IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2006, resa immediatamente eseguibile, è stata data l'adesione alla costituzione della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” approvandone nel contempo lo statuto sociale in conformità allo schema statutario allegato al provvedimento stesso;

 

RILEVATO che la L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto alcune novità che interessano anche la costituenda società rendendo pertanto necessario un adeguamento dello statuto già approvato con la sopraccitata deliberazione di Consiglio Comunale;

 

VISTA la nota dell'AATO pervenuta il 22.03.2007 prot. n. 3158 con la quale sono state proposte alcune modifiche all'originario statuto della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” allo scopo di adeguarlo alla vigente normativa;  

 

VISTE le modifiche ed integrazioni allo statuto della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” proposte nella nota dell'AATO sopraccitata così come evidenziate nello schema comparativo allegato sub. A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adeguamento dello statuto della società “Alto Trevigiano Servizi Srl” con la vigente normativa;

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione delle modifiche allo statuto così come indicate nello schema comparativo di Statuto della sopraccitata nota dell'AATO;

 

VISTO lo schema comparativo allegato sub. A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

VISTA la L. 27.12.2006 n. 296 “Legge Finanziaria 2007”;

 

VISTA la Legge n. 36/1994;

 

VISTA la L.R. n. 5/1998;

 

VISTO il decreto del P.D.R. dell' 11.12.2006;

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all' art. 49 - I° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

D E L I B E R A

 

1.   di approvare, per le motivazione espresse in premessa, le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto sociale della società “Alto Trevigiano Servizi Srl”, così come meglio evidenziate nello schema comparativo allegato sub A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

 

2.   di dare mandato all'eventuale proprio delegato ai sensi di legge, statuto o di regolamento, di attuare la presente deliberazione con facoltà di apportare ai documenti attuativi ogni modifica non sostanziale.

 

3.   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

* * * * * * * * * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 - I° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                       Carlo Dalle Crode

 

 

 

 

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

"ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL"

 

 

TITOLO I
DENOMINAZIONE -SEDE- OGGETTO SOCIALE

 

·    Art. 1 - Denominazione

 

1.       Tra i Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X°, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, è costituita a sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 una società a responsabilità limitata, denominata “ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL”, in sigla “ A.T.S. S.R.L.”, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale.

1.       E' costituita a sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 una società a responsabilità limitata, denominata “ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL”, in sigla “ A.T.S. S.R.L.”, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

·    Art. 2 - Sede

 

2.1     La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV).

CONFERMATO

2.2     La società potrà costituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, unità locali anche in altri Comuni, purché nel territorio dell'AATO Veneto Orientale.

CONFERMATO

·    Art. 3 - Oggetto sociale

 

3.1     La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla  legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii..

 

CONFERMATO

 

3.2.    La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 3.1, compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

CONFERMATO

3.3.    La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

CONFERMATO

3.4.    La società potrà avvalersi della gestione di terzi.

CONFERMATO

·    Art. 4 - Modalità di affidamento delle attività

 

4.1.    Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, la stessa può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

CONFERMATO

4.2.    Il rapporto viene disciplinato con il contratto di servizio che dovrà tenere conto delle forme di gestione in essere, delle modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società agli enti affidanti, degli obblighi ambientali della società e degli obblighi riguardanti le risorse umane utilizzate.

CONFERMATO

·    Art. 5 Durata

·   

5.1.    La durata della Società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

CONFERMATO

TITOLO II
SOCI- CAPITALE- QUOTE- TRASFERIMENTI- PRELAZIONE- FINANZIAMENTI

 

·    Art. 6 - Soci e domiciliazione

·   

6.1.    Possono partecipare alla società solo ed esclusivamente enti pubblici territoriali purché appartenenti al medesimo ATO Veneto Orientale.

CONFERMATO

6.2.    Il domicilio dei soci per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.

CONFERMATO

·    Art. 7 - Capitale sociale

·   

7.1.       Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000 (centomila/00) diviso in partecipazioni tra i soci come segue:

 

ATTENZIONE: Nella nuova versione la tabella va eliminata completamente.

