DELIBERA GC. 41/08

LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamato il vigente “Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con atto n. 135/2000 e s.m.i.;

 

-Richiamato il vigente Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale approvato con atto n. 119/2000 e s.m.i.;

 

Rilevato che il vigente “Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” non regolamenta la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità in applicazione dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

 

Visto il D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 e la legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2007) che hanno modificato l'art. 7 del d.lgs. 165/2001, disciplinante la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di collaborazione a soggetti esterni;

 

Rilevato che la nuova norma impone condizioni e modalità più precise e rigorose per l'attribuzione degli incarichi, oltre che la predeterminazione di criteri per la comparazione dei soggetti cui conferirli, al fine di assicurare al procedimento la massima trasparenza;

 

Atteso inoltre che il nuovo comma 6-ter dell'art. 7 dispone che i regolamenti per l'ordinamento degli uffici si adeguino ai principi del comma 6 come novellato;

 

Ritenuto, pertanto, integrare il “Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” inserendovi un apposito regolamento contenente una specifica e puntuale disciplina di cui all'allegato “A” al presente atto, per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, in applicazione dei principi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, come novellato da ultimo dalla legge n. 244/2007;

 

Dato atto che il presente regolamento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. che non hanno fatto pervenire rilievi;

 

Visto l'art. 48, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

 

D E L I B E R A

 

1.   Di approvare il presente “Regolamento comunale  per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ai sensi della legge n. 244/2007” di cui all'allegato “A” al presente provvedimento;

 

2.   Di stabilire che il presente regolamento è parte integrante del vigente “Regolamento in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

 

3.   Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sez. Regionale di Controllo entro 30 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007;

 

4.   Di trasmettere copia del presente regolamento ai dirigenti Responsabili di Settore incaricati della posizione organizzativa;

 

5.   Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art .134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.

 


Allegato “A”

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007

 

Art. 1 - Oggetto, finalità  e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo.
2. Ai fini del presente regola­mento si intendono:

per "collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di collaborazio­ne esterna per l'acquisizione di competenze di particolare e comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera conti­nuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato;

per "incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di particolare e comprovata specializzazione universitaria, anche a prescin­dere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'ammini­strazione, nel rispetto della nor­mativa vigente. In particolare per questi ultimi, si definiscono incarichi di:

studio gli incarichi “individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte”;

ricerca gli incarichi che “presuppongo la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione”;

consulenza gli incarichi che “riguardano le richieste di pareri ad esperti”.

3. Il presente regolamento disci­plina anche la procedura per l'affidamento delle collabora­zioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, com­ma 6, Tuel).
4. Nelle forme collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

5. Qualora invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debbano richiedere a terzi prestazioni che non richiedono un'elevata professionalità o che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 nel rispetto di quanto da ultimo previsto dalla legge n. 244/2007;

 

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione.

 

1. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i seguenti presupposti:

a soggetti esterni all'Ente, esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, con ciò intendendosi  che è requisito minimo per l'assunzione dell'incarico il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, in relazione al periodo di conseguimento del medesimo, a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non sia dipendente dell'amministrazione conferente (1);

il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;

nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata, oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente.

2. La competenza all'affidamento degli incarichi  è dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi, relativamente a quelli di studio, ricerca e consulenza,  nell'ambito del programma consiliare deliberato ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b del Dlgs. vo n. 267/2000 (art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007) e con i limiti di spesa annui previsti, oltre che dal presente regolamento che integra quello sull'ordinamento degli uffici e servizi, dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

 

Art. 3 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi.

 

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n° 244 del 2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente capo nella misura del 10% della spesa annua di personale iscritta a bilancio e definita secondo l'art. 1 comma 198 della legge 296/2006.

 

Art. 4 - Condizioni per attivare le collaborazioni

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, dall'ordinamento,  all'amministrazione conferente, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
3. Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni che richiedano la particolare e comprovata specializzazione universitaria e alle quali non sia possibile, per l'amministrazione, far fronte con il personale in servizio.
4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Art. 5 Attestazione del responsabile del Settore.

1.Il responsabile del Settore interessato attesta per iscritto l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico.

Art. 6 Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato.

1. Gli  incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani e a quelli dell'Unione Europea.

2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

 

3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.

 

4. Parimenti non possono essere collaboratori dell'ente soggetti che non godono dei diritti civili e politici, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

 

5. Il destinatario dell'incarico deve dichiarare altresì, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

 

Art. 7- Procedura selettiva

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:

l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;

il termine e le modalità di presentazione delle domande;

a) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;

b) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);

c) il compenso complessivo lordo previsto;

d) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

b)pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;

altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore competente.

 

Art. 8- Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno di apposita Commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

 

Art. 9 - Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2.Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:

a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);

b) oggetto;

c) modalità di esecuzione;

d) forme di responsabilità;

e) durata e luogo della prestazione;

f) compenso;

g) modalità del recesso;

h) risoluzione del rapporto di lavoro;

i) risoluzione delle controversie;

l) clausola di esclusività/non esclusività;

m) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;

n) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;

o) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del dlgs.vo n. 196/2003.

 

Art. 10 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva .

1. La procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile del Settore competente, nei seguenti casi:

a) esito negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;

b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura  tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;

c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

d) nel caso in cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente, situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;

e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a E 5.000,00= lordi, IVA compresa.

 

Art. 11. Pubblicità degli incarichi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007, i provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza sono pubblicati sul sito web del Comune, completi dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3 comma 54); i contratti relativi a rapporti di consulenza con l'Ente, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Poviglio del nominativo, del consulente dell'oggetto dell'incarico, e del relativo compenso (art. 3 comma 18) .

2. L'erogazione del compenso pattuito per incarichi di collaborazione e consulenza, in caso dell' omessa pubblicazione di cui all'art. precedente, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di Settore;

 

Art. 12 Compensi e liquidazione

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

 

2. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell'attività svolta attività, nonché  all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione.

 

3.Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.

 

4. Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del responsabile del servizio.

 

5. Per le collaborazioni continuative il compenso viene erogato in parti uguali con determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali, ecc.).

 

Art. 13 Modalità di svolgimento dell'incarico

 

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

 

2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

 

3. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

 

4. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

 

5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

 

6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal d.lgs. 196/2003.

 

7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

 


 

 

Art. 14 - Controlli e verifiche funzionali

1.   L'amministrazione provve­de a verificare periodicamen­te la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attua­zione dei progetti o dei pro­grammi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

 

Art. 15 - Controlli dell'organo di revisione e della corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di cui al presente  regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione.

2. Gli incarichi di importo superiore a euro 5.000 sono sottoposti al controllo della sezione Regionale della corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

3. La trasmissione dei relativi  atti avviene materialmente a cura dell'Ufficio di ragioneria.

 

Art. 16 Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico. Divieto di rinnovo.

 

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione.

 

2. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal dirigente competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo, fermo restando il compenso inizialmente pattuito.

 

3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'amministrazione.

 

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione

 

 

Art . 17 Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.

 

2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

 

3. E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

 

Art. 18 esclusioni.

1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per:

a)   il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione,

b)   l'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici ed in generale gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei Contratti, per le quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di settore;

c)   Le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati.

d)   gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 90 del TUEL (D.Lgs. 267 / 2000).

 

 

Art. 19 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collabo­razione coordinata e conti­nuativa.

 

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007, l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.


3. Il presente regolamento assume a riferimento le even­tuali modificazioni normati­ve inerenti tali rapporti nel­l'ambito delle pubbliche am­ministrazioni.
4. II presente regolamento en­tra in vigore ad avvenuta ese­cutività della deliberazione di approvazione.

(1) In tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.