Il Sindaco passa al punto 4 dell'odg.
Il consigliere Della Pietà dà lettura della relazione illustrativa redatta dall'Ing. Sardi.
Interviene il consigliere De Nardi rammentando il contenuto della nota della Prefettura con la quale si esprime l'avviso contrario all'attuale composizione della Commissione edilizia e preannuncia il proprio voto contrario unitamente al consigliere Caravita.
Interviene il consigliere Gallon che evidenzia un errore nella proposta di delibera ed il Segretario risponde che trattasi di errore materiale, dal momento che ciò si desume dalla documentazione allegata.
Interviene il consigliere Gallon che a sua volta richiama i contenuti del parere del Consiglio di Stato per evidenziare la contrarietà dell'attuale composizione della Commissione edilizia alle disposizioni di legge ivi richiamate.
Il Segretario comunale afferma che alla luce della situazione normativa attuale non è possibile esprimere compiutamente un giudizio di conformità all'ordinamento. Ricorda che già a suo tempo l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana aveva inoltrato specifico quesito al riguardo al Ministero dell'Interno che a sua volta aveva interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, ipotizzando anche un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto della problematica relativa alla competenza legislativa in materia, concernente l'urbanistica ed il territorio e in considerazione della Legge Regionale n. 61/1985.
Dopo alcuni brevi interventi, il Sindaco riferisce anche di aver acquisito per le vie brevi, il parere di uno studio legale e propone pertanto di mettere in votazione la proposta di deliberazione, precisando che quando sarà definitivamente chiarita la questione ci si uniformerà senz'altro a quanto sarà stabilito.
Il Consigliere Gallon interviene con la seguente dichiarazione di voto:
“Il mio parere è purtroppo contrario, anche se condivido la presenza dell'organo politico nella Commissione edilizia. Però, alla luce degli elementi forniti dal Consiglio di Stato, del Ministero e della Prefettura non mi è possibile esprimere un voto favorevole in quanto la mia espressione sarebbe contraria a quanto predisposto dagli organi sopra citati, in palese violazione degli organi sopra citati”.
Interviene il consigliere Cesca per affermare di trovare assurdo che, a seguito del parere del Consiglio di Stato, si approvi la composizione della attuale commissione edilizia, quando invece se ne chiede la revoca, preannunciando voto contrario.
Il Sindaco pone in votazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il vigente P.R.G., approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2786 del 03/08/1999;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2000, avente ad oggetto “Approvazione della prima variante al P.R.G. - Controdeduzioni alle osservazioni presentate”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 14/12/2001 che approvava la terza variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 61/85;
VISTA la variante parziale al P.R.G. “localizzazione antenna telefonica località Mondragon” approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 08/08/2002;
VISTA la delibera della Giunta Regionale Veneto n. 3052 del 29/10/2002 e la D.G.R.V. n. 3338 del 31/10/2003 avente ad oggetto “Comune di Tarzo (TV) - Piano Regolatore Generale - Variante n. 2 - Approvazione definitiva art. 46 L.R. 27/06/2985 n. 61”;
VISTA la trasposizioni cartografica del P.R.G. adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2003;
VISTA la Terza Variante parziale al P.R.G. (ai sensi dell'art 50, comma 9°, L.R. 61/85) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 14/02/2004 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2004;
VISTA la Quarta Variante parziale al P.R.G. (ai sensi dell'art 50, comma 9°, L.R. 61/85) adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/10/2004, in corso di pubblicazione;
VISTA la nota prot. n. 13310 del 17/10/2004, a firma dell'ing. Cristina Sardi, con Studio in via Cavallotti, 72 - Conegliano, avente ad oggetto “Variante parziale al P.R.G. - ai sensi dell'art. 50 comma 4°, lettera L della L.R. 61/85" che prevede la variante normativa all'art. 30 del R.E. e all'art. 63 delle N.T.A., concernente i seguenti allegati:
- Relazione Illustrativa
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 23/12/2004 avente per oggetto "Adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50, comma 4, lettera L - Varianti all'art. 30 del regolamento Edilizio ed art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione";
VISTO che a seguito della pubblicazione della predetta delibera avvenuta presso l'Albo Pretorio del Comune dal 16/03/2005 al 26/03/2005 con avviso prot. n° 116/05 (allegato alla presente), non sono pervenute, entro i termini stabiliti dall'art. 50 della L.R. 61/1985, osservazioni in merito;
VISTO che a seguito del Deposito, della predetta delibera, presso la Segreteria della Provincia di Treviso dal 16/03/2005 al 26/03/2005 avvenuto mediante avviso esposto, per lo stesso periodo, presso l'Albo pretorio della Provincia al prot. n° 24472 (allegato alla presente), non sono pervenute, entro i termini stabiliti dall'art. 50 della L.R. 61/1985, osservazioni in merito così come attestato dal Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Treviso con nota del 26/04/2005 prot. n° 4333 (allegata alla presente);
