Il SINDACO illustra il punto all'ordine del giorno.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'introduzione della attesa legge quadro sui Servizi Sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", si sono introdotti e/o riconfermati importanti principi e finalità, quali:

·  assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

·  realizzare degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, attraverso il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, l'operatività per progetti, la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché attraverso la valutazione di impatto di genere;

VISTO il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003 (a norma dell'art. 18, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328), il quale specifica che:

“La legge 328/2000 propone un sistema in cui: il cittadino non è solo utente, le famiglie non sono solo portatrici di bisogni, la rete non si rivolge solo agli ultimi (o ai penultimi), l'assistenza non è solo sostegno economico, l'approccio non è solo riparatorio, il disagio non è solo economico, il sapere non è solo professionale, gli interventi sociali non sono opzionali. Al contrario, il sistema integrato di interventi e servizi sociali deve essere progettato e realizzato a livello locale: promuovendo la partecipazione attiva di tutte le persone, incoraggiando le esperienze aggregative, assicurando livelli essenziali in tutte le realtà territoriali, potenziando i servizi alla persona, favorendo la diversificazione e la personalizzazione degli interventi, valorizzando le esperienze e le risorse esistenti, valorizzando le professioni sociali, valorizzando il sapere quotidiano, promuovendo la progettualità verso le famiglie, prevedendo un sistema allargato di governo, più vicino alle persone. In altri termini, il sistema integrato di interventi e servizi sociali si sviluppa lungo una direttrice di riforma che può essere così delineata: da interventi categoriali ad interventi rivolti alla persona e alle famiglie, da interventi prevalentemente monetari ad un insieme (integrato) di trasferimenti monetari e servizi in rete, da interventi disomogenei a livello inter e intra regionale, a livelli essenziali su tutto il territorio nazionale, da prestazioni rigide, predefinite a prestazioni flessibili e diversificate, basate su progetti personalizzati, dal riconoscimento del bisogno d'aiuto all'affermazione del diritto all'inserimento sociale, da politiche per contrastare l'esclusione sociale a politiche per promuovere l'inclusione sociale.”;

PRESO ATTO che per le suddette ragioni le prestazioni e i servizi sociali vanno regolamentati, quindi, non in modo segmentato e parcellizzato, ma bensì entro una cornice normativa, di principi e di senso che favorisca l'omogeneità e l'universalità del servizio, giacché ciò rappresenta una maggiore garanzia soprattutto per i cittadini più fragili che manifestano disagi psicologici, familiari, sociali e/o economici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998 di approvazione del Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio comunale di Tarzo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 39 del 17 gennaio 2006, con la quale la Regione Veneto ha richiesto a tutte le Conferenze dei Sindaci di redigere il Piano Locale per la Domiciliarità a favore di persone anziane;

SOTTOLINEATO che il succitato Piano è stato redatto da un gruppo di lavoro istituzionale ed è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci il 4 ottobre 2006 e successivamente confermato anche dalla Regione Veneto;

APPURATO che il Piano Locale per la Domiciliarità di persone anziane ha come obiettivo lo sviluppo dei servizi a favore degli anziani, in particolare, non autosufficienti e si propone il rafforzamento della presa in carico unitaria da parte dei servizi territoriali, con particolare attenzione al miglioramento della trasparenza, dell'equità e della accessibilità ai servizi domiciliari nei 28 Comuni del territorio dell'A. Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, per garantire ai cittadini livelli essenziali di assistenza indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio;

PRESO ATTO che nei primi mesi del 2007, dopo una attenta analisi dei regolamenti in vigore presso le 28 Amministrazioni comunali, il Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali è giunto alla stesura dei criteri minimi di accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare;

PRESO ATTO inoltre che, nella seduta del 24 maggio 2007, la Conferenza dei Sindaci ha approvato i criteri minimi di accesso ai servizi di Assistenza Domiciliare proposti dal Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali;

