Il
SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con l'introduzione
della attesa legge quadro sui Servizi Sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali", si sono introdotti e/o riconfermati importanti
principi e finalità, quali:
· assicurare alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
· realizzare degli interventi e dei servizi
sociali, in forma unitaria ed integrata, attraverso il metodo della
programmazione degli interventi e delle risorse, l'operatività per progetti, la
verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle
prestazioni, nonché attraverso la valutazione di impatto di genere;
VISTO il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali
2001-2003 (a norma dell'art. 18, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328),
il quale specifica che:
“La legge 328/2000 propone un sistema in cui: il cittadino
non è solo utente, le famiglie non sono solo portatrici di bisogni, la rete non
si rivolge solo agli ultimi (o ai penultimi), l'assistenza non è solo sostegno
economico, l'approccio non è solo riparatorio, il disagio non è solo economico,
il sapere non è solo professionale, gli interventi sociali non sono opzionali.
Al contrario, il sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere
progettato e realizzato a livello locale: promuovendo la partecipazione attiva
di tutte le persone, incoraggiando le esperienze aggregative, assicurando
livelli essenziali in tutte le realtà territoriali, potenziando i servizi alla
persona, favorendo la diversificazione e la personalizzazione degli interventi,
valorizzando le esperienze e le risorse esistenti, valorizzando le professioni
sociali, valorizzando il sapere quotidiano, promuovendo la progettualità verso
le famiglie, prevedendo un sistema allargato di governo, più vicino alle
persone. In altri termini, il sistema integrato di interventi e servizi sociali
si sviluppa lungo una direttrice di riforma che può essere così delineata: da
interventi categoriali ad interventi rivolti alla persona e alle famiglie, da
interventi prevalentemente monetari ad un insieme (integrato) di trasferimenti
monetari e servizi in rete, da interventi disomogenei a livello inter e intra
regionale, a livelli essenziali su tutto il territorio nazionale, da
prestazioni rigide, predefinite a prestazioni flessibili e diversificate,
basate su progetti personalizzati, dal riconoscimento del bisogno d'aiuto
all'affermazione del diritto all'inserimento sociale, da politiche per
contrastare l'esclusione sociale a politiche per promuovere l'inclusione
sociale.”;
PRESO ATTO che per le suddette ragioni le prestazioni e i servizi sociali
vanno regolamentati, quindi, non in modo segmentato e parcellizzato, ma bensì
entro una cornice normativa, di principi e di senso che favorisca l'omogeneità
e l'universalità del servizio, giacché ciò rappresenta una maggiore garanzia
soprattutto per i cittadini più fragili che manifestano disagi psicologici,
familiari, sociali e/o economici;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
15/06/1998 di approvazione del Regolamento comunale per gli interventi di
assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio comunale
di Tarzo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 39
del 17 gennaio 2006, con la quale la Regione Veneto ha richiesto a tutte le
Conferenze dei Sindaci di redigere il Piano Locale per la Domiciliarità a
favore di persone anziane;
SOTTOLINEATO che il succitato Piano è stato redatto da un gruppo di
lavoro istituzionale ed è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 4
ottobre 2006 e successivamente confermato anche dalla Regione Veneto;
APPURATO che il Piano Locale per la Domiciliarità di persone anziane
ha come obiettivo lo sviluppo dei servizi a favore degli anziani, in
particolare, non autosufficienti e si propone il rafforzamento della presa in
carico unitaria da parte dei servizi territoriali, con particolare attenzione
al miglioramento della trasparenza, dell'equità e della accessibilità ai
servizi domiciliari nei 28 Comuni del territorio dell'A. Ulss n. 7 di Pieve di
Soligo, per garantire ai cittadini livelli essenziali di assistenza
indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio;
PRESO ATTO che nei primi mesi del 2007, dopo una attenta analisi dei
regolamenti in vigore presso le 28 Amministrazioni comunali, il Coordinamento
dei Servizi Sociali Professionali è giunto alla stesura dei criteri minimi di
accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare;
PRESO ATTO inoltre che, nella seduta del 24 maggio 2007, la Conferenza
dei Sindaci ha approvato i criteri minimi di accesso ai servizi di Assistenza
Domiciliare proposti dal Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali;
VISTA la nota n. 26851 del 26 luglio 2007 dell'A. Ulss 7, per
mezzo della quale è stato trasmesso alle Amministrazioni comunali il documento
contenente i livelli minimi di accesso ai servizi sociali domiciliari e veniva
chiesto di adottarli, provvedendo a rivistare ed/o integrare i regolamenti in
essere ed al loro invio alla Direzione Servizi Sociali, al fine di poter
provvedere all'invio della comunicazione di congruità alla Regione del
Veneto;
VALUTATO, dunque necessario procedere alla modifica del Regolamento
in essere (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
15/06/1998) adeguandolo ai criteri di minimi di accesso ai Servizi Sociali
Domiciliari approvati dalla Conferenza
dei Sindaci;
VISTA la proposta di modifica al regolamento predisposta dai
