Il SINDACO illustra il punto all'ordine
del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449”;
VISTO il Decreto
Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, avente ad oggetto: “Disposizioni correttive
ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate”;
RICHIAMATO
in particolare l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
109, che demanda agli enti erogatori di prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, l'individuazione
delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle predette prestazioni;
ATTESO che nella
materia in esame l'intento del legislatore è di fornire elementi di valutazione
uniformi a tutta la Pubblica Amministrazione e che pertanto necessita impostare
ed approvare un regolamento che tenga conto delle indicazioni generali del
Decreto Legislativo n. 109/98, con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo
3 maggio 2000, n. 130;
VISTI i D.P.C.M.
attuativi ed in particolare:
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 avente ad
oggetto “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242
concernente modifiche al D.P.C.M. n. 221/1999 in materia di criteri unificati
di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate
ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma del D.Lgs.
n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
- il D.P.C.M. 18 maggio 2001 che approva i
modelli - tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4,
comma 6, del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;
CONSIDERATO
che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante la “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce
che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, la
verifica della condizione economica del richiedente deve essere effettuata
secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato
dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;
RICHIAMATA
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998 di approvazione del
Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali
comunali;
PRESO ATTO che
le prestazioni sociali regionali che prevedono l'erogazione di sussidi
economici hanno adottato, nella netta maggioranza dei casi, fra i criteri d'accesso,
la valutazione dell'Indicatore della situazione economica (buoni scuola,
contributi per l'affitto, contributo per persone non autosufficienti assistite
a domicilio, contributo per assistenti familiari, assegni di sollievo e buoni
servizio, ecc.);
RITENUTO opportuno
procedere all'adozione di un regolamento comunale per l'individuazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati
erogati dal Comune al fine di adeguare la normativa interna a quanto disposto
in materia dalla normativa nazionale;
VISTO il testo del
Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente I.S.E.E., predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e
composto da n. 14 articoli, che si
propone per l'approvazione e si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
VISTO il parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gallon),
D E L I B E R A
di approvare, per i motivi esposti in premessa, il
Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente I.S.E.E, composto da n. 14 articoli che, allegato alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
con separata votazione all'unanimità,
D I C H I A R
A
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
* * * * * * *
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
IL
SEGRETARIO COMUNALE
Daniela
Ghedin
Comune di Tarzo
(Provincia di Treviso)
Regolamento
Comunale
sui criteri applicativi dell'Indicatore
della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
(Approvato con delibera di C.C.
n. del )
Articolo 1
Oggetto
del regolamento
1. Il presente Regolamento è strumento per la
disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali
agevolate erogate dal Comune. Individua infatti, ai sensi dell'articolo
uno, comma 2, del Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche
richieste per l'accesso alle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a
tariffa agevolata erogati dal Comune di Tarzo.
2. Le norme in esso
contenute si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei
richiedenti ai principi di universalità e selettività indicati dalla Legge
Quadro sul sistema integrato di servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328
ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3
lett. G) e 25.
Articolo 2
Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni
del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni
cittadino gode di pari dignità nel diritto di usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni
vigenti, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a
carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede
agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:
- gli interventi
e servizi sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- i servizi
a domanda individuale;
- le
agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale.
2. L'elenco
dettagliato dei servizi/prestazioni di cui al comma 1. è definito dalla Giunta
Comunale con apposite determinazioni.
3. Sono escluse all'applicazione del presente regolamento
tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui
una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione
di criteri specifici della valutazione della situazione economica equivalente.
Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni per le
quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed
inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a
determinate situazioni economiche.
Articolo 3
Integrazioni
1.Le norme del presente Regolamento integrano e
sostituiscono, ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, altri
vantaggi economici ed erogazioni di servizi.
2. Parimenti integrata e sostituita ove incompatibile è ogni
altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche,
tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche
dei richiedenti.
Articolo 4
Situazione
economica
La situazione economica
dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e
composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di
calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e
loro integrazioni e modificazioni. E'
fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a
valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il
godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla
situazione economica.
Articolo 5
1. Il richiedente il
servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici
competenti, corredata dalla
dichiarazione sostitutiva unica unica, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. La domanda del
richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione
del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di
falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'acquisizione ed
il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene
nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n.
196, e successive norme modificative ed integrative. La domanda dovrà essere
redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.
Articolo 6
Assistenza
alla compilazione
1. Il Comune fornisce, attraverso i competenti uffici,
tutte le informazioni per una corretta esplicazione dell'istruttoria.
2. Adotta inoltre
tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza
ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a
formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla
compilazione medesima.
Articolo 7
Attestazione
I.S.E.E.
1. La dichiarazione
sostitutiva unica unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è
stata effettuata l'attestazione.
3. La dichiarazione
sostitutiva unica unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel
periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso
alle prestazioni agevolate.
4. Durante il
periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica unica è lasciata la
facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far
rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'I.S.E.E.
5. La decorrenza
degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da
erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali sui servizi .
6. Il Comune
trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al
sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E.
rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al
dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.
Controlli
1. Ai sensi dell'art.
71 del Testo Unico n. 445/2000 le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione,e in tutti i casi in cui sorgano
dubbi fondati, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
art. 46 e 47 del medesimo Testo Unico.
2. L'Amministrazione
Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S.
e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.
4. Ai sensi dell'articolo
4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto
Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi
competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali di modesta entità.
5. Qualora dai controlli emergano abusi o false
dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione
alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni
misura utile a sospendere e/o revocare eventualmente recuperare i benefici
concessi.
6. I controlli
sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza
dell'art. 4 c. 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.
1. La determinazione delle soglie I.S.E.E. sotto le quali
sono connesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici,
nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi regolamenti relativi
ad ogni servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei
beneficiari ulteriori rispetto all'I.S.E.E.
Articolo
10
Competenze
1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con
atto del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo
accertamento ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto legislativo 109/98 e
successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste
dalle norme regolanti il servizio stesso.
2. Del valore dell'I.S.E.E., calcolato secondo le modalità
stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 109/98 e successive
modificazioni, va data contestuale informazione al richiedente, mediante
trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informativo
dell'INPS.
3. Qualora, in corso d'anno, l'utente o altro componente del
suo nucleo familiare definito ai fini I.S.E.E., si avvalga dalla facoltà di
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima è
sospesa: per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico, fino all'inizio
del successivo; per i servizi erogati in via continuativa per tre mesi.
Articolo
11
Norme di
rinvio
1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate
sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai
fini dell'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Tarzo.
2. In tali casi, in attesa della formale eventuale
modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
Articolo
12
Soglie di
accesso
1. L'accesso ai servizi e prestazioni comunali, per i quali
è prevista agevolazione in base alla situazione economica del richiedente e la
relativa partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da
fasce di valore I.S.E.E. in modo da assicurare esenzione o trattamento
agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e
con criteri di progressività per le altre situazioni.
2. Le soglie I.S.E.E., sulla base delle quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché la loro misura, sono stabilite negli appositi atti di determinazione delle tariffe e dei contributi di competenza della Giunta Comunale.
3. In considerazione del carattere sperimentale della nuova
procedura, le fasce di I.S.E.E. e relative percentuali di partecipazione alla
spesa, saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare
situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.
4. Sulla base di motivata relazione dei servizi sociali, l'Amministrazione
potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli
tabellari.
Articolo
13
Pubblicità
del regolamento
1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali e servizi agevolati.
Vigenza
del regolamento
1. Il Presente
Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle
scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.
2. Entra in vigore
ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.