IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
25.07.2006, resa immediatamente eseguibile, è stata data l'adesione alla
costituzione della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” approvandone nel
contempo lo statuto sociale in conformità allo schema statutario allegato al
provvedimento stesso;
RILEVATO che la L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha
introdotto alcune novità che interessano anche la costituenda società rendendo
pertanto necessario un adeguamento dello statuto già approvato con la
sopraccitata deliberazione di Consiglio Comunale;
VISTA la nota dell'AATO pervenuta il 22.03.2007 prot. n. 3158 con
la quale sono state proposte alcune modifiche all'originario statuto della
società “Alto Trevigiano Servizi Srl” allo scopo di adeguarlo alla vigente
normativa;
VISTE le modifiche ed integrazioni allo statuto della società
“Alto Trevigiano Servizi Srl” proposte nella nota dell'AATO sopraccitata così
come evidenziate nello schema comparativo allegato sub. A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'adeguamento dello statuto
della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” con la vigente normativa;
RITENUTO pertanto opportuno
procedere all'approvazione delle modifiche allo statuto così come indicate
nello schema comparativo di Statuto della sopraccitata nota dell'AATO;
VISTO lo schema comparativo allegato sub. A) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la L. 27.12.2006 n. 296 “Legge Finanziaria 2007”;
VISTA la Legge n. 36/1994;
VISTA la L.R. n. 5/1998;
VISTO il decreto del P.D.R. dell' 11.12.2006;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica
di cui all' art. 49 - I° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazione espresse in
premessa, le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto sociale della
società “Alto Trevigiano Servizi Srl”, così come meglio evidenziate nello
schema comparativo allegato sub A) alla presente deliberazione di cui è parte
integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all'eventuale proprio
delegato ai sensi di legge, statuto o di regolamento, di attuare la presente
deliberazione con facoltà di apportare ai documenti attuativi ogni modifica non
sostanziale.
3. di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
* * * * * * * * * * * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 -
I° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo Dalle Crode
TITOLO I
|
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· Art. 1 - Denominazione
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1. Tra i Comuni di Alano di Piave,
Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San
Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta
del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana,
Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della
Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese,
Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero,
Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X°, San Zenone degli Ezzelini, Segusino,
Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso,
Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, è
costituita a sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 una società a responsabilità limitata, denominata “ALTO
TREVIGIANO SERVIZI SRL”, in sigla “ A.T.S. S.R.L.”, totalmente partecipata da
enti pubblici territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale. |
1. E' costituita a sensi e per gli effetti dell'art.
113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 una società a responsabilità
limitata, denominata “ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL”, in sigla “ A.T.S.
S.R.L.”, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO
Veneto Orientale. |
· Art. 2 - Sede
|
|
2.1 La
società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV). |
CONFERMATO |
2.2 La
società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali
anche in altri Comuni, purché nel territorio dell'AATO Veneto Orientale. |
CONFERMATO |
· Art. 3 - Oggetto sociale
|
|
3.1 La società ha per
oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che
concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii.. |
CONFERMATO |
3.2. La
società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di
commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 3.1,
compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti
specifici, sia direttamente che indirettamente. |
CONFERMATO |
3.3. La
società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il
raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni
commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere
fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi,
nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento
sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre
società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. |
CONFERMATO |
3.4. La
società potrà avvalersi della gestione di terzi. |
CONFERMATO |
· Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività
|
|
4.1. Nel
rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria,
la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi
e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato. |
CONFERMATO |
4.2. Il
rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà tenere
conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di determinazione e
versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società agli enti affidanti,
degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le
risorse umane utilizzate. |
CONFERMATO |
· Art. 5 Durata
|
·
|
5.1. La
durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre
duemilasessanta) e potrà essere prorogata. |
CONFERMATO |
TITOLO II
|
|
· Art. 6 - Soci e domiciliazione
|
·
|
6.1. Possono
partecipare alla società solo ed esclusivamente enti pubblici territoriali
purché appartenenti al medesimo ATO Veneto Orientale. |
CONFERMATO |
6.2. Il
domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a
tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci. |
CONFERMATO |
· Art. 7 - Capitale sociale
|
·
|
7.1. Il capitale sociale è determinato in
Euro 100.000 (centomila/00) diviso in partecipazioni tra i soci come segue: ATTENZIONE: Nella nuova versione la tabella va eliminata
completamente. |
7.1. Il capitale sociale è determinato in
Euro 100.000 (centomila/00) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci. |
COMUNE |
|
QUOTA |
|
ALANO DI PIAVE |
|
1.235,21 |
|
ALTIVOLE |
|
1.608,73 |
|
ARCADE |
|
1.309,60 |
|
ASOLO |
|
1.774,12 |
|
BORSO DEL GRAPPA |
|
1.476,34 |
|
BREDA DI PIAVE |
|
1.633,93 |
|
CAERANO DI SAN MARCO |
|
1.709,65 |
|
CARBONERA |
|
2.019,37 |
|
CASTELCUCCO |
|
1.134,61 |
|
CASTELFRANCO VENETO |
|
4.437,60 |
|
CASTELLO DI GODEGO |
|
1.633,82 |
|
CAVASO DEL TOMBA |
|
1.224,28 |
|
CISON DI VALMARINO |
|
1.210,67 |
|
CORNUDA |
|
1.565,01 |
|
CRESPANO DEL GRAPPA |
|
1.408,64 |
|
CROCETTA DEL MONTELLO |
|
1.562,66 |
|
FARRA DI SOLIGO |
|
1.806,13 |
|
FOLLINA |
|
1.332,57 |
|
FONTE |
|
1.537,01 |
|
GIAVERA DEL MONTELLO |
|
1.407,52 |
|
ISTRANA |
|
1.791,74 |
|
LORIA |
|
1.791,85 |
|
MASER |
|
1.466,41 |
|
MASERADA SUL PIAVE |
|
1.770,77 |
|
MIANE |
|
1.306,92 |
|
MONFUMO |
|
1.085,20 |
|
MONTEBELLUNA |
|
3.997,38 |
|
MORIAGO DELLA BATTAGLIA |
|
1.218,92 |
|
MUSSOLENTE |
|
1.669,06 |
|
NERVESA DELLA BATTAGLIA |
|
1.667,95 |
|
PADERNO DEL GRAPPA |
|
1.149,22 |
|
PAESE |
|
2.978,88 |
|
PEDEROBBA |
|
1.713,44 |
|
PIEVE DI SOLIGO |
|
2.116,30 |
|
PONZANO VENETO |
|
2.017,03 |
|
POSSAGNO |
|
1.152,23 |
|
POVEGLIANO |
|
1.384,21 |
|
QUERO |
|
1.183,79 |
|
REFRONTOLO |
|
1.127,24 |
|
REVINE LAGO |
|
1.162,27 |
|
RIESE PIO X |
|
1.999,63 |
|
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI |
|
1.651,55 |
|
SEGUSINO |
|
1.146,76 |
|
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA |
|
1.572,70 |
|
SPRESIANO |
|
1.957,70 |
|
TARZO |
|
1.431,95 |
|
TREVIGNANO |
|
1.937,96 |
|
TREVISO |
|
9.864,50 |
|
VALDOBBIADENE |
|
2.110,83 |
|
VAS |
|
1.022,29 |
|
VEDELAGO |
|
2.467,95 |
|
VIDOR |
|
1.305,69 |
|
VILLORBA |
|
2.813,14 |
|
VOLPAGO DEL MONTELLO |
|
1.939,07 |
|
TOTALE |
|
100.000,00 |
|
Le partecipazioni di cui sopra
sono state determinate tenuto conto per il 50% del capitale sociale della
popolazione legale e per il rimanente 50% in parti uguali fra i soci. |
Le
partecipazioni di cui sopra vengono determinate per il 50% del capitale
sociale sulla base della popolazione legale e per il rimanente 50% in parti
uguali fra tutti i Comuni soci. |
||
7.2. L'Assemblea dei soci può
deliberare l'aumento del capitale sociale in una o più volte, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2481bis
c.c.. |
CONFERMATO |
||
7.3. In caso di mancato
pagamento delle quote da parte di un socio, trova comunque applicazione la
disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre comunque l'interesse
di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'interesse legale. |
CONFERMATO |
||
|
7.4 Nel caso in cui altri Comuni ricadenti nel
territorio della desta Piave dell'AATO Veneto Orientale intendano far parte
della società, e sempre ché tale
richiesta sia stata comunicata all'organo amministrativo entro e non oltre il
30.09.2007 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i
Comuni soci dovranno cedere agli
stessi parte delle rispettive partecipazioni in modo che le partecipazioni di
ognuno rispecchino il principio di cui al precedente comma 1. |
||
· Art. 8 - Partecipazioni
|
·
|
||
8.1. Le partecipazioni sono
nominative, indivisibili e trasferibili solo tra gli enti pubblici
territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale e non vincolabili . |
8.1. Le partecipazioni sono trasferibili solo
tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale e non
sono vincolabili . |
||
8.2. Le partecipazioni non
possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga all'art. 2471-bis del
c.c. |
CONFERMATO |
||
8.3. In sede di aumento del
capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni
di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente
possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della
deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio
del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea. |
CONFERMATO |
||
· Art. 9 - Fonti di finanziamento
|
·
|
||
9.1. I finanziamenti
effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società potranno
essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali finanziamenti
si intenderanno infruttiferi di interessi, salva la facoltà delle parti di
disporre diversamente. |
CONFERMATO |
||
9.2. Nel rispetto delle disposizioni
di legge, la Società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza
spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del
capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda
convocazione. |
