L'assessore Sacchet illustra il punto: precisa che il Piano Regolatore adottato nel 1997 prevedeva un collegamento tra la ex-Statale e Via Rive di S. Pietro (all'incirca nella zona di villa Ceschelli), una seconda variante ha tolto la strada, una terza variante ha introdotto la lottizzazione. Precisa che le motivazioni sono da chiedere all'attuale minoranza.

Dà lettura delle osservazioni presentate da privati.

 

SACCHET: l'osservazione n. 1 (prot. n. 3680/08): non è ammissibile per motivazioni tecniche. Si propone di respingerla. L'arch. De Cumis, presente e invitato a prendere la parola, precisa che l'osservazione doveva essere presentata in sede di approvazione del P.R.G. e non in sede di approvazione di un piano di lottizzazione; peraltro non ha l'impostazione di un'osservazione.

GALLON: l'amministrazione Dalla Bona aveva evidenziato un problema di viabilità ed erano stati presi dei contatti con un privato in modo da veicolare il traffico in andata in Via Toniolo e in ritorno sulla strada di Perenzin.

SINDACO: legge uno stralcio della deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 2001 in cui gli allora consiglieri Pradella e De Polo rilevavano la necessità di potenziare la viabilità in Rive di S. Pietro e l'allora vice-sindaco Gallon aveva dissentito dall'intervento citato.

SACCHET: informa il Consiglio che con nota protocollata in data odierna i sig.ri Perenzin, in merito al Pati, si sono dichiarati disposti alla cessione e realizzazione da parte loro, nella loro proprietà, di una strada e questa Amministrazione è prossima alla realizzazione di un accordo di programma; e questo è un fatto concreto.

DELLA PIETA': propone di accogliere l'osservazione dei privati solo per tranquillizzare i cittadini;

SINDACO: non si può approvare l'osservazione in quanto non riguarda la lottizzazione.

L'assessore DE POLO richiede venga verbalizzato che ha molto a cuore la viabilità di Tarzo, compresa quella di Via Toniolo che è difficile ed impegnativa;

GALLON: precisa che se a questa Amministrazione non andava bene con la IV^ variante si poteva stralciare.

SINDACO: una tale osservazione poteva venire da chiunque ma non da un amministratore che ha fatto due mandati; non si poteva togliere un diritto acquisito solo per una scelta politica.

GALLON: chiede come mai in alcuni casi sia stato fatto: la lottizzazione di Colmaggiore dimezzata.

SINDACO: su richiesta dei proprietari.

VICESINDACO: esprime il proprio voto favorevole visto che l'unico atto concreto si è avuto questa mattina;

 

Il Segretario Comunale certifica che l'osservazione 1 - depositata agli atti. Non è ammissibile.

Si vota per respingere l'osservazione 1 in quanto non ammissibile.

Votazione favorevole all'unanimità e n. 1 astenuto (consigliere Della Pietà).

 

L'assessore SACCHET legge l'osservazione n. 2 (prot. n. 3831/08) - depositata agli atti.

Si procede alla votazione separata di ciascuno dei tre punti dell'osservazione n. 2:

- punto a): l'Amministrazione propone di votarne l'ammissibilità.

- punto b): l'amministrazione propone di votarne la non ammissibilità.

- punto c): l'Amministrazione propone di votarne la non ammissibilità.

 

GALLON: dichiara la propria astensione sul punto b) e si impegna ad informarsi se il punto stesso sia legittimo o meno;

 

Si passa alla votazione dell'osservazione 2 - punto a): si vota l'ammissibilità:

votazione favorevole all'unanimità;

 

Si passa alla votazione del punto b): si vota la non ammissibilità:

n. 13 favorevoli e n. 3 astenuti (Gallon, Dalle Crode e Caravita).

 

Si passa alla votazione del punto c): si vota la non ammissibilità:

n. 15 favorevoli e n. 1 astenuto (Gallon).

 

L'assessore SACCHET legge l'osservazione n. 3 (prot. n. 3870/08) - depositata agli atti. Non è ammissibile.

 

DELLA PIETA': chiede se inammissibile anche dove fa riferimento all'inserimento in convenzione.

