Il Sindaco passa la parola al consigliere Antonio Faraon in ordine alla proposta di deliberazione: "Approvazione piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici (D. Lgs. 24/04/2001 n. 170 e D.G.R. 16/05/2003 n. 1409)".

Interviene il consigliere Tomasi che cita il parere della FIEG e si dichiara conformemente allo stesso, in disaccordo sulla limitazione della vendita esclusiva.

Il consigliere Tomasi dichiara il proprio voto contrario.

Relaziona l'Assessore alle attività produttive:

E' all'esame l'adozione del piano di localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici. Per comprendere l'ambito della materia è utile soffermarsi  preliminarmente su alcuni passaggi normativi che hanno condotto alla normativa vigente di disciplina del settore della commercializzazione della stampa.

Con il D.P.R. n. 616/77 alle regioni vennero delegate tutte le funzioni programmatorie e di indirizzo in materia di rivendite di quotidiani e periodici, mentre ai comuni, quelle autorizzatorie. La delega trovò attuazione con la legge 5 agosto 1981 n. 416 con la quale furono definiti i criteri ai quali si dovevano uniformare le regioni nell'elaborare gli indirizzi per i comuni in materia di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici.

La Regione Veneto con il P.C.R. 21 giugno 1991 n. 150 emanò tali indirizzi, i quali prevedevano per la pianificazione la suddivisione in zone del territorio comunale e la valutazione delle caratteristiche socio-economiche di ciascuna.

Dopo diversi anni l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 1994 rilevò la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei prodotti editoriali per effetto di tale legge. L'Autorità evidenziò che la programmazione del numero ottimale di localizzazione si era dimostrata uno strumento inadeguato a razionalizzare la rete distributiva alzando in modo inaccettabile barriere all'accesso di nuovi operatori, e suggerì quindi al Parlamento italiano l'abrogazione di tale normativa.

La L. n. 416 tuttavia, al fine di favorire una maggiore diffusione di quotidiani e periodici, previde la  possibilità per le librerie, gli esercizi della grande distribuzione e le rivendite di tabacchi di vendere anche i prodotti editoriali, ma tale opportunità venne vanificata dalla condizione, stabilita dalla legge stessa, che tali esercizi potessero aggiungere la vendita di quotidiani e periodici solo se gli stessi fossero stati previsti come rivendite nei piani comunali.

Il 13 aprile 1999 venne promulgata la legge n. 108, con cui si introdusse la sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici per un periodo di 18 mesi con la finalità enunciata dalla stessa legge “di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate”.

Questa legge trovò la sua ragione negli scarsi risultati ottenuti con la pianificazione comunale che per anni ebbe a limitare la diffusione della stampa quotidiana e periodica. Essa consentì ad alcune particolari tipologie di esercizi commerciali di vendere anche quotidiani e/o periodici e precisamente:

-     alle rivendite di generi di monopolio

-     alle rivendite di carburanti e olii minerali (con minimo 1.500 mq di superficie)

-     ai bar

-     alle medie strutture di vendita con minimo 700 mq di superficie di vendita

-     agli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati con superficie minima di 120 mq

-     agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita per le riviste di identica specializzazione (ad esempio le riviste di arredamento nei negozi specializzati nella vendita di mobili).

Con tale legge inoltre venne delegato il Governo, una volta verificato l'andamento della sperimentazione, ad emanare un decreto legislativo per riordinare l'intero settore.

Infatti il 24/04/2001 viene emanato il decreto legislativo n. 170, il quale prevede due tipologie di rivendite, il punto vendita esclusivo e quello non esclusivo, questi ultimi coincidenti con gli esercizi che in base alla legge n. 108 potevano effettuare la sperimentazione, infatti essi sono:

a)   rivendite di generi di monopolio

b)   rivendite di carburanti ed oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500

c)   i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie

d)   le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lett e) f) e g) del decreto legislativo n. 114/98 con il limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700

e)   gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120 (negozi per la vendita di stampe, articoli ricordo, dischi, musicassette e simili)

f)    gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

Rispetto alla legge n. 108/99 si sono tuttavia aggiunte anche le grandi strutture di vendita.

Tale aggiunta è il risultato di numerose decisioni della magistratura amministrativa nonché della circolare 3486/C del 08.05.2000 del Ministero del Commercio che, smentendo la precedente circolare del 21.03.2000 n. 3482/C, ha affermato che la sperimentazione poteva essere effettuata anche da una grande struttura di vendita, fermi restando i minimi di superficie.

