con la delibera,