Esce il Sindaco ed assume la presidenza il vice-sindaco Clara prof. Della Pietà.

Esce anche il consigliere Dal Molin: pertanto i presenti ora sono n. 13.

Successivamente il Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di delibera depositata agli atti del Consiglio.

Si apre quindi il dibattito, sottoriportato in forma sintetica:

GALLON: Chiedo di avere copia conforme della delibera in oggetto, quindi esco dall'aula.

BOF: Chiedo perché l'ex assessore Dalle Crode in sede di approvazione del PIP di Corbanese, conoscendo bene il territorio, abbia votato contro;

GALLON: Chiedilo a lui;

(Esce Gallon, pertanto i presenti restano 12).

FARAON ADRIANO: Il bando di assegnazione dei lotti PIP presenta delle lacune e il Sindaco dovrebbe rimediare. Ci deve essere l'impegno formale da parte del Sindaco a recuperare le spese di progettazione, ripartendole tra i richiedenti i lotti del PIP di Corbanese ed assegnatari degli stessi in via provvisoria. Do lettura del documento che chiedo venga allegato agli atti (allegato sub A).

DELLA PIETA'-Presidente: Già nel corso della nostra campagna elettorale ci eravamo impegnati, qualora avessimo vinto le elezioni, a ritirare il PIP di Corbanese e siamo stati coerenti con tale impegno;

DALL'ANTONIA: Mi associo a quanto dichiarato dal consigliere Faraon Adriano e alle considerazioni svolte nella sua relazione dal revisore del conto dott. Genovese.

 

 

II Consiglio Comunale

 

PREMESSO

-     che il vigente PRG prevede in Corbanese, loc. S. Giuseppe, il nuovo insediamento di una ZTO D1, da attuarsi a mezzo PIP;

-     che il PIP è stato adottato in data 22.01.2003 e approvato in data 25.02.2003;

-     che nei confronti dello strumento urbanistico generale ed attuativo la ditta De Bernardo Serafino ha proposto ricorsi al TAR Veneto, chiedendo l'annullamento di tali atti in ragione all'assetto pianificatorio dato alla proprietà, ricorsi non ancora decisi dal TAR;

-     che successivamente all'approvazione del PIP, la Soprintendenza di Venezia ha chiesto alla Commissione Provinciale per la Apposizione dei Vincoli Paesaggistici di vincolare detta zona ai sensi del D.Lgs. n.490/1999, per evitare qualsiasi pregiudizio derivante da tale tipo di edificazione;

-     che nella seduta del 27.02.2004 la Commissione Provinciale ha deliberato l'apposizione di detto vincolo;

-     che successivamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Padova ha disposto la parziale occupazione dell'area supponendola interessata da rinvenimenti di reperti archeologici;

-     che in considerazione di quanto sopra non sono stati iniziati né i lavori né le procedure espropriative, ed i relativi termini sono scaduti;

-     che l'iter di assegnazione dei lotti alle ditte vincitrici a seguito di apposito bando, non è stato successivamente concluso, tanto che le stesse ditte (una esclusa), hanno provveduto a notificare al Comune formali diffide ad adempiere, e hanno ottenuto dal TAR Veneto decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme già anticipate, somme comunque che questa Amministrazione ha restituito agli aventi titolo;

RICORDATO

-     che l'esigenza di tutela paesaggistica della zona, formalizzata da ultimo con l'apposizione del vincolo paesaggistico successivamente alla conclusione dell'iter formativo del PIP, è sempre stata sentita dalla Comunità locale;

-     che in effetti si tratta di una zona particolarmente amena, alle pendici di Castagnera Bassa, in cui il paesaggio agrario è rimasto praticamente intatto, con scarsità di insediamenti abitativi, per lo più connessi all'utilizzo rurale dei fondi, consentendo, per chi procede lungo la viabilità che conduce a Vittorio Veneto, di avere integra la percezione delle colline e delle retrostanti Prealpi Trevigiane;

RITENUTO

-     che la tutela, ormai irrevocabile, della zona sotto il profilo paesaggistico non ammette l'intrusione di insediamenti produttivi con le relative opere di urbanizzazione, il cui impatto, esteso per una superficie di oltre due ettari, non sarebbe mitigabile dall'imposizione di qualsiasi accorgimento costruttivo atto a ridurre l'impatto di tale edificazione in una zona che ha suscitato l'attenzione e l'interessamento, per i suoi valori paesistici e storici, delle due competenti Soprintendenze Venete, avendo conservato sino ad oggi caratteristiche di pregio del paesaggio agrario collinare sostanzialmente ancora indenne da interventi con lo stesso incompatibili;

