GALLON: ben vengano queste iniziative, tuttavia sarebbe stato opportuno un
coinvolgimento dei Capigruppo Consiliari; le minoranze potrebbero dare il loro
apporto.
SINDACO: i tempi sono stati molto stretti, le due promotrici avevano necessità
di un'approvazione giuridica, uno statuto;
DELLA PIETA': i componenti devono essere eletti dal Consiglio Comunale;
SINDACO: la maggioranza propone per la commissione i seguenti nominativi:
Fanny Costella e Michela Cesca;
RILEVATA la
persistenza nel territorio di determinate dinamiche demografiche tali da
formare una struttura sociale complessa in termini di differenziazione e di
necessità;
ESPRESSA da
parte del Sindaco l'importanza di favorire e sostenere attività che
garantiscano un equilibrato sviluppo sociale, ove tutti i Cittadini possano
contribuire al progresso della società, senza distinzioni in termini di etnia,
cultura di appartenenza, credo politico e religioso, aderendo così al principio
di uguaglianza sancito dalla Carta Costituzionale (art. 3), che garantisce
appunto le Pari Opportunità;
CONSIDERATO
che al fine di rispondere all'esigenza concreta di favorire il pieno sviluppo
dell'identità di ogni individuo, per ridurre dunque qualsiasi fenomeno di
marginalizzazione e/o qualsiasi gap esistente tra individui, si rende
necessario progettare ed implementare attività capaci di promuovere la
valorizzazione sociale ed economica;
RITENUTO
che l'attivo perseguimento di tali obiettivi favorisce il graduale sviluppo di
nuovi e più evoluti modelli culturali, con gli ovvi vantaggi sociali che ne
derivano;
VALUTATA
la disponibilità sul territorio di diverse competenze operative che possono dar
vita ad una Commissione atta a promuovere iniziative sociali per garantire le
Pari Opportunità;
RILEVATA
altresì la presenza di Enti ed Associazioni capaci di interagire e concorrere
per la realizzazione piena delle Pari Opportunità;
DATO ATTO
che assieme al Comune di Tarzo, Ente promotore, a tale progetto parteciperanno
in forma associata i Comuni di Cison di Valmarino e di Revine Lago;
VISTA la proposta di “Regolamento
della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità" dei Comuni di Tarzo, Revine Lago e Cison di
Valmarino presentata dall'Ufficio Servizi Sociali e composto da n. 5 articoli, che si sottopone all'approvazione
e che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
RILEVATO
che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267;
ACQUISITA
la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al
provvedimento;
con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese dai n.
16 Consiglieri presenti e votanti,
1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il
“Regolamento della Commissione Intercomunale per le Pari Opportunità” dei
Comuni di Tarzo, Revine Lago e Cison di Valmarino, allegato al presente
deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2.
DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del Regolamento testè approvato, componenti di diritto di nomina
consiliare per il Comune di Tarzo le signore:
- Fanny Costella
- Michela Cesca
Con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
Con separata votazione favorevole
unanime, espressa nelle forme di legge,
D I C H I A R
A
il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000.
* * * * *
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco
Introvigne
|
COMUNE
DI TARZO (Provincia
di Treviso) Via
Roma, 42 - 31020 TARZO (TV) |
REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITÀ
Comuni di
Tarzo - Revine Lago - Cison di Valmarino
* * * * *
ARTICOLO
1 - FINALITÀ
ARTICOLO
2 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO
3 - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO
4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO
5 - ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
(All. “A”: approvato con deliberazione consiliare n° 17 del
27/05/2008)
*****
*****
ARTICOLO 1
FINALITÀ
*****
Ai
sensi dello Statuto Comunale è istituita, presso l'Ufficio del Sindaco, la
Commissione Intercomunale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Essa
è organo permanente consultivo e di proposta ed opera al fine di promuovere la
piena attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale. A tal fine di
seguito sono riportati i richiami legislativi
La
Commissione Intercomunale per la
promozione delle pari Opportunità opera in primis a garanzia dei principi della
Costituzione della Repubblica Italiana, nello specifico intende fare fede agli
articoli n. 3, n. 31, n. 37, n.51.
Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Inoltre il suo
agire concorre al rispetto delle norme sopranazionali e nello specifico:
La Convenzione ONU
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
(18/12/1979)
Le disposizioni Comunitarie
1. Art. 141 (ex art.
119) del Trattato di Amsterdam
2. Direttiva del
Consiglio delle Comunità europee, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio
della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di
sesso femminile (75/117/Cee)
3. Direttiva del
Consiglio delle Comunità europee, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione
del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e
le condizioni di lavoro (76/207/Cee)
4. Direttiva del
Consiglio del 15 dicembre 1997 riguardante l'onere della prova nei casi di
discriminazione basata sul sesso (97/80/CE)
5. Direttiva del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(2000/78/CE)
6. Raccomandazione
dei Consiglio delle Comunità europee, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di
azioni positive a favore delle donne (84/635/Ce)
Detto quadro
normativo si completa con il rispetto delle misure formali e sostanziali
operate dalla Commissione Regionale del Veneto istituita con la legge n.62 del
30 dicembre 1987.
*****
ARTICOLO 2
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
*****
Per
il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Commissione svolge le
seguenti funzioni:
•
effettua, nell'ambito comunale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o
in collaborazione con altri organismi provinciali e regionali che si occupano
delle tematiche attinenti alle pari opportunità;
•
formula proposte per il perfezionamento della normativa comunale vigente allo
scopo di armonizzare la stessa agli obiettivi di cui all'art. 1;
•
esprime - entro 30 giorni - parere obbligatorio sui provvedimenti comunali che
hanno evidente riferimento con la condizione femminile. Gli organi
amministrativi comunali sono tenuti a motivare le ragioni logico-giuridiche e
di opportunità qualora ritengano di disattendere i pareri della Commissione;
•
può chiedere al Consiglio Comunale il riesame di un atto deliberativo
consiliare se in contrasto con le finalità di cui all'articolo 1;
•
promuove e sostiene la presenza delle donne negli incarichi di competenza
comunale;
•
raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa e di ogni altro mezzo di
comunicazione, documenti e materiali relativi alla politica delle pari
opportunità uomo-donna;
•
promuove un permanente dibattito culturale al fine di favorire l'affermazione
di un'immagine della donna aliena da ogni stereotipo;
La
Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta ed un
programma di attività da svolgersi con la relativa previsione di spesa per l'anno
successivo. Gli atti suddetti sono trasmessi all'ufficio del Sindaco.
*****
ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
*****
La
Commissione è costituita a partire dalla data di delibera dei Consigli Comunali
e dura in carica per un arco temporale di anni tre, fino all'elezione dei nuovi
componenti.
La
Commissione è formata da componenti di diritto e da componenti elettivi, in un
numero non superiore a 10 membri di sesso femminile.
Sono
componenti di diritto le donne elette dai Consiglieri in numero massimo di due
per ogni Consiglio di appartenenza ai tre comuni.
Sono
componenti elettivi, in ragione di un nominativo, i membri:
a)
delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne operanti nel
territorio dei comuni di Tarzo, Revine Lago, Cison di Valmarino;
b)
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori operanti nel territorio dei
comuni sovracitati;
c)
delle organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio dei comuni
sovracitati.
Il
presidente viene eletto dai membri, deve incontrare parere favorevole dei
Sindaci e dalle diverse Giunte. L'incarico ha durata triennale, salvo
dimissioni, al termine il mandato può essere rinnovato per un ulteriore
triennio, non oltre.
*****
ARTICOLO 4
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
*****
Nella
prima seduta, convocata da uno dei Sindaci dei tre Comuni la Commissione elegge
al proprio interno il presidente ed un segretario con funzioni vicarie.
La
Commissione si riunisce su convocazione del presidente e quando lo richiedono i
2/3 dei suoi componenti.
Per
la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale la preferenza espressa dal presidente.
All'interno
della Commissione possono costituirsi gruppi di lavoro su temi specifici.
A
conclusione di ogni seduta la Commissione redige un apposito verbale, che verrà
rimesso agli Organi istituzionali, Enti e/o Associazioni secondo le direttive
della Commissione.
*****
ARTICOLO 5
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
*****
La
Commissione è convocata presso una delle sedi comunali che garantisce il
necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento dei
compiti e delle funzioni proprie della commissione.