VISTA la nota n. 26851 del 26 luglio 2007 dell'A. Ulss 7, per mezzo della quale è stato trasmesso alle Amministrazioni comunali il documento contenente i livelli minimi di accesso ai servizi sociali domiciliari e veniva chiesto di adottarli, provvedendo a rivistare ed/o integrare i regolamenti in essere ed al loro invio alla Direzione Servizi Sociali, al fine di poter provvedere all'invio della comunicazione di congruità alla Regione del Veneto; 

VALUTATO, dunque necessario procedere alla modifica del Regolamento in essere (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998) adeguandolo ai criteri di minimi di accesso ai Servizi Sociali Domiciliari  approvati dalla Conferenza dei Sindaci;

VISTA la proposta di modifica al regolamento predisposta dai Servizi Sociali e composto da n. 24 (ventiquattro) articoli di cui si allega copia al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO, dunque, di riapprovare il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio comunale di Tarzo, modificato ed integrato nel rispetto dei requisiti proposti dal Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci e, successivamente anche dalla Regione Veneto;

 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al provvedimento;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 16 Consiglieri presenti,

 

DELIBERA

 

 

1.   di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Tarzo, modificato ed integrato nel rispetto dei requisiti proposti dal Coordinamento dei Servizi Sociali Professionali ed approvati dalla Conferenza dei Sindaci e, successivamente anche dalla Regione Veneto, e di cui si allega copia al presente documento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

 

2.   di revocare pertanto il precedente Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio comunale di Tarzo approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/06/1998.

 

 

Con separata votazione favorevole unanime,

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

* * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                    Daniela Ghedin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Tarzo
(Provincia di Treviso)

 

 

Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Tarzo.

 

 

 

 

 

 

 

(Approvato con delibera di C.C. n.  del  )


 

CAPO I - Dei principi ispiratori

 

ART. 1 - Principi.

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei Servizi Sociali del Comune di Tarzo tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "ben-essere" della comunità.

2. Il sistema socio-assistenziale del Comune di Tarzo si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;

d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;

e) il diritto ad una maternità ed una paternità consapevole;

f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;

g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;

i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;

ART. 2 - Finalità ed obiettivi.

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

ART. 3 - Utenti ed interventi.

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Tarzo che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Tarzo, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Tarzo hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.

5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi socio - assistenziali  e i criteri per stabilirne l'ammissibilità sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

a) l'area economica personale;

b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;

c) l'area delle risorse di rete;

d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere   psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);

e) la situazione abitativa;

f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

 

 

ART. 4 - Rapporti con il cittadino.

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, di cui all'art.11, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari - sociali - assistenziali è assicurata a livello dell'ambito distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Tarzo e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. U.V.M.D., M.O.M., ecc.).

3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli uffici dei servizi sociali. Se necessario,  per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite  a domicilio o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

CAPO II - Disposizioni generali

 

ART. 5 - Determinazione della situazione economica del richiedente.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare - così come definito dall'art. 2, comma due del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

ART. 6 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento comunale (approvato il    ).

ART. 7 - Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente.

1.   In via di principio e come criterio operativo, l'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti (artt. 433 e ss. Cod. Civ.) al costo sostenuto dall'Ente Pubblico qualora previsto per la singola specifica prestazione e/o servizio.                                                                                 

2.   Per le prestazioni agevolate l'ente erogatore può - qualora sussistano rilevanti e comprovati motivi - ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 109/98, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 130/2000. Al nucleo in ogni modo definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo.                                      

3.   Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a totale o parziale carico del cittadino o a carico dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.                                                                                                                     

4.   Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, e con i propri beni mobili e immobili. Nel caso di persone indigenti  e prive di rete familiare e/o di civilmente obbligati l'Ente Comunale provvederà a garantire le spese personali fino ad un massimo annuo corrispondente ad un quinto dell'importo della pensione minima Inps.                       