Il decreto n. 170/2001 ha però aperto un problema interpretativo in merito alle definizioni di punto esclusivo e non esclusivo enunciate dall'art. 1, comma 2, il quale recita: “Ai fini del presente decreto, si intende per: a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici“. Il Ministero del Commercio nella circolare n. 3538 del 28.12.2001 ha affermato che i punti vendita non esclusivi possono vendere sia quotidiani che periodici attribuendo al termine “ovvero” un significato congiuntivo e non disgiuntivo.

La Regione Veneto al contrario, a tal riguardo, ha inviato a tutti i comuni la nota prot. n. 2633/49030204 del 29/03/2002 attribuendo al termine valore disgiuntivo e quindi affermando che i punti vendita non esclusivi possono vendere una sola delle due tipologie (o solo quotidiani o solo periodici) e non entrambe, fatto salvo, aggiunge la Regione, per quegli esercizi che hanno partecipato alla sperimentazione vendendo entrambe le tipologie, per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata di diritto ai sensi della legge n. 108/99.

Sulle attività che avevano diritto al rilascio dell'autorizzazione sulla base della sperimentazione si sono scontrate anche in questo caso, due tesi interpretative contrastanti, una riteneva sufficiente, al fine di ottenere l'autorizzazione, l'aver presentato la comunicazione al Comune, l'altra invece l'aver effettivamente venduto i prodotti editoriali, e la Regione Veneto ha accolto la seconda tesi in contrasto con il Ministero che ha accolto la prima.

La Regione Veneto con la D.G.R. n.1409 del 16/05/2003 in applicazione del decreto n. 170 ha emanato quindi i criteri per l'elaborazione del piano di localizzazione stabilendo rapporti matematici a cui attenersi nella pianificazione, delineando degli indirizzi talmente stringenti da non lasciare molta discrezionalità all'Amministrazione Comunale nella programmazione, salvo per gli aspetti più strettamente legati al territorio e al suo sviluppo.

I rapporti fissati dalla Regione tengono conto dei fattori di riferimento nell'elaborazione del piano previsti dal decreto e cioè:

-     densità della popolazione

-     numero delle famiglie

-     caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio

-     entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni

-     condizioni di accesso

-     esistenza di altri punti vendita non esclusivi

impostando un procedimento di calcolo che, acquisiti i dati inerenti ai fattori suddetti, consenta nel modo più semplice possibile ricavare il numero ottimale di localizzazione dei punti vendita ammissibili nel territorio.

La D.G.R. N. 1409 del 16/05/2003 oltre ai criteri per la programmazione ha dato degli indirizzi normativi per il settore cercando di delineare le disposizioni da applicare in quanto il decreto legislativo n. 170 stabilisce in modo del tutto generico che per tale settore si applica la normativa generale del D. lgs. n. 114/98 per quanto compatibile, disposizione questa, peraltro già prevista dalla legge n. 108/99. Teniamo presente che questa assimilazione all'ambito della vendita al dettaglio era già prevista nella legge 11.06.1971 n. 426 che disciplinava il commercio al dettaglio.

Con la succitata D.G.R la Regione ha confermato quanto già affermato nella propria circolare del 29.03.2002 in ordine alla possibilità di vendere per i punti vendita non esclusivi solo quotidiani e periodici, pertanto malgrado che il problema resti aperto e nonostante le pronunce giurisdizionali (anche del T.A.R. Veneto 28.05.2003 n. 3026) si ritiene di dover dare applicazione al criterio disgiuntivo espresso dalla Regione.

La stessa D.G.R. prevede che i comuni debbano approvare il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della D.G.R. (15.07.03).

Per dar corso a tale adempimento questo Comune ha ritenuto opportuno accogliere la proposta di un progetto associato per la redazione del piano e dei criteri di rilascio delle autorizzazioni.

L'adesione a tale progetto è stata espressa con deliberazione di Giunta Comunale n° 134 del 27/11/2003 commissionando il lavoro al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana con sede in via Terraglio n. 58 a Preganziol, che, per l'acquisizione dei dati sulle vendite dei prodotti editoriali, si è avvalso della collaborazione dela ditta “Chiminelli Distribuzione srl”.

Il Centro Studi medesimo con nota prot. n. 15 del 05/02/2004 ha trasmesso la seguente documentazione di piano allegato sub A) alla presente deliberazione.

