IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTI in particolare i seguenti articoli:

articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1.   L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31  dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77,  come  modificato  dal  D.Lgs. 11/06/1996,  n. 336. 

2.   L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

articolo 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta

2.   Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.   A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

VISTO l'art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone “All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: 'comune' è sostituita dalle seguenti: 'consiglio comunale';

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, N. 296 “Finanziaria 2007”: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

VISTO che ai sensi  dell' articolo 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 si prevede che “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTo il comunicato del 01/12/2006 con il quale si informa che con provvedimento del 30 novembre u.s. il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il regolamento comunale  per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 19/03/2001;

 

VISTA la vigente normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;

RITENUTO di confermare la detrazione per abitazione principale e di aumentare le aliquote per il periodo d'imposta 2007 rispetto agli anni precedenti nella seguente misura:

 

 

Valori anni precedenti

Aumento

Nuovi Valori

ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE

Aliquota 5 per mille

-

5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

E 114,00

­-

E 114,00

ALTRI FABBRICATI

Aliquota 6,5 per mille

0,5 per mille

7 per mille

AREE FABBRICABILI

Aliquota 7 per mille

-

7 per mille

 

 

RILEVATO CHE è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione:

 

D E L I B E R A

1.   di aumentare e conseguentemente determinare per il periodo di imposta 2007, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, le aliquote e la detrazione così come analiticamente riportate:

ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE

Aliquota 5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

E 114,00

ALTRI FABBRICATI

Aliquota 7 per mille

AREE FABBRICABILI

Aliquota 7 per mille

                                                                           

2.   di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2007 può essere determinato come segue:

gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile

730.000,00

gettito straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento

220.000,00

gettito complessivo previsto per l'anno 2007

950.000,00

 

3.   di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

4.  di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'art. 172 lett. d) del D. Lgs 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

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   Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I° comma del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                     (Carlo DALLE CRODE)