RITENUTO di approvare la presente variante al P.R.G. e conformemente agli elaborati redatti dall'ing. Cristina Sardi, con Studio in via Cavallotti, 72 - Conegliano;
VISTO l'art. 50, comma 4, lettera L della L.R. 61/1985;
VISTO l'art. 48 della L.R. 23/04/2004 n° 1, come modificato dalla L.R. 21/10/2004 n° 20;
VISTO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000;
RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, I° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9 e n. 6 contrari (Tomasi, Dal Molin, Cesca, Gallon, De Nardi, Caravita) espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti;
1. che le premesse che qui si intendono richiamate formano parte integrante, formale e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4, lettera L della L.R. n° 61/85 concernente:
- la modifica dell'art. 30 del Regolamento Edilizio "Composizione della Commissione Edilizia" che porta da 3 a 5 il numero dei membri elettivi e con l'inserimento del seguente periodo: "In ogni caso è garantita l'elezione di almeno due rappresentanti della minoranza quali membri esperti e qualificati in materia";
- la precisazione all'art. 63 delle N.T.A. che definisce suolo "naturale" il riferimento per le misurazioni degli elementi geometrici;
3. dare atto che, in conseguenza del presente atto deliberativo, i testi dell'art. 30 del Regolamento Edilizio e dell'art. 63 delle N.T.A. risultano conseguentemente modificati come segue:
REGOLAMENTO EDILIZIO
omissis
ART. 30 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è composta da due membri di diritto e da cinque membri elettivi. Sono sempre membri di diritto:
- il Sindaco o l'assessore delegato;
- il responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato nell'ambito della stessa unità.
Dei membri elettivi, due devono possedere i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2° e 3° della L.R. 63/94, gli altri devono comunque possedere i requisiti di cui all'art. 113, comma 2°, della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
I membri eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sono scelti tra esperti in materia urbanistica, architettonica, geologica, ambientale, giuridica ed agronomica e la nomina di essi avviene sulla base di cunicola documentati. In ogni caso è garantita l'elezione di almeno due rappresentanti della minoranza quali membri esperti e qualificati nella materia.
La Commissione Edilizia Comunale così formata è abilitata anche a rendere pareri sulla materia di cui al combinato dispositivo degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 63/94.
I membri elettivi durano in carica 5 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
Assiste alle sedute come Segretario, e ne redige i verbali, un dipendente comunale, a ciò delegato dal Responsabile dell'Area Tecnica, senza diritto di voto.
I pareri della C.C.E. obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile del Servizio; ove per altro lo stesso non si determini in conformità a tali pareri, dovrà dare congrua motivazione al suo provvedimento, che deve essere trasmesso alla C.C.E. alla sua prima successiva seduta.
Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente la Commissione.
Spetta ai membri della Commissione Edilizia che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio Comunale delibera sulla entità di tale gettone.
omissis
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
omissis
ART. 63 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
1) Superficie territoriale: é la superficie sulla quale si applica l'indice di densità territoriale,comprendente la superficie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.
La superficie territoriale va misurata in proiezione orizzontale, al netto delle strade esistenti e/o previste dal PRG, perimetralmente all'area ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o previste nel progetto internamente al perimetro dell'area.
2) Superficie fondiaria: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.) misurata in proiezione orizzontale.
3) Superficie coperta: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo, fino a mi. 1,50, le scale aperte ed corpi interrati anche se emergenti dalla quota media del terreno per una altezza, inferiore a cm. 60. Un aggetto o sbalzo si intende chiuso quando è delimitato da pareti, anche trasparenti, su almeno 3 lati.
Nel calcolo della superficie coperta massima vengono detratti i valori di cui al successivo punto i) del paragrafo 7) del presente articolo.
4) Superficie minima di intervento - Unità minima di intervento: viene cosi definita l'area minima richiesta per ogni intervento urbanistico preventivo, sia di iniziativa pubblica che privata (S.M.I.) e per ogni intervento edilizio diretto (U.M.I.). Nel caso di intervento urbanistico preventivo la superficie minima di intervento si intende quella delimitata da quattro strade o da diverse destinazioni di zona o quella indicata con apposita simbologia nelle tavole di P.R.G.
