DELIBERA GC. 50/08

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2000, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava attuazione alle disposizioni dell'art. 11 della L.431 del 1998 e della deliberazione di Consiglio Regionale n. 1320 del 22.12.99, allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione;

 

Preso atto che, ai sensi del punto 4 del dispositivo della deliberazione di C.C. citata, si dava mandato alla Giunta Comunale di provvedere ad eventuali ulteriori modifiche si fossero rese necessarie nel Bando Comunale, in ragione di nuove disposizioni nazionali e/o regionali;

 

Vista la legge regionale n. 24/01 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che, nel disciplinare l'intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse nonchè alla individuazione della quota del concorso finanziario comunale;

 

Vista, al riguardo, la deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 07/04/2008, "Criteri attuativi del Fondo regionale per la locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24 del 9.8.2001 - Anno 2008" con la quale viene data attuazione, per l'anno 2008, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001, allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione;

 

Preso atto, altresì, che la L. 269 del 12.11.2004, recante "Conversione il legge, con modificazione, del D.L. 240/2004, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla L. 431/1998" all'art. 11, comma 3, ha previsto che i Comuni possono prevedere in caso di morosità, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima;

 

Considerato che, ai sensi della deliberazione di G.R. 455/2007 citata, è competenza dei Comuni procedere ad un confronto con le Organizzazioni sindacali di settore nelle seguenti procedure:

- predisposizione del bando comunale

- determinazione della percentuale di copertura delle fasce

 

Dato atto che in data 05.05.2008 i Comuni del Distretto di Guastalla e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno concordato:

-     l'apertura dei bandi nel Distretto dal 12 maggio 2008 fino al 20 giugno 2008

-     l'adozione di criteri nella determinazione della copertura delle fasce uguali a quelli fissati dalla Regione per le proprie quote, fatto salvo il criterio di una percentuale del contributo comunale pari al 15%,

-     l'applicazione della L. 269/2004, che ha modificato l'art. 11, comma 3, della legge n. 431/1998, nel senso di prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, siano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche con attivazione del Servizio Sociale Comunale,

-     la domanda di contributo può essere presentata anche da un componente il nucleo ISE diverso dall'intestatario del contratto di affitto;

-     in caso di trasferimento della residenza del richiedente in altro comune della Regione Emilia Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia stata presentata nel comune di precedente residenza,

-     in caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 392/78. Qualora non ricorra detto caso e il decesso sia avvenuto:

o    anteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari: la domanda deve essere considerata decaduta,

o    posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari: il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza dei canone in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile;

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dell'atto;

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi

 

                                                                   DELIBERA

 

1) di recepire e di dare attuazione alle disposizioni inserite nella deliberazione della Giunta Regionale n. 476 del 07/04/2008,secondo quanto citato in premessa, ed inserite negli allegati A) e B) del presente atto, di cui costituiscono parte integrante;

 

2) di recepire e di dare attuazione agli accordi presi in sede di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo quanto citato in premessa, ed inserite negli allegati A)  e B) del presente atto, di cui costituiscono parte integrante;

 

3) di approvare l'apertura del bando per l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2008, dal giorno 12.05.2008 al giorno 20.06.2008 nel testo allegato al presente atto parte integrante;

 

4) di individuare la Responsabile del Settore Socio Assistenziale Scolastico quale responsabile del procedimento e dare mandato per l'adozione degli atti conseguenti;

 

5) di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai termini di legge.