IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata la necessità operativa di provvedere alla rettifica di alcuni articoli del regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. approvato con propria deliberazione consiliare n. 78 del 15.06.1996;
Visto l'avviso di deposito in data 20 marzo 2003, prot. n.3151 del Responsabile della Segreteria sulle modifiche da apportare al Regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U.;
Preso atto che entro il termine massimo dell'avviso di cui sopra, non sono pervenute osservazioni o memorie in merito alle modifiche stesse;
Ritenuto pertanto opportuno approvare le seguenti modifiche:
1. eliminare dall'art. 3 del Regolamento Comunale sull'applicazione della T.A.R.S.U., approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/1996 l'espressione "o da altri insediamenti a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.L.vo n. 507/93" ed inserire "Vengono assimilati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 22/1997, ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento e conseguente assoggettabilità al tributo, quei rifiuti prodotti da attività artigianale, commerciale, di servizio costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1.1.1 lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, ad eccezione di:
a) quelli comunque non assimilabili per legge e per regolamento, quali quelli derivanti dagli impianti industriali, i beni durevoli e gli imballaggi terziari)
b) quelli derivanti da attività di falegnameria, carrozzeria, rivendita materiale elettrico ed assimilati e comunque da attività di produzione di beni non alimentari. In tali casi saranno sottoposti al regime del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solo quelli derivanti da superficie destinate ad uffici, mense aziendali, magazzini, spogliatoi, servizi igienici e quant'altro estraneo dai luoghi ove si svolge l'attività principale dell'impresa;
2. di modificare l'art. 5 comma 8 del Regolamento Comunale apportando le seguenti variazioni:
· dopo la parola ambulatori medici, in luogo delle parole "con l'esclusione dei locali in cui si formano rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo; detta esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri con apposita documentazione comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, l'effettivo espletamento del servizio di smaltimento autonomo dei propri rifiuti;"
· aggiungere "le cui tipologie di rifiuto siano stati assimilati dal precedente art. 3 così come modificato, ai rifiuti domestici ai sensi del D.Lgs. 22/97; restano comunque soggetti i locali adibiti ad uffici, mense aziendali, magazzini, spogliatoi e servizi igienici";
3. di sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 11 con i seguenti:
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata, previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.
In caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, e di aver riconsegnato i contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.
4. di sostituire il 1° comma lett. a) secondo periodo dell'art. 13, con il seguente:
Hanno diritto alle riduzioni di cui sopra tutti coloro che ne facciano richiesta e con le seguenti decorrenze:
a) dal 1° gennaio per le utenze già attivate e che ne facciano richiesta entro il 20 gennaio dell'anno di competenza, previa riconsegna dei contenitori per lo smaltimento della frazione umida.
b) dalla data di dichiarazione per le nuove utenze.
In entrambi i casi i richiedenti devono poter dimostrare ad ogni eventuale controllo che siano muniti di bio-composter, concimaia, buca, o altro, previo sopralluogo e relativo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente sentite le disposizioni in merito al posizionamento e all'uso da parte dell'ufficio Igiene Pubblica.
5. sostituire la lett. b) dell'art. 13 con il seguente:
b - Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Comune verranno concesse le sotto indicate riduzioni:
ATTIVITA' PRODUTTIVE CONDIZIONI % DI RIDUZIONE TARIFFA
RISTORAZIONE raccolta separata del rifiuto umido e 30
(ristoranti, mense, convitti) suo compostaggio
NEGOZI DI ORTOFRUTTA raccolta separata degli scarti 30
vegetali e loro compostaggio
ATTIVITA' DI FIORISTA raccolta separata degli scarti 30
PIANTE E ATTIVITA' DI vegetali e loro compostaggio
CONFEZIONAMENTO DI
ADDOBBI FLOREALI
6. di sostituire le lettere d) del 2° comma dell'art. 13 con il seguente:
d - i locali adibiti ad attività commerciali, artigianali che smaltiscono autonomamente o a mezzo ditte specializzate tutti i rifiuti da essi stessi prodotti;
7. di abrogare il 3° comma dell'art. 13;
8. di sostituire il 4° comma dell'art. 13 con il seguente:
Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo sono concesse su domanda degli interessati che deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno di pertinenza, a valere per gli anni seguenti, a condizione che dimostrino di averne diritto con idonea documentazione (dichiarazione rilasciata dalle ditte specializzate, eventuale calendario di raccolta, fatture, ecc.).