Servizi Sociali e composto da n. 24 (ventiquattro) articoli di cui si allega
copia al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato
A);
RITENUTO, dunque, di riapprovare il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di
servizio sociale professionale nel territorio comunale di Tarzo, modificato ed integrato nel rispetto dei requisiti
proposti dal Coordinamento dei
Servizi Sociali Professionali ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci e,
successivamente anche dalla Regione Veneto;
VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario
Comunale in ordine al provvedimento;
Con voti
favorevoli unanimi espressi dai n. 16 Consiglieri presenti,
1. di
approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale per gli
interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Tarzo, modificato ed
integrato nel rispetto dei requisiti proposti dal Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali ed approvati
dalla Conferenza dei Sindaci e, successivamente anche dalla Regione Veneto, e
di cui si allega copia al presente documento per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2. di
revocare pertanto il precedente Regolamento comunale per gli interventi di
assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio comunale
di Tarzo approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998.
Con separata votazione favorevole
unanime,
D I C H I A R
A
il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000.
* * * * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 267/2000.
IL
SEGRETARIO COMUNALE
Daniela
Ghedin
Comune di Tarzo
(Provincia di Treviso)
Regolamento per gli
interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Tarzo.
(Approvato con delibera di C.C.
n. del
)
CAPO
I - Dei principi ispiratori
ART. 1 - Principi.
1. Il presente Regolamento
disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e
dei Servizi Sociali del Comune di Tarzo tenuto conto delle norme costituzionali,
di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del
Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della
qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta
rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune
persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra
servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del
terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono
"attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo
fondamentale del "ben-essere" della comunità.
2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Tarzo si
uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità
della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
a) il
rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze
di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel
rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
b) l'eguaglianza
di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
c) l'eguaglianza
di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere
in tutte le espressioni della società;
d) il
mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro,
considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di
emergenza e di eccezionalità;
e) il
diritto ad una maternità ed una paternità consapevole;
f) la
libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
g) la
conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
h) l'accesso
e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
i) l'individuazione
del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di
solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività
promozionali;
ART. 2 - Finalità ed obiettivi.
1.
Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali
nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del
2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal
proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e
servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed
economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione.
2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al
perseguimento delle seguenti finalità:
a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico,
sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o
fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad
usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo
modalità che assicurino possibilità di scelta;
c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo
garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio
ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera
scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o
comunitari-sostitutivi;
d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico,
lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di
emarginazione.
ART. 3 - Utenti ed interventi.
1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente
Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune
di Tarzo che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di
emarginazione.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli
apolidi residenti nel territorio del Comune di Tarzo, secondo quanto previsto
dalle leggi vigenti.
3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di
Tarzo hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni
e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del
piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti
dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri
residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.
