Il Sindaco-Presidente relaziona sull'argomento. Informa che la Società A.C. Vallata 1999 si è dichiarata disponibile a gestire gli impianti sportivi di questo Comune e ravvisa quindi la necessità di approvare una convenzione con la predetta Società e conseguentemente con la Pro Loco di Corbanese, attuale concessionario del campo sportivo di Corbanese.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che la Società A.C. Vallata 1999 svolge una attività sportiva tendente allo sviluppo fisico e sociale, prevalentemente a favore dei minori, tale da poter essere considerata attività di pubblico interesse;

 

PRESO ATTO della disponibilità della Società sopraccitata ad assumere la gestione degli impianti sportivi comunali;

 

PRESO ATTO altresì che attualmente la Pro Loco di Corbanese ha in concessione tutta l'area sportiva in Olimpia, così come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.1999, esecutiva a' sensi di legge;

 

CONSIDERATO che, al fine di evitare contrapposizioni o contrasti nella competenza della gestione dell'area sportiva in via Olimpia di Corbanese, da attribuire all'associazione sportiva A.C. Vallata 1999, ma che ancora di fatto è gestita dalla Pro Loco della medesima frazione, si rende necessario modificare la convenzione già sottoscritta con la Pro Loco di Corbanese;

 

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere espressamente che la Pro Loco di Corbanese gestirà direttamente ed autonomamente solo l'area sita in via Olimpia sulla quale si trovano le attrezzature fisse e mobili e gli impianti di proprietà della medesima, lo spazio dello stabile adiacente già utilizzato per la mostra del vino, oltre l'utilizzo in comune con l'A.C. Vallata 1999 del bagno esterno;

 

RITENUTO, altresì opportuno precisare che il Campo Sportivo e gli spogliatoi dell'area sita in via Olimpia, verranno gestiti direttamente dall'Associazione A.C. Vallata 1999;

 

VISTA la proposta di convenzione con la Società "A.C. Vallata 1999" che si allega alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale (All. sub A);

 

VISTA la proposta di convenzione con la Pro Loco di Corbanese che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. sub B);

 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

 

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a' sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, da parte del Responsabile del Servizio;

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

 

1.   di concedere alla Società A.C. Vallata 1999 la gestione degli impianti sportivi del Comune meglio evidenziati nell'allegata convenzione (All. sub A);

 

2.   di modificare la convenzione con la Pro Loco di Corbanese alla luce della nuova convenzione con la A.C. Vallata 1999 (All. sub B), in sostituzione di quella in essere;

 

3.   di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria alla sottoscrizione delle predette convenzioni;

 

4.   di dare atto che alla quantificazione dell'onere a carico di questa Amministrazione ed al relativo impegno di spesa si procederà annualmente con specifico separato atto.

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione a' sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.

 

Tarzo, lì 30 settembre 2003

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                 Rag. Carlo Dalle Crode


 

                                                                                               (all. sub A)

 

 

COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TARZO ALLA SOCIETA' SPORTIVA A.C. VALLATA 1999

 

Art. 1 - Scopo della concessione

Il Comune di Tarzo, nella persona del Responsabile del patrimonio, Carlo Dalle Crode che di seguito sarà chiamato" concedente" in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. _______ del __________, concede in uso all'Associazione " A.C. VALLATA 1999" con sede a Tarzo in via Roma, 38 nella persona del suo legale Presidente pro-tempore Sig. Valle Bruno, che accetta, e  di  seguito sarà chiamato "concessionario" gli impianti sportivi di proprietà comunale, per l'organizzazione e lo svolgimento di tutte le attività sportive del Comune di Tarzo.

 

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto i seguenti beni del patrimonio indisponibile del Comune di Tarzo:

- palestra comunale con le strutture ad essa accessorie quali spogliatoi, servizi igienici e attrezzature sportive sia quelle fisse che quelle mobili, sita in via Trevisani del Mondo;

- campo di calcio comunale del capoluogo di Tarzo con le strutture ad esso accessorie quali spogliatoi e parcheggio sito in via Costarnol;

- campo di calcio comunale della frazione comunale di Corbanese con le strutture ad esso accessorie quali spogliatoio e parcheggio in via Olimpia, ad eccezione dell'area sulla quale sono installate le attrezzature e gli impianti di proprietà della Pro Loco di Corbanese;

- bagno esterno in comunione con la Pro Loco Corbanese.  

