DELIBERA GM. 82/07

LA GIUNTA COMUNALE

 

-Richiamato il regolamento comunale sulle modalità di reclutamento del personale approvato con delibera di giunta n. 119/2000  e s.m.i.;

 

-Dato atto che l'art. 7 dello stesso regolamento richiede per la categoria professionale B3, quale titolo di studio per l'accesso dall'esterno “il diploma di scuola dell'obbligo unitamente a diploma di qualifica e/o corsi di formazione specialistici, oltre a specifiche abilitazioni, ove richieste per lo svolgimento delle funzioni inerenti il posto”;

 

-Considerato che della stessa norma potrebbe darsi una lettura restrittiva che porterebbe all'esclusione dalla partecipazione alle selezioni di chi, pur avendo un titolo di studio di grado superiore come il diploma di maturità o di laurea, non fosse in possesso del prescritto diploma di qualifica;

 

-Considerato altresì che, soprattutto con riferimento ai posti di lavoro di carattere prettamente amministrativo, non si ritiene dirimente il possesso del diploma di qualifica, ben potendo essere lo stesso assorbito, ai fini della possibilità di partecipazione alle procedure selettive, dal possesso del titolo di studio di grado superiore senza che ciò vada a detrimento della professionalità richiesta per lo svolgimento delle mansioni richieste ma anzi permettendo all'Amministrazione di effettuare la scelta del futuro lavoratore attingendo da una più ampia pletora di possibili candidati, nell'ottica dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione della P.A.

 

-Ritenuto pertanto, al fine di superare le possibili letture restrittive della norma di cui sopra, di riservare al bando di selezione, soprattutto per i posti di carattere amministrativo, la possibilità di ritenere ammissibili alla procedura selettiva eventuali concorrenti in possesso del titolo di studio di grado superiore al diploma di qualifica richiesto per l'accesso dall'esterno alla  categoria professionale B3, ampliandosi così il numero di potenziali aspiranti al posto, con la precisazione che, ovviamente, coloro in possesso dei requisiti attualmente richiesti, ossia diploma di qualifica, manterranno la legittimazione a partecipare;

 

-Ritenuto pertanto di aggiungere all'art. 7 comma 1 CATEGORIA B3, primo periodo, il seguente secondo periodo:

 

“Il bando di selezione può stabilire, in relazione alle funzioni inerenti il posto, in particolare se di tipo amministrativo, l'ammissibilità di titoli di studio di grado superiore anche in assenza del prescritto diploma di qualifica, che resta assorbito.”

 

-VISTO il Dlgs.vo n. 267/2000 e in particolare l'art. 42 in ordine alla competenza della Giunta circa l'adozione di atti regolamentari riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

 

-DATO ATTO che il testo della presente delibera è stato comunicato, quale prescritta informazione preventiva, alle OO.SS.

 

A voti unanimi legalmente espressi,

 

DELIBERA

 

1)   DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la modifica dell'art. 7 c.1 CATEGORIA B3 aggiungendo dopo il primo periodo il seguente secondo periodo: “Il bando di selezione può stabilire, in relazione alle funzioni inerenti il posto, in particolare se di tipo amministrativo, l'ammissibilità di titoli di studio di grado superiore anche in assenza del prescritto diploma di qualifica, che resta assorbito.”

 

2)   DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs.vo n. 267/2000.