RIBADITO

-     che è interesse primario ed irrinunciabile di ogni comunità locale difendere i valori del paesaggio e delle proprie tradizioni,e che è conforme al pubblico interesse e dovere di ogni attenta Amministrazione, garantire al paesaggio la più opportuna tutela, specie quando il valore dello stesso sia stato oggettivamente riconosciuto in sede di apposizione del vincolo paesaggistico, senza supinamente e acriticamente adeguarsi a scelte di tipo pianificatorio compiute in precedenza, e che non avevano considerato se non in senso riduttivo il problema, e che, comunque, risultano oggi superate ed incompatibili una volta intervenuto l'obbligo specifico della tutela del paesaggio;

-     che questa Amministrazione condivide e fa proprio l'indirizzo culturale, ormai considerato il più conforme allo stesso dettato costituzionale, secondo cui l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio va ritenuto prevalente anche rispetto all'interesse ad una corretta pianificazione del territorio, per cui le scelte eseguite in sede di pianificazione urbanistica non possono essere considerate preminenti, e comunque non ostano ad una modifica delle scelte stesse, laddove la loro concreta applicazione sul territorio determini pregiudizio al bene primario costituito dal paesaggio;

CONSIDERATO

-     che, con la revoca del PIP, la zona produttiva di Corbanese, prevista dal vigente PRG, sarà destinata a rimanere "sulla carta", fino a quando verrà modificata la relativa destinazione urbanistica;

-     che d'altro canto, non può dimenticarsi che l'iter della procedura di assegnazione del PIP non si é conclusa con la cessione delle aree agli aventi titolo poichè il Comune ha provveduto, con delibere di Giunta Comunale n° 86 del 27/10/2005 e n° 33 del 04/04/2006, alla restituzione degli anticipi versati per l'assegnazione in diritto di superficie delle aree del P.I.P.;

-     che con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 28/02/2006 si è espresso l'indirizzo di revocare gli atti deliberativi di adozione (deliberazione G.C. n.8 del 22.01.2003) e approvazione del PIP di Corbanese (deliberazione C.C. n.11 del 25.02.2003) e dare conseguentemente mandato agli Uffici Comunali competenti di dar corso alle necessarie procedure ai sensi della L. 241/1990;

-     che i competenti uffici, con foglio in data 04/04/2006 prot. n° 3382, hanno dato comunicazione dell'avvio del procedimento relativo all'atto di indirizzo di revoca del P.I.P., a tutti i soggetti interessati;

-     che nei termini prefissati non sono state prodotte memorie scritte o documenti, eccetto che il foglio datato 18/04/2006 prot. n° 3928 del sig. De Bernardo Serafino il quale dichiara di condividere pienamente i rilievi contenuti nella delibera consiliare n° 16 del 28/02/2006;

-     che pertanto appare conforme al pubblico interesse revocare definitivamente - alla luce di quanto sopra - gli atti formativi del PIP di Corbanese;

-     che la revoca definitiva del PIP comporterà l'improcedibilità del ricorso proposto dalla ditta De Bernardo avverso i relativi atti approvativi, venendo definitivamente meno l'oggetto del contenzioso;

     

VISTO il parere espresso sulla proposta di cui alla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge da n. 12 presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

1)     di dare atto che avverso l'indirizzo, espresso con delibera n° 16 del 28/02/2006, di ritirare e quindi di revocare il P.I.P. di Corbanese non sono pervenute opposizioni, fatta salva la posizione condivisa del sig. De Bernardo Serafino, espressa con la lettere citata nelle premesse;

2)     di revocare in via definitiva, per i motivi svolti in premessa, gli atti deliberativi di adozione (deliberazione G.C. n.8 del 22.01.2003) e approvazione del PIP di Corbanese (deliberazione C.C. n.11 del 25.02.2003);

3)     di dare atto infine che, con la prima variante urbanistica utile, si dovrà procedere alla modifica della destinazione urbanistica della zona produttiva di Corbanese.

 

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da n. 12 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di cui alla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                       Stefani geom. Massimo

 

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Entrano Gallon, il Sindaco e Dal Molin. Pertanto i presenti sono 15.