CONFERMATO |
||
TITOLO III
|
|
||
· Art. 10 - Organi
|
·
|
||
10.1. Sono Organi della Società
:l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale. |
10.1. Sono Organi della Società: l'Assemblea,
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e/o il Revisore |
||
· Art. 11 - Assemblea
|
·
|
||
11.1. L'Assemblea dei soci è l'Organo
sovrano della Società. |
CONFERMATO |
||
L'assemblea è composta
dai legali rappresentanti dei comuni aderenti. Le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché
non intervenuti o dissenzienti. |
CONFERMATO |
||
· Art. 12 - Convocazione delle assemblee
|
·
|
||
12.1. L'Assemblea è convocata
presso la sede della Società o in altro luogo purché nel territorio dell'ATO
Veneto orientale. |
CONFERMATO |
||
12.2. La convocazione dell'Assemblea
è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano
richiesta tre o più consiglieri del medesimo Consiglio di Amministrazione,
ovvero tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale
sociale, e che indichino nella domanda di convocazione gli argomenti da
trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro
inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il
Collegio Sindacale. |
12.2. La convocazione dell'Assemblea
è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano
richiesta i Comuni soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale
sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da
trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro
inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il
Collegio Sindacale. |
||
12.3. L'avviso di convocazione,
da spedire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, a mezzo
lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico
consentito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'indicazione
del luogo fissato, il giorno, l'ora, l'elenco delle materie da trattare; dovrà
anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non
potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. |
CONFERMATO |
||
12.4. L'assemblea potrà
validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia
presente o rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori
e il Collegio Sindacale se nominato, o gli amministratori e i sindaci siano
informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli
argomenti. |
CONFERMATO |
||
Se gli amministratori o
i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente
dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale
dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del
giorno e di non opporsi ad essi. |
CONFERMATO |
||
12.5. Le decisioni dell'Assemblea
sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai sindaci, se
nominati, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile
e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. |
CONFERMATO |
||
· Art. 13 - Intervento e rappresentanza dell'assemblea
|
·
|
||
13.1. Hanno diritto di
intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritti nel libro soci, nella
persona del legale rappresentante o suo delegato. |
CONFERMATO |
||
13.2. I soci possono farsi
rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve
essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati
dalla società. |
CONFERMATO |
||
13.3. La rappresentanza può
essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le
successive convocazioni . Ogni socio non può rappresentare in assemblea più
di due soci complessivamente. |
CONFERMATO |
||
13.4. L'Assemblea è presieduta
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua
assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o
impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata
di presiederla. |
CONFERMATO |
||
13.5. Spetta al Presidente dell'Assemblea: |
CONFERMATO |
||
· Constatare la regolare
costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei
presenti. |
|
||
· Proporre la nomina di tre
scrutatori da nominarsi dall'Assemblea |
Proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi
dall'Assemblea |
||
· Dirigere e regolare lo
svolgimento dell'assemblea |
|
||
· Accertare e proclamare i
risultati della votazione |
|
||
· Nominare un segretario anche non
socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea,
firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, nelle
assemblee straordinarie e nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto
da un notaio scelto dal Presidente stesso. |
· Nominare
un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle
deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Qualora lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge, il verbale è
redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso |
||
· Art. 14- Competenza dell'Assemblea
|
·
|
||
14.1. L'Assemblea ha competenza
sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fra cui: |
CONFERMATO |
||
· L'approvazione del bilancio di
esercizio |
· L'approvazione del bilancio di esercizio e la
distribuzione degli utili |
||
· L'approvazione della relazione
programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei
piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti
programmatici |
CONFERMATO |
||
· L'approvazione dei disciplinari
per la gestione dei servizi |
CONFERMATO |
||
· La carta dei servizi |
CONFERMATO |
||
· L'eventuale regolamento
operativo della Società |
CONFERMATO |
||
· La presa
d'atto delle nomine e delle revoche degli Amministratori ai sensi dell'art.