 

Art. 3 - Obblighi generali

Prime della stipula della convenzione  il concessionario deve trasmettere l'elenco nominativo dei propri dirigenti  con la specificazione dei compiti e l'individuazione del Presidente che è il referente dell'Amministrazione comunale ed il firmatario della convenzione.

Nel caso di successivo cambio degli organi dirigenti, il firmatario della convenzione dovrà dare comunicazione all'Amministrazione comunale entro 30 giorni.

 

Art. 4 - Consegna degli impianti

La consegna degli impianti avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno descritte le aree e le strutture, gli accessori, i mobili, gli infissi, con specificazione della quantità e dello stato di manutenzione, e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.

Alla scadenza della concessione  verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti. Nell'eventualità di danni imputabili al concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino nel termine assegnato dall'Amministrazione a proprie cure e spese. In mancanza l'Amministrazione procederà d'ufficio a spese dell'appaltatore rivalendosi sulla cauzione, ed in qualsiasi altra forma di legge.

 

Art. 5 - Durata

La presente concessione ha la durata di 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data di stipulazione della presente.

La convenzione potrà essere successivamente rinnovata con  deliberazione di Consiglio Comunale da assumere non meno di 90 giorni prima della scadenza, previa valutazione complessiva della gestione.

L'eventuale disdetta della gestione dovrà essere formalmente notificata non meno di 90 giorni prima della scadenza prevista con le forme previste dalle vigenti normative

 

Art. 6 - Modalità di gestione dei campi da calcio e pertinenze

Il servizio di gestione comprende:

-     la pulizia del terreno in genere, rastrellatura delle foglie, dei rami e delle immondizie cadute sul terreno di gioco e sulle aree ad esso attinenti, nonché nelle aree ove sono installate le tribune, sulle strade di accesso ai campi e sulle aree esterne alla recinzione del campo sportivo destinate a parcheggio temporaneo durante le partite;

-     il taglio dell'erba del campo di gioco, rastrellatura del campo di gioco e asporto con pulizia finale generale con trasporto di tutti i rifiuti secondo le disposizioni normative nazionali e locali, bagnatura del campo in terra e relativo passaggio con apposito tappeto per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il perimetro del campo.

-     la risemina del campo di gioco, con miscuglio di sementi particolari selezionate, appositamente predisposte per terreni destinate ad attività sportive.

-     trattamento antiparassitario, anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti dalla legge e con personale munito di patentino;

-     manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana;

-  manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento e delle relative caldaie degli edifici adibiti ad uso spogliatoio

-  sistemazione periodica delle vie d'accesso ai campi di calcio e dei relativi parcheggi;

Le spese elettriche, telefoniche e di riscaldamento sono completamente a carico del concessionario;

Le opere di manutenzione straordinaria sono eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale come tutti gli interventi necessari per tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ordine pubblico o di quelli specificatamente richiesti straordinariamente da disposizioni normative comunitarie o nazionali.

 

 Art. - 7 - Utilizzo della palestra comunale

L'attività sportiva, intesa come incentivo per lo sviluppo del benessere fisico e dei rapporto sociali con la cittadinanza, è da considerarsi svolgimento di una attività di pubblico interesse che il concedente deve garantire e  tutelare in modo imparziale e trasparente;

Il concessionario dovrà garantire pari opportunità di accesso all'utilizzo della palestra da parte di  tutte le associazioni sportive, gruppi organizzati, con priorità per tutte le attività sportive o ricreative che, per il loro ampio consenso, meglio finalizzano il pubblico interesse;

Il concessionario dovrà prioritariamente garantire l'utilizzo della palestra comunale all'attività didattiche delle scuole pubbliche; a tal fine dovrà prendere contatto diretto con il Dirigente scolastico per la predisposizione del relativo piano di utilizzo per  ciascun anno scolastico.

Il concessionario dovrà far pervenire al concedente copia del calendario di utilizzo e l'importo della tariffe che verranno applicate per l'utilizzo della palestra.