5.   Qualora il cittadino richiedente prestazioni e servizi si rifiuti di presentare la necessaria documentazione ai fini della determinazione della propria situazione economica, così come previsto dai regolamenti comunali, potrà usufruire dei servizi ma non beneficiare di alcuna riduzione sul costo od esonero dal pagamento degli stessi, salvo ove le agevolazioni siano previste all'universalità dei cittadini.

ART. 8 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (qualora sia titolare di una quota parte).

3. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o in istituti di ricovero per non autosufficienti gli interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo vi sia uno specifico progetto di tutela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - Gli interventi socio-assistenziali

 

ART. 9 - Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali.

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare (v. c. 4, lettere a-g) nonché mediante servizi sostituitivi (v. c. 4, lettere e, h-m).

2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona e delle sue convinzioni personali.

3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo delle risorse utili e reperibili presenti nel territorio.

4. Gli interventi possono consistere in:

a)   Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà, derivanti da fondi comunali, regionali o di altri enti, qualora stanziati per specifici obiettivi, es. contributi regionali per persone non autosufficienti assistite a domicilio, per sostenere il costo dell'affitto, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per il rimpatrio di emigranti, assegni maternità e a nuclei numerosi, assegni di sollievo, contributi ai sensi della L.R. 8/86, ecc. per i quali si rimanda ai relativi regolamenti e atti normativi;

b)   Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;

c)   Interventi a favore delle persone anziane e disabili di supporto e a domicilio, quali assistenza presso l'abitazione, fornitura pasti caldi, servizio di telesoccorso e telecontrollo, servizi di accompagnamento, ecc.;

d)   Misure di tutela dei diritti del minore;

e)   Servizi e prestazioni di assistenza socio-educativa;

f)    Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;

g)   Centri diurni e servizi semi-residenziali;

h)   Servizi residenziali;

i)    Supporto nella realizzazione di soggiorni ricreativi per anziani e minori.

j)    Realizzazione di progetti a carattere preventivo-promozionale e comunitario rivolti a fasce specifiche di popolazione;

k)   Indagini conoscitive dei bisogni come iniziativa preliminare ai fini della programmazione degli interventi in materia sociale.

Art. 10 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal servizio. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti dalla regione, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

ART. 11 - Definizione di Minimo Vitale.

1. Per "minimo vitale" s'intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non risultano disporre di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Il Comune di Tarzo assume, quale soglia di accesso, riferita ad un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala d'equivalenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 130/2000, l'ammontare corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione I.N.P.S. previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Più precisamente si fa riferimento alla seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti

Parametro

1

2

3

4

                   5

T.M. x 1,00

T.M. x 1,57

T.M. x  2,04

T.M. x  2,46

T.M. x  2,85

Maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente  di cui all'art. 3, c. 3, della L. n. 104/92, o di invalidità civile superiore al 66%. Maggiorazione  di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e impresa.

3. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi (come stabilito al successivo articolo 12).

4. Nel calcolo della situazione economica si tiene conto di ogni entrata a qualsiasi titolo percepita (compresi i contributi socio-assistenziali), dei beni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare facendo riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data della presentazione della domanda del cittadino. Nel suddetto calcolo, inoltre, verranno detratti dal totale dei redditi l'importo del canone di locazione o del mutuo per l'acquisto della prima casa fino ad un massimo di 500,00 euro mensili, le spese sanitarie fino ad un max di 100,00 euro mensili e le spese di riscaldamento fino ad un massimo di 50,00 euro mensili. Ai fini della domanda di sostegno economico va comunque presentata una dichiarazione e attestazione Isee.

5. Le richieste di contributo economico e di integrazione al minimo vitale a valore retroattivo, rispetto alla data della domanda dell'interessato, non possono essere accolte.

6. Le richieste di integrazione al minimo vitale avanzate da persone abili al lavoro non possono essere accolte.

 

ART. 12 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità. Definizione.

Il servizio di assistenza domiciliare (Sad) rappresenta lo strumento privilegiato di cui dispone il servizio sociale per favorire la permanenza al proprio domicilio degli anziani e delle persone con ridotta autonomia in generale. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona, per consentire la permanenza nei propri contesti di vita e limitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria.

