Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, avente ad oggetto: “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;

 

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che demanda agli enti erogatori di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle predette prestazioni;

 

ATTESO che nella materia in esame l'intento del legislatore è di fornire elementi di valutazione uniformi a tutta la Pubblica Amministrazione e che pertanto necessita impostare ed approvare un regolamento che tenga conto delle indicazioni generali del Decreto Legislativo n. 109/98, con le modifiche approvate dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130;

 

VISTI i D.P.C.M. attuativi ed in particolare:

-    il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 avente ad oggetto “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;

-    il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 concernente modifiche al D.P.C.M. n. 221/1999 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;

-    il D.P.C.M. 18 maggio 2001 che approva i modelli - tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000;

 

CONSIDERATO che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla stessa legge, la verifica della condizione economica del richiedente deve essere effettuata secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998 di approvazione del Regolamento Comunale per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali comunali;

 

PRESO ATTO che le prestazioni sociali regionali che prevedono l'erogazione di sussidi economici hanno adottato, nella netta maggioranza dei casi, fra i criteri d'accesso, la valutazione dell'Indicatore della situazione economica (buoni scuola, contributi per l'affitto, contributo per persone non autosufficienti assistite a domicilio, contributo per assistenti familiari, assegni di sollievo e buoni servizio, ecc.);

 

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di un regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune al fine di adeguare la normativa interna a quanto disposto in materia dalla normativa nazionale;

 

VISTO il testo del Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E., predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e composto da n. 14  articoli, che si propone per l'approvazione e si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

con n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Gallon),

 

 

D E L I B E R A

 

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente I.S.E.E, composto da n. 14 articoli che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

 

con separata votazione all'unanimità,

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.          

 

* * * * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                          Daniela Ghedin

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Tarzo
(Provincia di Treviso)

 

 

 

 

 


Regolamento Comunale

 sui criteri applicativi dell'Indicatore

della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

 

 

 

 

 

 

(Approvato con delibera di C.C. n.  del           )


 

 

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

 

1.  Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune. Individua infatti, ai sensi dell'articolo uno,  comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di Tarzo.

 

2.  Le norme in esso contenute si uniformano per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti ai principi di universalità e selettività indicati dalla Legge Quadro sul sistema integrato di servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. G) e 25.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

 

1.   Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

 

-     gli interventi e servizi sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328;

-     i servizi a domanda individuale;

-     le agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale.

 

2.   L'elenco dettagliato dei servizi/prestazioni di cui al comma 1. è definito dalla Giunta Comunale con apposite determinazioni.

 

3. Sono escluse all'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici della valutazione della situazione economica equivalente.

Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

 

 

Articolo 3

Integrazioni

 

1.Le norme del presente Regolamento integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le previsioni regolamentari che disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, altri vantaggi economici ed erogazioni di servizi.

 

2. Parimenti integrata e sostituita ove incompatibile è ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

 

 

Articolo 4

Situazione economica

 

La situazione economica dei richiedenti è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni. E'  fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza il godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze dipendenti dalla situazione economica.

Articolo 5

Modalità di presentazione della domanda

 

1.  Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti, corredata dalla  dichiarazione sostitutiva unica unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

 

2.  La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

 

3.  L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e successive norme modificative ed integrative. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.

 

 

 

Articolo 6

Assistenza alla compilazione

 

1.  Il Comune  fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta esplicazione dell'istruttoria.

 

2.  Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

 

Articolo 7

Attestazione I.S.E.E.

 

 

1.  La dichiarazione sostitutiva unica unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione.

 

3.  La dichiarazione sostitutiva unica unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

 

4.  Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

 

5.  La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali sui servizi .

 

6.  Il Comune trasmette i dati della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., che provvede a calcolare l'I.S.E. e l'I.S.E.E. rendendo disponibile il calcolo degli indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

 

 

Articolo 8

Controlli

 

1.  Ai sensi dell'art. 71 del Testo Unico n. 445/2000 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione,e in tutti i casi in cui sorgano dubbi fondati, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del medesimo Testo Unico.

 

2.  L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'I.N.P.S. e il Ministero delle Finanze per l'effettuazione dei controlli.

 

4.  Ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000 n. 130, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

 

5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare eventualmente recuperare i benefici concessi.

 

6.  I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

 

 

 

 

Articolo 9

Modalità applicative

 

1. La determinazione delle soglie I.S.E.E. sotto le quali sono connesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi regolamenti relativi ad ogni servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'I.S.E.E.

 

 

 

Articolo 10

Competenze

 

1. Le prestazioni sociali agevolate saranno concesse con atto del Responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento ai sensi dell'art. 3, primo comma del decreto legislativo 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

 

2. Del valore dell'I.S.E.E., calcolato secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, va data contestuale informazione al richiedente, mediante trasmissione allo stesso dell'attestazione ottenuta dal sistema informativo dell'INPS.

 

3. Qualora, in corso d'anno, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fini I.S.E.E., si avvalga dalla facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, l'efficacia della medesima è sospesa: per i servizi la cui durata sia pari all'anno scolastico, fino all'inizio del successivo; per i servizi erogati in via continuativa per tre mesi.

 

 

Articolo 11

Norme di rinvio

 

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Tarzo.

 

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

 

 

Articolo 12

Soglie di accesso

 

1. L'accesso ai servizi e prestazioni comunali, per i quali è prevista agevolazione in base alla situazione economica del richiedente e la relativa partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore I.S.E.E. in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criteri di progressività per le altre situazioni.

 

2. Le soglie I.S.E.E., sulla base delle quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché la loro misura, sono stabilite negli appositi atti di determinazione delle tariffe e dei contributi di competenza della Giunta Comunale.

 

3. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di I.S.E.E. e relative percentuali di partecipazione alla spesa, saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

 

4. Sulla base di motivata relazione dei servizi sociali, l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

 

 

 

 

 

 

Articolo 13

Pubblicità del regolamento

 

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali e servizi agevolati.

 

Articolo 14

Vigenza del regolamento

 

1.  Il Presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'articolo 2, alle scadenze previste dai Regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.

 

2.  Entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.