Il Sindaco per l'esame del successivo punto posto all'odg., passa la parola all'assessore Pancot.

Interviene il consigliere Amà per affermare di condividere e considerare giusto l'affidamento della gestione perché il patrimonio è di tutti. Tuttavia, tra i tanti soldi destinati a vantaggio del circolo è da augurarsi che ci si ricordi che esistono anche altre Associazioni, che hanno diritto ad avere almeno un parcheggio (Nogarolo).

Il Sindaco in risposta ricorda che l'area in questione, a suo tempo demaniale, poi venduta dal Comune, è stata infine riacquistata per sanare un impianto di depurazione.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PRESO ATTO  che a Tarzo già da tempo opera un'associazione culturale, ricreativa e sportiva denominata “Circolo Arci I° Maggio”, con sede in via Reseretta, 60 a Tarzo, il cui scopo principale è quello di promuovere la crescita culturale e sociale dei propri aderenti e dell'intera popolazione come da Statuto dell'associazione stessa;

 

DATO ATTO che il Circolo Arci già dal 1979 ha in uso l'edificio delle ex -scuole elementari di Resera, così come risulta dalla deliberazione consiliare n. 119 del 17.11.1979, esecutiva ai sensi di legge;

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 03.11.1998 con la quale è stata approvata la convenzione con l'Associazione ARCI per la concessione in uso dell'edificio delle ex scuole elementari di Resera,

 

VISTA la proposta del Circolo ARCI del 10.02.2004 prot. n. 1432, allegata al presente atto deliberativo;

 

RITENUTA meritevole di accoglimento la predetta proposta e ritenuto pertanto opportuno integrare la convenzione richiamata, limitatamente all'art. 4 "oggetto della gestione";

 

RILEVATO  che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49 1° comma Legge 267/00, da parte del Responsabile dell'Area Ammnistrativo/finanziaria;

 

Con voti:   N. 16 FAVOREVOLI  espressi in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA

 

1.   Le premesse che qui si intendono richiamate, formano parte integrante, formale e sostanziale del presenta atto deliberativo;

2.   DI accogliere la proposta dell'l'Associazione Circolo Arci I° Maggio di Tarzo del 10.02.2004 prot. n. 1432, allegata al presente atto deliberativo;

3.   DI integrare, pertanto, la convenzione con l'Associazione Circolo Arci I° Maggio di Tarzo "convenzione per la concessione in uso dell'edificio già destinato a scuole elementare di Resera all'Associazione Circolo Arci I° Maggio", approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 03.11.1998 e sottoscritta in data 03.12.1998,  inserendo alla fine dell'articolo 4) la seguente previsione:

"l'Associazione Circolo Arci I° Maggio di Tarzo si impegna ad effettuare l'attività di manutenzione ordinaria delle aree a verde, estesa alle eventuali strutture ricreative, consistenti nelle finalità di miglioramento ricettivo dell'area verde di Resera, foglio 1 mapp. 277, mapp. 592 (ex 276/a) di metri quadrati 8092, da concordare previamente con l'Amministrazione Comunale";

3.   DIapprovare, lo schema di convenzione allegato al presente atto deliberativo nel testo modificato limitatamente all'integrazione dell'art. 4) come sopra specificato, fermo il resto;

4.   DIautorizzare il Responsabile del Servizio alla sottoscrizione della convenzione nel testo modificato dal presente atto deliberativo.

Tarzo, 14 febbraio 2004                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                      Dalle Crode Carlo


COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO GIÀ DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE DI RESERA ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI I° MAGGIO.

PREMESSO

Art. 1 - Scopo della concessione.

            Il Comune di TARZO, nella persona ............................, che di seguito sarà chiamato “concedente”, concede in uso all'Associazione Circolo Arci I° Maggio di Tarzo, nella persona del suo legale rappresentante Presidente sig. D'Altoè Antonio nato a Vittorio Veneto il 13.06.1953, residente in via Resera a Tarzo che accetta, e di seguito sarà chiamata “concessionario”, l'immobile di proprietà comunale già destinato a scuola elementare di Resera per lo svolgimento delle proprie attività culturali e ricreative.