Il ruolo dell'Ente Pubblico è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta; dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza; verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregiver nel compito di cura, agevolandone l'esplicazione e il reperimento di risorse adeguate. Il domicilio può diventare il luogo della cura ma deve esserci la possibilità, per chi è impegnato in questo compito, di potersi avvalere di risorse esterne alla rete familiare qualora necessario.

Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato (Assistenti Domiciliari, Educatori, ecc.).

Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda Socio Sanitaria Locale, anche attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

 

 

 

A) Obiettivi dell'assistenza domiciliare

Gli obiettivi sono fondamentalmente i seguenti:

q    Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;

q    Mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;

q    Prevenire e rimuovere situazioni di solitudine, emarginazione e i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;

q    Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;

q    Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di rompere l'isolamento sociale e favorire il mutuo aiuto;

q    Coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio e la rete sociale e familiare nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio cessa, con eccezione per i casi - in particolare cronici - in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

 

B) Destinatari

 

Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Tarzo, di ogni fascia d'età (minori, adulti, anziani) in situazione di bisogno e che si trovino in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa del servizio secondo quanto disciplinato al successivo punto I) .

I destinatari possono essere:

·                    Autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria esistenza e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è dato nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche.

·                    Parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria salute ed abbisognano di un intervento stabile esterno per provvedere alle proprie necessità, siano esse igieniche e/o ambientali.

·                    Non autosufficienti e/o a rischio di ricovero: persone che non sono assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, ed esposte all'eventualità di un ricovero in struttura protetta o bisognose di assistenza continua.

 

Si considerano, dunque, destinatari del servizio:

q    Anziani;

q    Minori a rischio;

q    Minori ed inabili affetti da handicap nel rispetto delle competenze dell'U.L.S.S.;

q    Adulti seguiti anche da altri servizi (malati psichici, alcoolisti, ecc.) di concerto con tali strutture secondo modalità progettuali precise.

 

C) Prestazioni

 

Il servizio è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità suesposte.

 

Le prestazioni di aiuto domiciliare relative ai bisogni personali dell'utente possono essere:

·  Aiuto nell'igiene e nella cura personale;

·  Consulenza rispetto all'eliminazione di barriere architettoniche e all'utilizzo di specifici ausili;

·  Aiuto nella preparazione dei pasti nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé; in alternativa, fornitura di pasti caldi a domicilio in presenza di tale servizio;

·  Accompagnamento a visite mediche e analisi di laboratorio;

·  Piccoli trasporti;

·  Disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente o solo se accompagnato;

·  Provvedere alle eventuali necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso un ospedale, un istituto di ricovero, un centro di riabilitazione, e quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;

·  Sostegno nel recupero, se possibile, l'autonomia della persona assistita per metterla in condizioni di gestire autonomamente o con il minimo aiuto, la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione;

·  Segretariato sociale.

 

Le prestazioni ordinarie relative alla casa possono essere:

· Assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio. (La pulizia dell'ambiente domestico verrà eseguita limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari);

· La lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi a domicilio o in lavanderia comunale qualora sia esistente ed accessibile;

· La stiratura ed il rammendo della biancheria, la lavatura dei piatti e delle stoviglie.

Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni ed esigenze, sono svolte dall'assistente domiciliare, formato e aggiornato costantemente. L'operatore addetto è tenuto a segnalare eventuali significative variazioni dello stato di salute dell'utente all'assistente sociale di riferimento. L'operatore agisce nella propria professionalità in accordo con le disposizioni del coordinatore del servizio (Assistente Sociale) e nel rispetto della riservatezza.

 

I servizi di trasporto, di cui sopra, non possono essere effettuati fuori del territorio comunale salvo che per recarsi presso strutture socio-sanitarie, giudiziarie o di pubblico servizio. Altri servizi o commissioni che trovino risposta in Tarzo non possono essere, senza motivazione fondata, espletate fuori Comune.