7.1.      Il capitale sociale è determinato in Euro 100.000 (centomila/00) diviso in partecipazioni tra i Comuni soci.

 

 

 

COMUNE

 

QUOTA

 

ALANO DI PIAVE

 

1.235,21

 

ALTIVOLE

 

1.608,73

 

ARCADE

 

1.309,60

 

ASOLO

 

1.774,12

 

BORSO DEL GRAPPA

 

1.476,34

 

BREDA DI PIAVE

 

1.633,93

 

CAERANO DI SAN MARCO

 

1.709,65

 

CARBONERA

 

2.019,37

 

CASTELCUCCO

 

1.134,61

 

CASTELFRANCO VENETO

 

4.437,60

 

CASTELLO DI GODEGO

 

1.633,82

 

CAVASO DEL TOMBA

 

1.224,28

 

CISON DI VALMARINO

 

1.210,67

 

CORNUDA

 

1.565,01

 

CRESPANO DEL GRAPPA

 

1.408,64

 

CROCETTA DEL MONTELLO

 

1.562,66

 

FARRA DI SOLIGO

 

1.806,13

 

FOLLINA

 

1.332,57

 

FONTE

 

1.537,01

 

GIAVERA DEL MONTELLO

 

1.407,52

 

ISTRANA

 

1.791,74

 

LORIA

 

1.791,85

 

MASER

 

1.466,41

 

MASERADA SUL PIAVE

 

1.770,77

 

MIANE

 

1.306,92

 

MONFUMO

 

1.085,20

 

MONTEBELLUNA

 

3.997,38

 

MORIAGO DELLA BATTAGLIA

 

1.218,92

 

MUSSOLENTE

 

1.669,06

 

NERVESA DELLA BATTAGLIA

 

1.667,95

 

PADERNO DEL GRAPPA

 

1.149,22

 

PAESE

 

2.978,88

 

PEDEROBBA

 

1.713,44

 

PIEVE DI SOLIGO

 

2.116,30

 

PONZANO VENETO

 

2.017,03

 

POSSAGNO

 

1.152,23

 

POVEGLIANO

 

1.384,21

 

QUERO

 

1.183,79

 

REFRONTOLO

 

1.127,24

 

REVINE LAGO

 

1.162,27

 

RIESE PIO X

 

1.999,63

 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

 

1.651,55

 

SEGUSINO

 

1.146,76

 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

 

1.572,70

 

SPRESIANO

 

1.957,70

 

TARZO

 

1.431,95

 

TREVIGNANO

 

1.937,96

 

TREVISO

 

9.864,50

 

VALDOBBIADENE

 

2.110,83

 

VAS

 

1.022,29

 

VEDELAGO

 

2.467,95

 

VIDOR

 

1.305,69

 

VILLORBA

 

2.813,14

 

VOLPAGO DEL MONTELLO

 

1.939,07

 

TOTALE

 

100.000,00

 

 

 

 

Le partecipazioni di cui sopra sono state determinate tenuto conto per il 50% del capitale sociale della popolazione legale e per il rimanente 50% in parti uguali fra i soci.

Le partecipazioni di cui sopra vengono determinate per il 50% del capitale sociale sulla base della popolazione legale e per il rimanente 50% in parti uguali fra tutti i Comuni soci.

 

7.2.    L'Assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale in una o più volte, ai sensi e per  gli effetti dell'art. 2481bis c.c..

CONFERMATO

7.3.    In caso di mancato pagamento delle quote da parte di un socio, trova comunque applicazione la disciplina dettata dalla legge; a carico del socio moroso decorre comunque l'interesse di mora in ragione d'anno pari al doppio dell'interesse legale.

CONFERMATO

 

7.4  Nel caso in cui altri Comuni ricadenti nel territorio della desta Piave dell'AATO Veneto Orientale intendano far parte della società, e sempre ché  tale richiesta sia stata comunicata all'organo amministrativo entro e non oltre il 30.09.2007 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i Comuni soci  dovranno cedere agli stessi parte delle rispettive partecipazioni in modo che le partecipazioni di ognuno rispecchino il principio di cui al precedente comma 1.

 

·    Art. 8 - Partecipazioni

·   

8.1.    Le partecipazioni sono nominative, indivisibili e trasferibili solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale e non vincolabili .

8.1.      Le partecipazioni sono trasferibili solo tra gli enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale e non sono vincolabili .

