UDITO quanto riferito dal vice-sindaco Della Pietà Clara;
UDITI altresì gli interventi dei consiglieri comunali sig.ri:
Gallon Michele: si dichiara d'accordo per trovare una soluzione. Aggiunge che esistono altre strutture in situazione analoga di cui non ci si è preoccupati;
Faraon Adriano: annuncia il proprio voto favorevole sostenendo che è giusto cercare di mettere a posto le cose;
CONSIDERATO:
a) che circa nel 2003 è stato realizzato da parte della Pro Loco di Tarzo un fabbricato originariamente nato come temporaneo, da installare e togliere all'occorrenza, per la realizzazione delle molteplici iniziative della Pro Loco stessa;
b) che il manufatto è realizzato con una struttura portante in acciaio fissata al terreno e tamponata con pannelli in lamiera grecata, presenta dimensioni in pianta di mt. 27.66x mt.29.45;
c) che l'area di proprietà comunale è adibita dal P.R.G. come area “F” - b2 “Aree per attrezzature di interesse comune”.
RICORDATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2005 “Approvazione dello schema di convenzione per la gestione dei locali della mostra permanente dell'artigianato tra il Comune di Tarzo e la Pro Loco di Tarzo”;
ATTESO che relativamente alla compatibilità ambientale della struttura è stato chiesto il parere della Commissione Edilizia Integrata nella seduta del 10/11/2005 “Parere negativo, in quanto la struttura esistente per forma, dimensioni, non si inserisce nel contesto ambientale”;
ATTESO che comunque il parere della Commissione Edilizia Integrata non è ostativo all'acquisizione dell'immobile, il Comune dovrà, successivamente all'adozione della presente deliberazione:
- acquisire formalmente il manufatto realizzato dalla Pro Loco di Tarzo in proprietà del Comune di Tarzo;
- dichiarare che l'immobile non è soggetto a demolizione in quanto non contrasta con rilevanti interessi urbanistici/ambientali e può continuare ad essere utilizzato per fini di interesse pubblico e/o generale, come di fatto già attualmente lo è;
- dar corso ad un progetto di adeguamento dell'immobile a fini ambientali, seguendo il normale iter a tal fine previsto dalla legge (parere Commissione Edilizia Integrata e successiva approvazione della Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici);
CONSIDERATO che l'opera è stata realizzata su un'area di proprietà del Comune di Tarzo non è necessario provvedere all'emanazione di apposita ordinanza di demolizione;
VISTO l'art. 92 della Legge Regionale 61/85 che prevede che il Consiglio Comunale possa decidere se un'opera realizzata abusivamente non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali e se comunque possa essere utilizzata per fini pubblici, evitando la demolizione;
VISTO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;
1. DI ACQUISIRE formalmente al patrimonio del Comune di Tarzo il fabbricato che insiste sul fg. 2, mapp. 1127, 1134 e 690, realizzato in struttura metallica, avente dimensioni di mt.27.66x mt.29.45, costruito dalla Pro Loco di Tarzo nel 2003 e dalla stessa utilizzato da ultimo anche a seguito di convenzione approvata con deliberazione Consigliare n. 24 del 27/04/2004;
2. DI STABILIRE che l'opera di cui sopra non contrastacon rilevanti interessi di natura urbanistico-ambientale e che la stessa può essere utilizzata a fini pubblici;
3. DI NON DISPORRE alla luce di quanto sopra, alla demolizione del manufatto;
4. DI DARE MANDATO ai competenti uffici per gli atti successivi e necessari alla regolarizzazione del manufatto sotto il profilo della tutela paesaggistico-ambientale, anche tenuto conto del parere negativo espresso in questa fase procedurale dalla Commissione Edilizia Integrata