 

D)                     Valutazione dei bisogni

 

Titolare della funzione di valutazione dei bisogni di ogni singolo utente è l'Assistente Sociale del Comune.

 

E)                     Strumenti di valutazione

 

Nella valutazione dei bisogni l'Assistente Sociale utilizzerà i seguenti specifici strumenti:

·    colloquio strutturato (mediante la compilazione del modulo di richiesta);

·    visita domiciliare (obbligatoria solo nei casi di attivazione di prestazioni di aiuto nell'igiene e nella cura della persona e di assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio);

·    altri strumenti ritenuti necessari.

 

F)  Criteri di valutazione della situazione economica ai fini della contribuzione alla spesa del servizio domiciliare

 

Il servizio di assistenza domiciliare viene individuato quale prestazione sociale agevolata ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Gli utenti del Servizio sono, pertanto, chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base alla situazione economica del nucleo di riferimento come indicato all'art. 7, c. 2 del presente regolamento.

La situazione economica del richiedente è valutata attraverso la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), definito sulla base dei criteri unificati previsti dal D.Lgs. n. 109/98 e dal Regolamento Generale di attuazione dell'I.S.E.E. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 22 aprile 2004, con modalità integrative volte a prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibile ai fini I.R.P.E.F. come indicato al seguente punto G).

 

G) Integrazione alla valutazione della condizione economica

 

Al valore dell'I.S.E.E., va sommata la quota pari al 50% dei redditi percepiti dall'utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, pensione sociale, pensioni estere -, divisa per il coefficiente della scala di equivalenza (indicata all'art. 11, c. 2) corrispondente al nucleo considerato:

 

I.S.E.E. + (50% R. esenti I. : coefficiente specifico) = I.S.E.E.-S.A.D.

 

Il valore così ottenuto, l'I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario.

 

H) Determinazione delle fasce contributive

 

La quota di contribuzione a carico dell'utente è calcolata secondo 10 fasce ISEE-SAD comprese tra la soglia minima ISEE-SAD, che viene identificata nell'importo stabilito annualmente per il trattamento minimo INPS, e la soglia massima ISEE-SAD, identificata nell'importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura.

      Le persone con reddito ISEE-SAD inferiore alla soglia minima avranno diritto all'erogazione gratuita del servizio.

      Le persone con ISEE-SAD superiore o pari alla soglia massima, parteciperanno alla spesa nella forma del 100%.

      La misura della tariffa massima relativa alla quota di contribuzione viene annualmente stabilita tenendo conto dell'effettivo costo a carico dell'Ente.

 

      Le persone con ISEE-SAD compreso tra i due livelli di minima e di massima parteciperanno versando una percentuale del costo del servizio, calcolata applicando i seguenti scaglioni ISEE-SAD:  

 

Fino alla pensione minima INPS

 

gratuito

dalla Pensione minima INPS

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%

10  %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 11,1%

alla PM +(limite ADC-P.M.) X 22,2%

20 %

dalla PM +(limite ADC-P.M.) X 22,2%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%

30 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 33,3%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%

40 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 44,4%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%

50 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 55,5%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%

60 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 66,6%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%

70 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 77,7%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%

80 %

dalla PM + (limite ADC-P.M.) X 88,8%

alla PM + (limite ADC-P.M.) X 100%

90 %

Oltre il limite dell'Assegno di Cura

 

100 %

 

.

Oltre i costi orari, saranno addebitati, esclusi coloro che usufruiscono gratuitamente del servizio, i costi per eventuali viaggi e trasporti, di qualsiasi genere, effettuati con automezzi dell'Ente Pubblico al prezzo di 0,35 E al KM e sarà previsto un rimborso di E 7,75  all'ora dopo la prima ora che sarà gratuita.

 

I) Casi particolari

 

Le persone non residenti ma domiciliate nel Comune possono accedere al servizio e, per i primi sei mesi di erogazione del servizio parteciperanno alla spesa nella medesima misura dei cittadini residenti, applicando le fasce di contribuzione all'ISEE della famiglia di residenza.