Tale documentazione consta di:

-     relazione sulla situazione provinciale del commercio di quotidiani e periodici

-     tabella dati più recenti del venduto di quotidiani e periodici nelle rivendite del territorio comunale disponibili (anni 2001 e 2002)

-     analisi e parere delle ditte “Chiminelli Distribuzione srl” e “La Piave Distribuzione srl” su situazione vendita prodotti editoriali nel Comune

-     piantina del territorio comunale con l'indicazione delle rivendite esistenti

-     schede rilevazioni dati

-     scheda illustrativa dei criteri di calcolo dei parametri numerici

-     tabella di calcolo della disponibilità teorica di autorizzazioni e proposta dei parametri numerici delle rivendite ammissibili nel Comune

Sulla metodologia di elaborazione del piano e sulla proposta dei parametri numerici è già stato acquisito un parere preliminare di massima favorevole delle associazioni degli editori e distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e consumatori. Tuttavia in base all'art. 13 comma 8 lett. c) dei criteri regionali, questo comune ha comunque assicurato la partecipazione al procedimento alle suddette organizzazioni, inviando notizia dell'avvio del procedimento ed assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

 

Entro la data del termine di scadenza dei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prot. n. 2884 del 12/03/2004 di avvio di procedimento di approvazione del piano sono pervenute osservazioni da parte della Federazione Italiana Editori Giornali di Milano, con nota del 24/03/2004 acquisita al prot. n. 3131 sulle quali si decide come segue:

a)       La FIEG chiede che per le rivendite non esclusive venga accoltal'interpretazione che esse possono vendere sia quotidiani che periodici.Tuttavia non si ritiene di poter condividere tale interpretazione dato che nelVeneto la Giunta Regionale si è espressa in senso disgiuntivo (o quotidianio periodici), come già esposto nella prima parte della presente premessa.

b)       Riguardo al parere negativo relativo alla previsione di distanze tra rivendite,prevista all'art. 5 dei criterí di rilascio delle autorizzazioni, si precisa che lastessa possibilità di fissazione e prevista nei críteri regionali e comunque ilvalore di 200 ml è stato determinato con un criterio di distanza di rispetto enon come “parametro distanziometrico" di contingentamento previsto nellaprevidente normativa.

c)       Quanto al parere contrario sull'art. 9 dei criteri di rilascio medesimi, riguardoalla distribuzione mediante distributori privati, si ritiene giusto che gli stessisiano considerati a tutti gli effetti punti di vendita, soprattutto inconsiderazione che essi richiedono la fornitura quotidiana dei prodottieditoriali, con evidenti oneri per il sistema di distribuzione.

Inoltre non compare la vendita attraverso distributori automatici tra i casi diesenzione dall'autorizzazione previsti all'art. 5 dei criteri regionali.

d)       Circa infine la previsione di parametri numerici per le rivendite non esclusiveoccorre osservare che all'art. 3, comma 4) dei criteri regionali si prevede che"Per i punti vendita non esclusivi l'autorizzazione è rilasciata:

a) previavalutazione da parte del comune della densità della popolazione, dellecaratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite diquotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso,nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi, a sensi dell'art. 2,comma 6, del decreto legislativo”.

E' parso pertanto utile inserire nella programmazione comunale anche iparametri numerici ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni anche per le rivendite non esclusive, ricavato secondo glielementi suindicati, che diversamente dovrebbero essere valutati dalComune ogni volta che viene presentata una domanda, con evidentedifficoltà di costruire un quadro sufficiente di analisi e di dati, essenziale perdare fondamento di legittimità sia ad un atto di rilascio che di diniego diun'autorizzazione richiesta.

 

Il Centro Studi ha inoltre elaborato i criteri di rilascio delle autorizzazioni come riportati in allegato sub B).

Il Sindaco pone in votazione: n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Tomasi) n. 1 astenuto (Cesca).

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione dell'Assessore alle Attività Produttive;

 

Visto il D. legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

 

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170;

 

Vista la D.G.R. n. 1409 del 16/05/2003;

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/00 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio dell' Area Amministrativo - Contabile;  

 

Con voti favorevoli n. 13, n. 1 voto contrario (Tomasi) e n. 1 astenuto (Cesca) espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

1)   di approvare il piano di localizzazione di quotidiani e periodici come in allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2)   di approvare i criteri di rilascio delle autorizzazioni come riportati in allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

3)   di stabilire che il piano avrà validità quadriennale dalla data della presente deliberazione e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano.

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 

 Tarzo, 23 dicembre 2004

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      f.to   Carlo Dalle Crode