8.2.    Le partecipazioni non possono essere oggetto di pegno e/o usufrutto in deroga all'art. 2471-bis del c.c.

CONFERMATO

8.3.    In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di partecipazioni di nuova emissione in proporzione al numero di partecipazioni effettivamente possedute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione è fissato dall'Assemblea.

CONFERMATO

·    Art. 9 - Fonti di finanziamento 

·   

9.1.    I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Società potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soggetti diversi dalle banche. Tali finanziamenti si intenderanno infruttiferi di interessi, salva la facoltà delle parti di disporre diversamente.

CONFERMATO

9.2.    Nel rispetto delle disposizioni di legge, la Società può emettere titoli di debito. In tal caso la competenza spetta all'assemblea che delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale anche se la deliberazione è presa in Assemblea di seconda convocazione.

CONFERMATO

TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETA'

 

·    Art. 10 - Organi

·   

10.1.  Sono Organi della Società :l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale.

10.1.     Sono Organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e/o il Revisore

·    Art. 11 - Assemblea

·   

11.1.  L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano della Società.

CONFERMATO

          L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei comuni aderenti. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

CONFERMATO

·    Art. 12 - Convocazione delle assemblee

·   

12.1.  L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o in altro luogo purché nel territorio dell'ATO Veneto orientale.

CONFERMATO

12.2.  La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta tre o più consiglieri del medesimo Consiglio di Amministrazione, ovvero tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, e che indichino nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.

12.2.  La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Consiglio di Amministrazione, oppure quando ne facciano richiesta i Comuni soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, e che indichino nella richiesta di convocazione gli argomenti da trattare; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.

12.3.  L'avviso di convocazione, da spedire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro sistema telematico consentito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo fissato, il giorno, l'ora, l'elenco delle materie da trattare; dovrà anche indicare altro giorno per l'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

CONFERMATO

12.4.  L'assemblea potrà validamente riunirsi anche in mancanza delle suddette forma­lità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e il Collegio Sindacale se nominato, o gli amministratori e i sindaci siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

CONFERMATO

          Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi ad essi.

CONFERMATO

12.5.  Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori ed ai sindaci, se nominati, che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

CONFERMATO

·    Art. 13 - Intervento e rappresentanza dell'assemblea

·   

13.1.  Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci, che risultano iscritti nel libro soci, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

CONFERMATO

13.2.  I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

CONFERMATO

13.3.  La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni . Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci complessivamente.

CONFERMATO

13.4.  L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'Assemblea designa tra i soci la persona incaricata di presiederla.

CONFERMATO

13.5.  Spetta al Presidente dell'Assemblea:

CONFERMATO

·       Constatare la regolare costituzione della stessa ed accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

 

·       Proporre la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea

Proporre eventualmente la nomina di tre scrutatori da nominarsi dall'Assemblea

·       Dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea

 

·       Accertare e proclamare i risultati della votazione

 

·       Nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, nelle assemblee straordinarie e nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.

·    Nominare un segretario anche non socio che provvede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario. Qualora lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso

·    Art. 14- Competenza dell'Assemblea             

·   

14.1.  L'Assemblea ha competenza sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, fra cui:

CONFERMATO

·          L'approvazione del bilancio di esercizio

·    L'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili

·          L'approvazione della relazione programmatica, dell'organigramma, del piano degli investimenti, dei piani-programma pluriennali, del piano industriale ed i connessi documenti programmatici

CONFERMATO

·          L'approvazione dei disciplinari per la gestione dei servizi

CONFERMATO

·          La carta dei servizi

CONFERMATO

·          L'eventuale regolamento operativo della Società

CONFERMATO

·         La presa d'atto delle nomine e delle revoche degli Amministratori ai sensi dell'art. 16 e 17

ABROGATO

 

 

·          La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

·        La nomina del Consiglio di Amministrazione.

·          La determinazione per gli Amministratori del compenso, del rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora lo ritenga opportuno, del trattamento di fine mandato

CONFERMATO

·          La nomina del Presidente e degli altri Componenti il Collegio Sindacale, del Revisore, determinandone i relativi compensi e l'eventuale loro revoca a termini di legge

CONFERMATO

14.2.  L'Assemblea inoltre delibera:

CONFERMATO

·              Sugli ulteriori argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione

 

·              ·      Sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

CONFERMATO

·              ·      La delega al Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale ammissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c.