Trascorso tale periodo, alle persone domiciliate e non residenti verrà di chiesto di contribuire al servizio versando al Comune la quota intera.

Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere l'aggancio al caso per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario. In questi casi, di concerto anche con altre figure professionali specifiche (ad es. medico di medicina generale), gli operatori sociali, secondo specifico progetto, possono intervenire senza addebitare il costo del servizio al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno. Qualora si verifichi un recupero e una stabilizzazione del caso, si provvederà a rivalutare l'eventuale partecipazione proporzionalmente ridotta o intera al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento alla tabella precedente.

Sono inoltre erogati gratuitamente un numero massimo di 5 accessi degli addetti all'assistenza qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo dei vari presidi, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato.

Le famiglie che hanno già beneficiato di tale opportunità, potranno richiederla solo in presenza di una variazione della situazione socio-sanitaria dell'assistito e trascorso un periodo non inferiore a sei mesi.

Qualora l'utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, alla famiglia non verrà richiesta alcuna compartecipazione alla spesa.

 

J) Gravità e priorità di accesso

 

Fatta salva la disponibilità di bilancio, qualora il monte orario degli operatori professionali risulti al completo e non siano effettuabili ulteriori razionalizzazioni delle risorse, possono essere previste liste d'attesa per i richiedenti.

In tali casi l'individuazione delle priorità nell'attivazione del servizio spetta alla valutazione professionale dell'Assistente Sociale che, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica, decide quale domanda debba essere soddisfatta per prima.

A parità di gravità verrà seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.

 

ART. 13 - Fornitura pasti caldi a domicilio.

 

1. Il Comune, anche attraverso convenzioni con apposite ditte di ristorazione o altri Enti idonei, può fornire e distribuire a domicilio pasti caldi a coloro che per varie ragioni sono temporaneamente impossibilitati a muoversi o sono incapaci a prepararsi sufficienti ed equilibrati pasti. L'obiettivo è facilitare la permanenza nella propria abitazione e favorire una dieta equilibrata.       

 

2. E' necessario segnalare la propria condizione ai Servizi Sociali del Comune di Tarzo, i quali valuteranno la necessità e autorizzeranno l'erogazione del servizio. L'utente è tenuto a segnalare ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici in carta semplice, all'Ufficio  che ne terrà conto nella distribuzione del pasto.

 

3. Il servizio si svolge di norma nei giorni dal lunedì alla domenica e festivi. Il pasto viene fornito dal personale addetto all'assistenza con appositi contenitori termici sigillati ermeticamente e a temperatura adeguata secondo le norme H.A.C.C.P. e va consumato in giornata per opportune ragioni igienico - sanitarie

 

4. Il costo del singolo pasto, così come fatturato al Comune dalla ditta fornitrice prescelta, addizionato del costo delle spese accessorie (trasporto, costo del personale, contenitori, ecc.), è totale a carico dell'utente.

 

5. Qualora il richiedente si trovi in difficoltà economiche potrà chiedere l'erogazione di un contributo economico per il pagamento del servizio.


ART. 14 - Telesoccorso e telecontrollo: obiettivi e finalità.

1.   Il servizio di telesoccorso - telecontrollo è finalizzato a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione derivanti da insufficienti risorse economiche o da uno stato di solitudine dei cittadini e delle cittadine che sono portatori/trici di handicap o che sono anziani.                           