Copia del calendario di utilizzo della palestra dovrà essere affisso all'esterno dell'entrata principale della stessa.  

 

Art. - 8 - Obblighi del concessionario nella gestione della palestra

Il concessionario dovrà adempiere  i seguenti obblighi:

a) sistemazione e pulizia della palestra secondo i normali usi, comprese tutte le attrezzature sportive fisse o mobili a disposizione al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza di determinati standards di qualità del bene immobile;

b) sistemazione e pulizia degli spogliatoi che dovranno garantire sempre ottimi livelli di igiene;

c) pulizia periodica dei vani e dei corridoi e dei saloni di pertinenza della palestra;

d) acquisto di tutti i beni necessari per l'espletamento dei servizi di cui alle precedenti lett. a) -     b) - c)

e)  sostenere le spese di manutenzione ordinarie alle parti murarie, intonaci, infissi, finestre;

f) informare, coloro i quali richiederanno l'utilizzo della palestra, che per accedere alla stessa,  obbligatorio indossare scarpette da ginnastica a suola morbida con l'avvertenza di rimuovere eventuali oggetti che possono arrecare danno al parquet. Qualora si svolgessero manifestazione non sportive o che comunque per la loro natura prevedono il transito sul campo da gioco di persone sprovviste di scarpette da ginnastica, è obbligatorio ricoprire la superficie interessata con l'apposito tappeto.

g) informare gli utilizzatori che nella palestra è fatto divieto assoluto di fumare e che saranno allontanati dai vari locali chi non si comporta civilmente creando turbativa o disturbo

h) comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali danni o inconvenienti che impediscono totalmente l'utilizzo della palestra e che richiedono interventi di manutenzione straordinaria.

 

Art. 9  Obblighi del concedente

Il concedente dovrà sostenere le spese elettriche, di riscaldamento, telefoniche quelle di riparazione e di manutenzione dei relativi impianti tecnologici che si rendano necessarie causa il loro normale utilizzo o per garantire la funzionalità degli stessi.

 

Art. 10 - Servizio di custodia e di vigilanza

Il servizio di custodia e vigilanza, compresa l'apertura e la chiusura degli impianti sportivi, viene svolto secondo gli orari che saranno stabiliti dal concessionario e comunicati all' l'Amministrazione Comunale.

Per quanto attiene ad altre prestazioni, relative a fasce orarie diverse, derivanti da particolari esigenze, esse verranno concordate di volta in volta con il richiedente l'utilizzo della palestra.

Il servizio di vigilanza e custodia comporta per il concessionario l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei confronti del Comune che di qualsiasi altro soggetto. Esso consiste in particolare:

a)   nell'apertura e nella chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi agli impianti sportivi;

b) nella gestione e nel controllo degli impianti di illuminazione;

c)   nell'accertamento relativo al completo abbandono degli impianti sportivi da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;

d)   nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature necessarie per le varie attività sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;

e)   nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura.

A tale personale compete l'obbligo di vigilare sulle modalità di utilizzo degli impianti sportivi nonché sulle attrezzature, per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro utilizzo incompatibile con il tipo di struttura, con le norme che regolano l'utilizzo di strutture comunali, nonché con il rispetto dovuto agli altri.

 

Art. 11 - Servizio di pulizia

Il servizio di pulizia deve essere eseguito in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

Detto servizio comprende:

a)   servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni di utilizzo);

b)   servizi periodici (da effettuarsi: settimanalmente, trimestralmente, annualmente).

* Servizi giornalieri:

a) pulizia con idonea attrezzatura della pavimentazione del terreno di gioco e degli spazi accessori;

b) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari;

c)   spolveratura degli arredi ed attrezzature;

d)   sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere dei rifiuti raccolti durante il servizio che dovranno essere depositati negli appositi cassonetti posizionati all'esterno.

* Servizi periodici:

Settimanalmente con pulizia a fondo:

a) dei pavimenti e degli spazi accessori;

b) lavatura, disinfezione e deodorazione dei servizi igienico-sanitari ivi comprese le piastrelle di rivestimento trimestralmente con pulizia a fondo;

c) lavatura con soluzioni idonee della pavimentazione compreso le gradinate.

