DELIBERA GM. 8/07

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

Visto le richieste di inserimento presso i servizi dell'infanzia ( in particolare il Nido Part-Time) di  minori residenti in altri Comuni;

 

Considerato che la frequenza è attualmente disponibile presso il Nido Part. Time di  Via Ceci ;

 

Visto che il regolamento comunale dei servizi all'infanzia non prevede quote differenziate tra bimbi  residenti e non residenti, e quindi in attesa di ridefinire il regolamento, in via d'urgenza si definiscono della linee-guida;

 

Che per il pagamento del servizio è necessario pensare ad una retta differenziata, tenuto conto del costo totale del  servizio che per i residenti ricade per una parte sulla fiscalità generale;

 

Considerato quindi che:

Costo totale del servizio Asilo Nido  per minore Euro 550 a cui va tolta la quota del 30% (in quanto  servizio ridotto ) = 385 euro

 

A questa quota si riconosce un ulteriore contributo del  - 20%   dando così una cifra di Euro 308,00 ( quota fissa) a cui andranno aggiunte le quote di presenza giornaliera del minore.

 

Che l'abbattimento del 20% viene motivato per la ragione che comunque ci sarebbero spese fisse che devono essere ripartite tra i frequentanti, e pertanto, l'ammissione dei bambini non residenti, realizza una economia di scala;

 

Rilevato inoltre che  le richieste sono per la sezione piccoli, che dovrebbe avere continuità di frequenza anche per l'a.s. successivo, ma che automaticamente ridurrebbe i posti disponibili per i bimbi residenti;

 

Visto i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000

 

Visto il regolamento Comunale della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido approvato con atto di CC.25/95 n.45/95  e n. 44/97;

 

 

Con voti unanimi

 

DELIBERA

 

1)   di definire  che per i  minori non residenti che facciano richiesta di frequenza presso i servizi all'infanzia la retta posta a loro carico è la seguente:

 

costo totale del  servizio - 30% ( per il micro nido) - 20% di contributo a cui va aggiunta la quota di presenza giornaliera ;

 

continuità didattica per l'anno successivo solamente in caso di esubero dei posti e dopo l'inserimento di tutti i residenti.

 

2)   di prendere atto dei pareri espressi positivamente ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000

 

3)   di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267/2000.

 

4)   Di dare al presente deliberato valore regolamentare con l'impegno di riportare nel prossimo regolamento l'articolato di cui sopra.