2.   Esso ha come obiettivi:

a)   Aiutare la famiglia con interventi che cerchino di risolvere i problemi dei singoli soggetti che compongono la famiglia stessa;

b)   Consentire il mantenimento ed il reinserimento dell'anziano/a o del portatore/trice di handicap nei propri nuclei familiari o nel loro ambiente di vita limitando i ricoveri in strutture pubbliche o private.                                                                                                     

3.   I beneficiari del servizio possono essere:

a)   Anziani/e dipendenti dall'aiuto di terzi o in età avanzata;

b)   Anziani/e che vivono soli o comunque senza adeguato supporto familiare;

c)   Portatori/trici di handicap;

d)   Soggetti dichiarati a rischio dai sanitari;

e)   Soggetti che siano stati ricoverati in presidi ospedalieri, anche saltuariamente, negli ultimi tre anni per malattie ad andamento cronico;

f)    Soggetti che abbiano richiesto ospitalità in strutture sociosanitarie pubbliche o private;

g)   Soggetti che chiedono di essere dimessi da strutture sociosanitarie per essere assistiti/e nel proprio domicilio;

h)   Soggetti che vivono situazioni di emarginazione e bisogno sociale.                                 

4.   L'attivazione del servizio è proposta alla Regione Veneto dal Comune di Tarzo, la quale attraverso il convenzionamento con apposite agenzie provvederà alla dotazione in comodato d'uso delle apparecchiature necessarie a raccogliere il segnale di allarme.                                   

5.   Il servizio di telesoccorso e telecontrollo, che non comporta particolari oneri per il Comune di Tarzo, è un servizio da erogarsi gratuitamente.

ART. 15 - Soggiorni ricreativi climatici.

1.   Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, che viene offerto a tutti i cittadini anziani o pensionati in condizione di autosufficienza psico-motoria e idoneità al tipo di soggiorno prescelto, attestato da certificazione medica

 

2.   Tale Servizio rientra anche nelle linee del Piano Nazionale degli interventi e di Servizi Sociali 2001 - 2003 - obiettivo 1.4, più specificatamente nel “promuovere una visione positiva della persona anziana” .

 

3.   Il Comune di Tarzo ogni anno organizza e/o supporta, assieme ad altri comuni limitrofi, soggiorni vacanza presso strutture alberghiere in località marine, montane o termali, in località turistiche a condizioni vantaggiose.                                                                                                                        

4.   Il Comune di Tarzo ogni anno stanzia apposito capitolo di spesa con il quale concorrere applicando un bonus agli anziani che parteciperanno ai soggiorni organizzati, sulla base di una valutazione economica personale.

 

5.   Il diritto al contributo è subordinato al possesso da parte dei partecipanti al soggiorno dei seguenti requisiti:

a)   aver compiuto 60 anni;

b)   risiedere nel Comune di Tarzo.

 

6. E' consentita, comunque, la partecipazione a più soggiorni nell'arco di un anno: qualora, però, i posti siano limitati, sarà data precedenza a coloro i quali non abbiano ancora partecipato a nessun soggiorno.      

                 

7. A Interventi per difficoltà nel normale sviluppo fisico psichico sociale del minore.

      1. Per i minori che, a causa di carenze familiari, sociali e/o personali, presentano problemi educativi, di custodia, cura, tutela e di accudimento, parziale o totale, o sottoposti a provvedimenti giudiziari come da DPR 448/88, il Servizio Sociale professionale, o su intervento della magistratura, o su domanda dei congiunti, o su segnalazione, anche di concerto e insieme ad altre figure professionali ad hoc predispone progetti di intervento mirati:

q alla valutazione della situazione;

q alla prevenzione dal rischio di disagio psico-evolutivo e dall'abuso;

q al mantenimento nel proprio ambiente familiare fin tanto che ne sussistano i presupposti;

q alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un normale sviluppo psicofisico (mantenimento, istruzione, educazione, ecc.).

 

      2. Si fa in ogni caso riferimento alla normativa del settore vigente, in particolare alla Legge 28 marzo 2001, n. 149 e alla Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

 

 

ART. 16 - Altri interventi di aiuto personale.

1. Gli interventi di aiuto personale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92 sono diretti a soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi o ausili tecnici o altre forme di sostegno, in concorso con l'intervento e/o le prestazioni dell'Azienda U.L.S.S.

2. Gli interventi sono finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita e nel superamento di stati di isolamento e emarginazione.

