L'assessore Sacchet
illustra il punto: precisa che il Piano Regolatore adottato nel 1997 prevedeva
un collegamento tra la ex-Statale e Via Rive di S. Pietro (all'incirca nella
zona di villa Ceschelli), una seconda variante ha tolto la strada, una terza variante
ha introdotto la lottizzazione. Precisa che le motivazioni sono da chiedere all'attuale
minoranza.
Dà lettura delle
osservazioni presentate da privati.
SACCHET: l'osservazione n. 1 (prot. n. 3680/08):
non è ammissibile per motivazioni tecniche. Si propone di respingerla. L'arch.
De Cumis, presente e invitato a prendere la parola, precisa che l'osservazione
doveva essere presentata in sede di approvazione del P.R.G. e non in sede di
approvazione di un piano di lottizzazione; peraltro non ha l'impostazione di un'osservazione.
GALLON: l'amministrazione
Dalla Bona aveva evidenziato un problema di viabilità ed erano stati presi dei
contatti con un privato in modo da veicolare il traffico in andata in Via
Toniolo e in ritorno sulla strada di Perenzin.
SACCHET: informa il
Consiglio che con nota protocollata in data odierna i sig.ri Perenzin, in
merito al Pati, si sono dichiarati disposti alla cessione e realizzazione da
parte loro, nella loro proprietà, di una strada e questa Amministrazione è
prossima alla realizzazione di un accordo di programma; e questo è un fatto
concreto.
DELLA PIETA': propone
di accogliere l'osservazione dei privati solo per tranquillizzare i cittadini;
SINDACO: non si può
approvare l'osservazione in quanto non riguarda la lottizzazione.
L'assessore DE POLO
richiede venga verbalizzato che ha molto a cuore la viabilità di Tarzo,
compresa quella di Via Toniolo che è difficile ed impegnativa;
GALLON: precisa che
se a questa Amministrazione non andava bene con la IV^ variante si poteva
stralciare.
SINDACO: una tale
osservazione poteva venire da chiunque ma non da un amministratore che ha fatto
due mandati; non si poteva togliere un diritto acquisito solo per una scelta
politica.
GALLON: chiede come
mai in alcuni casi sia stato fatto: la lottizzazione di Colmaggiore dimezzata.
SINDACO: su richiesta
dei proprietari.
VICESINDACO: esprime
il proprio voto favorevole visto che l'unico atto concreto si è avuto questa
mattina;
Il Segretario
Comunale certifica che l'osservazione 1
- depositata agli atti. Non è
ammissibile.
Si vota per
respingere l'osservazione 1 in quanto non ammissibile.
Votazione favorevole
all'unanimità e n. 1 astenuto (consigliere Della Pietà).
L'assessore SACCHET
legge l'osservazione n. 2 (prot. n. 3831/08)
- depositata agli atti.
Si procede alla
votazione separata di ciascuno dei tre punti dell'osservazione n. 2:
- punto a): l'Amministrazione
propone di votarne l'ammissibilità.
- punto b): l'amministrazione
propone di votarne la non ammissibilità.
- punto c): l'Amministrazione
propone di votarne la non ammissibilità.
GALLON: dichiara la
propria astensione sul punto b) e si impegna ad informarsi se il punto stesso sia
legittimo o meno;
Si passa alla
votazione dell'osservazione 2 - punto a): si vota l'ammissibilità:
votazione favorevole
all'unanimità;
Si passa alla
votazione del punto b): si vota la non ammissibilità:
n. 13 favorevoli e n.
3 astenuti (Gallon, Dalle Crode e Caravita).
Si passa alla votazione
del punto c): si vota la non ammissibilità:
n. 15 favorevoli e n.
1 astenuto (Gallon).
L'assessore SACCHET
legge l'osservazione n. 3 (prot. n.
3870/08) - depositata agli atti.
Non è ammissibile.
DELLA PIETA': chiede
se inammissibile anche dove fa riferimento all'inserimento in convenzione.
SINDACO: doveva
essere previsto nel piano regolatore, non può essere inserito ora;
Si passa alla
votazione dell'osservazione 3: si
vota la non ammissibilità:
n. 15 voti favorevoli
e n. 1 contrario (Della Pietà).