SINDACO: doveva essere previsto nel piano regolatore, non può essere inserito ora;

 

Si passa alla votazione dell'osservazione 3: si vota la non ammissibilità:

n. 15 voti favorevoli e n. 1 contrario (Della Pietà).

 

L'assessore SACCHET legge l'osservazione n. 4 (prot. n. 3906/08) - depositata agli atti. Non è ammissibile.

 

Si passa alla votazione dell'osservazione n. 4: si vota la non ammissibilità:

n. 14 voti favorevoli, n. 1 contrario (Della Pietà) e n. 1 astenuto (Casagrande).

 

Si passa alla votazione dello schema di convenzione allegato alla presente deliberazione con le seguenti modifiche proposte dall'Amministrazione:

- art. 4 punto 2) si eliminano i punti c), d), e), f), g);

- art. 11 Varianti al piano di lottizzazione: si aggiunge parziali a “… modificazioni  planimetriche…”    e si toglie   in modo sostanziale”;

 

GALLON: fa dichiarazione di voto: contrario a modifiche in sede di Consiglio Comunale perché non vi è la possibilità di fare delle verifiche. La Giunta Comunale o l'U.T. avrebbe dovuto presentare delle proposte che il Consiglio Comunale avrebbe discusso e valutato.

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrario (Gallon) e n. 3 astenuti (Caravita, Dalle Crode, Cesca),

si delibera di approvare l'allegato schema di convenzione, che definisce modalità e condizioni per l'esecuzione delle opere, nonché i relativi rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i soggetti lottizzandi;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

§    il Comune di Tarzo è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con propria giusta deliberazione n. 2786 del 3 agosto 1999 e successive varianti;

§    il P.R.G. prevede sull'area interessata dalla presente deliberazione una z.t.o. C2/2 con interventi da realizzarsi con piano urbanistico attuativo (PUA);

            VISTA l'istanza presentata dai Sigg.ri Fedato Ernesta, Pietro e Tommaso, assunta al protocollo comunale al n. 6017 in data 14 maggio 2007, con la quale è stata chiesta l'approvazione del Piano di Lottizzazione interessante le particelle situate in via Rive di S. Pietro;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2008, esecutiva, è stato adottato il piano urbanistico attuativo (piano di lottizzazione), di cui all'istanza sopra indicata;

PRESO ATTO che il Settore Tecnico Amministrativo ha provveduto alle incombenze inerenti il deposito e la pubblicazione dello strumento attuativo adottato, nei tempi e modalità definite dall'art. 20 dell'intervenuta legge regionale 23.4.2004 n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;

RISCONTRATO che alla scadenza del termine di 20 giorni conseguenti al periodo di deposito del Piano di Lottizzazione sono pervenute le seguenti osservazioni e/o opposizioni:

1)            in data 25 marzo 2008 (prot. n. 3680) da parte di vari proprietari di via Toniolo,

2)            in data 28 marzo 2008 (prot. n. 3831) da parte dei sigg. Fedato Ernesta, Pietro e Tommaso,

3)            in data 28 marzo 2008 (prot. n. 3870) da parte della sig.ra Daniela Danieli,

4)            in data 31 marzo 2008 (prot. n. 3906) da parte della sig.ra Dalla Pietà Clara, in qualità di consigliere comunale,

ACCERTATO che il procedimento amministrativo di adozione e successiva approvazione è quello previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 (art. 20) e s.m.i.;

PRESO ATTO dell'iter amministrativo di seguito descritto:

1. Il piano di lottizzazione è stato adottato dalla Giunta comunale,

2. deposito in Segreteria comunale per la durata di 10 (dieci) giorni, a disposizione del pubblico, del Piano di Lottizzazione di cui si è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale e mediante l'affissione di manifesti;

3. presentazione nei successivi 20 (venti) giorni da parte dei proprietari degli immobili di eventuali opposizioni e presentazione di osservazioni da parte di chiunque;

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente il Consiglio si esprime e decise sulle osservazioni ed opposizioni pervenute;

            VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61;

            VISTA la legge regionale 5 maggio 1998 n. 21;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 241/90 e la legge 15/05;            

VISTO il parere tecnico favorevole sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

