IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la nota prot. 1865 del 21.02.2006 con la quale i consiglieri Tomasi, Caravita e De Nardi hanno chiesto di inserire all'o.d.g. del presente Consiglio Comunale il “Piano ambientale d'area ex art. 7: coltivazioni cave;

 

UDITO l'intervento del Sindaco;

 

RILEVATO in particolare, che le modifiche introdotte hanno riguardato l'art. 7 - commi 3 e 4 - delle N.T.A. che accompagnano il Piano d'Area e cioè:

“omissis

non è consentita la realizzazione di discariche, l'apertura di nuove cave o miniere a cielo aperto e la riapertura di quelle abbandonate e dimesse sull'intero territorio dei cinque Comuni della Valsana e nelle seguenti aree:

1.   aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, di cui all'art. 12 delle presenti norme;

2.   icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all'art. 13 delle presenti norme;

3.   aree di pertinenza dei complessi storico-monumentali già vincolate ai sensi della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089;

4.   aree soggette a frana, di cui all'art. 4 delle presenti norme.

 

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano, nonché la possibilità di apertura di modeste attività per l'estrazione delle quarziti e delle tradizionali pietre locali.

omissis”

 

RITENUTO che la norma, così come era stata proposta per l'adozione, fosse frutto di un'approfondita analisi del territorio, con particolare riferimento ai cinque Comuni della Valsana, in quanto portava a vietare le attività estrattive di qualsiasi genere su un territorio estremamente fragile dal punto di vista geologico, nonché particolarmente pregevole dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, esigendo quindi particolare tutela e valorizzazione;

 

RITENUTO invece che le modifiche introdotte (integrazioni e stralci), consentendo di aprire cave o miniere sotterranee nonché attività estrattive “modeste” e ampliare cave e miniere esistenti (a cielo aperto e non) comportino una minaccia per il delicato sistema ambientale meritevole di tutela;

 

RITENUTO in particolare che:

-     l'apertura delle cave nel territorio della Valsana sia in aperto e totale contrasto con gli obiettivi di riqualificazione e di     sviluppo del territorio e della sua vocazione turistica ecocompatibile che le amministrazioni comunali della Valsana sono impegnate a promuovere;

-     che detta attività comporterebbe inoltre un insostenibile appesantimento del traffico sulle strade della Valsana e del comprensorio capace di determinare un sensibile peggioramento della condizioni di vivibilità sull'intero territorio;

 

CHIEDE

 

Che le modifiche (integrazioni e stralci) all'art. 7 - commi 3 e 4 - delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area introdotte in sede di adozione del Piano d'Area vengano eliminate, ricomponendo cosi il formulato dell'art. 7 come era stato proposto in origine e cioè:

“omissis

non è consentita la realizzazione di discariche, l'apertura di nuove cave o miniere a cielo aperto e sotterranee, l'ampliamento di quelle esistenti e la riapertura di quelle abbandonate e dimesse sull'intero territorio dei cinque Comuni della Valsana e nelle seguenti aree:

5.   aree di rilevante interesse paesistico-ambientale, di cui all'art. 12 delle presenti norme;

6.   icone di paesaggio e giardini tematici, di cui all'art. 13 delle presenti norme;

7.   aree di pertinenza dei complessi storico-monumentali già vincolate ai sensi della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089;

8.   aree soggette a frana, di cui all'art. 4 delle presenti norme.

 

E' fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

omissis”