L'assessore SACCHET
legge l'osservazione n. 4 (prot. n.
3906/08) - depositata agli atti. Non è ammissibile.
Si passa alla
votazione dell'osservazione n. 4: si
vota la non ammissibilità:
n. 14 voti
favorevoli, n. 1 contrario (Della Pietà) e n. 1 astenuto (Casagrande).
Si passa alla
votazione dello schema di convenzione allegato
alla presente deliberazione con le seguenti modifiche proposte dall'Amministrazione:
- art. 4 punto 2) si
eliminano i punti c), d), e), f), g);
- art. 11 Varianti al
piano di lottizzazione: si aggiunge parziali a “… modificazioni planimetriche…” e si toglie “in modo sostanziale”;
GALLON: fa
dichiarazione di voto: contrario a modifiche in sede di Consiglio Comunale
perché non vi è la possibilità di fare delle verifiche. La Giunta Comunale o l'U.T.
avrebbe dovuto presentare delle proposte che il Consiglio Comunale avrebbe discusso
e valutato.
Con n. 12 voti
favorevoli, n. 1 contrario (Gallon) e n. 3 astenuti (Caravita, Dalle Crode,
Cesca),
si delibera di approvare l'allegato schema di convenzione,
che definisce modalità e condizioni per l'esecuzione delle opere, nonché i
relativi rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti lottizzandi;
PREMESSO CHE:
§ il
Comune di Tarzo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta
Regionale del Veneto con propria giusta deliberazione n. 2786 del 3 agosto 1999
e successive varianti;
§ il
P.R.G. prevede sull'area interessata dalla presente deliberazione una z.t.o.
C2/2 con interventi da realizzarsi con piano urbanistico attuativo (PUA);
VISTA l'istanza presentata dai
Sigg.ri Fedato Ernesta, Pietro e Tommaso, assunta al protocollo comunale al n.
6017 in data 14 maggio 2007, con la quale è stata chiesta l'approvazione del
Piano di Lottizzazione interessante le particelle situate in via Rive di S. Pietro;
CONSIDERATO
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2008,
esecutiva, è stato adottato il piano urbanistico attuativo (piano di
lottizzazione), di cui all'istanza sopra indicata;
PRESO ATTO che il Settore Tecnico Amministrativo ha provveduto alle
incombenze inerenti il deposito e la pubblicazione dello strumento attuativo
adottato, nei tempi e modalità definite dall'art. 20 dell'intervenuta legge
regionale 23.4.2004 n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;
RISCONTRATO
che alla scadenza del termine di 20 giorni conseguenti al periodo di deposito
del Piano di Lottizzazione sono pervenute le seguenti osservazioni e/o
opposizioni:
1) in data 25 marzo 2008 (prot. n. 3680) da parte di vari proprietari di via Toniolo,
2) in data 28 marzo 2008 (prot. n. 3831) da parte dei sigg.
Fedato Ernesta, Pietro e Tommaso,
3) in data 28 marzo 2008 (prot. n. 3870) da parte della
sig.ra Daniela Danieli,
4) in data 31 marzo 2008 (prot. n. 3906) da parte della
sig.ra Dalla Pietà Clara, in qualità di consigliere comunale,
ACCERTATO
che il procedimento amministrativo di adozione e successiva approvazione è
quello previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 (art. 20) e s.m.i.;
PRESO
ATTO dell'iter amministrativo di seguito descritto:
1. Il piano di lottizzazione è stato adottato
dalla Giunta comunale,
2. deposito in Segreteria comunale per la durata
di 10 (dieci) giorni, a disposizione del pubblico, del Piano di Lottizzazione
di cui si è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale
e mediante l'affissione di manifesti;
3. presentazione nei successivi 20 (venti) giorni da
parte dei proprietari degli immobili di eventuali opposizioni e presentazione
di osservazioni da parte di chiunque;
4. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del
termine di cui al punto precedente il Consiglio si esprime e decise sulle
osservazioni ed opposizioni pervenute;
VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61;
VISTA la legge regionale 5 maggio 1998 n. 21;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA
la legge 241/90 e la legge 15/05;
VISTO
il parere tecnico favorevole sulla proposta di delibera, ai
sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Stanti
le precedenti votazioni del Consiglio sulle osservazioni e sullo schema di
convenzione,
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
con votazione favorevole unanime e n. 2 astenuti (Caravita e
Dalle Crode) su n. 16 consiglieri presenti (cons. Gallon tenuto conto delle
considerazioni fatte in corso di Consiglio);
1. DI DARE ATTO che le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;
2.
