IL SINDACO relaziona sull'argomento ricordando che il Comune
di Tarzo intende svolgere il servizio di segreteria comunale mediante
convenzione con il Comune di Resana e una disponibilità del Segretario
incaricato per 18 ore. Dopodiché si apre il dibattito con i seguenti
interventi:
GALLON: Esprimo solo una perplessità; premesso che rientra
nelle facoltà del Sindaco scegliersi il Segretario, ritengo che il Sindaco
poteva scegliere un comune più vicino con cui convenzionarsi, anche allo scopo
di ridurre le spese di viaggio.
BIANCO: Il Segretario che verrà incaricato utilizzerà i
mezzi pubblici e quindi le spese di viaggio sono minime.
SINDACO: Avevamo cercato di trovare delle soluzioni in cui
potesse essere capo-convenzione il Comune di Tarzo, ma purtroppo in questa
tornata elettorale i comuni che andavano ad elezioni non erano tantissimi e non
è stato possibile trovare un accordo di questo tipo.
DELLA PIETA': Volevo sapere quali altre strade si potevano
intraprendere.
SINDACO: La scelta del Segretario spetta al Sindaco con
occhio di riguardo anche al bilancio del Comune. Ritengo di non poter
aggiungere altro.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO che le Amministrazioni Comunali
di Tarzo e di Resana hanno manifestato la volontà di gestire in convenzione il
servizio di Segreteria Comunale;
CONSIDERATO che la proposta
comporta un risparmio per le casse comunali;
PRESO ATTO della bozza di
convenzione il cui testo è allegato alla presente;
VISTO il testo unico Enti Locali D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica;
con voti favorevoli
n. 14 e astenuti n. 3 (Gallon, Dal Molin e Della Pietà)
DELIBERA
1. di
approvare, per quanto esposto in premessa, la Convenzione per la gestione
associata con il Comune di Resana del servizio di Segreteria Comunale nel testo
costruito da n. 13 articoli, testo che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;
2. di imputare la
spesa relativa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, Scheda 120
“Stipendi e assegni del personale” del bilancio di previsione 2007;
Quindi il Consiglio
Comunale delibera - con separata votazione che riporta n. 14 favorevoli e n. 3 astenuti
(Gallon, Dal Molin e Della Pietà) - di dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 34, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
A questo punto
interviene il sindaco il quale dichiara “Chiudendo questa seconda seduta del
Consiglio Comunale, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare a nome mio,
dell'Amministrazione passata e di tutti i cittadini di Tarzo, il Segretario
Forlin per l'egregio servizio prestato presso questo Comune nella gestione
degli uffici e del Comune stesso anche durante un periodo difficile come la
caduta dell'Amministrazione ed il Commissariamento.
Il Consiglio è
chiuso, buonasera a tutti”.
La seduta termina
alle ore 21,50.
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai
sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dalle Crode Carlo
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RESANA E
TARZO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
L'anno duemilasette (2007) addì
______ del mese di ______, presso la Sede Municipale del Comune di Resana (TV),
tra i signori:
………………………,
nato a ……………….. il ……………….. (C.F.:
……………….), il quale agisce nella qualità di Sindaco del Comune di Resana e
quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato
dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in data _____________ - esecutiva;
……………………..,
nato a ………………….. il …………………… (C.F.: …………..), il quale agisce nella qualità di
Sindaco del Comune di Tarzo e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in
data _____________ - esecutiva
Premesso:
-
che l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 che ha approvato il
"Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali a norma dell'art. 17 - comma 78 - della legge 15/5/1997,
n. 127", consente la possibilità ai Comuni, le cui sedi sono ricomprese
nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare
fra di loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di
segretario comunale;
-
che l'art. 98 - 3° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, conferma ulteriormente la possibilità per i Comuni di stipulare
convenzioni per l'Ufficio di Segreterio Comunale;
-
che tra i Comuni di Resana e Tarzo si è raggiunta un'intesa in tal senso,
intesa recepita con apposite delibere consiliari rispettivamente n. __ in data
__________ e n. __ in data __________;
Ciò
premesso
tra
le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto appresso
Art. 1 - Finalità
I
Comuni di Resana e Tarzo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stabiliscono
di gestire l'ufficio di Segretario comunale in forma associata e coordinata,
avvalendosi dell'opera di un unico Segretario comunale.
Art. 2 -
Comune Capo convenzione
Il Comune di Resana assume la veste
di Capo convenzione.
Art. 3 - Durata
La
presente convenzione avrà scadenza il 31.03.2008 salvo eventuali successive
proroghe che dovranno essere deliberate con provvedimento del Consiglio
Comunale.
Ciascuno
dei due Comuni convenzionati potrà comunque disporre in qualsiasi momento,
anche prima della scadenza naturale, previo apposito atto deliberativo da
adottarsi dal Consiglio comunale, lo scioglimento della presente convenzione,
con decorrenza successiva al 120^ giorno dalla data di esecutività della
deliberazione stessa.
Dell'avvenuto
scioglimento della convenzione dovrà essere data comunicazione al Segretario,
all'Agenzia regionale per la gestione dell'albo ed alla Prefettura di Treviso.