·                 La delega al Consiglio di Amministrazione di effettuare uno o più aumenti del capitale sociale e l'eventuale emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del c.c.

·              ·      La modifica della clausola di conciliazione stragiudiziale con la maggioranza di cui all'art. 34, comma 6, del D.Lgs 17/1/2003, n. 5.

CONFERMATO

14.3.  L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno, di cui:

CONFERMATO

·             · la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni  dalla predetta chiusura quando lo richiedono particolari esigenze e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge

CONFERMATO

·             · la seconda entro il mese di settembre, affinché i soci siano informati sull'andamento dell'esercizio, sul piano industriale, sui documenti programmatici, sui disciplinari di servizio e per quant'altro attenga l'impatto sulla gestione operativa.

CONFERMATO

·    Art. 15- Quorum costitutivi e deliberativi

 

·   

15.1.  L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci  stessi e  del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il terzo dei soci medesimi e del capitale sociale.

 

15.1.  L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre il terzo del capitale sociale.

 

15.2.     L'Assemblea, per la decisioni che riguardano

 

CONFERMATO

·         modificazioni dello statuto

CONFERMATO

·         il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci,

 

 

CONFERMATO

·         la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione

 

 

 

CONFERMATO

·   

·    delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi  dei soci stessi e del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza  dei soci medesimi e del capitale sociale.

 

 

 

 

·    Art. 16- Amministrazione

16.1.  La società è  amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 11 membri, compreso il Presidente, designati come segue:

·    cinque membri espressi dai Comuni di Alano di Piave, Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Trevignano, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello;

·    due membri espressi dai Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba;

·    due membri espressi dal Comune di Treviso;

·    un membro espresso dai Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X° e San Zenone degli Ezzelini;

·   un membro espresso dal Comune di Castelfranco Veneto.

·    Art. 16 - Amministrazione

16.1 La società è  amministrata da un Consiglio di Amministrazione di n. 3 membri, compreso il Presidente.

 

16.2.  Se per qualsiasi causa vengono  meno sei dei Consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione.

 

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.2 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione assegnati decade l'intero Consiglio.

Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.3.  Gli Amministratori, per quanto non disposto dagli artt. 2475-ter e 2476 del c.c. , sono soggetti al rispetto  degli artt. 2390-2391-2392 del c.c.

 

16.4.  La composizione del Consiglio di Amministrazione come prevista al comma 16.1 del presente articolo può essere modificata con il voto favorevole di tutti i soci.

ABROGATO

·    Art. 17- Elezione del Consiglio di Amministrazione

ABROGATO

17.1.  Per la elezione dei consiglieri  il  territorio è diviso in aggregazioni di uno o più comuni come indicato nel precedente art. 16. Ciascuno dei comuni soci partecipa alla elezione di uno o più consiglieri all'interno del gruppo di appartenenza.

 

ABROGATO

·    Art. 18- Cariche sociali - durata -cessazione

·    Attenzione: La numerazione degli articoli dovrà essere modificata. Pertanto l'art.18 diventerà 17 e cosi via fino all'art.33 (prima 34)

18.1.  Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed è rieleggibile

18.1.  Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile

18.2.  La scadenza della carica del Consiglio di Amministrazione avviene in coincidenza con l'approvazione da parte dell'Assemblea  del bilancio relativo all' ultimo esercizio della sua carica.

CONFERMATO

·    Art. 19- Riunioni del Consiglio di Amministrazione

·   

19.1.  Il Consiglio di Amministrazione:

CONFERMATO

·             Si raduna almeno una volta al mese, nella sede legale della Società, oppure altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quanto sia fatta domanda scritta al presidente da almeno due dei suoi componenti.

CONFERMATO

·             Viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione

·    Viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, telegramma o telefax, o con idonei mezzi telematici, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o Revisore. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con gli stessi mezzi, con un preavviso di almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione

·             È regolarmente costituito anche in mancanza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi componenti, e se nominati, i membri del Collegio Sindacale..

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·             È presieduto dal Presidente, in caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente.

·    È presieduto dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente.

·    Art. 20- Costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

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20.1.  Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.1.  Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

20.2.  I Consiglieri non possono farsi rappresentare.

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20.3.  In caso di parità di voti, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede il Consiglio di Amministrazione.

