IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la necessità di provvedere, stante la precaria situazione esistente, alla revisione della toponomastica stradale ed al riordino della numerazione civica in talune aree di circolazione, tenuto conto del vetusto ordinamento ecografico comunale e del più recente sviluppo urbanistico-edilizio;

RITENUTO di procedere al riordino della “Località Vallorch”, istituendo l'omonima “Via Vallorch”, con relativa assegnazione della nuova numerazione civica;

VISTO il R.D. 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473;

VISTA la Legge 23 giugno 1927 n. 1188;

VISTA la Legge 24/12/1954, n. 1228 ed il relativo nuovo regolamento approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954, n. 10;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 29 settembre 1992, n. 18;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno 10 febbraio 1996, n. 4;

VISTE le specifiche istruzioni emanate dall'ISTAT;

RILEVATO che l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, nell'elencazione del secondo comma, non ha incluso tra le materie di stretta competenza del Consiglio Comunale la toponomastica, che è quindi di competenza residuale della Giunta Comunale, tanto quanto ha ritenuto a suo tempo il Ministero dell'Interno, con propria Circolare M.I.A.C.E.L. n.10 in data 8 marzo 1991;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art 49,  primo comma del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

DI ATTRIBUIRE all'area di circolazione già denominata “Loc. Vallorch”, lungo l'omonima strada che si diparte, quale laterale destra della SP 635 in Via La Corona verso nord-est, evidenziata nell'allegata planimetria (all.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la denominazione “Via Vallorch”, con relativa assegnazione della nuova numerazione civica;

DI DARE MANDATO ai Responsabili delle Aree Demografico-culturale e Tecnica, nelle parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente deliberazione;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Prefetto, delegato dal Ministero dell'Interno all'attività autorizzatoria e di vigilanza sulla toponomastica, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, dando comunque atto che non ricorrono le condizioni previste per richiedere la deroga di cui all'art 1 della Legge 10 maggio 1923, n. 1158 e dell'art. 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, per il divieto previsto dagli artt. 2 e 3 stessa legge;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/00.

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                Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                Francesco INTROVIGNE