5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio -
assistenziali e i criteri per
stabilirne l'ammissibilità sono definiti dalla valutazione professionale di
competenza dell'Assistente Sociale e possono riguardare, a seconda della
tipologia delle prestazioni:
a) l'area economica personale;
b) l'area delle risorse economiche
e relazionali della famiglia allargata;
c) l'area delle risorse di rete;
d) l'area della salute (intesa non
solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la
definizione dell'O.M.S.);
e) la situazione abitativa;
f) la capacità di gestione di sé
e/o del nucleo.
ART. 4 - Rapporti con il cittadino.
1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni
socio-sanitari, di cui all'art.11, può rivolgersi al presidio socio-sanitario
di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.
2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi
sanitari - sociali - assistenziali è assicurata a livello dell'ambito
distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Tarzo e dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei
progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli
utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D., M.O.M., ecc.).
3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli
uffici dei servizi sociali. Se necessario,
per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza
di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere
stabilite visite a domicilio o presso
le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre
istituzioni coinvolte.
CAPO II -
Disposizioni generali
ART. 5 - Determinazione della situazione economica del
richiedente.
1. Ai fini della valutazione della situazione economica del
richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare - così
come definito dall'art. 2, comma due del D.lgs. n. 109/98 e successive
modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica,
intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela,
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le
persone fiscalmente a carico.
ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano
applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento comunale
(approvato il ).
ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.
1.
In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli
interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte
dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.)
al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica
prestazione e/o servizio.
2. Per le prestazioni agevolate l'ente
erogatore può - qualora sussistano rilevanti e comprovati motivi - ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 109/98, assumere come unità di riferimento una
composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati
nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 130/2000. Al nucleo in ogni modo
definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui
alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio
Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea
a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale
carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali
recuperi successivi.
4. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso
strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente
provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il
versamento di tutto il reddito, e con i propri beni mobili e immobili. Nel caso
di persone indigenti e prive di rete
familiare e/o di civilmente obbligati l'Ente Comunale provvederà a garantire le
spese personali fino ad un massimo annuo corrispondente ad un quinto dell'importo
della pensione minima Inps.
5. Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si
rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione
della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti
comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione
sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni
siano previste all'universalità dei cittadini.
ART. 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.
1. In caso di affidamenti non
temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni
immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese
della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme
per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o
conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano
essenzialmente le seguenti tre fattispecie:
a) l'alienazione consensuale dei
beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe
idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il
ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o
maturandi per rette di ricovero.
b) l'espropriazione forzata dei beni
del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo
che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero
del credito maturato;
c) l'iscrizione ipotecaria nei
registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore
quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00.
Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le
misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai
fini del presente regolamento.
2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un
anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a
sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune
eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il
beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra
natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia
titolare di una quota parte).
3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali
(R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di
natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite,
premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in
struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento
delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi
effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.
4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e
di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o
a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi
sia uno specifico progetto di tutela.
CAPO III -
Gli interventi socio-assistenziali
ART. 9 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.
1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai
singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni
di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento
del cittadino nel proprio nucleo familiare (v. c. 4, lettere a-g) nonché
mediante servizi sostituitivi (v. c. 4, lettere e, h-m).
2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il
rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e
da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso
socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino,
tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e
reperibili presenti nel territorio.
4. Gli interventi possono consistere in:
a) Interventi di sostegno economico e di
contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti,
qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone
non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto,
per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il rimpatrio di
emigranti, assegni maternità e a nuclei numerosi, assegni di sollievo, contributi
ai sensi della L.R. 8/86, ecc. per i quali si rimanda ai relativi regolamenti e
atti normativi;
b) Informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di
auto-mutuo aiuto;
c) Interventi a favore delle persone anziane e
disabili di supporto e a domicilio, quali assistenza presso l'abitazione,
fornitura pasti caldi, servizio di telesoccorso e telecontrollo, servizi di
accompagnamento, ecc.;
d) Misure di tutela dei diritti del minore;
e) Servizi e prestazioni di assistenza
socio-educativa;
f) Interventi ed attività connesse a percorsi
di inclusione sociale;
g) Centri diurni e servizi semi-residenziali;
h) Servizi residenziali;
i) Supporto nella realizzazione di soggiorni
ricreativi per anziani e minori.
j) Realizzazione di progetti a carattere
preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di
popolazione;
k) Indagini conoscitive dei bisogni come
iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia
sociale.