16 e 17 |
ABROGATO |
||
|
|
||
· La nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione |
· La
nomina del Consiglio di Amministrazione. |
||
· La determinazione per gli
Amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione
del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine
mandato |
CONFERMATO |
||
· La nomina del Presidente e degli
altri Componenti il Collegio Sindacale, del Revisore, determinandone i
relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge |
CONFERMATO |
||
14.2. L'Assemblea inoltre
delibera: |
CONFERMATO |
||
· Sugli ulteriori argomenti
sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione |
|
||
· · Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto
per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti |
CONFERMATO |
||
· · La delega al Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o
più aumenti del capitale sociale e l'eventuale ammissione dei titoli di
debito di cui all'art. 2483 del c.c. |
· La delega al
Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale
sociale e l'eventuale emissione dei titoli di debito di cui all'art.
2483 del c.c. |
||
· · La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale
con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5. |
CONFERMATO |
||
14.3. L'Assemblea deve essere
convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, di cui: |
CONFERMATO |
||
· · la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero entro 180 giorni dalla
predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque con i
limiti e le condizioni previsti dalla legge |
CONFERMATO |
||
· · la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano
informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti
programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga l'impatto
sulla gestione operativa. |
CONFERMATO |
||
· Art. 15- Quorum costitutivi e deliberativi
|
·
|
||
15.1. L'Assemblea delibera in
prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza dei soci stessi e del capitale sociale ed in seconda
convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il
terzo dei soci medesimi e del capitale sociale. |
15.1. L'Assemblea delibera in prima convocazione
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del
capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti
soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale.
|
||
15.2. L'Assemblea, per la decisioni che riguardano |
CONFERMATO |
||
· modificazioni dello statuto |
CONFERMATO |
||
· il compimento di operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci, |
CONFERMATO |
||
· la nomina dei liquidatori e la
determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione |
CONFERMATO |
||
· · delibera
in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno i due terzi dei soci stessi e
del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino la maggioranza
dei soci medesimi e del capitale sociale. |
|
||
· Art. 16- Amministrazione
16.1. La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione di n. 11 membri, compreso il Presidente, designati come
segue: · cinque
membri espressi dai Comuni di Alano di Piave, Altivole, Asolo,
Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison
di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di
Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Maser, Miane, Monfumo,
Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia,
Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Quero,
Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo,
Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello; · due
membri espressi dai Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera,
Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba; · due
membri espressi dal Comune di Treviso; · un
membro espresso dai Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese
Pio X° e San Zenone degli Ezzelini; · un
membro espresso dal Comune di Castelfranco Veneto. |
· Art. 16 - Amministrazione
16.1 La società è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione di n. 3 membri, compreso il Presidente. |
||
16.2. Se per qualsiasi causa
vengono meno sei dei Consiglieri
decade l'intero consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo
organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i
soli atti di ordinaria amministrazione. |
16.2 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti
il Consiglio di Amministrazione assegnati decade l'intero Consiglio. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo
organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i
soli atti di ordinaria amministrazione. |
||
16.3. Gli Amministratori, per
quanto non disposto dagli artt. 2475-ter e 2476 del c.c. , sono soggetti al
rispetto degli artt. 2390-2391-2392
del c.c. |
|
||
16.4. La composizione del
Consiglio di Amministrazione come prevista al comma 16.1 del presente
articolo può essere modificata con il voto favorevole di tutti i soci. |
ABROGATO |
||
· Art. 17- Elezione del Consiglio di Amministrazione
|
ABROGATO |
||
17.1. Per la elezione dei
consiglieri il territorio è diviso in aggregazioni di uno
o più comuni come indicato nel precedente art. 16. Ciascuno dei comuni soci
partecipa alla elezione di uno o più consiglieri all'interno del gruppo di
appartenenza. |
ABROGATO |
||
· Art. 18- Cariche sociali - durata -cessazione
|
· Attenzione: La numerazione degli articoli dovrà
essere modificata. Pertanto l'art.18 diventerà 17 e cosi via fino all'art.33
(prima 34)
|
||
18.1. Il Consiglio di
Amministrazione dura in carica 3 anni ed è rieleggibile |
18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica 3 esercizi ed è rieleggibile
|
||
18.2. La scadenza della carica
del Consiglio di Amministrazione avviene in coincidenza con l'approvazione da
parte dell'Assemblea del bilancio
relativo all' ultimo esercizio della sua carica. |
