Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e specifica che l'iniziativa è partita da due cittadine di Tarzo: Fanny Costella e Michela Cesca.

 

GALLON: ben vengano queste iniziative, tuttavia sarebbe stato opportuno un coinvolgimento dei Capigruppo Consiliari; le minoranze potrebbero dare il loro apporto.

SINDACO: i tempi sono stati molto stretti, le due promotrici avevano necessità di un'approvazione giuridica, uno statuto;

DELLA PIETA': i componenti devono essere eletti dal Consiglio Comunale;

SINDACO: la maggioranza propone per la commissione i seguenti nominativi: Fanny Costella e Michela Cesca;

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RILEVATA la persistenza nel territorio di determinate dinamiche demografiche tali da formare una struttura sociale complessa in termini di differenziazione e di necessità;

ESPRESSA da parte del Sindaco l'importanza di favorire e sostenere attività che garantiscano un equilibrato sviluppo sociale, ove tutti i Cittadini possano contribuire al progresso della società, senza distinzioni in termini di etnia, cultura di appartenenza, credo politico e religioso, aderendo così al principio di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale (art. 3), che garantisce appunto le Pari Opportunità;

CONSIDERATO che al fine di rispondere all'esigenza concreta di favorire il pieno sviluppo dell'identità di ogni individuo, per ridurre dunque qualsiasi fenomeno di marginalizzazione e/o qualsiasi gap esistente tra individui, si rende necessario progettare ed implementare attività capaci di promuovere la valorizzazione sociale ed economica;

RITENUTO che l'attivo perseguimento di tali obiettivi favorisce il graduale sviluppo di nuovi e più evoluti modelli culturali, con gli ovvi vantaggi sociali che ne derivano;

VALUTATA la disponibilità sul territorio di diverse competenze operative che possono dar vita ad una Commissione atta a promuovere iniziative sociali per garantire le Pari Opportunità;

RILEVATA altresì la presenza di Enti ed Associazioni capaci di interagire e concorrere per la realizzazione piena delle Pari Opportunità;

DATO ATTO che assieme al Comune di Tarzo, Ente promotore, a tale progetto parteciperanno in forma associata i Comuni di Cison di Valmarino e di Revine Lago;

VISTA la proposta di “Regolamento della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità"  dei Comuni di Tarzo, Revine Lago e Cison di Valmarino presentata dall'Ufficio Servizi Sociali e composto da n. 5  articoli, che si sottopone all'approvazione e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RILEVATO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267;

ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al provvedimento;

con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

 

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il “Regolamento della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità” dei Comuni di Tarzo, Revine Lago e Cison di Valmarino, allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento testè approvato, componenti di diritto di nomina consiliare per il Comune di Tarzo le signore:

-  Fanny Costella

 

-   Michela Cesca

 

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

Con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

* * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                    Francesco Introvigne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TARZO

(Provincia di Treviso)

Via Roma, 42 - 31020 TARZO (TV) 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LE

PARI OPPORTUNITÀ

Comuni di

Tarzo - Revine Lago - Cison di Valmarino

 

* * * * *

 

 

 

 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

ARTICOLO 2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

 

 

(All. “A”: approvato con deliberazione consiliare n° 17 del 27/05/2008)

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ARTICOLO 1

FINALITÀ

 

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Ai sensi dello Statuto Comunale è istituita, presso l'Ufficio del Sindaco, la Commissione Intercomunale per le pari opportunità tra uomo e donna.

 

Essa è organo permanente consultivo e di proposta ed opera al fine di promuovere la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale. A tal fine di seguito sono riportati i richiami legislativi

 

La Commissione Intercomunale  per la promozione delle pari Opportunità opera in primis a garanzia dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nello specifico intende fare fede agli articoli n. 3, n. 31, n. 37, n.51.

Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Inoltre il suo agire concorre al rispetto delle norme sopranazionali e nello specifico:

La Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (18/12/1979)

 Le disposizioni Comunitarie

1.   Art. 141 (ex art. 119) del Trattato di Amsterdam

2.   Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (75/117/Cee)

3.   Direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (76/207/Cee)

4.   Direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (97/80/CE)

5.   Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2000/78/CE)

6.   Raccomandazione dei Consiglio delle Comunità europee, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (84/635/Ce)

 

Detto quadro normativo si completa con il rispetto delle misure formali e sostanziali operate dalla Commissione Regionale del Veneto istituita con la legge n.62 del 30 dicembre 1987.

 

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ARTICOLO 2

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

 

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Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Commissione svolge le seguenti funzioni:

 

• effettua, nell'ambito comunale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi provinciali e regionali che si occupano delle tematiche attinenti alle pari opportunità;

• formula proposte per il perfezionamento della normativa comunale vigente allo scopo di armonizzare la stessa agli obiettivi di cui all'art. 1;

• esprime - entro 30 giorni - parere obbligatorio sui provvedimenti comunali che hanno evidente riferimento con la condizione femminile. Gli organi amministrativi comunali sono tenuti a motivare le ragioni logico-giuridiche e di opportunità qualora ritengano di disattendere i pareri della Commissione;

• può chiedere al Consiglio Comunale il riesame di un atto deliberativo consiliare se in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1;

• promuove e sostiene la presenza delle donne negli incarichi di competenza comunale;

• raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione, documenti e materiali relativi alla politica delle pari opportunità uomo-donna;

• promuove un permanente dibattito culturale al fine di favorire l'affermazione di un'immagine della donna aliena da ogni stereotipo;

La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta ed un programma di attività da svolgersi con la relativa previsione di spesa per l'anno successivo. Gli atti suddetti sono trasmessi all'ufficio del Sindaco.

 

 

 

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ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

 

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La Commissione è costituita a partire dalla data di delibera dei Consigli Comunali e dura in carica per un arco temporale di anni tre, fino all'elezione dei nuovi componenti.

 

La Commissione è formata da componenti di diritto e da componenti elettivi, in un numero non superiore a 10 membri di sesso femminile.

 

Sono componenti di diritto le donne elette dai Consiglieri in numero massimo di due per ogni Consiglio di appartenenza ai tre comuni.

 

Sono componenti elettivi, in ragione di un nominativo, i membri:

 

a) delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne operanti nel territorio dei comuni di Tarzo, Revine Lago, Cison di Valmarino;

b) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori operanti nel territorio dei comuni sovracitati;

c) delle organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio dei comuni sovracitati.

 

Il presidente viene eletto dai membri, deve incontrare parere favorevole dei Sindaci e dalle diverse Giunte. L'incarico ha durata triennale, salvo dimissioni, al termine il mandato può essere rinnovato per un ulteriore triennio, non oltre.

 

 

 

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ARTICOLO 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

 

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Nella prima seduta, convocata da uno dei Sindaci dei tre Comuni la Commissione elegge al proprio interno il presidente ed un segretario con funzioni vicarie.

 

La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e quando lo richiedono i 2/3 dei suoi componenti.

 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la preferenza espressa dal presidente.

 

All'interno della Commissione possono costituirsi gruppi di lavoro su temi specifici.

 

A conclusione di ogni seduta la Commissione redige un apposito verbale, che verrà rimesso agli Organi istituzionali, Enti e/o Associazioni secondo le direttive della Commissione.

 

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ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

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La Commissione è convocata presso una delle sedi comunali che garantisce il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento dei compiti e delle funzioni proprie della commissione.