Il Comune si riserva di richiedere successivamente idonea documentazione.
9. di sostituire il 5° comma dell'art. 13 con il seguente:
Le esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono iscritti a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
10. di sostituire l'art. 16 con il seguente:
La misura della tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio.
11. di rettificare all'art. 18 le seguenti classificazioni dei locali e delle aree:
· CATEGORIA D: Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (banche, istituti di assicurazioni, studi professionali e simili, nonchè le superfici destinate ad uffici amministrativi e relativi servizi igienici connessi alle attività di produzione di beni e servizi;
· CATEGORIA E:
a. Sottocategoria E/1: Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di analisi, commercio di manufatti e di ceramiche e simili);
b. Sottocategoria E/2: Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di attività grafiche, tipografiche, litografiche, cartotecniche e di editoria);
c. Sottocategoria E/3: Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto; attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari)
d. CATEGORIA F: Sottocategoria F/1 punto 1:Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, mense aziendali, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili;
12. di sostituire il primo comma dell'art. 19 con il seguente:
"Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento,occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti e che siano tenuti al pagamento della tassa, devono farne tempestiva denuncia all'Ufficio Tributi Comunale, e comunque entro 8 giorni, che ne rilascia ricevuta, il quale provvede a comunicare agli uffici competenti l'iscrizione a ruolo per la consegna dei contenitori di cui devono essere dotati per la raccolta differenziata dei rifiuti."
13. di sostituire l'ultimo comma dell'art. 19 con il seguente:
"La denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili dev'essere presentata dal contribuente al Comune, la stessa dà diritto a quanto citato all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione.
In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo."
14. di inserire nel Regolamento comunale il seguente articolo:
ART. 29 - NORMA TRANSITORIA
Per le annualità fino al 2003 compreso, le esenzioni di cui alla lett. d) dell'art. 13 si accordano anche nel caso in cui la documentazione prevista all'ultimo comma venga presentata postuma, ma comunque entro il 31/07/2003.
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art 49, I^ comma del D.lgs 267/2000;
Visto l'art. 40 del D.lgs 507/1993;
DELIBERA
1.di abrogare la propria deliberazione n. 16 del 15/06/1998 avente per oggetto: "Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani";
2. di apportare al Regolamento comunale le seguenti modifiche:
1. di eliminare dall'art. 3 del Regolamento Comunale sull'applicazione della T.A.R.S.U., approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/1996 l'espressione "o da altri insediamenti a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 58 e seguenti del D.L.vo n. 507/93" ed inserire "Vengono assimilati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 22/1997, ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta e smaltimento e conseguente assoggettabilità al tributo, quei rifiuti prodotti da attività artigianale, commerciale, di servizio costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1.1.1 lettera a) della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, ad eccezione di:
· quelli comunque non assimilabili per legge e per regolamento, quali quelli derivanti dagli impianti industriali, i beni durevoli e gli imballaggi terziari)
· quelli derivanti da attività di falegnameria, carrozzeria, rivendita materiale elettrico ed assimilati e comunque da attività di produzione di beni non alimentari. In tali casi saranno sottoposti al regime del servizio pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti solo quelli derivanti da superficie destinate ad uffici, mense aziendali, magazzini, spogliatoi, servizi igienici e quant'altro estraneo dai luoghi ove si svolge l'attività principale dell'impresa;
2. di modificare l'art. 5 comma 8 del Regolamento Comunale apportando le seguenti variazioni:
dopo la parola ambulatori medici, in luogo delle parole "con l'esclusione dei locali in cui si formano rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo; detta esclusione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri con apposita documentazione comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e/o nocivi, l'effettivo espletamento del servizio di smaltimento autonomo dei propri rifiuti;" aggiungere "le cui tipologie di rifiuto siano stati assimilati dal precedente art. 3 così come modificato, ai rifiuti domestici ai sensi del D.Lgs. 22/97; restano comunque soggetti i locali adibiti ad uffici, mense aziendali, magazzini, spogliatoi e servizi igienici";
3. di sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 11 con i seguenti:
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata, previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.
In caso di omessa o ritardata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio, e di aver riconsegnato i contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione dell'utenza. In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo.