DI APPROVARE, secondo i disposti della legge
regionale 23 aprile 2004 n. 11, il Piano di lottizzazione, in premessa citato;
3. DI DARE MANDATO
al Responsabile della Struttura Tecnica comunale di sottoscrivere la
Convenzione di Lottizzazione che verrà redatta in forma pubblica -
amministrativa dal Segretario Comunale;
4. DI PRENDERE ATTO che
il piano entrerà in vigore 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione nell'albo
pretorio comunale della deliberazione di approvazione;
con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
Con
separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,
D
I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
*
* * * * * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione
ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI TARZO
Provincia di Treviso
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CONDEL” PER INSEDIAMENTI
RESIDENZIALI IN VIA RIVE S. PIETRO
SCHEMA DI CONVENZIONE
Aprile 2007
IL
PROGETTISTA
Rep. n.______
CONVENZIONE URBANISTICA
PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DENOMINATO “CONDEL”
L'anno
duemilasette___, oggi ________ del mese di ______________ (___ / ___ / 2007)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante ________________________,
segretario comunale del Comune di Tarzo
(TV), competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Casa
Comunale posta in Tarzo, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti
concordemente e con il mio consenso rinunciato, si
sono costituiti i Signori:
1) FEDATO ERNESTA nata a Tarzo il 07.10.1947, residente a Tarzo, p.zza IV
Novembre n. 12 - codice fiscale FDTRST47R47L058D -
2) FEDATO PIETRO nato a Tarzo il 06.04.1951, residente a Vittorio Veneto, via
Gentili n. 5 - fiscale
FDTPTR51D06L058S -
3) FEDATO TOMASO nato a Vittorio Veneto il 07.03.1957, residente a Tarzo,
vicolo Speranza n. 1 - codice fiscale FDTTMS57C07M089N -
proprietari
del terreno contraddistinto in Comune di Tarzo, foglio 7°, mappali n. 15 - 31 -
16 - 77 - che nel presente atto saranno indicati come “Ditta lottizzante”
da una parte;
il sig. ______________________________, nato a ______________ il
______________ in qualità di responsabile del ________________________ pro
tempore del Comune di Tarzo , che qui interviene in nome e per conto dello
stesso Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco
n. _____ in data __________, nel seguito del presente atto denominato
semplicemente “Comune”,
il
quale dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta, C.F. ____________________ dall'altra.
A) che
i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la
piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in
grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie
totale territoriale di mq 6.000 e nel Piano Regolatore generale l'area è
classificata C2.2 come dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da
parte del rappresentante del Comune, che costituisce a tutti gli effetti
certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3,
della legge n. 47 del 1985.
Ciò
premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti
qui intervenute
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi
che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro
vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli
obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o
certificativi da parte del Comune.
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi
causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli
obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono
anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie
clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai
lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo
che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua
volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. L'attuazione del progetto di lottizzazione deve avvenire nel
rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale, delle norme della presente convenzione e degli elaborati
di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.
La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere previste dal presente
Piano di Lottizzazione entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica
del permesso a costruire le opere di urbanizzazione.
2.
Tutte le opere di urbanizzazione, come
successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 6
(sei) anni dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di
urbanizzazione, con possibilità di motivata proroga autorizzata dall'Ufficio
Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e Edilizia Privata.
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade
pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli
edifici previsti all'interno del Piano di lottizzazione, fermo restando il
termine ultimo e inderogabile di 6 (sei) anni
dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione.
3.
L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto
in contraddittorio tra la Ditta Lottizzante e Ufficio Tecnico Comunale.
4.
Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete o
non iniziate, il Comune potrà revocare il permesso a costruire le opere di
urbanizzazione, oppure potrà eseguire direttamente le opere, previa diffida ad
ultimarle entro congruo termine non superiore a sei mesi, con addebito di ogni
onere relativo alla Ditta lottizzante.
