Esce il Sindaco ed assume la
presidenza il vice-sindaco Clara prof. Della Pietà.
Esce
anche il consigliere Dal Molin: pertanto i presenti ora sono n. 13.
Successivamente
il Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di delibera depositata
agli atti del Consiglio.
Si
apre quindi il dibattito, sottoriportato in forma sintetica:
GALLON:
Chiedo di avere copia conforme della delibera in oggetto, quindi esco dall'aula.
BOF:
Chiedo perché l'ex assessore Dalle Crode in sede di approvazione del PIP di
Corbanese, conoscendo bene il territorio, abbia votato contro;
GALLON:
Chiedilo a lui;
(Esce
Gallon, pertanto i presenti restano 12).
FARAON ADRIANO:
Il bando di assegnazione dei lotti PIP presenta delle lacune e il Sindaco
dovrebbe rimediare. Ci deve essere l'impegno formale da parte del Sindaco a
recuperare le spese di progettazione, ripartendole tra i richiedenti i lotti
del PIP di Corbanese ed assegnatari degli stessi in via provvisoria. Do lettura
del documento che chiedo venga allegato agli atti (allegato sub A).
DELLA PIETA'-Presidente:
Già nel corso della nostra campagna elettorale ci eravamo impegnati, qualora
avessimo vinto le elezioni, a ritirare il PIP di Corbanese e siamo stati
coerenti con tale impegno;
DALL'ANTONIA:
Mi associo a quanto dichiarato dal consigliere Faraon Adriano e alle
considerazioni svolte nella sua relazione dal revisore del conto dott.
Genovese.
II Consiglio
Comunale
PREMESSO
- che il vigente
PRG prevede in Corbanese, loc. S. Giuseppe, il nuovo insediamento di una ZTO
D1, da attuarsi a mezzo PIP;
- che
il PIP è stato adottato in data 22.01.2003 e approvato in data 25.02.2003;
- che nei
confronti dello strumento urbanistico generale ed attuativo la ditta De
Bernardo Serafino ha proposto ricorsi al TAR Veneto, chiedendo l'annullamento
di tali atti in ragione all'assetto pianificatorio dato alla proprietà, ricorsi
non ancora decisi dal TAR;
- che
successivamente all'approvazione del PIP, la Soprintendenza di Venezia ha
chiesto alla Commissione Provinciale per la Apposizione dei Vincoli
Paesaggistici di vincolare detta zona ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, per
evitare qualsiasi pregiudizio derivante da tale tipo di edificazione;
- che
nella seduta del 27.02.2004 la Commissione Provinciale ha deliberato
l'apposizione di detto vincolo;
- che
successivamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Padova ha disposto
la parziale occupazione dell'area supponendola interessata da rinvenimenti di
reperti archeologici;
- che
in considerazione di quanto sopra non sono stati iniziati né i lavori né le
procedure espropriative, ed i relativi termini sono scaduti;
- che l'iter di assegnazione dei lotti alle ditte vincitrici a seguito di
apposito bando, non è stato successivamente concluso, tanto che le stesse ditte
(una esclusa), hanno provveduto a notificare al Comune formali diffide ad adempiere, e hanno ottenuto dal TAR Veneto decreto ingiuntivo per la
restituzione delle somme già anticipate, somme comunque che questa
Amministrazione ha restituito agli aventi titolo;
RICORDATO
- che l'esigenza di tutela paesaggistica della zona, formalizzata da ultimo con l'apposizione del vincolo paesaggistico
successivamente alla conclusione
dell'iter formativo del PIP, è sempre stata sentita dalla Comunità locale;
- che in effetti si tratta di una zona particolarmente amena, alle
pendici di Castagnera Bassa, in cui
il paesaggio agrario è rimasto praticamente intatto, con scarsità di insediamenti abitativi, per lo più connessi all'utilizzo rurale dei fondi, consentendo, per chi
procede lungo la viabilità che
conduce a Vittorio Veneto, di avere integra la percezione delle colline e delle retrostanti Prealpi
Trevigiane;
RITENUTO
- che la tutela, ormai irrevocabile, della zona sotto il profilo
paesaggistico non ammette l'intrusione di insediamenti produttivi con le
relative opere di urbanizzazione, il cui
impatto, esteso per una superficie di oltre due ettari, non sarebbe mitigabile dall'imposizione di qualsiasi accorgimento costruttivo atto a ridurre l'impatto
di tale edificazione in una zona che
ha suscitato l'attenzione e l'interessamento, per i suoi valori
paesistici e storici, delle due competenti Soprintendenze Venete, avendo
conservato sino ad oggi caratteristiche di pregio del paesaggio agrario collinare sostanzialmente ancora indenne da
interventi con lo stesso
