Il Sindaco-presidente passa al 7° punto posto all'o.d.g. e cede la parola al segretario comunale il quale precisa che la proposta di deliberazione è stata modificata nelle premesse, per renderla più completa nei riferimenti normativi, e ne dà pubblica lettura.

Il Sindaco-presidente apre la discussione.

Nessun consigliere chiede di intervenire e, pertanto, il sindaco mette in votazione.

 

                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 spetta al Consiglio Comunale definire gli indirizzi per la nomina  e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

 

RITENUTO di provvedere al predetto adempimento al fine di permettere al Sindaco di effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune;

 

RITENUTO OPPORTUNO definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

 

RILEVATO che sulla proposta di cui alla  presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, I^ comma del D. Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa;

 

CON VOTI favorevoli n. 17 e nessun contrario espressi in forma palese da n. 17 consiglieri presenti e n. 17 votanti

 

                                                           DELIBERA

                                  

 

1)  di definire   gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti o aziende ed istituzioni come segue:

 

a) è competente il consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni allorquando le persone da nominare siano definite dalla legge  ( non da altre fonti subordinate) quali “rappresentanti del Consiglio”, oppure vadano scelte tra i componenti del consiglio stesso o siano da nominare  con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza delle minoranze o, infine quando la competenza sia espressamente attribuita al Consiglio stesso da una legge emanata successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 267/2000;

 

b) è riservata al Sindaco la nomina  e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende , istituzioni prevista dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti, in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio Comunale

 

c)  le nomine verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o, in mancanza , sino al rinnovo dell'Ammnistrazione Comunale;

 

d) le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di “ comprovata competenza, in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, tenendo conto del titolo di studio e dell'attività professionale svolta nonché di precedenti esperienze in analoghe funzioni;

 

e) i rappresentanti vanno, scelti preferibilmente tra i residenti del Comune , quelli scelti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura ed esperienza nell'attività di Ente , Azienda o Istituzione

 

f) il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco , fino al 3° grado, non possono essere nominati rappresentanti del Comune

 

g) i rappresentanti del Comune, presso Enti , Istituzioni, Aziende o altri organismi possono essere revocati (dal Consiglio comunale o dal Sindaco a secondo del potere di nomina) con apposito e motivato atto, quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo sottoscritte in sede di nomina, o quando viene meno il rapporto fiduciario con l'Ammnistrazione stessa, oppure quando non intervengono nelle sedute degli organo presso i quali sono stati eletti

 

h) i rappresentanti possono decadere per decesso degli stessi o per perdita del diritto di elettorato attivo  e dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di Consigliere comunale.