Sull'argomento in oggetto evidenziato si apre il dibattito con i seguenti interventi:

DELLA PIETA': L'arch. De Cumis in Comune di Farra d'Alpago è responsabile di un'area ben più vasta di quella presente nel Comune di Tarzo; quindi ritengo spropositata la spesa per il Comune di Tarzo, considerato che l'arch. De Cumis sarà a Tarzo solo per 6 ore a settimana ed in un'area assolutamente sguarnita. Inoltre agli atti manca il curriculum. Trovo immotivata l'entità della spesa sostenuta dal Comune.

SINDACO: Ricordo che per un responsabile di area non vengono conteggiate le ore straordinarie. Inoltre, per consentire il passaggio delle consegne, il geom. Stefani a cui è stata concessa la mobilità presso il Comune di Cordignano, da ottobre sarà a disposizione del Comune di Tarzo per 8 ore settimanali; nel frattempo si cercherà di sostituire la dott.ssa Monica Casarin. Preciso inoltre che il curriculum è qui a disposizione.

GALLON: Il compenso è spropositato. Mi associo a quanto dichiarato dal consigliere Della Pietà.

SINDACO: Confrontando quanto costa l'arch. De Cumis e quanto costa il geom. Stefani, si ha un risparmio di spesa di 12.000 E.

CARAVITA: Mi associo a quanto detto finora dalle minoranze. Voglio far presente quanto possa essere nocivo per la comunità avere un responsabile che è presente a Tarzo per sole 6 ore settimanali.

SINDACO: La convenzione proposta ha validità fino a maggio 2008, dopo di ché l'amministrazione valuterà i risultati conseguiti.

CARAVITA: Considerata la spesa pattuita per l'incarico, noi siamo contrari a questo tipo di intervento.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la richiesta di nulla osta alla mobilità presso il Comune di Cordignano, presentata dal geom. Massimo Stefani in data 25.05.2007 prot. 6644;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data odierna con la quale viene concesso il nulla osta alla mobilità verso il Comune di Cordignano al geom. Massimo Stefani a partire dal giorno 01.10.2007;

 

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco di Farra d'Alpago, di nomina a Dirigente di Area Funzionale n. 1 del 31.01.2005 e s.m.i. e relativo contratto di definizione dei rapporti;

 

PRESO ATTO del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'incarico di diritto pubblico a tempo pieno e determinato, sottoscritto in data 31 gennaio 2005  tra il Comune di Farra d'Alpago e l'arch. Marcello De Cumis;

 

VISTA la nota del 20.7.2007 nella quale il Sindaco del Comune di Tarzo ha manifestato l'interesse ad addivenire ad una convenzione con il Comune di Farra d'Alpago per la prestazione di servizio dell'arch. Marcello De Cumis quale responsabile dell'area tecnica;

 

SENTITO a tal proposito il medesimo interessato che ha dato la propria disponibilità a quanto richiesto dal Comune di Tarzo;

 

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Farra d'Alpago n. 72 del 27308/2007 avente ad oggetto: “Approvazione contratto di messa a disposizione di dirigente responsabile del settore tecnico, tra i comuni di Farra d'Alpago e Tarzo”;

 

PRESO ATTO che a seguito di tale convenzione l'indennità di posizione dell'arch. De Cumis viene aumentata di E 17.000,00 portandola ad  E 36.000,00 annue lorde per tredici mensilità,  oltre all'indennità di risultato fissato nella misura del 15% solamente sulla quota di E 19.000,00 riferita al  Comune di Farra d'Alpago;

 

RITENUTO di poter accettare la richiesta pervenuta alle seguenti condizioni:

- il rapporto di cui alla presente deliberazione inizierà con data 1^ ottobre  2007 e proseguirà sino al termine del mandato del Sindaco, vale a dire fino alla proclamazione del nuovo Sindaco;

- le ore settimanali da prestare dall'arch. De Cumis presso il Comune di Tarzo sono fissate in circa 6 (sei), da svolgersi preferibilmente in due pomeriggi  alla settimana nei giorni da concordare tra le Amministrazioni Comunali;