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·    Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

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21.1.  Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le attribuzioni necessarie al raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o Statuto, riservati all'Assemblea e/o ai soci, ivi compresa la predisposizione dei progetti industriali, dei piani di sviluppo, economico e finanziari, i programmi annuali, la nomina di un comitato tecnico -     scientifico.

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21.2.  Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

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·    Art. 22- Rappresentanza sociale

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22.1.  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per ogni ordine di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

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22.2.  Il Vice- Presidente , se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o impedimento e in tali circostanze ha i medesimi poteri.

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22.3.  La rappresentanza spetta anche agli amministratori nei limiti dei poteri loro conferiti.

22.3.  La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

·    Art. 23 - Controllo legale dei conti

·   

23.1.  La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

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23.2.  Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

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23.3.  Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina del collegio stesso.

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23.4.  Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

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23.5.  Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

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23.6.  I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili per una volta.

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23.7.  Il collegio ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

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23.8.  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407, 2408, primo comma, c. c

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23.9.  Ciascun Comune socio può presentare il nominativo di un candidato almeno tre giorni prima dell'adunanza assembleare presso la sede legale della società. Unitamente a ciascuna candidatura dovranno altresì depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria designazione ed attestano, sotto la propria responsabilità , l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. L'Assemblea vota a scrutinio segreto tre nominativi per i sindaci effettivi e due nominativi per i supplenti.

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23.10. Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

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23.11. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

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·    Art. 24- Direttore

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24.1.  Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, può essere preposto un Direttore  nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del  Consiglio di Amministrazione; all'Assemblea dei soci  compete altresì la revoca, la sospensione , la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di assegnazione dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica comunque a tempo determinato, saranno disciplinate dal contratto.

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24.2.  Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti

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24.3.  Il Direttore riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività espletata con cadenza da quest'ultimo stabilita.

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TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

 

·    Art. 25 - Esercizio sociale

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25.1.  Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

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·    Art. 26- Bilancio- Destinazione degli utili- Ripiano delle perdite

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26.1.  Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio formato dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, oltre alla relazione sulla gestione prevista dalla legge, da sottoporre all'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 14.3 del presente statuto.

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26.2.  E' fatto divieto di distribuire acconti sugli utili. L'eventuale distribuzione ai soci degli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato sarà effettuata con modalità e termini fissati dall'assemblea.

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26.3.  In caso di perdita di esercizio gli Organi della società assumeranno i provvedimenti previsti per legge.

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TITOLO V
NORME FINALI

 

·    Art. 27- Scioglimento e liquidazione

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27.1.  Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni, i poteri e i compensi attenendosi alle disposizioni di legge.

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·    Art. 28 - Recesso

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28.1.  Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

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·    Art. 29 - Modalità operative e controllo

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29.1.  La società ai fini della concreta attuazione dei presupposti di affidamento in house, quale affidataria dei servizi pubblici territoriali dovrà:

1)  Realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici territoriali soci;

2)  Sottoscrivere il disciplinare di servizio tipo

3)  Adottare strumenti di programmazione, controllo e rendicontazione

4)          Adottare la carta dei servizi

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29.2.  la società ai fini di consentire la vigilanza e il controllo sul suo operato, trasmetterà ai soci tutti i documenti che sono posti all'ordine del giorno dell'assemblea.

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·    Art. 30 - Controversie societarie : conciliazione stragiudiziale

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30.1.  Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum.
Il Tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione della Controversie di Curia Mercatorum.

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30.2.  Le modifiche del contenuto della presente clausola devono essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 17/1/2003, n. 5.

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·    Art. 31- Foro competente

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31.1.  Qualsiasi controversia , non possibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società 

31.1.  Qualsiasi controversia , non passibile di clausola di conciliazione, che dovesse insorgere tra i soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore contabile/società di revisione, i liquidatori e la società, oppure tra i soci, ivi compresa anche l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, sarà demandata al giudizio del Foro ove ha sede legale la società

·    Art. 32 - Computo dei termini

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32.1.  Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del  valido decorso del termine prescritto, né il giorno 'iniziale' né quello 'finale'.

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·    Art. 33 - Patti parasociali

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33.1   I patti, in qualunque forma stipulati,  devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

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·    Art. 34 - Rinvio alla legge

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34.1   Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del c.c. e delle leggi vigenti in materia.

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