Richiamato il vigente “Regolamento in
materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” approvato con atto
n. 135/2000 e s.m.i.;
-Richiamato il vigente Regolamento
sulle modalità di reclutamento del personale approvato con atto n. 119/2000 e
s.m.i.;
Visto il D.L.
223/2006 convertito in Legge 248/2006 e la legge n. 244/2007 (legge finanziaria
per il 2007) che hanno modificato l'art. 7 del d.lgs. 165/2001, disciplinante
la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di
collaborazione a soggetti esterni;
Rilevato che
la nuova norma impone condizioni e modalità più precise e rigorose per l'attribuzione
degli incarichi, oltre che la predeterminazione di criteri per la comparazione
dei soggetti cui conferirli, al fine di assicurare al procedimento la massima
trasparenza;
Atteso inoltre
che il nuovo comma 6-ter dell'art. 7 dispone che i regolamenti per l'ordinamento
degli uffici si adeguino ai principi del comma 6 come novellato;
Ritenuto, pertanto, integrare il
“Regolamento in materia di ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”
inserendovi un apposito regolamento contenente una specifica e puntuale
disciplina di cui all'allegato “A” al presente atto, per il conferimento di
incarichi di collaborazione esterna, in applicazione dei principi dell'art. 7,
comma 6 del d.lgs. 165/2001, come novellato da ultimo dalla legge n. 244/2007;
Dato atto che il presente regolamento è
stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. che non hanno fatto
pervenire rilievi;
Visto l'art. 48, comma 3, del D.lgs.
267/2000;
Acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi
nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di approvare il
presente “Regolamento comunale per il
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ai
sensi della legge n. 244/2007” di cui all'allegato “A” al presente
provvedimento;
2. Di stabilire che
il presente regolamento è parte integrante del vigente “Regolamento in materia
di ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
3. Di trasmettere
copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sez. Regionale di
Controllo entro 30 giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3 comma 57
della legge n. 244/2007;
4. Di trasmettere
copia del presente regolamento ai dirigenti Responsabili di Settore incaricati
della posizione organizzativa;
5. Di dichiarare il
presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art
.134 comma 4 del Dlgs.vo n. 267/2000.
Allegato “A”
REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E
COLLABORAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 244/2007 |
Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni
1. La presente
disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi
incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di
ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
per
"collaborazioni coordinate e continuative" (Co.co.co.) i rapporti di
collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una
prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento,
comunque non a carattere subordinato;
per
"incarichi professionali esterni" le collaborazioni di natura
occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per
l'acquisizione di competenze di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi
professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni
all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. In particolare per
questi ultimi, si definiscono incarichi di:
studio gli incarichi
“individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che,
all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività
di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il
corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione
scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le
soluzioni proposte”;
ricerca gli incarichi che
“presuppongo la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione”;
consulenza gli incarichi che
“riguardano le richieste di pareri ad esperti”.
3. Il presente
regolamento disciplina anche la procedura per l'affidamento delle collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, Tuel).
4. Nelle forme collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre
presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione,
ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.
5. Qualora
invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debbano richiedere a terzi
prestazioni che non richiedono un'elevata professionalità o che attengono all'attività
ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione e
di impiego del personale di cui all'art. 36 del d.lgs. 165/2001 nel rispetto di
quanto da ultimo previsto dalla legge n. 244/2007;
Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi di
collaborazione.
1. Gli
incarichi di cui ai commi precedenti, si possono conferire, ricorrendone i
seguenti presupposti:
a soggetti
esterni all'Ente, esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, con
ciò intendendosi che è requisito minimo
per l'assunzione dell'incarico il possesso della laurea magistrale o del titolo
equivalente, in relazione al periodo di conseguimento del medesimo,
a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è
incluso il personale delle pubbliche amministrazioni, quest'ultimo per la
fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non sia dipendente dell'amministrazione
conferente (1);
il ricorso a
tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà, in materie e
oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
nella
motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata,
oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi
con le professionalità di cui già dispone l'Ente.