Art. 2 - Obblighi generali.

            Prima della firma della convenzione il concessionario deve trasmettere l'elenco nominativo dei propri dirigenti con la specificazione dei compiti e l'individuazione del Presidente che è il referente dell'Amministrazione comunale ed il firmatario della convenzione.

Nel caso di successivo cambio degli organi dirigenti, il firmatario della convenzione dovrà dare comunicazione all'Amministrazione comunale entro 10 giorni.

Art. 3 - Affidamento e durata della concessione.

            Il Comune di Tarzo concede in uso all'Associazione Circolo Arci I° Maggio di Tarzo l'edificio e l'area pertinente di sua esclusiva proprietà così catastalmente censito: fg.1 mapp.534 e  546, con esclusione dell'arredamento che risulta essere di proprietà dell'Associazione Circolo Arci 1° Maggio.

La concessione viene fatta nel rispetto dei fini istituzionali del concessionario e degli artt.1021 del C.C.

La durata della concessione è fissata in 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

La convenzione potrà essere successivamente rinnovata con provvedimento del Consiglio comunale da assumere non meno di 90 giorni prima della scadenza, previa valutazione complessiva della gestione.

L'eventuale disdetta della gestione dovrà essere formalmente notificata non meno di 90 giorni prima della scadenza prevista con le forme previste dalle vigenti normative.

Art. 4 - Oggetto della gestione.

            L'uso dell'edificio di cui al precedente art.3 comprende i seguenti obblighi a carico del concessionario:

     - richiedere preventivamente al concedente l'autorizzazione o concessione per eventuali interventi di modifica, ampliamento o manutenzione che l'associazione vorrà effettuare allo stabile;

     - l'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e strutture le cui spese sono a carico dell'associazione concessionaria;

     il Concessionario si impegna ad effettuare l'attività di manutenzione ordinaria delle aree a verde, estesa alle eventuali strutture ricreative, consistenti nelle finalità di miglioramento ricettivo dell'area verde di Resera foglio 1, mapp. 277, mapp. 592 (ex 276/a) di metri quadrati 8092, da concordare previamente con l'Amministrazione Comunale;

Art.5 - Cessione del contratto di gestione.

            E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito, l'oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Costi di gestione.

            Oltre agli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sono a carico del concessionario le seguenti spese di gestione;

1. Spese per l'acquisto di combustibili per il riscaldamento

2. Spese per consumi di acqua per uso igienico - sanitario

3. Spese per consumi di  energia elettrica.

- I relativi contatori dovranno essere intestati all'Associazione concessionaria.

Art. 7 - Responsabilità del soggetto gestore.

            Il concessionario è responsabile secondo la vigente norma del codice civile per ogni fatto o danno accorso a terzi in dipendenza della gestione stessa dello stabile ed impianti affidati in concessione.

            Di conseguenza esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità, dovute a molestie dipendenti dalla gestione a lui affidata e risulta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dei danni che potranno risultare all' immobile dato in concessione.

Art. 8 - Assicurazione contro danni.

            Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a stipulare idonee polizze presso una primaria compagnia di assicurazione per danni che potranno derivare all'immobile, agli utenti e terzi nella gestione dello stabile di cui alla presente convenzione, copia della polizza dovrà essere depositata presso gli ufficio comunali.

Art. 9 - Risoluzione della convenzione.

            La presente convezione sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi del comma 2° art. 5 DPR 260.4.1988 n. 131. Le spese  di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 10 - Rinvio ad altre disposizioni.

            Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti decidono di far riferimento alle norme dell'artt.1021 e segg. del codice civile e altre norme vigenti in materia.

Tarzo, lì ..............................

            Il Responsabile del Servizio                               Il Concessionario