Art. 10 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no
profit.
Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto
importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune
riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit
che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di
volontariato, legalmente riconosciuti dalla regione, possono collaborare con l'Ente
Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per
la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa.
ART. 11 - Definizione di Minimo Vitale.
1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di
natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare
non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e
fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Il Comune di Tarzo assume, quale soglia di accesso,
riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla
scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare
corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione
I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.
Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di
equivalenza:
Numero dei componenti |
Parametro |
1 2 3 4 5 |
T.M. x 1,00 T.M.
x 1,57 T.M.
x 2,04 T.M.
x 2,46 T.M.
x 2,85 |
Maggiorazioni di 0,35 per ogni
ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di
figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente
con handicap psicofisico permanente di
cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al
66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei
familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di
lavoro e impresa.
3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con
reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo
beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla
prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda
della tipologia degli interventi/servizi (come stabilito al successivo articolo
12).
4. Nel calcolo della situazione economica si tiene conto di
ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi
socio-assistenziali), dei beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti
il nucleo familiare facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data
della presentazione della domanda del cittadino. Nel suddetto calcolo, inoltre,
verranno detratti dal totale dei redditi l'importo del canone di locazione o
del mutuo per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 500,00 euro
mensili, le spese sanitarie fino ad un max di 100,00 euro mensili e le spese di
riscaldamento fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Ai fini della domanda
di sostegno economico va comunque presentata una dichiarazione e attestazione
Isee.
5. Le richieste di contributo economico e di integrazione al
minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato,
non possono essere accolte.
6. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da
persone abili al lavoro non possono essere accolte.
ART. 12 - Servizi domiciliari e di supporto alla
domiciliarità. Definizione.
Il servizio di assistenza domiciliare
(Sad) rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il servizio sociale
per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con
ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione
delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri
contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.
Il ruolo dell'Ente Pubblico è quello
di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; dare consulenza
nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare
l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i
caregiver nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di
risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve
esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi
avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.
Per assistenza domiciliare s'intende l'attività
prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Assistenti
Domiciliari, Educatori, ecc.).
Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono
realizzate dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).
A) Obiettivi dell'assistenza
domiciliare
Gli
obiettivi sono fondamentalmente i seguenti:
q Favorire
e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a
lungo possibile compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
q Mantenere
e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
q Prevenire
e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che possono
comportare l'istituzionalizzazione;
q Contribuire
al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia appesantito da eccessivi
carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
q Favorire
la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere
l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;
q Coinvolgere
attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare
nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.
Il
servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere
particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa, con eccezione per
i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono
interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.
Il
servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di
Tarzo, di ogni fascia d'età (minori, adulti, anziani) in situazione di bisogno
e che si trovino in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a
causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di
prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.
Possono accedere al servizio anche le
persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa del servizio
secondo quanto disciplinato al successivo punto I) .
I
destinatari possono essere:
· Autosufficienti: persone in grado di
gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o
vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di
salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni
particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.
· Parzialmente autosufficienti:
persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di
un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse
igieniche e/o ambientali.
· Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria
situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni
psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o
bisognose di assistenza continua.
Si considerano, dunque,
destinatari del servizio:
q Anziani;
q Minori
a rischio;
q Minori
ed inabili affetti da handicap nel rispetto delle competenze dell'U.L.S.S.;
q Adulti
seguiti anche da altri servizi (malati psichici, alcoolisti, ecc.) di concerto
con tali strutture secondo modalità progettuali precise.