Stanti le precedenti votazioni del Consiglio sulle osservazioni e sullo schema di convenzione,

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

con votazione favorevole unanime e n. 2 astenuti (Caravita e Dalle Crode) su n. 16 consiglieri presenti (cons. Gallon tenuto conto delle considerazioni fatte in corso di Consiglio);

 

D E L I B E R A

1.   DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;

2. DI APPROVARE, secondo i disposti della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, il Piano di lottizzazione, in premessa citato;

3. DI DARE MANDATO al Responsabile della Struttura Tecnica comunale di sottoscrivere la Convenzione di Lottizzazione che verrà redatta in forma pubblica - amministrativa dal Segretario Comunale;

4. DI PRENDERE ATTO che il piano entrerà in vigore 15 (quindici) giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio comunale della deliberazione di approvazione;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

* * * * * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 

 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE      

                                                                                               Daniela Ghedin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TARZO

Provincia di Treviso

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE “CONDEL” PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI IN VIA RIVE S. PIETRO  

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2007

 

                                                                                                          IL PROGETTISTA

 

                                                                      

           

 

 

 

 

Rep. n.______

 
COMUNE DI TARZO                                    PROVINCIA DI TREVISO

 

 

 

CONVENZIONE URBANISTICA
PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DENOMINATO “CONDEL”

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

L'anno duemilasette___, oggi ________ del mese di ______________ (___ / ___ / 2007)

avanti al sottoscritto ufficiale rogante ________________________, segretario comunale del Comune di Tarzo (TV), competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella Casa Comunale posta in Tarzo, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, si sono costituiti i Signori:

 

1) FEDATO ERNESTA nata a Tarzo il 07.10.1947, residente a Tarzo, p.zza IV Novembre n. 12 - codice fiscale FDTRST47R47L058D -

2) FEDATO PIETRO nato a Tarzo il 06.04.1951, residente a Vittorio Veneto, via Gentili n. 5 -   fiscale FDTPTR51D06L058S -

3) FEDATO TOMASO nato a Vittorio Veneto il 07.03.1957, residente a Tarzo, vicolo Speranza n. 1 - codice fiscale FDTTMS57C07M089N -

proprietari del terreno contraddistinto in Comune di Tarzo, foglio 7°, mappali n. 15 - 31 - 16 - 77 - che nel presente atto saranno indicati come “Ditta lottizzante” da una parte;

 

il sig. ______________________________, nato a ______________ il ______________ in qualità di responsabile del ________________________ pro tempore del Comune di Tarzo , che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. _____ in data __________, nel seguito del presente atto denominato semplicemente “Comune”,

il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. ____________________ dall'altra.

 

 

PREMESSO

 

A)          che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B)          che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 6.000 e nel Piano Regolatore generale l'area è classificata C2.2 come dichiarato, con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, che costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge n. 47 del 1985.

 

 

Ciò premesso e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti qui intervenute

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

 

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

 

1. I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

 

2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

 

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

 

4. L'attuazione del progetto di lottizzazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, delle norme della presente convenzione e degli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

 

ART. 2 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

 

1. La Ditta Lottizzante si impegna ad iniziare le opere previste dal presente Piano di Lottizzazione entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione.

 

2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 6 (sei) anni dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione, con possibilità di motivata proroga autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica e Edilizia Privata.

La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del Piano di lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile di 6 (sei) anni dalla data di notifica del permesso a costruire le opere di urbanizzazione.

 

3. L'inizio e l'ultimazione dei lavori sono determinati mediante verbale redatto in contraddittorio tra la Ditta Lottizzante e Ufficio Tecnico Comunale.

 

4. Qualora allo scadere dei termini suddetti le opere risultassero incomplete o non iniziate, il Comune potrà revocare il permesso a costruire le opere di urbanizzazione, oppure potrà eseguire direttamente le opere, previa diffida ad ultimarle entro congruo termine non superiore a sei mesi, con addebito di ogni onere relativo alla Ditta lottizzante.

 

 

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

 

1. Nel caso in cui la superficie territoriale del Piano di Lottizzazione superi i mq. 5.000 la possibilità di procedere con interventi di nuova costruzione è subordinata alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione in modo che risultino assicurati agli edifici costruiti tutti i servizi indispensabili.