2. La
competenza all'affidamento degli incarichi
è dei Responsabili dei Settori che intendono avvalersene, i quali
possono ricorrervi, relativamente a quelli di studio, ricerca e
consulenza, nell'ambito del programma
consiliare deliberato ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b del Dlgs. vo n.
267/2000 (art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007) e con i limiti di spesa
annui previsti, oltre che dal presente regolamento che integra quello sull'ordinamento
degli uffici e servizi, dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di
Gestione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli
organi di governo.
Art. 3 - Determinazione del limite massimo di spesa annua
per gli incarichi.
1. Ai sensi
dell'art. 3 comma 56 della legge n° 244 del 2007, viene stabilito un limite
massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente
capo nella misura del 10% della spesa annua di personale iscritta a bilancio e
definita secondo l'art. 1 comma 198 della legge 296/2006.
Art. 4 - Condizioni per attivare le collaborazioni
1. L'oggetto
della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite, dall'ordinamento,
all'amministrazione conferente, altresì, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato, preliminarmente, l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal
riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata,
secondo quanto indicato nell'articolo successivo, l'assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i
medesimi servizi.
3. Il ricorso a forme di collaborazione deve rispondere ad esigenze di
carattere temporaneo e richiedere prestazioni che richiedano la particolare e
comprovata specializzazione universitaria e alle quali non sia possibile, per l'amministrazione,
far fronte con il personale in servizio.
4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare,
preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa), durata, luogo della prestazione, oggetto e
compenso della collaborazione.
Art. 5 Attestazione del responsabile del Settore.
1.Il
responsabile del Settore interessato attesta per iscritto l'impossibilità
oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o
determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al
soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità
richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con
riferimento ad obiettive carenze nell'organico.
Art. 6 Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato.
1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono
essere conferiti ai cittadini italiani e a quelli dell'Unione Europea.
2. Ove si
tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere
previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai
sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.
3. L'incarico
conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il
Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività
esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi
con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.
4. Parimenti
non possono essere collaboratori dell'ente soggetti che non godono dei diritti
civili e politici, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui
confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
5. Il
destinatario dell'incarico deve dichiarare altresì, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, di
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
Art. 7- Procedura selettiva
1. Gli
incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal
Responsabile del Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
l'oggetto
della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma,
obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
il termine e
le modalità di presentazione delle domande;
a) i titoli ed
i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
b) le modalità
ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei
curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli
e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
c) il compenso
complessivo lordo previsto;
d) ogni altro elemento
utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso
per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
a)
pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore
a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
b)pubblicazione
sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo
pretorio;
altre forme di
pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Settore
competente.
Art. 8- Modalità della selezione
1. Alla
comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione,
procede il Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell'ambito
operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.
2. Per tale comparazione, il Responsabile del Settore può avvalersi, se lo
ritiene opportuno di apposita Commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso
di selezione.
Art. 9 - Formazione della graduatoria ed adempimenti
conseguenti
1. Al termine
della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile
del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i
destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei
punti attribuiti a ciascun candidato.
2.Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione
lavorativa.
3. Il contratto deve, necessariamente, contenere:
a) tipologia
della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e
continuativo);
b) oggetto;
c) modalità di
esecuzione;
d) forme di
responsabilità;
e) durata e
luogo della prestazione;
f) compenso;
g) modalità
del recesso;
h) risoluzione
del rapporto di lavoro;
i) risoluzione
delle controversie;
l) clausola di
esclusività/non esclusività;
m) le
condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della
prestazione da rendere;
n) le altre
clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
o) l'autorizzazione
al trattamento dei dati personali nel rispetto del dlgs.vo n. 196/2003.
Art. 10 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla
procedura selettiva .
1. La
procedura selettiva può non essere effettuata, e l'incarico, quindi, può essere
conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art.