Annualmente con pulizia a fondo:

a) delle finestre, vetrate interne ed esterne.

Per ogni tipo di rivestimento o di pavimentazione l'appaltatore è obbligato all'uso di idonei e specifici materiali in modo da non provocare deterioramenti.

 

Art. 12 - Interventi suppletivi

Nel caso di manifestazioni che richiedono la copertura del pavimento di gioco, il concessionario dovrà provvedere con proprio personale alla stesura dei teli forniti dell'Amministrazione.

 

Art. 13 - Inadempienze contrattuali e penalità

La Pubblica Amministrazione in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pecuniaria di Euro  100,00 (cento); l'applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, mediante comunicazione al concessionario da farsi con lettera raccomandata A/R.

 

Art. - 14 - Quota di gestione degli impianti

Per la gestione degli impianti e nell'intento di divulgare e incentivare lo sport, l'Amministrazione Comunale si impegna a versare E .................. annuali, rivalutabili con indice ISTAT,  alla società A.C. Vallata 1999. 

 

Art. - 15 - Assicurazione contro danni

Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a stipulare idonee polizze presso una primaria compagnia di assicurazione per danni che potranno derivare all'immobile, agli utenti e terzi nella gestione degli impianti di cui alla presente convenzione. Copia della polizza dovrà essere depositata presso gli uffici comunali.

 

Art. - 16 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub-concedere l'oggetto della concessione, salva autorizzazione del concedente

 

Art -17 - Revoca della concessione

La concessione potrà essere revocata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale in uno dei seguenti casi:

a)  violazione della destinazione d'uso degli impianti sportivi e della palestra comunale mediante utilizzo per finalità  non sportive, ricreativi o culturali;

b)  ingiustificato inutilizzo della palestra e dei campi sportivi;

c)  palese violazione del principio di imparzialità nell'accogliere le richieste di utilizzo da parte di gruppi o associazioni, della palestra comunale;

d) reiterato comportamento omissivo ad uno degli obblighi di cui al precedente art. 8;

e) motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza;

f) mancata presentazione o rinnovo della polizza di responsabilità civile verso terzi;

g) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;

h) cessione, senza autorizzazione del concedente, della concessione stessa.

Il provvedimento amministrativo di revoca della concessione dovrà essere assunto sulla base di una dettagliata relazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica e/o dal Responsabile del Patrimonio, a seconda delle differenti competenze, in cui vengono illustrati fatti, accadimenti, situazioni che costituisco atti presupposti per l'adozione del provvedimento ablatorio.

 

Art. 18 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione sono di competenza del foro di Treviso, salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

Art. 19 - Accettazione della convenzione

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, la presente convenzione è firmata in ogni sua pagina dal concedente e dal concessionario.

 

Art. - 20 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del comma 2^ art. 5 del D.P.R. 26/04/1988, n.131. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente

 

Art.  - 21 - Rinvio al altre disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti decidono di far riferimento alle norme dell'art. 1021 e segg. del codice civile.

 

Tarzo, lì

 

 

            IL CONCEDENTE                                                         IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                            IL PRESIDENTE A.C. VALLATA 1999            

         Carlo Dalle Crode                                                                   Valle Bruno  


                                                                                                                      (all. sub B)

 

 

COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI PARTE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA OLIMPIA ALLA PRO-LOCO DI CORBANESE

 

 

Art. 1 - Scopo della concessione

Il Comurie di TARZO, nella persona del Responsabile deglì Ufficì e Servìzì dell'Area Amministrativo-Finanziaria, Carlo Dalle Crode, autorizzato con deliberazione di Consiglìo Comunale n.......... del................, che di seguito sarà chìamato "concedente", concede in uso alla Pro-Loco di Corbanese nella persona dei suo legale rappresentante Sig.  Tomasi Glauco nato a Vittorio Veneto il 20.03.1965 e residente a Tarzo in loc.  Castagnera Bassa 8, che accetta, e di seguito sarà chiamata "concessionario", parte dell'area sportiva sita in loc. Corbanese in via Olimpia per lo svolgimento delle proprie attività culturali, sportive e ricreative.