CONFERMATO |
||
· Art. 19- Riunioni del Consiglio di Amministrazione
|
·
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||
19.1. Il Consiglio di
Amministrazione: |
CONFERMATO |
||
· Si raduna almeno una
volta al mese, nella sede legale della Società, oppure altrove, purché in
Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quanto
sia fatta domanda scritta al presidente da almeno due dei suoi componenti. |
CONFERMATO |
||
· Viene convocato dal
presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi
telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a
ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio
di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un
preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione |
· Viene convocato dal presidente con lettera
raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da
spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun
Amministratore e Sindaco effettivo o Revisore. In caso di urgenza il
Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con
un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione
|
||
· È regolarmente costituito
anche in mancanza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i
suoi componenti, e se nominati, i membri del Collegio Sindacale.. |
CONFERMATO |
||
· È presieduto dal
Presidente, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente. |
· È
presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice
Presidente. |
||
· Art. 20- Costituzione e deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione
|
·
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||
20.1. Il Consiglio di
Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza
degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. |
20.1. Il Consiglio di
Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza
degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti. |
||
20.2. I Consiglieri non possono
farsi rappresentare. |
CONFERMATO |
||
20.3. In caso di parità di voti,
prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di
chi presiede il Consiglio di Amministrazione. |
CONFERMATO |
||
· Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
|
·
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||
21.1. Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli
sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi
sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea e/o ai
soci, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di
sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un
comitato tecnico - scientifico. |
CONFERMATO |
||
21.2. Il Consiglio di
Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di
cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi
componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.
Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,
potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione
che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con
le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. |
CONFERMATO |
||
· Art. 22- Rappresentanza sociale
|
·
|
||
22.1. Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di
fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per
giudizio di revocazione e cassazione. |
CONFERMATO |
||
22.2. Il Vice- Presidente , se
nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e in
tali circostanze ha i medesimi poteri. |
CONFERMATO |
||
22.3. La rappresentanza spetta
anche agli amministratori nei limiti dei poteri loro conferiti. |
22.3. La rappresentanza spetta
anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro
conferiti. |
||
· Art. 23 - Controllo legale dei conti
|
·
|
||
23.1. La società può nominare il
collegio sindacale o il revisore. |
CONFERMATO |
||
23.2. Nei casi previsti dal
secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio
sindacale è obbligatoria. |
CONFERMATO |
||
23.3. Il collegio sindacale si
compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del
collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina del
collegio stesso. |
CONFERMATO |
||
23.4. Nei casi di obbligatorietà
della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia. |
CONFERMATO |
||
23.5. Qualora la nomina del
collegio sindacale non sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma
dell'articolo 2397 c.c. |
CONFERMATO |
||
23.6. I sindaci sono nominati
dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della
decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica. Sono rieleggibili per una volta. |
CONFERMATO |
||
23.7. Il collegio ha i doveri e
i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo
contabile sulla società. |
CONFERMATO |
||
23.8. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407, 2408, primo comma, c. c |
CONFERMATO |
||
23.9. Ciascun Comune socio può
presentare il nominativo di un candidato almeno tre giorni prima dell'adunanza
assembleare presso la sede legale della società. Unitamente a ciascuna
candidatura dovranno altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano la propria designazione ed attestano, sotto la
propria responsabilità , l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per le rispettive cariche. L'Assemblea vota a scrutinio segreto tre
nominativi per i sindaci effettivi e due nominativi per i supplenti. |
CONFERMATO |
||
23.10. Qualora in alternativa al
collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la
società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere
iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. |
CONFERMATO |
||
23.11. Si applicano al revisore
tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. |
CONFERMATO |
||
· Art. 24- Direttore
|
·
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||
24.1. Agli uffici della Società,
ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore nominato dall'Assemblea dei soci, su
proposta del Consiglio di
