IL
CONSIGLIO COMUNALE
§ che Ascopiave s.p.a. è stata costituita per
trasformazione dell'azienda speciale consorziale Ascopiave, con la quale il
Comune provvedeva alla gestione diretta del servizio in forma associata con
altri Comuni;
§ che la durata originaria degli affidamenti
diretti è stata modificata secondo la speciale disciplina introdotta dal D.
Lgs. N. 164 del 2000 (c.d. Decreto Letta) e poi ulteriormente modificata ed
integrata dalla legge 23 agosto 2004 n. 239 (c.d. Legge Marzano);
§ che l'ex
art. 1, comma 69, della Legge n. 239 del 2004 la Giunta Comunale ha
valutato positivamente l'esistenza d motivi di pubblico interesse al fine di
concedere ad Ascopiave Spa la proroga di un anno della durata del periodo
transitorio;
§ che successivamente è stato approvato il
decreto legge n. 273 n. 273 del 2005 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) convertito
in legge in data 9 febbraio 2006 che ha stabilito all'art. 23 comma 1 e 2 che:
“il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto
legislativo 23 maggio n. 164, è prorogato al 31.12.2007 ed è automaticamente
prolungato al 31.12.2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni
indicate al comma 7 del medesimo articolo 15. I termini di ci al comma 1
possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale
affidante e concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico
interesse”.
Preso atto:
§ che a partire dal 2000 Ascopiave Spa ha perseguito una strategia di
espansione e crescita nel settore della distribuzione volta ad estendere il
proprio bacino di utenza ed il numero degli utenti serviti;
§ che è stato comunicato e comprovato dalla società
Ascopiave che la stessa ha maturato, a seguito della propria espansione, le
condizioni previste dal comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15 del D. Lgs. 164
del 2000 (c.d. Decreto Letta);
§ della dichiarata esistenza in capo ad
Ascopiave Spa delle condizioni di cui al comma 7 lettere a) e b) dell'art. 15
del D. Lgs. 164 del 2000 e del conseguente ed automatico riconoscimento degli
incrementi del periodo transitorio previsti dalla normativa vigente;
Considerato:
§ che le motivazioni di pubblico interesse
evidenziate dalla Giunta con delibera n. 103/2004 si devono ritenere, alla luce
dell'attuale quadro normativo e della fattispecie concreta, accora sussistenti
e in questa sede integralmente richiamate;
§ che l'art. 23 della legge 1 del 23.02.2006,
di conversione del decreto legge 273 del 2005 (c.d. Decreto “Milleproroghe”),
ha confermato la facoltà discrezionale, introdotta dall'art. 1 comma 69 della
legge 239 del 2005 (c.d. Legge Marzano), dell'ente concedente di prorogare di
un anno la durata del periodo transitorio per una pluralità di ragioni,
ciascuna delle quali di per sé sufficiente a giustificare la proroga annuale;
§ che il Comune ha ancora interesse ad
avvalersi dell'ulteriore proroga del periodo di transizione per valutare la
possibilità di coordinarsi con gli altri Comuni soci di Ascopiave spa allo
scopo di indire congiuntamente la gara pubblica per la concessione del
servizio, così da conseguire il migliore vantaggio economico possibile e così
da mantenere una gestione unitaria della rete a suo tempo realizzata, sulla
base di un unico ed organico programma di sviluppo, dall'azienda consortile del
Piave;
§ che non è superata l'esigenza dei Comuni
aderenti all'azienda consortile del Piave di concorrere a conservare l'unitarietà
gestionale della rete a suo tempo gestita dall'azienda;
§ che non è superata l'esigenza dei Comuni
aderenti all'azienda consortile del Piave di concorrere a conservare l'unitarietà
gestionale della rete a suo tempo gestita dall'azienda;
§ che la stessa Ascopiave Spa ha dato
continuità ad un'esperienza pluridecennale di collaborazione tra Comuni che ha
positivamente contribuito allo sviluppo economico e sociale del territorio
servito, creando un'azienda consorziale, divenuta poi società per azioni a
capitale interamente comunale, informata ai principi di efficienza, efficacia,
qualità ed economicità nella gestione, al contempo effettuando le proprie
scelte d'investimento nella consapevolezza della funzione sociale svolta sì da
garantire al servizio anche alle utenze sparse frequenti nel territorio ad
urbanizzazione diffusa;
§ che il Comune ha interesse all'utilizzazione
massima del periodo transitorio anche in ragione del fatto che alla maggiore
durata del rapporto in essere non potrà non corrispondere un minore indennizzo
in favore del gestore uscente e quindi una riduzione della misura dell'alea
complessiva che il Comune dovrà affrontare in ragione dell'incertezza circa la
possibilità di reperire un nuovo gestore del servizio di distribuzione disposto
ad offrire condizioni adeguatamente remunerative per il Comune;
§ che, infine, nel corso del periodo
transitorio il Comune potrà disporre degli utili derivanti dalla sua
partecipazione azionaria in Ascopiave Spa ed allo stesso tempo la vedrà
valorizzata patrimonialmente dato che la società ha già avviato un processo di
rafforzamento della propria presenza sul mercato (anche attraverso la quota in
borsa) e della propria struttura e capacità operativa, in coerenza con l'indirizzo
del legislatore finalizzato ad accrescere numero e capacità competitiva degli
operatori del settore prima della completa liberalizzazione del mercato, così
da prepararsi al meglio a competere sul mercato dopo la sua completa
liberalizzazione e secondo quanto sopra rappresentato;
§ che la società Ascopiave Spa sta realizzando
sul territorio comunale importanti investimenti riguardanti la sicurezza della
rete di distribuzione del gas come gli estendimenti della stessa rete di
distribuzione che comportano un impegno di spesa per la società Ascopiave Spa
di circa E 219.124,44 corrispondente a 1.980,00 metri di rete preventivata.
VISTO:
§ l'art. 15 del D. Lgs. 164 del 2000;
§ l'art. 23 della legge 23.02.2006, n. 51;
§ la comunicazione della società Ascopiave Spa
del 25 maggio 2006 attestante che la stessa ha maturato, a seguito della
propria espansione, le condizioni previste dal comma 7 lettere a) e b) dell'art.
15 del D. Lgs. 164 del 2000 (c.d. Decreto Letta);
Ad
unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da n. 15 consiglieri
presenti e votanti;
DELIBERA
1. per le motivazioni in premessa evidenziate,
di condividere, confermare e fare propria la decisione della Giunta Comunale di
prorogare di un anno la durata del periodo transitorio di gestione del servizio
di distribuzione del gas nel territorio comunale alla società Ascopiave Spa ai
sensi del comma 2 dell'art. 23 della Legge 51 del 23.02.2006, di conversione
del decreto legge 273 del 2005 (c.d. Decreto “Milleproroghe”);
2. di dare atto della dichiarata esistenza in
capo ad Ascopiave Spa delle condizioni di cui al comma 7 lettere a) e b) dell'art.
15 del D. Lgs. 164 del 2000 e del conseguente ed automatico riconoscimento degi
incrementi del periodo transitorio previsti dalla normativa, fatta salva la
possibilità di riconoscere ulteriori proroghe e/o incrementi introdotti da
successivi ed eventuali provvedimenti normativi.