Il
servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il
raggiungimento delle finalità suesposte.
Le prestazioni di aiuto domiciliare relative ai bisogni personali
dell'utente possono essere:
· Aiuto nell'igiene e nella cura personale;
· Consulenza rispetto all'eliminazione di barriere architettoniche e all'utilizzo
di specifici ausili;
· Aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente sia
nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé; in alternativa, fornitura
di pasti caldi a domicilio in presenza di tale servizio;
· Accompagnamento a visite mediche e analisi di laboratorio;
· Piccoli trasporti;
· Disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici,
pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia
impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;
· Provvedere alle eventuali necessità inerenti il ricovero qualora
l'utente sia temporaneamente degente presso un ospedale, un istituto di
ricovero, un centro di riabilitazione, e quando non vi siano familiari che
possano provvedere a tali necessità;
· Sostegno nel recupero, se possibile, l'autonomia della persona
assistita per metterla in condizioni di gestire autonomamente o con il minimo aiuto,
la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione;
· Segretariato sociale.
Le prestazioni ordinarie relative alla casa possono
essere:
· Assistenza e sostegno
nel governo dell'alloggio. (La pulizia
dell'ambiente domestico verrà
eseguita limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e
rispondenti ai bisogni primari);
· La lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente da
effettuarsi a domicilio o in lavanderia comunale qualora sia esistente ed
accessibile;
· La stiratura ed il rammendo della biancheria, la lavatura dei piatti e
delle stoviglie.
Tali mansioni, che possono variare in relazione a
singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte dall'assistente
domiciliare, formato e aggiornato costantemente. L'operatore addetto è tenuto a
segnalare eventuali significative variazioni dello stato di salute dell'utente
all'assistente sociale di riferimento. L'operatore agisce nella propria
professionalità in accordo con le disposizioni del coordinatore del servizio
(Assistente Sociale) e nel rispetto della riservatezza.
I servizi di trasporto, di cui sopra, non possono
essere effettuati fuori del territorio comunale salvo che per recarsi presso
strutture socio-sanitarie, giudiziarie o di pubblico servizio. Altri servizi o
commissioni che trovino risposta in Tarzo non possono essere, senza motivazione fondata,
espletate fuori Comune.
Titolare della
funzione di valutazione dei bisogni di ogni singolo utente è l'Assistente
Sociale del Comune.
Nella valutazione dei
bisogni l'Assistente Sociale utilizzerà i seguenti specifici strumenti:
· colloquio
strutturato (mediante la compilazione del modulo di richiesta);
· visita
domiciliare (obbligatoria solo nei casi di attivazione di prestazioni di aiuto
nell'igiene e nella cura della persona e di assistenza e sostegno nel governo
dell'alloggio);
· altri strumenti
ritenuti necessari.
Il
servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale prestazione sociale
agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed
integrazioni. Gli utenti del Servizio sono, pertanto, chiamati alla
contribuzione del costo dello stesso in base alla situazione economica del
nucleo di riferimento come indicato all'art. 7, c. 2 del presente regolamento.
La
situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), definito
sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n. 109/98 e dal
Regolamento Generale di attuazione dell'I.S.E.E. approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8, del 22 aprile 2004, con modalità integrative volte
a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibile ai fini
I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto G).
Al
valore dell'I.S.E.E., va sommata la quota pari al 50% dei redditi percepiti
dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non
dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento,
pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere -, divisa per il
coefficiente della scala di equivalenza (indicata all'art. 11, c. 2)
corrispondente al nucleo considerato:
Il
valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione
dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario.
La quota di contribuzione a carico dell'utente
è calcolata secondo 10 fasce ISEE-SAD comprese tra la soglia minima ISEE-SAD,
che viene identificata nell'importo stabilito annualmente per il trattamento
minimo INPS, e la soglia massima ISEE-SAD, identificata nell'importo stabilito
annualmente dalla Regione Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di
Cura.