4. di sostituire il 1° comma lett. a) secondo periodo dell'art. 13, con il seguente:
Hanno diritto alle riduzioni di cui sopra tutti coloro che ne facciano richiesta e con le seguenti decorrenze:
dal 1° gennaio per le utenze già attivate e che ne facciano richiesta entro il 20 gennaio dell'anno di competenza, previa riconsegna dei contenitori per lo smaltimento della frazione umida.
dalla data di dichiarazione per le nuove utenze.
In entrambi i casi i richiedenti devono poter dimostrare ad ogni eventuale controllo che siano muniti di bio-composter, concimaia, buca, o altro, previo sopralluogo e relativo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente sentite le disposizioni in merito al posizionamento e all'uso da parte dell'ufficio Igiene Pubblica.
5. di sostituire la lett. b) dell'art. 13 con il seguente:
b - Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Comune verranno concesse le sotto indicate riduzioni:
ATTIVITA' PRODUTTIVE CONDIZIONI % DI RIDUZIONE TARIFFA
RISTORAZIONE raccolta separata del rifiuto umido e 30
(ristoranti, mense, convitti) suo compostaggio
NEGOZI DI ORTOFRUTTA raccolta separata degli scarti 30
vegetali e loro compostaggio
ATTIVITA' DI FIORISTA raccolta separata degli scarti 30
PIANTE E ATTIVITA' DI vegetali e loro compostaggio
CONFEZIONAMENTO DI
ADDOBBI FLOREALI
6. di sostituire la lett. d) comma 2° dell'art. 13 con il seguente:
d - i locali adibiti ad attività commerciali, artigianali che smaltiscono autonomamente o a mezzo ditte specializzate tutti i rifiuti da essi stessi prodotti;
7. di abrogare il 3° comma dell'art. 13;
8. di sostituire il 4° comma dell'art. 13 con il seguente:
Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo sono concesse su domanda degli interessati che deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno di pertinenza, a valere per gli anni seguenti, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con idonea documentazione (dichiarazione rilasciata dalle ditte specializzate, eventuale calendario di raccolta, fatture, ecc.).
Il Comune si riserva di richiedere successivamente idonea documentazione.
9. di sostituire il 5° comma dell'art. 13 con il seguente:
Le esenzioni di cui alle lettere a), b) e c) sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa allesercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
10. di sostituire l'art. 16 con il seguente:
La misura della tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio.
11. di rettificare all'art. 18 le seguenti classificazioni dei locali e delle aree:
CATEGORIA D: Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie (banche, istituti di assicurazioni, studi professionali e simili, nonchè le superfici destinate ad uffici amministrativi e relativi servizi igienici connessi alle attività di produzione di beni e servizi;
CATEGORIA E:
Sottocategoria E/1: Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di analisi, commercio di manufatti e di ceramiche e simili);
Sottocategoria E/2: Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (laboratori di attività grafiche, tipografiche, litografiche, cartotecniche e di editoria);
Sottocategoria E/3: Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto; attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari)
CATEGORIA F: Sottocategoria F/1 punto 1:Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, mense aziendali, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili;
12. all'art. 19, primo comma viene sostituito dal seguente:
"Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento,occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti e che siano tenuti al pagamento della tassa, devono farne tempestiva denuncia all'Ufficio Tributi Comunale, e comunque entro 8 giorni, che ne rilascia ricevuta, il quale provvede a comunicare agli uffici competenti l'iscrizione a ruolo per la consegna dei contenitori di cui devono essere dotati per la raccolta differenziata dei rifiuti."
13. di sostituire l' ultimo comma dell'art. 19, con il seguente:
"La denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili dev'essere presentata dal contribuente al Comune, la stessa dà diritto a quanto citato all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento previa riconsegna dei contenitori dati in dotazione al momento dell'attivazione.
In caso di mancata restituzione dei contenitori non si dà luogo alla cancellazione dal ruolo."
14. di inserire nel Regolamento comunale il seguente articolo:
ART. 29 - NORMA TRANSITORIA
Per le annualità fino al 2003 compreso, le esenzioni di cui alla lett. d) dell'art. 13 si accordano anche nel caso in cui la documentazione prevista all'ultimo comma venga presentata postuma, ma comunque entro il 31/07/2003.
3. di dare atto che dopo le modifiche ed integrazioni al Regolamento in oggetto, si ottiene il provvedimento finale così come indicato nell'allegato A) al presente atto;
4. di dare atto che il Regolamento comunale di cui in oggetto, verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di 15 giorni consecutivi
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/2000, n.267
Tarzo, lì 27 marzo 2003
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Dalle Crode