incompatibili;
RIBADITO
- che è interesse primario ed irrinunciabile di ogni comunità locale difendere i valori del paesaggio e delle proprie
tradizioni,e che è conforme al
pubblico interesse e dovere di ogni attenta Amministrazione, garantire
al paesaggio la più opportuna tutela, specie quando
il valore dello stesso sia stato oggettivamente riconosciuto in sede di apposizione del vincolo paesaggistico,
senza supinamente e acriticamente
adeguarsi a scelte di tipo pianificatorio compiute in precedenza, e che non avevano considerato se non
in senso riduttivo il problema, e che,
comunque, risultano oggi superate ed incompatibili una volta intervenuto
l'obbligo specifico della tutela del paesaggio;
- che questa
Amministrazione condivide e fa proprio l'indirizzo culturale, ormai considerato
il più conforme allo stesso dettato costituzionale, secondo cui l'interesse
pubblico alla tutela del paesaggio va ritenuto prevalente anche rispetto
all'interesse ad una corretta pianificazione del territorio, per cui le scelte
eseguite in sede di pianificazione urbanistica non possono essere considerate
preminenti, e comunque non ostano ad una modifica delle scelte stesse, laddove
la loro concreta applicazione sul territorio determini pregiudizio al bene
primario costituito dal paesaggio;
CONSIDERATO
- che, con la revoca del
PIP, la zona produttiva di Corbanese, prevista dal vigente PRG, sarà destinata
a rimanere "sulla carta", fino a quando verrà modificata la relativa
destinazione urbanistica;
- che d'altro canto, non
può dimenticarsi che l'iter della procedura di assegnazione del PIP non si é
conclusa con la cessione delle aree agli aventi titolo poichè il Comune ha
provveduto, con delibere di Giunta Comunale n° 86 del 27/10/2005 e n° 33 del
04/04/2006, alla restituzione degli anticipi versati per l'assegnazione in
diritto di superficie delle aree del P.I.P.;
- che con delibera di
Consiglio Comunale n° 16 del 28/02/2006 si è espresso l'indirizzo di revocare gli atti deliberativi di adozione (deliberazione G.C. n.8 del 22.01.2003) e
approvazione del PIP di Corbanese
(deliberazione C.C. n.11 del 25.02.2003) e dare conseguentemente mandato agli Uffici Comunali competenti di dar corso alle necessarie procedure ai sensi della
L. 241/1990;
- che i competenti
uffici, con foglio in data 04/04/2006 prot. n° 3382, hanno dato comunicazione
dell'avvio del procedimento relativo all'atto di indirizzo di revoca del
P.I.P., a tutti i soggetti interessati;
- che nei termini
prefissati non sono state prodotte memorie scritte o documenti, eccetto che il
foglio datato 18/04/2006 prot. n° 3928 del sig. De Bernardo Serafino il quale
dichiara di condividere pienamente i rilievi contenuti nella delibera
consiliare n° 16 del 28/02/2006;
- che pertanto appare
conforme al pubblico interesse revocare definitivamente - alla luce di quanto
sopra - gli atti formativi del PIP di Corbanese;
- che la revoca
definitiva del PIP comporterà l'improcedibilità del ricorso proposto dalla
ditta De Bernardo avverso i relativi atti approvativi, venendo definitivamente
meno l'oggetto del contenzioso;
VISTO
il parere espresso sulla proposta di cui alla presente deliberazione in ordine
alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge da n. 12 presenti e votanti;
DELIBERA
1) di dare atto che avverso l'indirizzo, espresso
con delibera n° 16 del 28/02/2006, di ritirare e quindi di revocare il P.I.P.
di Corbanese non sono pervenute opposizioni, fatta salva la posizione condivisa
del sig. De Bernardo Serafino, espressa con la lettere citata nelle premesse;
2) di revocare in via definitiva,
per i motivi svolti in premessa, gli atti deliberativi di adozione (deliberazione G.C. n.8 del
22.01.2003) e approvazione del PIP di Corbanese (deliberazione C.C. n.11 del
25.02.2003);
3) di dare atto infine che,
con la prima variante urbanistica utile, si dovrà procedere alla modifica della
destinazione urbanistica della zona produttiva di Corbanese.
Con
separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da n. 12
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.
Si esprime parere favorevole sulla proposta di cui alla
presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art.
49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefani geom. Massimo
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Entrano Gallon, il
Sindaco e Dal Molin. Pertanto i presenti sono 15.