Le
persone con reddito ISEE-SAD inferiore alla soglia minima avranno diritto all'erogazione
gratuita del servizio.
Le
persone con ISEE-SAD superiore o pari alla soglia massima, parteciperanno alla
spesa nella forma del 100%.
La
misura della tariffa massima relativa alla quota di contribuzione viene
annualmente stabilita tenendo conto dell'effettivo costo a carico dell'Ente.
Le
persone con ISEE-SAD compreso tra i due livelli di minima e di massima
parteciperanno versando una percentuale del costo del servizio, calcolata
applicando i seguenti scaglioni ISEE-SAD:
Fino alla pensione minima INPS |
|
gratuito |
dalla
Pensione minima INPS |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 11,1% |
10 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 11,1% |
alla PM
+(limite ADC-P.M.) X 22,2% |
20 % |
dalla PM
+(limite ADC-P.M.) X 22,2% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 33,3% |
30 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 33,3% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 44,4% |
40 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 44,4% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 55,5% |
50 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 55,5% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 66,6% |
60 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 66,6% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 77,7% |
70 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 77,7% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 88,8% |
80 % |
dalla PM
+ (limite ADC-P.M.) X 88,8% |
alla PM +
(limite ADC-P.M.) X 100% |
90 % |
Oltre il
limite dell'Assegno di Cura |
|
100 % |
.
Oltre i
costi orari, saranno addebitati, esclusi coloro che usufruiscono gratuitamente
del servizio, i costi per eventuali viaggi e trasporti, di qualsiasi genere,
effettuati con automezzi dell'Ente Pubblico al prezzo di 0,35 E al KM e sarà
previsto un rimborso di E 7,75 all'ora
dopo la prima ora che sarà gratuita.
I) Casi particolari
Le persone non residenti ma domiciliate nel
Comune possono accedere al servizio e, per i primi sei mesi di erogazione del
servizio parteciperanno alla spesa nella medesima misura dei cittadini
residenti, applicando le fasce di contribuzione all'ISEE della famiglia di
residenza.
Trascorso tale periodo, alle persone
domiciliate e non residenti verrà di chiesto di contribuire al servizio
versando al Comune la quota intera.
Il
servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove
sia importante mantenere l'aggancio al caso per salvaguardarne il benessere o
qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità
Giudiziaria.
Il
servizio può essere altresì erogato gratuitamente qualora il destinatario dell'intervento
sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata
rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In questi casi, di
concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di
medicina generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono
intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di ridurre i rischi
di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.
Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà
a rivalutare l'eventuale partecipazione proporzionalmente ridotta o intera al
costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento alla
tabella precedente.
Sono inoltre erogati gratuitamente un numero
massimo di 5 accessi degli addetti all'assistenza qualora il servizio sia
richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale
e l'utilizzo dei vari presidi, limitatamente ai casi in cui vi sia una
dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato.
Le famiglie che hanno già beneficiato di
tale opportunità, potranno richiederla solo in presenza di una variazione della
situazione socio-sanitaria dell'assistito e trascorso un periodo non inferiore
a sei mesi.
Qualora l'utente deceda nel primo mese di
attivazione del servizio, alla famiglia non verrà richiesta alcuna compartecipazione
alla spesa.
J) Gravità e priorità di accesso
Fatta salva la disponibilità di
bilancio, qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al
completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse,
possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti.
In tali casi l'individuazione
delle priorità nell'attivazione del servizio spetta alla valutazione
professionale dell'Assistente Sociale che, tenendo conto della presenza/assenza
di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica,
decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima.
A parità di gravità verrà seguito
l'ordine cronologico della presentazione della domanda.
ART. 13 - Fornitura pasti caldi a domicilio.
1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite
ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a
domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente
impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed
equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria
abitazione e favorire una dieta equilibrata.
2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi
Sociali del Comune di Tarzo, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno
l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale
disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta
semplice, all'Ufficio che ne terrà
conto nella distribuzione del pasto.
3. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì alla
domenica e festivi. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza
con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura
adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per
opportune ragioni igienico - sanitarie
4. Il costo del singolo pasto,
così come fatturato al Comune dalla ditta fornitrice prescelta, addizionato del
costo delle spese accessorie (trasporto, costo del personale, contenitori,
ecc.), è totale a
carico dell'utente.
5. Qualora il richiedente si trovi in difficoltà economiche potrà
chiedere l'erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio.
ART. 14 - Telesoccorso e telecontrollo:
obiettivi e finalità.
1. Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è
finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione
derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei
cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono
anziani.
2. Esso ha come obiettivi:
a) Aiutare la
famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli
soggetti che compongono la famiglia stessa;
b) Consentire
il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap
nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita limitando i ricoveri in
strutture pubbliche o private.
3. I
beneficiari del servizio possono essere:
a) Anziani/e
dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;
b) Anziani/e
che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;
c) Portatori/trici
di handicap;
d) Soggetti
dichiarati a rischio dai sanitari;
e) Soggetti
che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli
ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;
f) Soggetti
che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o
private;
g) Soggetti
che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere
assistiti/e nel proprio domicilio;
h) Soggetti
che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.
4. L'attivazione del servizio è proposta alla
Regione Veneto dal Comune di Tarzo, la quale attraverso il convenzionamento con
apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature
necessarie a raccogliere il segnale di allarme.
5. Il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che non
comporta particolari oneri per il Comune di Tarzo, è un servizio da erogarsi
gratuitamente.
ART. 15 - Soggiorni ricreativi
climatici.
1. Il soggiorno climatico per anziani è un
servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di
attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani
o pensionati in condizione di autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo
di soggiorno prescelto, attestato da certificazione medica
2. Tale Servizio rientra anche nelle linee del
Piano Nazionale degli interventi e di Servizi Sociali 2001 - 2003 - obiettivo
1.4, più specificatamente nel “promuovere una visione positiva della persona
anziana” .
3. Il Comune di Tarzo ogni anno organizza e/o supporta,
assieme ad altri comuni limitrofi, soggiorni vacanza presso strutture
alberghiere in località marine, montane o termali, in località turistiche a
condizioni vantaggiose.
4. Il Comune di Tarzo ogni anno stanzia apposito capitolo di
spesa con il quale concorrere applicando un bonus agli anziani che
parteciperanno ai soggiorni organizzati, sulla base di una valutazione
economica personale.
5. Il diritto al contributo è subordinato al possesso da parte
dei partecipanti al soggiorno dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto 60 anni;
b) risiedere nel Comune di
Tarzo.
6. E' consentita, comunque, la partecipazione a più
soggiorni nell'arco di un anno: qualora, però, i posti siano limitati, sarà
data precedenza a coloro i quali non abbiano ancora partecipato a nessun
soggiorno.
7. A Interventi per difficoltà nel
normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.
1.
Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali,
presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento,
parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti giudiziari come da DPR 448/88,
il Servizio Sociale professionale, o su intervento della magistratura, o su domanda
dei congiunti, o su segnalazione, anche di concerto e insieme ad altre figure
professionali ad hoc predispone progetti di intervento mirati:
q alla
valutazione della situazione;
q alla
prevenzione dal rischio di disagio psico-evolutivo e dall'abuso;
q al
mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i
presupposti;
q alla
salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico
(mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).
2.
Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente, in
particolare alla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e alla Legge 27 maggio 1991, n.
176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989”.
ART. 16 - Altri interventi di aiuto personale.
1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9,
comma 2, della legge n. 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con
protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento
e/o le prestazioni dell'Azienda U.L.S.S.
2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento
delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di
vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.
3. Gli interventi sono definiti all'interno di un piano
individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di
diverse professionalità. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno
carico degli oneri secondo le rispettive competenze istituzionali, terapeutiche
ed assistenziali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza vigenti.