 

Art. 2 - Obblighi generali

Prima della firma della convenzione, il concessionario deve trasmettere l'elenco nominativo dei propri dirigenti con la specificazione dei compiti e l'individuazione del Presidente che è il referente dell'Amministrazione comunale ed il firmatario della convenzione.

Nel caso dì successivo cambio degli organi dirigenti, il firmatario della convenzione dovrà dare comunicazione all'Amministrazione comunale entro 10 giorni.

 

Art. 3 - Oggetto e durata della concessione

Il Comune di Tarzo concede in uso alla Pro-Loco di Corbanese i seguenti beni immobili:

Fg. 27 mapp. 106: area sulla quale si trovano le attrezzature fisse e mobili, strumenti ed impianti di proprietà della Pro-Loco di Corbanese (contrassegnato con color rosso nella planimetria di cui all'allegato Sub B);

Fg.27 mapp. 107: spazio dell'immobile attualmente già adibito per l'organizzazione della Mostra del Vino;

Fg 27 mapp. 107: bagno esterno da utilizzare in comune con la società sportiva "A.C. Vallata 1999;

La concessione viene fatta nel rispetto dei fini istituzionali del concessionario e dell'art.1021 del C.C.

La durata della concessione è fissata in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La convenzione potrà essere successivamente rinnovata con provvedimento del Consiglio Comunale da assumere non meno di 90 giorni prima della scadenza, previa valutazione complessiva della gestione.

L'eventuale disdetta della gestìone dovrà essere formalmente notificata non meno dì 90 giorni prima della scadenza prevista con le forme previste dalle vigenti normative.

 

Art. 4 - Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

a) richiedere preventivamente al concedente l'autorizzazione per eventuali interventi di modifica, ampliamento o manutenzione da effettuare nell'area oggetto della presente convenzione;

b) l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e strutture, le cui spese sono a carico dell'associazíone concessionaria,

c) il rinnovo, qualora sussista, della polizza della responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 6;

d) adeguamento degli impianti e/o strutture secondo le vigenti disposizioni normative legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e degli infortuni;

e) pulizia periodica del bagno esterno secondo un calendario predisposto in comune accordo con la società sportiva A.C. Vallata 1999.

 

Art. 5 - Responsabilità del soggetto gestore

Ilconcessionario è responsabile secondo la vigente norma del codice civile per ogni danno accorso a terzi in dipendenza della gestione dell'area data in concessione e dei relativi impianti, o in dipendenza della custodia dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 del C.C.

Di conseguenza esonera l'amministrazione comunale da ogni responsabilità e risulta inoltre responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dei danni che potranno essere arrecati all'immobile dato in concessione o che siano stati sofferti per la responsabilità di cui all'art. 2053 del C.C.

 

Art. 6 - Assicurazione contro danni

Si da atto che il concessionario ha provveduto a sua cura e spese a stipulare idonea polizza presso una primaria compagnìa di assicurazione per danni che potranno derivare all'immobile, agli utenti e a terzi nella gestione dello stabile di cui alla presente convenzione. Copia della polizza è stata depositata presso I' Ufficio dei patrimonio prima della stipula della presente.

 

Art. 7 - Revoca della concessione

La   concessione, potrà essere revocata con motivata deliberazione di Consìglio Comunale in uno dei seguenti casi:

a)    reiterate e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

b) cessione, senza autorizzazione del concedente, della presente concessione­-convenzione.

 

Art. 8 - Accettazione della convenzione

A titolo di piena ed incondizionata accettazione la presente convenzione è firmata in ogni sua pagina dal concedente e dal concessionario.

 

Art.9 - Registrazione della convenzione

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dei comma 2° art.5 del D.P.R. 26/04/1988, n. 131.

Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

 

Art. 10 - Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti decidono di far riferimento alle norme dell'art. 1021 e segg. del codice civile e altre norme vigenti in materia.

 

Tarzo, lì

 

    IL CONCEDENTE                                                                            IL CONCESSIONARIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                          PRESIDENTE-PRO LOCO CORBANESE

     Carlo Dalle Crode                                                                                Glauco Tomasi