ART. 3 - DISPOSIZIONI
GENERALI
1.
Nel caso in cui la superficie territoriale del Piano di Lottizzazione superi i
mq. 5.000 la possibilità di procedere con interventi di nuova costruzione è
subordinata alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione in
modo che risultino assicurati agli edifici costruiti tutti i servizi indispensabili.
Tali
servizi sono specificatamente:
viabilità di accesso, allacciamento idrico e fognario, illuminazione pubblica,
allacciamento al gas metano, allacciamento all'energia elettrica.
A
tale scopo verrà predisposto a cura della Ditta Lottizzante il collaudo
parziale delle opere eseguite con le modalità di cui all'art. 13.
Le
indicazioni previste dal presente punto devono essere attuate per stralci
funzionali sulla base di singoli progetti esecutivi.
2. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni,
nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a
favore del Comune, avverrà con la stipula di successivo atto di trasferimento,
come previsto all'art. 9 e all'art. 14.
3. Nel caso in cui si ravvisi l'opportunità del soddisfacimento
dell'interesse pubblico e collettivo tali aree, nonché le opere di cui all'art.
4 e all'art. 5 sono assoggettate
a vincolo di destinazione d'uso pubblico solo ad avvenuta approvazione del
collaudo delle opere stesse effettuato ai sensi dell'art. 13.
4. Verificato che il
presente Piano di Lottizzazione reca precise disposizioni plano-volumetriche,
in alternativa al Permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione
potranno essere realizzati solo ad avvenuto collaudo favorevole mediante
presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del DPR
06/06/2001, n. 380 come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 301.
ART. 4
- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. La Ditta
Lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie spese tutte le
opere di urbanizzazione primaria così come
evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di Lottizzazione.
2. In particolare
tali opere di urbanizzazione primaria riguardano:
A. - parcheggio pubblico di mq.
255,00
B. - verde pubblico di mq.
718,00
3. Tutte
le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto
possibile, con le modalità di previste dalla “Direttiva per la realizzazione
delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori
pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11
marzo 1999).
4. I
lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la
esecuzione delle seguenti opere complementari:
A. per ogni servizio tecnologico almeno un
allacciamento predisposto per ogni lotto in modo da garantirne la definitiva
funzionalità, in conformità ai regolamenti comunali e alle convenzioni per la
gestione dei servizi pubblici a rete;
B. segnaletica stradale, verticale e
orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
________________________________________________________________.
5. Il costo
complessivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria, comprendenti sia
le infrastrutture da realizzare sia le aree da cedere al Comune per standard
urbanistici, viene determinato forfetariamente e al solo fine di disciplinare
lo scomputo degli oneri, in complessive E. (escluso
IVA) come da relazione e computo metrico estimativo allegati.
ART. 5
- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
La
ditta lottizzante, qualora necessario, si impegna ad indennizzare il Comune al
momento del rilascio di ogni singolo permesso di Costruire in conformità alle
tariffe ed ai parametri stabiliti in quel momento.
ART. 6 - CONTRIBUTO
PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
In
conformità al disposto dell'art. 86 della L.R. n. 61/85, l'importo di spesa
derivante dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, sarà
scomputato dall'importo degli oneri di urbanizzazione primaria risultante dall'applicazione
delle tabelle parametriche regionali alla volumetria edificabile risultante dal
Piano di lottizzazione, con esclusione di conguagli a favore della ditta
lottizzante e fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore del Comune.
ART. 7 - CONTRIBUTO
PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1.
Il contributo per oneri d'urbanizzazione secondaria saranno conteggiati e corrisposti
con gli importi tabellari in vigore al momento all'atto del rilascio del
singolo permesso a costruire.
ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME
CONVENZIONALE
1. Risultano estranee
al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei
lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina
urbanistica, le seguenti opere:
a) spostamenti dei sotto / sopraservizi
esistenti;
b) realizzazione di spazi per il
posizionamento dei cassonetti di isole ecologiche per la raccolta differenziata
come previsto nel P.d.L.;
c) posti macchina interni ai lotti nelle
misura minime di cui alle vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai
singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari;
e) allaccio dei contatori o delle altre
apparecchiatura inerenti le utenze private;
2.
Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite
contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione
di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.
ART.
9 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA
1.
I Lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie
per la realizzazione (e/o completamento) delle opere di urbanizzazione
primaria riguardanti la lottizzazione.
2.
Le aree per urbanizzazione primaria previste dalla convenzione saranno cedute
in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non
oltre i termini già previsti a tale scopo.
3.
Alla cessione delle aree di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile,
successivo a quello di stipula della presente convenzione, sulla base degli
esatti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa, incluse le formalità di
frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà a
carico dei lottizzanti.
ART.
10 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI (CAUZIONE)
1.
La Ditta Lottizzante costituisce quale garanzia finanziaria per l'adempimento
degli obblighi derivanti dalla presente convenzione polizza assicurativa o
bancaria per l'ammontare di E. (polizza n. ____________, emessa da
____________ in data __ / __ / ____).
2.
Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta Lottizzante
autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con
rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque
notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i
pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.
3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione
l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti
sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La
fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del
Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo
dell'inadempimento.
4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di
urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a
contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della
convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento
possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come
soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La
garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel
periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui
all'articolo 12, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo
pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi
titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
5. Il deposito cauzionale verrà svincolato su richiesta della Ditta
Lottizzante solo ad approvazione definitiva favorevole del collaudo di cui all'art.
13.
6.
L'importo della polizza fidejussoria potrà essere ridotto in funzione dei
collaudi effettuati per stralci funzionali e delle opere già realizzate.
ART. 11 - VARIANTI AL
PIANO DI LOTTIZZAZIONE
1.
È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di
approvazione in Consiglio Comunale di preventiva variante, modificazioni parziali
planimetriche che non alterino
le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici
e nelle norme di attuazione del Piano di lottizzazione, non incidano sul
dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di
aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione
pubblica.
2.
Le varianti non rientranti tra le
ipotesi di cui al presente articolo devono essere autorizzate con la procedura
richiesta per un nuovo Piano di lottizzazione che tenga conto di quanto già
realizzato.
3.
Le varianti non possono comportare, né espressamente nè tacitamente, proroga
dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 2.
ART. 12 -
MANUTENZIONE DELLE OPERE
1.
Durante l'attuazione delle opere previste nel presente piano di lottizzazione e
fino alla consegna / alla costituzione delle servitù di uso pubblico sulle aree
e sulle opere al successivo art. 16 tutti gli oneri di manutenzione ed ogni
responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso della
lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Lottizzante.
3.
In particolare per le aree a verde la Ditta Lottizzante si impegna a manutenere
le attrezzature, ad effettuare lo sfalcio dell'erba ed alla cura e pulizia
generale con particolare riguardo all'immagine pubblica ed al decoro fornito.
Nel caso in cui la Ditta Lottizzante non provveda di sua iniziativa l'Amministrazione
Comunale procederà a propria cura addebitando alla Ditta Lottizzante le spese
sostenute.
ART. 13 - COLLAUDO
DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
1.
La Ditta Lottizzante, su segnalazione dei nominativi indicati dal Comune,
nomina un collaudatore e sottopone a collaudo le opere di cui al precedente
art. 3 non prima di 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e non oltre a 180
giorni dalla medesima.
2.
Le spese di collaudo sono a carico della Ditta Lottizzante.
3.
In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà
deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, nominati il primo
dalla Ditta Lottizzante, il secondo dal Comune, ed il terzo dai due arbitri di
parte.
4.
La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio completo
carico tutte le spese, per riparare le imperfezioni, secondo le risultanze del
collaudo entro il termine stabilito dal Comune.
5.
Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta
Lottizzante, il Sindaco provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta
Lottizzante.
6. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale
di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto
autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a
richiesta del Comune.
In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità
di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia
richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo
maggior onere.
ART.
14 - CONSEGNA DELLE OPERE e/o DEI RILIEVI PARTICOLAREGGIATI
1.
Entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'approvazione
definitiva favorevole del collaudo di cui al precedente articolo la
Ditta Lottizzante consegnerà al Comune le aree e le opere realizzate di cui all'art.
4 , 5 e 8
mediante stipula degli atti di trasferimento delle aree e la costituzione delle
eventuali servitù.