3. Gli interventi sono definiti all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato dal concorso delle valutazioni di diverse professionalità. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze istituzionali, terapeutiche ed assistenziali nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza vigenti.

ART. 17 - Servizi semi-residenziali e residenziali.

1. I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.

2. I presidi residenziali, qualora sia da escludersi l'ipotesi dell'affido familiare o eterofamiliare di cui all'art. 24, rivolti ai/alle bambini/e, ai ragazzi e ai giovani possono essere:

q    centro di pronta accoglienza

q    casa per la gestante e per la madre con figlio

q    casa di accoglienza per l'infanzia

q    comunità a dimensione familiare

q    casa famiglia o gruppo famiglia

q    gruppo appartamento

q    istituti, fino al 31 dicembre 2006.

3. I presidi residenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:

q residenze sociali assistite/ comunità alloggio/case famiglia

q comunità alloggio protette

q centri residenziali

q residenze sanitarie assistenziali.

4. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali diretti a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Tali servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.

5. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti con handicap e agli anziani possono essere:

q    Centri diurni

q    Centri educativi ed occupazionali per disabili.

q    Centri di lavoro guidato

q    Centri di aggregazione.

6. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CAPO IV - Del Procedimento

 

ART. 18 - Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali.

1. L'iniziativa della richiesta delle prestazioni sociali è riservata ai cittadini interessati o nell'impossibilità di questi da un familiare.

 

2. L'iniziativa può essere assunta dal Comune, in via eccezionale, nei casi di particolare necessità ed urgenza e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato o di chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

 

3.   La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di  presso gli uffici preposti individuati dall'Ente Locale.

 

ART. 19 - Procedimento per l'accesso.

1. La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, al Comune di Tarzo, utilizzando l'apposito stampato, che verrà sottoscritto dal richiedente e che conterrà una serie di informazioni utili alla valutazione della situazione.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà. Nello specifico alla domanda di attivazione il richiedente dovrà allegare, se in possesso, la seguente documentazione:

·    dichiarazione e attestazione ISEE riguardante la famiglia anagrafica;

·    la documentazione relativa al possesso di qualunque reddito esente IRPEF del/dei beneficiario/i del servizio;

·    certificato di invalidità;

·    certificazioni mediche ritenute utili da parte dell'utente, per l'attivazione del servizio;

·    nel caso di richiesta di consegna di pasti caldi a domicilio, la dichiarazione relativa alla presenza/assenza di allergie alimentari o patologiche che determinano diete particolari.

3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

ART. 20 - Istruttoria.

1.  La domanda, di cui all'art. 25, protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni, salvo gravi o giustificati impedimenti. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

2. L'Assistente Sociale, che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto d'intervento deve essere integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle commissioni previste dalle normative nazionali e regionali e dagli accordi di programma e protocolli d'intesa con l'Ulss competente o con altri specifici Enti.

4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 21 - Decisione.

1. La pratica, può essere sottoposta all'esame della Commissione Assistenza già istituita con precedente Regolamento e, dopo essere istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa al Responsabile dell'Area  per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.

2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

a)   In caso d'accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi o l'eventuale progetto;

b)   In caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato di norma per iscritto agli interessati.

4. Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione.

5. Gli interventi, comunque, sono subordinati alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

6. Per quanto concerne le prestazioni di servizi a domicilio (es. assistenza domiciliare, assistenza educativa, servizio pasti, ecc.), l'attivazione deve essere garantita al massimo entro 30 giorni dal momento in cui l'Assistente Sociale ritiene la pratica completa di tutta la documentazione necessaria ad esprimere giudizio positivo sull'attivazione del servizio, salva la disponibilità oraria degli assistenti domiciliari.

7. Il servizio e la presa in carico del caso possono essere sospesi, chiusi o archiviati su richiesta dell'utente e/o su valutazione del servizio sociale professionale.

ART. 22 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.

ART. 23 - Abrogazioni.

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicate.

 

 

ART. 24 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 20/03/2008