IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che "Il Circolo Velico Conegliano" svolge un'attività sportiva e ricreativa;
PRESO ATTO della disponibilità del "Il Circolo Velico Conegliano" ad assumere la gestione della zona individuata in loc. Colmaggiore di Tarzo Foglio 2 mappali 612-614-616-175(parte);
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere espressamente che "Il Circolo Velico Conegliano" gestirà direttamente ed autonomamente la zona sopra indicata;
ATTESA in proposito illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;
ATTESO altresì l'intervento del Consigliere Pradella che chiede venga messa in rilievo la demonimazione del toponimo di Tarzo;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a' sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, da parte del Responsabile del Servizio;
CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di concedere al "Il Circolo Velico Conegliano" la gestione della zona individuata al Foglio 2 mappali 612-614-616-175(parte) così come meglio indicati nella planimetria alle condizioni di cui allo schema di convenzione (allegato 1);
2. di approvare lo schema di convenzione con il "Il Circolo Velico Conegliano" per la gestione della zona di cui sopra per gli scopi di cui in premessa;
3. di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria alla sottoscrizione della predetta convenzione.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000.
Tarzo, lì 27.04.2004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Dalle Crode
COMUNE DI TARZO PROVINCIA DI TREVISO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' COLMAGGIORE, AL CIRCOLO VELICO CONEGLIANO.
PREMESSO
Art. 1 - Scopo della concessione.
Il Comune di Tarzo, nella persona del Responsabile del Servizio che di seguito sarà chiamato “concedente”, concede in uso al Circolo Velico Conegliano nella persona del suo legale rappresentante sig. Ugo Ganz, nato a Affoltern a/A ( Svizzera) il 3/12/56 , residente a Revine Lago in Via degli Alpini 2, che accetta, e di seguito sarà chiamato “concessionario”, l'area sita in loc. Colmaggiore di Tarzo lo svolgimento delle proprie attività sportive e ricreative.
Art. 2 - Obblighi generali.
Prima della firma della convenzione il concessionario deve trasmettere l'elenco nominativo dei propri dirigenti con la specificazione dei compiti e l'individuazione del Presidente che è il referente dell'Amministrazione comunale ed il firmatario della convenzione.
Nel caso di successivo cambio degli organi dirigenti, il firmatario della convenzione dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni.
Indicazione del toponimo "Tarzo" nell'indicazione della ragione sociale del circolo.
Art. 3 - Affidamento e durata della concessione.
Il Comune di Tarzo concede in uso al Circolo Velico Conegliano l'area pertinente di sua esclusiva proprietà così catastalmente censito: Foglio 2 mappali 612-614-616-175 (parte) così come meglio evidenzialti nell'allegata planimetria.
La concessione viene fatta nel rispetto dei fini istituzionali del concessionario e dell' art. 1021 del c.c.
La durata della concessione è fissata in 10 anni a decorrere alla data di sottoscrizione del presente atto.
La convenzione potrà essere successivamente rinnovata con provvedimento del Consiglio comunale da assumere non meno di 90 giorni prima della scadenza, previa valutazione complessiva della gestione.
L'eventuale disdetta della gestione dovrà essere formalmente notificata non meno di 90 giorni prima della scadenza prevista con le forme individuate nelle vigenti normative.
Art. 4 - Oggetto della gestione.
La gestione dell'area di cui al precedente art. 3 comprende i seguenti obblighi a carico del concessionario:
1 - richiedere preventivamente al concedente l'autorizzazione o concessione per eventuali interventi di modifica o manutenzione che l'associazione vorrà effettuare all'area concessa;
2 - l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria degli impianti e strutture le cui spese sono a carico dell'associazione concessionaria.
Le spese per la costruzione di opere e i lavori di manutenzione straordinaria sono a cura del concessionario.
Art. 5 Cessione e uso sportivo dell'area.
Gli oneri per lo svolgimento dell'attività sportiva sono a carico del concessionario, salvo accordi tra le parti.
Il concessionario può concedere in uso gli impianti a suo insindacabile giudizio nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto.
Art. 6 - Costi di gestione.
Gli oneri derivanti dalla manutenzione e gestione ordinaria dell'area sono a carico del concessionario mentre le spese di gestione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
Per manutenzione e gestione ordinaria si intende:
1. Spese per l'energia elettrica;
2. Spese per consumi di acqua per uso igienico sanitario;
3. Manutenzione e pulizia dell'area.
Art. 7 - Responsabilità del soggetto gestore.
Il concessionario è responsabile secondo la vigente norma del codice civile per ogni fatto o danno accorso a terzi in dipendenza della gestione stessa dell'immobile ed impianti affidati in concessione.
Di conseguenza esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, dovute a molestie dipendenti dalla gestione a lui affidata e risulta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dei danni che potranno risultare all'area data in concessione.
Art. 8 - Assicurazione contro danni.
Il concessionario dovrà assicurarsi a sua cura e spese presso una primaria compagnia di assicurazione per danni che potranno derivare all'area, agli utenti e terzi nella gestione della stessa di cui alla presente convenzione.
Art. 9 - Risoluzione della convenzione.
La presente convezione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del comma 2° att 5 D.P.R. 26.4.1988 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico del ricorrente.
Art. 10- Rinvio ad altre disposizioni.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti decidono di far riferimento alle norme del codice civile e altre norme vigenti in materia
Tarzo,
Il Responsabile del Servizio Il Concessionario