WHISTLEBLOWING - Procedura di segnalazione all'organo di vigilanza RPCT - SEGRETARIO GENERALE DR. MAURO D'ARAIO : segnalazioni di comportamenti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione utilizzando il link a destra (garantito l'anonimato a norma ANAC)
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La legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito del pubblico impiego. Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" . Nei quattro commi di questo nuovo articolo, è pertanto prevista una protezione per il lavoratore – dipendente pubblico - che abbia segnalato la commissione di un reato ad alcuni soggetti preposti contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori (whistleblowing). L'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” con l'intento di fornire una interpretazione dell'apparato normativo. L'ANAC ha stabilito che "l’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività". E' quanto prevede la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, La nuova legge si compone di tre articoli, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina di cui alla legge Severino ed in particolare deve essere garantita: Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato alcune indicazioni sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. Il SIA dell'Unione ha pertanto attivato per i propri Comuni (ed Unione medesima) una piattaforma a norma di legge che consentela garanzia assoluta dell'anonimato mediante sistemi di criptazione. Il servizio è basato sulla piattaforma open source Globaleaks con licenza AGPL, e permette di gestire in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo le segnalazioni ricevute dai dipendenti dell'ente, il quale gode della massima riservatezza. Il tutto senza nessun costo per gli Enti.
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15-06-2018
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09-04-2021
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