IL COMMISSARIO
PREFETTIZIO
VISTO
l'art.2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.285/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, in merito alla disciplina per la
classificazione o declassificazione delle strade;
VISTI
gli articoli 2,3,4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada,
approvato con DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in merito
alle procedure da adottare per la classificazione e declassifìcazione delle
strade;
VISTO
il D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed Enti Locali" in attuazione del Capo I della
Legge 59/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
la Legge Regionale 13.04.2001 n.11 ed, in particolare, l'art.94 comma 2, che
delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla
declassifìcazine della rete viaria di propria competenza;
VISTA
la deliberazione 03:08.2001 nr. 2042, con la quale la Regione Veneto ha
approvato le direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
VISTA
la delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 25/07/2006, e successive rettifiche
con Delibere di Giunta Comunale n° 68 del 19/09/2006 e n° 74 del 13/10/2006,
con le quali si dispone di cedere al sig. Possamai Claudio il relitto stradale
in questione;
PRESO
ATTO che il reliquato stradale in questione non ha più le caratteristiche di
pubblica viabilità ed utilità, e non corrisponde agli scopi funzionali previsti
dalla normativa in vigore;
RICHIAMATO
l'art. 42 del D.lgs 267/2.000, relativo alla competenza del Consiglio in
materia di alienazioni;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Responsabile Area Tecnica in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.49;
DELIBERA
1) di declassificare, da demanio stradale
comunale a patrimonio disponibile del Comune, per le motivazioni esposte in
premessa, il relitto stradale sito in loc. Castagnera Alta, individuato dal
mappale n. 905 del Foglio 27 e dal mappale n° 449 del Foglio 23 di complessivi
mq. 491;
2) di evidenziare che, ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 13/04/2001, art.94, comma 2, la decisione di cui al
precedente punto 1 costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti
giuridici;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art.2,
settimo comma, del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e succesive modifiche ed
integrazioni, la presente deliberazione avrà effetto dall'inizio del secondo
mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto, pubblicazione che verrà eseguita a spese delle ditte acquirenti.
4) di demandare al Responsabile Area
Tecnica la competenza per gli adempimenti connessi alla cessione del relitto
stradale disposta con delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 25/07/2006, e
successive rettifiche con Delibere di Giunta Comunale n° 68 del 19/09/2006 e n°
74 del 13/10/2006.
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Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 1° comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Massimo geom. Stefani