IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
VISTA la necessità di provvedere, stante la precaria situazione
esistente, alla revisione della toponomastica stradale ed al riordino della
numerazione civica in talune aree di circolazione, tenuto conto del vetusto
ordinamento ecografico comunale e del più recente sviluppo
urbanistico-edilizio;
RITENUTO di procedere al riordino della “Località Vallorch”,
istituendo l'omonima “Via Vallorch”, con relativa assegnazione della nuova
numerazione civica;
VISTO il R.D. 10
maggio 1923 n. 1158, convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473;
VISTA la Legge 23
giugno 1927 n. 1188;
VISTA la Legge
24/12/1954, n. 1228 ed il relativo nuovo regolamento approvato con D.P.R.
30/05/1989, n. 223;
VISTA la Circolare
del Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954, n. 10;
VISTA la Circolare
del Ministero dell'Interno 29 settembre 1992, n. 18;
VISTA la Circolare
del Ministero dell'Interno 10 febbraio 1996, n. 4;
VISTE le specifiche
istruzioni emanate dall'ISTAT;
RILEVATO che l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, nell'elencazione
del secondo comma, non ha incluso tra le materie di stretta competenza del
Consiglio Comunale la toponomastica, che è quindi di competenza residuale della
Giunta Comunale, tanto quanto ha ritenuto a suo tempo il Ministero
dell'Interno, con propria Circolare M.I.A.C.E.L.
n.10 in data 8 marzo 1991;
VISTO il parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art 49, primo
comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
D E L I B E R A
DI ATTRIBUIRE all'area di
circolazione già denominata “Loc. Vallorch”, lungo l'omonima strada che si
diparte, quale laterale destra della SP 635 in Via La Corona verso nord-est,
evidenziata nell'allegata planimetria (all.1), parte integrante e sostanziale
del presente atto, la denominazione “Via
Vallorch”, con relativa assegnazione della nuova numerazione civica;
DI DARE MANDATO
ai Responsabili delle Aree Demografico-culturale e Tecnica, nelle parti di
rispettiva competenza, dell'esecuzione della presente deliberazione;
DI
TRASMETTERE copia della presente deliberazione al
Prefetto, delegato
dal Ministero dell'Interno all'attività autorizzatoria e di vigilanza sulla
toponomastica, contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio, dando comunque atto che non ricorrono le condizioni previste per
richiedere la deroga di cui all'art 1 della Legge 10 maggio 1923, n. 1158 e
dell'art. 4 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, per il divieto previsto dagli
artt. 2 e 3 stessa legge;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.
Lgs. 267/00.
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Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Francesco INTROVIGNE