IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D. Lgs.
30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993,
l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare
i seguenti articoli:
articolo 6 -
Determinazione delle aliquote e dell'imposta
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto
per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.
84 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77,
come modificato dal
D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
2. L'aliquota deve
essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per
mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 - Riduzioni e
detrazioni dall'imposta
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al
comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio
economico-sociale;
VISTO l'art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria
2007) che dispone “All'articolo
6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la
parola: 'comune' è sostituita dalle seguenti: 'consiglio comunale';
VISTO l'articolo 1,
comma 169 della Legge 27/12/2006, N. 296 “Finanziaria 2007”: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO che ai sensi dell'
articolo 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 si prevede che “Gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze.
VISTo il comunicato del 01/12/2006 con il quale si informa che con
provvedimento del 30 novembre u.s. il Ministro dell'Interno, d'intesa con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed
Autonomie Locali, ha disposto il rinvio al 31 marzo 2007 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
VISTO il regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 19/03/2001;
VISTA la vigente
normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di
aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
RITENUTO
di
confermare la detrazione per abitazione principale e di aumentare le aliquote per il periodo d'imposta 2007 rispetto
agli anni precedenti nella seguente misura:
|
Valori anni precedenti |
Aumento |
Nuovi Valori |
ABITAZIONE
PRINCIPALE O EQUIPARATE |
Aliquota 5 per mille |
- |
5
per mille |
DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE |
E 114,00 |
- |
E
114,00 |
ALTRI
FABBRICATI |
Aliquota 6,5 per
mille |
0,5
per mille |
7
per mille |
AREE
FABBRICABILI |
Aliquota
7 per mille |
- |
7
per mille |
RILEVATO
CHE è stato espresso
parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione:
1. di aumentare e
conseguentemente determinare per il periodo di imposta 2007, ex articoli 6 ed 8
del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, le aliquote e la detrazione così come
analiticamente riportate:
ABITAZIONE
PRINCIPALE O EQUIPARATE |
Aliquota 5 per
mille |
DETRAZIONE
PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
E 114,00 |
ALTRI
FABBRICATI |
Aliquota 7 per
mille |
AREE
FABBRICABILI |
Aliquota 7 per
mille |
2. di
dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di
Previsione 2007 può essere determinato come segue:
gettito ordinario derivante dalla
base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi
fabbricati e nuova base imponibile |
730.000,00 |
gettito straordinario derivante dall'attività
di controllo e accertamento |
220.000,00 |
gettito complessivo previsto per l'anno
2007 |
950.000,00 |
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni
adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del
presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto
degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”;
4. di dare atto che il
presente provvedimento, in conformità all'art. 172 lett. d) del D. Lgs
267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione
del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2007.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Si esprime parere favorevole, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I° comma del D. Lgs.
267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Carlo
DALLE CRODE)