Tali servizi  sono specificatamente: viabilità di accesso, allacciamento idrico e fognario, illuminazione pubblica, allacciamento al gas metano, allacciamento all'energia elettrica.

A tale scopo verrà predisposto a cura della Ditta Lottizzante il collaudo parziale delle opere eseguite con le modalità di cui all'art. 13.

Le indicazioni previste dal presente punto devono essere attuate per stralci funzionali sulla base di singoli progetti esecutivi.

 

2. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà con la stipula di successivo atto di trasferimento, come previsto all'art. 9 e all'art. 14.

3. Nel caso in cui si ravvisi l'opportunità del soddisfacimento dell'interesse pubblico e collettivo tali aree, nonché le opere di cui all'art. 4 e all'art. 5 sono assoggettate a vincolo di destinazione d'uso pubblico solo ad avvenuta approvazione del collaudo delle opere stesse effettuato ai sensi dell'art. 13.

 

4. Verificato che il presente Piano di Lottizzazione reca precise disposizioni plano-volumetriche, in alternativa al Permesso di costruire, gli interventi di nuova costruzione potranno essere realizzati solo ad avvenuto collaudo favorevole mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del DPR 06/06/2001, n. 380 come modificato dal D. Lgs. 27/12/2002, n. 301.

 

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

 

1. La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare, a totali proprie spese tutte le opere di urbanizzazione primaria così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano di Lottizzazione.

 

2. In particolare tali opere di urbanizzazione primaria riguardano:

 

A.         -   parcheggio pubblico di          mq.  255,00

B.         -   verde pubblico di                  mq.  718,00

 

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità di previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

 

4. I lottizzanti assumono inoltre a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle seguenti opere complementari:

A.    per ogni servizio tecnologico almeno un allacciamento predisposto per ogni lotto in modo da garantirne la definitiva funzionalità, in conformità ai regolamenti comunali e alle convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete;

B.    segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;

________________________________________________________________.

 

5. Il costo complessivo delle suddette opere di urbanizzazione primaria, comprendenti sia le infrastrutture da realizzare sia le aree da cedere al Comune per standard urbanistici, viene determinato forfetariamente e al solo fine di disciplinare lo scomputo degli oneri, in complessive E.         (escluso IVA) come da relazione e computo metrico estimativo allegati.

 

 

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

 

La ditta lottizzante, qualora necessario, si impegna ad indennizzare il Comune al momento del rilascio di ogni singolo permesso di Costruire in conformità alle tariffe ed ai parametri stabiliti in quel momento.

 

 

ART. 6 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

 

In conformità al disposto dell'art. 86 della L.R. n. 61/85, l'importo di spesa derivante dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, sarà scomputato dall'importo degli oneri di urbanizzazione primaria risultante dall'applicazione delle tabelle parametriche regionali alla volumetria edificabile risultante dal Piano di lottizzazione, con esclusione di conguagli a favore della ditta lottizzante e fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore del Comune.

 

 

ART. 7 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

 

1. Il contributo per oneri d'urbanizzazione secondaria saranno conteggiati e corrisposti con gli importi tabellari in vigore al momento all'atto del rilascio del singolo permesso a costruire.

 

 

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

 

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei lottizzanti a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

a)       spostamenti dei sotto / sopraservizi esistenti;

b)       realizzazione di spazi per il posizionamento dei cassonetti di isole ecologiche per la raccolta differenziata come previsto nel P.d.L.;

c)       posti macchina interni ai lotti nelle misura minime di cui alle vigenti disposizioni;

d)       verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni re­golamentari;

e)       allaccio dei contatori o delle altre apparecchiatura inerenti le utenze private;

 

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio prin­cipale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

 

 

 

ART. 9 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

 

1. I Lottizzanti si obbligano a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione (e/o com­pletamento) delle opere di urbanizzazione primaria riguardanti la lottizzazione.

 

2. Le aree per urbanizzazione primaria previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo.

 

3. Alla cessione delle aree di cui sopra si provvederà con apposito atto notarile, successivo a quello di stipula della presente convenzione, sulla base degli esatti frazionamenti catastali; ogni inerente spesa, incluse le for­malità di frazionamento e/o approntamento di ogni atto preliminare alla cessione, sarà a carico dei lottizzanti.