ART. 17 - Servizi semi-residenziali e residenziali.
1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza,
temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono
trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.
2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi
dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 24, rivolti ai/alle
bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:
q centro di pronta accoglienza
q casa per la gestante e per la madre
con figlio
q casa di accoglienza per l'infanzia
q comunità a dimensione familiare
q casa famiglia o gruppo famiglia
q gruppo appartamento
q istituti, fino al 31 dicembre 2006.
3. I presidi residenziali rivolti
agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
q residenze sociali assistite/ comunità alloggio/case famiglia
q comunità alloggio protette
q centri residenziali
q residenze sanitarie assistenziali.
4. I servizi semiresidenziali comprendono attività
assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più
giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza,
possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di
educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della
persona.
5. I presidi semiresidenziali
rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:
q Centri diurni
q Centri educativi ed occupazionali
per disabili.
q Centri di lavoro guidato
q Centri di aggregazione.
6. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso
degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
CAPO IV -
Del Procedimento
ART. 18 - Accesso ai servizi e agli interventi
socio-assistenziali.
1.
L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini
interessati o nell'impossibilità di questi da un familiare.
2.
L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di
particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato
o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto
alla richiesta.
3. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.
ART. 19 - Procedimento per l'accesso.
1. La richiesta di
prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, al
Comune di Tarzo, utilizzando l'apposito stampato, che verrà sottoscritto dal
richiedente e che conterrà una serie di informazioni utili alla valutazione
della situazione.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento
ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto
dell'autocertificazione e/o atto di notorietà. Nello specifico alla domanda di attivazione il
richiedente dovrà allegare, se in possesso, la seguente documentazione:
· dichiarazione e
attestazione ISEE riguardante la famiglia anagrafica;
· la
documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del/dei
beneficiario/i del servizio;
· certificato di
invalidità;
· certificazioni
mediche ritenute utili da parte dell'utente, per l'attivazione del servizio;
· nel caso di
richiesta di consegna di pasti caldi a domicilio, la dichiarazione relativa
alla presenza/assenza di allergie alimentari o patologiche che determinano
diete particolari.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i
dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della
valutazione della domanda.
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a
conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo
nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite.
5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del
titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per
la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla
riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al
trattamento dei dati personali previa informazione.
ART. 20 - Istruttoria.
1. La domanda, di
cui all'art. 25, protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione
obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i
successivi quindici giorni, salvo gravi o giustificati impedimenti. Trascorsi
inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione
scritta al richiedente.
2. L'Assistente Sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo
familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a
domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento
e da una conseguente proposta.
3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria
il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse
professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e
regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Ulss
competente o con altri specifici Enti.
4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti
strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di
giurisdizione amministrativa.
ART. 21 - Decisione.
1. La pratica, può essere sottoposta all'esame della
Commissione Assistenza già istituita con precedente Regolamento e, dopo essere
istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa
al Responsabile dell'Area per i
relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta
giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
a) In caso d'accoglimento, l'indicazione delle
prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi o l'eventuale progetto;
b) In caso di non accoglimento, la motivazione del
diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è
comunicato di norma per iscritto agli interessati.
4. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare
ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della
decisione.
5. Gli interventi, comunque, sono
subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
6. Per quanto concerne le
prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza
educativa, servizio pasti, ecc.), l'attivazione
deve essere garantita al massimo entro 30 giorni dal momento in cui l'Assistente
Sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ad
esprimere giudizio positivo sull'attivazione del servizio, salva la
disponibilità oraria degli assistenti domiciliari.
7. Il servizio e la presa in
carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente
e/o su valutazione del servizio sociale professionale.
ART. 22 - Norme di rinvio.
1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in
materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.
ART. 23 - Abrogazioni.
1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.
ART. 24 - Entrata in vigore.
1.
Il presente Regolamento
entra in vigore dal 20/03/2008