DELIBERA
GM. 82/07
LA
GIUNTA COMUNALE
-Richiamato il regolamento comunale
sulle modalità di reclutamento del personale approvato con delibera di giunta
n. 119/2000 e s.m.i.;
-Dato atto che l'art. 7 dello stesso
regolamento richiede per la categoria professionale B3, quale titolo di studio
per l'accesso dall'esterno “il diploma di scuola dell'obbligo unitamente a
diploma di qualifica e/o corsi di formazione specialistici, oltre a specifiche
abilitazioni, ove richieste per lo svolgimento delle funzioni inerenti il
posto”;
-Considerato che della stessa norma
potrebbe darsi una lettura restrittiva che porterebbe all'esclusione dalla
partecipazione alle selezioni di chi, pur avendo un titolo di studio di grado
superiore come il diploma di maturità o di laurea, non fosse in possesso del
prescritto diploma di qualifica;
-Considerato altresì che, soprattutto
con riferimento ai posti di lavoro di carattere prettamente amministrativo, non
si ritiene dirimente il possesso del diploma di qualifica, ben potendo essere
lo stesso assorbito, ai fini della possibilità di partecipazione alle procedure
selettive, dal possesso del titolo di studio di grado superiore senza che ciò
vada a detrimento della professionalità richiesta per lo svolgimento delle
mansioni richieste ma anzi permettendo all'Amministrazione di effettuare la
scelta del futuro lavoratore attingendo da una più ampia pletora di possibili
candidati, nell'ottica dei principi di trasparenza, imparzialità e buon
andamento dell'azione della P.A.
-Ritenuto pertanto, al fine di superare
le possibili letture restrittive della norma di cui sopra, di riservare al
bando di selezione, soprattutto per i posti di carattere amministrativo, la
possibilità di ritenere ammissibili alla procedura selettiva eventuali
concorrenti in possesso del titolo di studio di grado superiore al diploma di
qualifica richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria professionale B3, ampliandosi così il numero di
potenziali aspiranti al posto, con la precisazione che, ovviamente, coloro in possesso
dei requisiti attualmente richiesti, ossia diploma di qualifica, manterranno la
legittimazione a partecipare;
-Ritenuto pertanto di aggiungere all'art.
7 comma 1 CATEGORIA B3, primo periodo, il seguente secondo periodo:
“Il bando di selezione può stabilire,
in relazione alle funzioni inerenti il posto, in particolare se di tipo
amministrativo, l'ammissibilità di titoli di studio di grado superiore anche in
assenza del prescritto diploma di qualifica, che resta assorbito.”
-VISTO il Dlgs.vo n. 267/2000 e in
particolare l'art. 42 in ordine alla competenza della Giunta circa l'adozione
di atti regolamentari riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
-DATO ATTO che il testo della presente
delibera è stato comunicato, quale prescritta informazione preventiva, alle
OO.SS.
A voti unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per
i motivi esposti in premessa, la modifica dell'art. 7 c.1 CATEGORIA B3
aggiungendo dopo il primo periodo il seguente secondo periodo: “Il bando di
selezione può stabilire, in relazione alle funzioni inerenti il posto, in
particolare se di tipo amministrativo, l'ammissibilità di titoli di studio di
grado superiore anche in assenza del prescritto diploma di qualifica, che resta
assorbito.”
2) DI DICHIARARE il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs.vo
n. 267/2000.