Art. 4 - Nomina del Segretario
La
nomina del Segretario comunale spetta al Sindaco del Comune di Resana, sentito
obbligatoriamente il Sindaco del Comune di Tarzo, nell'ambito degli iscritti
all'Albo di cui all'art. 9 del regolamento approvato con D.P.R. 4/12/1997, n.
465.
Il
Segretario può essere revocato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 - comma 5 - del D.P.R. 465/1997
predetto. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco di Resana,
sentito il Sindaco di Tarzo e su deliberazione della Giunta Comunale di Resana.
Art. 5 - Sostituzione del Segretario
Nel
caso di assenza o impedimento del Segretario della convenzione, la sostituzione
del Segretario stesso può essere disposta, secondo la disciplina stabilita
dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali,
dal Sindaco del Comune di Resana, sentito il Sindaco del Comune di Tarzo.
Art. 6 - Orario di servizio
Il
Segretario, per la gestione del proprio servizio, dovrà assicurare la presenza
presso ciascuno dei Comuni di Resana e Tarzo nella misura del 50% rispetto
all'orario contrattuale di lavoro.
La
definizione operativa dell'orario di servizio sarà oggetto di accordo separato
tra i Sindaci dei due Comuni convenzionati ed il Segretario.
Art. 7 - Trattamento economico
Al
Segretario dei Comuni convenzionati spetta il trattamento economico previsto
dal contratto collettivo e dal contratto integrativo decentrato, così come
determinato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e
provinciali approvato in data 16/05/2001 e graviterà su ciascun Comune nella
seguente proporzione:
- Comune di Resana 50% -
- Comune di Tarzo 50% -
Al
Segretario spetta, altresì, a norma di quanto previsto dall'art. 10 - comma 3 -
del D.P.R. 465/97, una retribuzione mensile aggiuntiva, calcolata in via
provvisoria e salvo conguaglio, pari ad un quarto dello stipendio in godimento,
oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi
da un Comune all'altro.
Si fa
riserva di adeguare la retribuzione mensile aggiuntiva come sopra calcolata
sulla base di quanto verrà stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dal
contratto integrativo decentrato.
Il
Comune di Resana assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al
Segretario, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e
quant'altro attiene al servizio convenzionato, recuperando dal Comune di Tarzo
la quota proporzionalmente dovuta (pari al 50%) .
La
spesa per diritti di rogito, missioni o trasferte, incarichi speciali ex art.
97 - comma 4, lett. d) - del D.Lgs. 267/2000, è esclusivamente a carico del
Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno
effettuate.
Art. 8 - Ripartizione della spesa - rendiconti - rimborsi
Le
spese concernenti il servizio associato di Segretario comunale saranno
ripartite tra i Comuni convenzionati nella misura proporzionale indicata al
precedente art. 7.
Il
rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, è a carico del
Comune presso il quale ha luogo l'accesso del Segretario.
Entro
il mese di febbraio 2008 il Comune di Resana notificherà al Comune di Tarzo il
rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico
del Segretario dalla data di decorrenza della presente convenzione al 31
dicembre 2007. Il Comune di Tarzo provvederà al rimborso del saldo della quota
a carico entro i successivi trenta giorni.
Entro
il giorno 27 di ogni mese il Comune di Tarzo verserà al Comune di Resana, a
titolo di acconto, un importo pari ad un dodicesimo della quota a suo carico.
Sui
ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
Art. 9 - Forme di consultazione
In
relazione al disposto dell'art. 30 - comma 2 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni
convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sulla gestione del
servizio oggetto della presente convenzione, provvederanno ad apposite
consultazioni tra i Sindaci.
Art. 10 - Garanzie
Le
eventuali controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione
saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre membri, designati uno
dal Comune di Resana, uno dal Comune di Tarzo ed il terzo di comune accordo tra
i due arbitri di parte o, in difetto, dal presidente del Tribunale competente
per territorio.
La
parte che richiede l'arbitraggio designerà il proprio arbitro con l'atto di
richiesta e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto
stesso; nel successivo termine di trenta giorni dalla nomina del primo arbitro
dovrà essere designato il secondo arbitro di parte.
Per
quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui
agli artt. 810 e seguenti del C.P.C.
Art. 11 - Segretario - Direttore generale
Ciascuno
degli Enti convenzionati si riserva la facoltà di procedere autonomamente alla
eventuale attribuzione al Segretario delle funzioni di direttore generale,
disciplinando altresì gli aspetti economici conseguenti.
Art. 12 - Registrazione
Tutte
le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso
d'uso, sono compensate tra i Comuni associati.
Art. 13 -
Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente
convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei
Regolamenti e gli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
La presente convenzione, corredata delle deliberazioni
dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario
titolare sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione
dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale della Regione Veneto
per i consequenziali provvedimenti.
Letto, confermato e sottoscritto
COMUNE
DI RESANA
Il
Sindaco Il Sindaco
COMUNE
DI TARZO
Il
Sindaco