Amministrazione; all'Assemblea dei soci
compete altresì la revoca, la sospensione , la rimozione e la
cessazione dall'incarico. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la
determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo
determinato, saranno disciplinate dal contratto. |
CONFERMATO |
||
24.2. Il Consiglio di
Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore rilasciando anche
procure speciali per determinati atti o categorie di atti |
CONFERMATO |
||
24.3. Il Direttore riferisce al
Consiglio di Amministrazione sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo
stabilita. |
CONFERMATO |
||
TITOLO VI
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· Art. 25 - Esercizio sociale
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·
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25.1. Gli esercizi sociali hanno
inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. |
CONFERMATO |
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· Art. 26- Bilancio- Destinazione degli utili-
Ripiano delle perdite
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26.1. Alla fine di ogni
esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio formato dal
conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, oltre
alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea
entro il termine previsto dall'art. 14.3 del presente statuto. |
CONFERMATO |
||
26.2. E' fatto divieto di
distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli
utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato
sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea. |
CONFERMATO |
||
26.3. In caso di perdita di
esercizio gli Organi della società assumeranno i provvedimenti previsti per
legge. |
CONFERMATO |
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TITOLO V
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· Art. 27- Scioglimento e liquidazione
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·
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27.1. Addivenendosi in qualsiasi
tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea
stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più
liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi
attenendosi alle disposizioni di legge. |
CONFERMATO |
||
· Art. 28 - Recesso
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·
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||
28.1. Il socio può recedere
dalla società nei casi previsti dalla legge. |
CONFERMATO |
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· Art. 29 - Modalità operative e controllo
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·
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29.1. La società ai fini della
concreta attuazione dei presupposti di affidamento in house, quale
affidataria dei servizi pubblici territoriali dovrà: 1) Realizzare la parte più importante della
propria attività con gli enti pubblici territoriali soci; 2) Sottoscrivere il disciplinare di servizio
tipo 3) Adottare strumenti di programmazione,
controllo e rendicontazione 4) Adottare
la carta dei servizi |
CONFERMATO |
||
29.2. la società ai fini di
consentire la vigilanza e il controllo sul suo operato, trasmetterà ai soci
tutti i documenti che sono posti all'ordine del giorno dell'assemblea. |
CONFERMATO |
||
· Art. 30 - Controversie societarie : conciliazione
stragiudiziale
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·
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||
30.1. Tutte le controversie tra
soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di
amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale
saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di
mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. |
CONFERMATO |
||
30.2. Le modifiche del contenuto
della presente clausola devono essere approvata con delibera dei soci con la
maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17/1/2003, n. 5. |
CONFERMATO |
||
· Art. 31- Foro competente
|
·
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||
31.1. Qualsiasi controversia ,
non possibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci,
gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile/società di revisione, i
liquidatori e la società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza,
la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente
statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la
società |
31.1. Qualsiasi controversia ,
non passibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra
i soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile/società di
revisione, i liquidatori e la società, oppure tra i soci, ivi compresa anche
l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del
presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la
società |
||
· Art. 32 - Computo dei termini
|
·
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32.1. Tutti i termini previsti
dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni
liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né
il giorno 'iniziale' né quello 'finale'. |
CONFERMATO |
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· Art. 33 - Patti parasociali
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·
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||
33.1 I patti, in qualunque
forma stipulati, devono essere
comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. |
CONFERMATO |
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· Art. 34 - Rinvio alla legge
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·
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||
34.1 Per tutto quanto non è
espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni
del c.c. e delle leggi vigenti in materia. |
CONFERMATO |
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