- gli oneri  relativi al trattamento economico del Dirigente arch.  Marcello de Cumis, ivi compresi gli oneri riflessi, sono ripartiti fra i Comuni convenzionati, con le seguenti percentuali:

- stipendio tabellare annuo  senza indennità di posizione e di risultato:

Comune di Farra d'Alpago  86%,

Comune di Tarzo 14%;

- retribuzione di posizione di E 36.000,00 annue per tredici  mensilità suddivise come sotto indicato  oltre all'indennità di risultato del 15%   che rimane a carico  del Comune di Farra d'Alpago;

- Comune di Farra d'Alpago  indennità di posizione E 19.000,00

- Comune di Tarzo  indennità di posizione di E 17.000,00

- Gli incentivi inerenti la realizzazione di opere pubbliche (progettazione, Direzione  Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, R.U.P. e quanto altro previsto dalla specifica normativa in materia di lavori pubblici)  che verranno riconosciute dal Comune di Tarzo all'arch. De Cumis  e che verranno rimborsate integralmente dal Comune di Tarzo;

- Le eventuali indennità di rimborso spese chilometriche saranno direttamente determinate e pagate dal Comune di  Tarzo.

- Saranno  completamente a carico del Comune di Tarzo le spese sostenute per l'estensione  delle coperture assicurative.

I trattamenti economici   facenti capo al Comune di Tarzo verranno rimborsati  trimestralmente al Comune di Farra d'Alpago.

VISTA l'allegato schema di contratto per la definizione dei rapporti tra le due amministrazioni, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

 

VISTO il parere favorevole, subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro del geom. Stefani Massimo con decorrenza 30/09/2007 e compatibilmente con la correttezza del meccanismo di riparto del costo, espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui  all'art. 49 -  I° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

con n. 11 voti favorevoli  e n. 5 contrari (Della Pietà, Gallon, Dal Molin, Dalle Crode e Caravita)

DELIBERA

 

1.   DI APPROVARE lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione che forma con la stessa parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra le due Amministrazioni comunali, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della medesima;

Quindi il Consiglio Comunale delibera - con separata votazione che riporta n. 11 voti favorevoli  e n. 5 contrari (Della Pietà, Gallon, Dal Molin, Dalle Crode e Caravita)  - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 34, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

 

* * * * * *

 

Si esprime parere favorevole, subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro del geom. Stefani Massimo con decorrenza 30/09/2007 e compatibilmente con la correttezza del meccanismo di riparto del costo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

 

 

     IL RESPONSABILE DI AREA

              Carlo Dalle Crode

 

 


Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.    del

 

 

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO                                            COMUNE DI TARZO

          Provincia di Belluno                                                      Provincia di Treviso

 

 

OGGETTO: Contratto di messa a disposizione di dirigente responsabile del settore tecnico,  tra i Comuni di Farra D'Alpago e Tarzo.

L'anno duemilasette addì          del mese di settembre tra il:

- signor Attilio Dal Paos, Sindaco  del Comune di Farra D'Alpago, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune - Codice fiscale n. 00185920253  - via Matteotti 2/C, ai sensi dell'art. 15 e 16 dello statuto,

- signor Bof Gianangelo, Sindaco  del Comune di Tarzo, il quale agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune - Codice fiscale n. 84000890263 - via Roma 42, ai sensi dell'art. 33 e 34 dello statuto,

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale del Comune di Farra D'Alpago (BL) n. 72 del 27.8.2007 esecutiva, avente per oggetto: Approvazione contratto di messa a disposizione  di dirigente responsabile del settore tecnico,  tra i Comuni di Farra D'Alpago e Tarzo, con la quale viene  tra l'altro aumentata di E 17.000,00 annue l'indennità di posizione al  dirigente arch. De Cumis,  il tutto con  contemporaneo rimborso della spesa, ivi compresi gli oneri riflessi, a carico del Comune di Tarzo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio del Comune di Tarzo n. ___ del _____2007 esecutiva, avente per oggetto: Approvazione contratto di messa a disposizione  di dirigente responsabile del settore tecnico,  tra i Comuni di Farra D'Alpago e Tarzo;

