IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che con nota presentata in data 28.04.2003, prot. n.4555 il Sig. Casagrande Antonio comunicava a questa Amministrazione la volontà di alienare alla Sig.ra Casagrande Patrizia un 'unità immobiliare secondo quanto indicato nell'allegato documento, per la somma di E.59.000,00
Considerato che l'oggetto dell'alienazione rientra nell'atto d'obbligo sottoscritto dal Sig. Casagrande Antonio e il Comune di Tarzo ai sensi del 4^ comma della legge 28 gennaio 1977, n.10 in data 13.11.1985, Rep. N.24047, nel quale è previsto il diritto di prelazione del Comune in caso di vendita dello stesso;
Considerato che allo stato attuale questa Amministrazione non ha alcun interesse pratico per l 'acquisizione al suo patrimonio disponibile dell 'unità immobiliare ad uso abitazione e garage oggetto della futura vendita;
Ritenuto pertanto necessario rinunciare all'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile sopradescritto;
Visto l'art. 7, comma 4^ della legge n.10/1977:
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/2000, n.267
Con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Di rinunciare, per le ragioni esposte in premessa ad esercitare il diritto di prelazione del bene immobile di proprietà del Sig. Casagrande Antonio, così come descritto nella nota che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sig. Casagrande Antonio all'alienazione del bene di cui al precedente punto n. 1;
3. Di comunicare formalmente al Sig.Casagrande Antonio del risultato della decisine consiliare;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Tarzo, lì 09/05/2003
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PATRIMONIO
Rag. Carlo Dalle Crode