2.
Il Comune assumerà immediatamente dopo la formalizzazione degli atti previsti
al comma 1 la manutenzione e la gestione delle opere.
ART.
15 - VIGILANZA
1.
In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può esercitare il potere di
controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle
previsioni del Piano di Lottizzazione approvato, a regola d'arte e nel rispetto
della normativa e delle prescrizioni del Computo Metrico Estimativo.
2.
In caso di accertate violazioni o difformità, l'Amministrazione Comunale potrà
ordinare la sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge oppure
sostituirsi alla Ditta Lottizzante per l'esecuzione di tutte le opere con
addebito di ogni relativo costo.
ART. 16 - SANZIONI
1.
Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si
riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere in
sostituzione dei lottizzanti e a spese degli stessi, secondo le modalità
previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando i predetti lottizzanti
non vi abbiano provveduto e siano stati messi in mora con preavviso non
inferiore a 90 (novanta) giorni.
2.
Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno e all'incameramento
della somma prestata a garanzia con polizza fidejussoria.
ART. 17 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e
accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti
successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la
redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i
rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei
lottizzanti.
1. Il progetto del Piano di Lottizzazione è parte integrante e
sostanziale della presente convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno
accordo, stabiliscono che gli atti costituenti il Piano di Lottizzazione quali
atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo
depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e
inequivocabilmente, NON vengano allegati materialmente alla convenzione.
ART.
19 - TRASFERIMENTO A TERZI
1.
In caso di trasferimento anche parziale delle aree la Ditta Lottizzante,
mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà
rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti
dalla presente convenzione che dovrà essere richiamata nell'atto di
trasferimento.
2.
La Ditta Lottizzante e i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso
il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.
ART.
20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. La Ditta Lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale
che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. La Ditta Lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari
alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi
assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di
aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano
Regolatore Generale.
4. Tutte le spese
imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico
della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla
presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28/06/1943, n.
666, oltre all'applicazione di eventuali altri benefici più favorevoli.
ART. 21 - ELABORATI ED
ALLEGATI DI PROGETTO
Il progetto di
lottizzazione è composto dai seguenti documenti in atti del Comune:
DESCRIZIONE |
Scala |
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Relazione tecnico illustrativa |
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Elaborati grafici: |
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Tav. 01 |
Planimetria catastale - estratto del PRG |
1/2000 |
Tav. 02 |
Planimetria delimitazione ambito di intervento. |
1/500 |
Tav. 03 |
Planimetria generale |
1/500 |
Tav. 04 |
Dati tecnici - urbanistici del PRG e di progetto |
1/500 |
Tav. 05.0 |
Planimetria impianti tecnologici esistenti |
1/500 |
Tav. 05.1 |
Planimetria collettore acque bianche e nere |
1/500 |
Tav. 05.2 |
Planimetria impianti Enel - telefono - ill. pubblica |
1/500 |
Tav. 05.3 |
Planimetria acquedotto - gas metano |
1/500 |
Tav. 06.0 |
Planimetria con posizione delle sezioni |
1/500 |
Tav. 06.1 |
Sezioni trasversali n. 1 - 8 |
1/500 |
Tav. 06.2 |
Sezioni trasversali n. 2 - 7 |
1/500 |
Tav. 06.3 |
Sezioni trasversali n. 4 - 5 |
1/500 |
Tav. 06.4 |
Sezioni trasversali n. 3 - 6 |
1/500 |
Tav. 07 |
Sezione stradale tipo - particolari costruttivi |
1/50/varie |
Norme di attuazione |
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Schema di convenzione |
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Computo metrico estimativo |
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Capitolato speciale |
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Documentazione fotografica |
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Perizia geologica |
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Le
parti mi dispensano dalla lettura dei citati documenti, dichiarando di averne
perfetta conoscenza.
Io
sottoscritto, Segretario comunale, a richiesta delle parti qui convenute e
costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta
ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me
interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro
volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in
ogni sua parte sottoscrivendolo insieme a me Segretario Comunale, in calce alla
presente pagina e firmando il margine esterno dei primi fogli.
Letto, confermato,
sottoscritto.
IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE LA
DITTA LOTTIZZANTE |
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