VISTO  il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto in data  19.1.2007;

VISTE  le norme dell'art. 2094 del codice civile;

VISTO lo Statuto Comunale di Farra D'Alpago e del Comune di Tarzo;

VISTO il regolamento comunale di organizzazione deglu uffici e dei servizi del Comune di Farra D'Alpago, approvato con deliberazione di Giunta n. 137 del 16.7.1999 e successive variazioni ed integrazioni;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.   Il Comune di Farra D'Alpago autorizza e mette a disposizione del Comune di Tarzo l' arch. De Cumis Marcello  dipendente di ruolo dell'Amministrazione comunale d Farra D'Alpago in qualità di Funzionario, cat. D3 (ex 8^ qualifica funzionale) a cui con decreto sindacale del 31.1.2005 sono state attribuite temporaneamente fino a fine mandato del Sindaco (maggio-giugno 2008) le funzioni dirigenziali  Dirigente - Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa del Comune di Farra D'Alpago.

2.   La decorrenza del presente contratto avrà inizio a far data dal 1^ ottobre 2007 sino al termine (maggio-giugno 2008) dell'attuale mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Farra D'Alpago, vale a dire fino alla proclamazione del nuovo Sindaco;

3.   Il dipendente Sig. De Cumis Marcello espleterà presso il comune di Tarzo le funzioni di responsabile dell'area tecnica per  circa 6 ore settimanali da effettuarsi in due pomeriggi alla settimana nei giorni da concordare tra le due amministrazioni.

L'Amministrazione Comunale di Farra D'Alpago specifica che, per quanto qui non disciplinato tra le parti, il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi vigenti durante la durata del contratto. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento, che ne costituisce il presupposto.

4.   Ripartizione della spesa tra i due comuni:

gli oneri relativi al trattamento economico del Dirigente arch: Marcello De Cumis, ivi compresi gli oneri riflessi, sono ripartiti tra i Comuni convenzionati, con le seguenti percentuali:

·    stipendio tabellare annuo  senza indennità di posizione e di risultato attualmente pari a E 54.687,34 comprensivo di oneri riflessi:

Comune di Farra d'Alpago  86%,

Comune di Tarzo 14%; ( 7.656,23)

·    retribuzione di posizione di E 36.000,00 annue lorde oltre agli oneri riflessi da suddividere in tredici  mensilità  ripartite come sotto indicato

Comune di Farra d'Alpago indennità di posizione E 19.000,00,

Comune di Tarzo indennità di posizione di E 17.000,00

L'indennità di risultato del 15%  sulla quota di  E19.000,00  del Comune di Farra d'Alpago pari ad E 2.850,00 rimane a carico del comune di Farra D'alpago

·    eventuali incentivi inerenti la realizzazione di opere pubbliche (progettazione, Direzione  Lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudi, R.U.P. e quanto altro previsto dalla specifica normativa in materia di lavori pubblici)  che verranno riconosciute dal Comune di Tarzo all'arch. De Cumis  verranno rimborsate integralmente dal Comune succitato;

·    Le eventuali indennità di rimborso spese chilometriche saranno direttamente determinate e pagate dal Comune di  Tarzo.

·    Saranno  completamente a carico del Comune di Tarzo le spese sostenute per l'estensione  delle coperture assicurative.

5.   I trattamenti economici facenti capo al Comune di Tarzo verranno rimborsati  trimestralmente al Comune di Farra d'Alpago.

6.   Tutti gli elementi ed istituti inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione sono regolati dalle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di volta in volta vigente e, per quanto non contrattualmente regolato, dalle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

7.   Il non rispetto del presente contratto produce la decadenza immediata dello stesso.

Letto e sottoscritto.

Per il Comune di Farra d'Alpago:                                                IL SINDACO

Attilio Dal Paos   

 

 

Per il Comune di Tarzo:                                                IL SINDACO

Gianangelo Bof