5) Progettazione unitaria (ambito "U"): viene così definita l'area minima richiesta per interventi edilizi ed urbanistici che abbisognano di progettazioni unitarie, indipendentemente dai tipo di intervento, diretto o preventivo. In tali aree l'esecuzione delle opere può essere eseguita per stralci. Le scale di competenza saranno 1:500 per gli interventi urbanistici e 1:200 per gli interventi edilizi. La progettazione unitaria, così concepita, sarà recepita dall'Amministrazione che la considererà base per le necessarie richieste ed attività edilizio-urbanistiche e, quindi, elementi guida per la definizione di un complessivo disegno urbano e architettonico.
6) Altezza del fabbricato: è la differenza tra la quota media del terreno naturale, la quota stradale o del marciapiede, qualora esistano, e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora questo sia orizzontale.
Per definire la quota media del suolo naturale, non vengono considerate le rampe e le corsie di accesso alle autorimesse, alle cantine o ai volumi tecnici privati, ottenute a seguito di scavo, ad una quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale precedente alla costruzione.
Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio dell'intradosso del solaio tra l'imposta e il colmo.
Qualora le falde del tetto siano impostate a più di cm. 50 rispetto all'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale, o abbiano pendenza superiore al 40%, l'altezza va riferita al punto medio delle falde stesse al loro intradosso tra l'imposta ed il colmo, e ciò nel caso il sottotetto risulti utilizzabile ai fini abitativi.
Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza, agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi, è la media di quelle misurate agli estremi del fronte e delle singole porzioni di altezze diverse.
Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell'altezza i parapetti ed i coronamenti che non superino i mi. 1,50 dall'intradosso dell'ultimo solaio.
Nel calcolo delle altezze massime vengono detratti i valori di cui al successivo punto i) del paragrafo 7) del presente articolo.
7) Volume: viene determinato considerando tutti i volumi fuori terra.
Non sono conteggiati nel computo dei volumi:
a) i coronamenti dell'edificio e i volumi tecnici;
b) gli aggetti aperti quali: terrazze, balconi, logge, ecc;
e) i portici asserviti ad uso pubblico e gli spazi aperti al piano terra dei portici, purché siano contenuti nei limiti del 30% della superficie coperta.
La quota di portico che supera tale limite sarà computata per intero, fino ad un massimo di profondità di mi 1,50;.
d) gli spazi porticati annessi ai fabbricati rurali esistenti, nel limite del 50% della superficie coperta;
e) le scale a giorno ed i percorsi pedonali coperti;
f) le logge rientranti non più di mi. 1,50;
g) i volumi emergenti dalla quota media del suolo naturale per un massimo di cm. 60 dall'intradosso della copertura;
h) i sottotetti qualora non abbiano le caratteristiche per essere abitabili.;
i) in relazione alla Legge Regionale n. 21 del 30.07.1996 che viene qui recepita, le modalità di calcolo del volume sono definite all'art. 2 della legge stessa per agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e quindi:
- per i tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, i tamponamenti orizzontali e i solai di copertura di nuove costruzioni di qualsiasi genere:
- non sono conteggiati nel computo dei volumi la parte eccedente i 30 cm. fino ad un max di 25 cm.;
- per i solai intermedi: non sono conteggiati nel computo dei volumi la parte eccedente i 30 cm. fino ad un max di 15 cm.;
- per le costruzioni esistenti le precedenti disposizioni si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da raggiungere con il rispetto del 3° comma dell'ari. 2 della L.R. 21/96.
Sono considerati come volume tecnici i volumi che raccolgono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico o di condizionamento, impianto elettrico e idrico, ascensore o montacarichi, scale di sicurezza) e per quelli atti alla riduzione dei consumi energetici.
Non sono invece da intendere come volume tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.
Con riferimento agli impianti industriali possono considerarsi come volumi tecnici gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico; sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interni al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto.
8) Arretramento dalle strade o distanza dal ciglio stradale: è la distanza minima della superficie edificata entro e fuori terra, misurata in proiezione orizzontale dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti, e comprendente quindi, oltre alla sede veicolare, marciapiedi, fossi (anche intubati da privati) o scarpate, spazi di parcheggio, ecc.
Le distanze minime indicate, per ciascuna zona, negli articoli precedenti, lasciano salvi gli eventuali maggiori o minori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di P.R.G. o quelli stabiliti in sede di piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade. Vale quanto prescritto all'art. 2 comma 2 della Legge 21/96.
9) Distanza dai confini: è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta dai confini di proprietà.
La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo.
Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli indici di fabbricabilità e di copertura.
Vale quanto prescritto all'art. 2 comma 2 della Legge 21/96.
10) Distacco tra i fabbricati: vale quanto disposto dall'art. 9 DM 1444/68 e quanto previsto all'art. 20 comma 6con la precisazione che la distanza va misurata in proiezione orizzontale e non radiale.
omissis
4. di incaricare il Responsabile del Servizio a dare seguito agli adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, I° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Claudio Dal Gobbo