DELIBERA G. C. N. 56/07

LA GIUNTA COMUNALE

 

 - Premesso che le LL . R n. 23/04 artt 1-2 e n. 21/02 artt 11-17 prevedono la possibilità di incentivare l'attività di vigilanza sul territorio , con progetti mirati e finalizzati al controllo e tutela dello sviluppo urbanistico del territorio stesso;

 

 - che il responsabile dell'area tecnico progettuale e il comandante del corpo associato di Polizia municipale fra i comuni di Castelnovo Sotto e Poviglio ritengono di primaria importanza l'attivazione di questo progetto al fine di contrastare il “microabusivismo”!  che può svilupparsi e per un controllo generale atto a tutelare la salvaguardia del territorio stesso ritengono fondamentale andare alla attuazione del progetto obiettivo di cui si allega alla presente le modalità di attuazione e la relativa copertura finanziaria che viene garantita da una percentuale sulle sanzioni amministrative riscosse;

 

 -  cle le organizzazioni sindacali contattate in merito, dopo aver presa visione della proposta di progetto, si sono espresse in modo favorevole, in considerazione anche del fatto che il progetto non influisce sul fondo di produttività costituito    , la lo integra e comunque la corrispondente spesa verrà preventivata a partire dal 2008;

 

- Richiamato il D.L.svo 267/00 art. 49;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

 

1 - di approvare la proposta allegata, finalizzata all'attività di controllo dell'attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale

 

2 - di allegare i pareri i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.svo 267/00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Poviglio

Provincia di Reggio Emilia

Via Verdi, 1 C.A.P. 42028

Tel. 0522/966811  Fax. 0522/966805


 


Ufficio Tecnico

 

Prot. n                                                                                                                    Poviglio, 26 Aprile 2007

 

CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE

 

1.   FINALITA'

L'art. 1 della Legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23 avente per oggetto “Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” espone la finalità della suddetta legge basata sulla “salvaguardia del territorio e dell'ambiente, quale interesse primario della comunità regionale” allo scopo di “assicurare un ordinato sviluppo del territorio secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico”.

 

Inoltre, l'art. 2 della L. R. n. 23/2004 indica le modalità esecutive dell'attività di vigilanza sugli interventi urbanistico-edilizi, tra le quali sono compresi anche i controlli di cui agli articoli 11 e 17 della L. R. n. 31/2002 (Disciplina generale dell'edilizia) per assicurare la rispondenza delle opere realizzate “alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi”.

 

Specificatamente, il comma 7 dell'art. 2 della L. R. n. 23/2004, stabilisce che:

“i Comuni possono utilizzare, come forma incentivante alla partecipazione del proprio personale dipendente a progetti finalizzati, sia parte dei proventi di cui all'articolo 21 della presente legge che la quota-parte del contributo di costruzione prevista dall'articolo 27, comma 5, della Legge Regionale n. 31 del 2002”.

 

Le finalità del progetto sono riconducibili a due categorie di attività:

·    istruire, dopo un approfondito studio e coordinamento della normativa, le pratiche di accertamento di conformità degli abusi edilizi passando per le seguenti fasi:

1)   localizzazione cartografica dell'abuso e verifica se lo stesso ricade in aree sottoposte a vincolo;

2)   esame preliminare della documentazione presentata;

3)   richieste di integrazione della documentazione presentata;

4)   istruttoria delle domande;

5)   richieste di pareri alle Amministrazioni/Enti preposte alla tutela dei vincoli o di norme di leggi specifiche;

6)   determinazione dell'oblazione;

7)   determinazione del contributo di costruzione;

8)   rilascio dei permessi di costruire in sanatoria;

9)   rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, previo controllo della documentazione presentata ed eventuali richieste di documentazione integrativa nonché di sopralluoghi effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio comunale;

·    attività di accertamento d'ufficio, sia nel corso dei controlli in corso d'opera (previsti dagli articoli 11 e 17 della L. R. n. 31/2002) sia nel corso dei controlli sull'opera eseguita ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (ai sensi dell'art. 22 della L. R. n. 31/2002), o su denuncia dei cittadini o su comunicazione degli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria dell'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché delle modalità esecutive fissate dai titoli abilitativi articolata nei seguenti adempimenti:

1)   sopralluoghi di verifica dell'irregolarità urbanistico-edilizia commessa;

2)   istruttoria di raffronto tra le opere illecite e i progetti legittimati;

3)   ordinanza di sospensione dei lavori o in alternativa di ripristino dello stato dei luoghi;

4)   determinazione dei provvedimenti sanzionatori;

5)   adozione e notifica dei provvedimenti sanzionatori;

6)   trasmissione di atti agli uffici/Enti interessati.

 

2.   GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro sarà composto come segue:

1)   Settore Ambiente e Territorio

a.   Fochi Geom Lamberto

b.   Fregni Geom Elisabetta

2)   Comando di Polizia Municipale - Corpo associato

a.   Il personale che di volta in volta verrà messo a disposizione dal comandante.

 

3.   COMPENSI

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L. R. n. 23/2004, “i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e destinati:

a)   all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi;

b)   al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;

c)   ad incentivare lo svolgimento dell'attività di controllo, attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale dipendente;

d)   allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.”

Inoltre, in base all'articolo 27, comma 5, della Legge Regionale n. 31 del 2002 “una quota parte del contributo di costruzione potrà essere utilizzata per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie previste dalla presente legge” che, come richiamato al punto 1 i Comuni possono utilizzare, come forma incentivante alla partecipazione del proprio personale dipendente a progetti finalizzati.

 

Si stabilisce pertanto un compenso, per le prestazioni di cui al punto 1, pari al 35% delle sanzioni pecuniarie riscosse ai sensi della L. R. n. 23/2004 fino ad un massimo di E. 12.000,00 annuo, senza nessuna quota parte del contributo di costruzione ai sensi della L. R. n. 31/2002.

 

Si stabilisce inoltre che la restante parte delle sanzioni pecuniarie riscosse ai sensi della L. R. n. 23/2004 venga destinato “allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente”. All'interno di questa fattispecie ricorrono tutti gli strumenti utili alla prevenzione e alla repressione degli abusi edilizi; a titolo di esempio si possono elencare: materiale software e hardware, corsi di formazione ed aggiornamento, strumenti ed abbigliamento idonei al rispetto delle normative di sicurezza nel momento di accesso ai cantieri e quant'altro fosse ritenuto necessario al fine di migliorare la qualità del servizio reso.

 

La ripartizione dei compensi spettante al gruppo di lavoro viene stabilita nell'ambito di valutazioni del servizio reso da parte dei responsabili dei settori di competenza.

A ciascun settore spetta il 50% dei compensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett c) della L. R. n. 23/2004.

Relativamente agli accertamenti gestiti esclusivamente dall'ufficio tecnico (ritardo, mancato pagamento contributo di costruzione, ecc..) la quota di incentivo viene attribuita al personale addetto all'accertamento

Il sistema di valutazione si basa sui seguenti requisiti:

-     rispetto delle disposizioni di servizio.

-     qualità degli atti emessi;

-     rispetto della tempistica assegnata.

-     utilizzo dei sistemi informatici per i rilievi.

-     Miglioramento della qualità del servizio reso.

-     Capacità di proposta innovativa.

Il peso attribuito ai requisiti sopra esposti viene attribuito per ogni singolo caso all'interno della valutazione.

 

4.   LIQUIDAZIONE COMPENSI

I compensi verranno erogati entro il 30/04/di ogni anno con determinazione congiunta dei responsabili dei due settori che partecipano al progetto.