192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile
del Settore competente, nei seguenti casi:
a) esito
negativo della precedente procedura compartiva per mancanza di domande o per
mancanza di candidati idonei;
b) tipologia
di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la
quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività
richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato
soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello
stesso;
c) prestazioni
lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già
conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per
il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può
essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa
essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o
ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
d) nel caso in
cui siano documentate ed attestate, dal Responsabile del Settore competente,
situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento
della procedura comparativa;
e) nel caso in
cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a E
5.000,00= lordi, IVA compresa.
Art. 11. Pubblicità degli incarichi
1. Ai sensi di
quanto disposto dall'art. 3 commi 18 e 54 della legge n. 244/2007, i
provvedimenti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza sono
pubblicati sul sito web del Comune, completi dell'indicazione del soggetto
percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. 3 comma
54); i contratti relativi a rapporti di consulenza con l'Ente, sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di Poviglio
del nominativo, del consulente dell'oggetto dell'incarico, e del relativo
compenso (art. 3 comma 18) .
2. L'erogazione
del compenso pattuito per incarichi di collaborazione e consulenza, in caso
dell' omessa pubblicazione di cui all'art. precedente, costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di Settore;
Art. 12 Compensi e liquidazione
1. Il
compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato
nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso
deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell'attività svolta
attività, nonché all'utilità che l'amministrazione
ricava dalla prestazione.
3.Per le
collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al
trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne
analoghe.
4. Per le
collaborazioni occasionali il compenso è liquidato entro 30 giorni dal termine
della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte
del responsabile del servizio.
5. Per le
collaborazioni continuative il compenso viene erogato in parti uguali con
determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della
prestazione (mensili, bimestrali, ecc.).
Art. 13 Modalità di svolgimento dell'incarico
1. L'incarico
è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle
modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli
uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le
parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo
correttezza e buona fede.
3. Il Comune,
in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i
dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il
prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento
dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento
di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali
rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun
caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente
verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di
lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione
diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato
è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati
personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e
responsabilità previsti dal d.lgs. 196/2003.
7. L'incaricato
è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico
e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la
sicurezza e l'integrità.
Art. 14 - Controlli e verifiche funzionali
1. L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la
funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione
all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono
stati conferiti incarichi.
Art. 15 - Controlli dell'organo di revisione e della corte
dei Conti
1. Gli atti di
spesa di cui al presente regolamento
sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione.
2. Gli
incarichi di importo superiore a euro 5.000 sono sottoposti al controllo della
sezione Regionale della corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla
sezione medesima.
3. La
trasmissione dei relativi atti avviene
materialmente a cura dell'Ufficio di ragioneria.
Art. 16 Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico.
Divieto di rinnovo.
1. La durata
dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di
collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato
deve svolgere la propria prestazione.
2. Per
esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal
dirigente competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo
necessario al raggiungimento dell'obiettivo, fermo restando il compenso
inizialmente pattuito.
3. Per gravi
motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può
essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso,
qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da
parte dell'amministrazione.
4. Non è
ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione
Art . 17 Risoluzione della collaborazione. Penali. Recesso
1. Il
contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa
contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non
inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e
maggiori danni.
2. Nel
contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato
svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. E' ammesso
il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli
eventuali termini di preavviso stabiliti.
Art. 18 esclusioni.
1. Il presente
regolamento non si applica agli incarichi conferiti per:
a) il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione,
b) l'attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori
pubblici ed in generale gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei
Contratti, per le quali si fa rinvio alle specifiche discipline normative di
settore;
c) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di
uffici a ciò deputati.
d) gli incarichi affidati ai sensi dell'art. 90
del TUEL (D.Lgs. 267 / 2000).
Art. 19 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni
finali
1. Per quanto
non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di
collaborazione coordinata e continuativa.
2. Ai sensi di
quanto disposto dall'art. 3 comma 56 della legge n. 244/2007, l'affidamento di
incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni
regolamentari, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni
normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
4. II presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione.
(1) In tal caso trova
applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.