 

 

 

 

ART. 10 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI (CAUZIONE)

 

1. La Ditta Lottizzante costituisce quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione polizza assicurativa o bancaria per l'ammontare di E.     (polizza n. ____________, emessa da ____________ in data __ / __ / ____).

 

2. Nell'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni assunte la Ditta Lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con esonero ad ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare.

 

3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 12, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

 

5. Il deposito cauzionale verrà svincolato su richiesta della Ditta Lottizzante solo ad approvazione definitiva favorevole del collaudo di cui all'art. 13.

 

6. L'importo della polizza fidejussoria potrà essere ridotto in funzione dei collaudi effettuati per stralci funzionali e delle opere già realizzate.

 

 

 

ART. 11 - VARIANTI AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

 

1. È consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione in Consiglio Comunale di preventiva variante, modificazioni parziali  planimetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del Piano di lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

 

2. Le varianti  non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo Piano di lottizzazione che tenga conto di quanto già realizzato.

 

3. Le varianti non possono comportare, né espressamente nè tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'art. 2.

 

 

 

ART. 12 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

 

1. Durante l'attuazione delle opere previste nel presente piano di lottizzazione e fino alla consegna / alla costituzione delle servitù di uso pubblico sulle aree e sulle opere al successivo art. 16 tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico della Ditta Lottizzante.

 

 

3. In particolare per le aree a verde la Ditta Lottizzante si impegna a manutenere le attrezzature, ad effettuare lo sfalcio dell'erba ed alla cura e pulizia generale con particolare riguardo all'immagine pubblica ed al decoro fornito. Nel caso in cui la Ditta Lottizzante non provveda di sua iniziativa l'Amministrazione Comunale procederà a propria cura addebitando alla Ditta Lottizzante le spese sostenute.

 

 

 

 

ART. 13 - COLLAUDO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

 

1. La Ditta Lottizzante, su segnalazione dei nominativi indicati dal Comune, nomina un collaudatore e sottopone a collaudo le opere di cui al precedente art. 3 non prima di 60 giorni dalla ultimazione dei lavori e non oltre a 180 giorni dalla medesima.

 

2. Le spese di collaudo sono a carico della Ditta Lottizzante.

 

3. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, nominati il primo dalla Ditta Lottizzante, il secondo dal Comune, ed il terzo dai due arbitri di parte.

 

4. La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio completo carico tutte le spese, per riparare le imperfezioni, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune.

 

5. Scaduto tale termine ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Sindaco provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta Lottizzante.

 

6. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune.

In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere.

 

 

ART. 14 - CONSEGNA DELLE OPERE e/o DEI RILIEVI PARTICOLAREGGIATI

 

1. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'approvazione definitiva favorevole del collaudo di cui al precedente articolo la Ditta Lottizzante consegnerà al Comune le aree e le opere realizzate di cui all'art. 4 , 5 e 8 mediante stipula degli atti di trasferimento delle aree e la costituzione delle eventuali servitù.

 

2. Il Comune assumerà immediatamente dopo la formalizzazione degli atti previsti al comma 1 la manutenzione e la gestione delle opere.

 

ART. 15 - VIGILANZA

 

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del Piano di Lottizzazione approvato, a regola d'arte e nel rispetto della normativa e delle prescrizioni del Computo Metrico Estimativo.

 

2. In caso di accertate violazioni o difformità, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adottare i provvedimenti di legge oppure sostituirsi alla Ditta Lottizzante per l'esecuzione di tutte le opere con addebito di ogni relativo costo.

 

 

 

 

ART. 16 - SANZIONI

 

 

1. Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si riserva la facoltà di provvedere di­rettamente all'esecuzione delle opere in sostituzione dei lottizzanti e a spese degli stessi, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando i predetti lottizzanti non vi abbiano provveduto e siano stati messi in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni.

 

2. Resta salvo il diritto del Co­mune al risarcimento del danno e all'incameramento della somma prestata a garanzia con polizza fidejussoria.

 

 

ART. 17 - SPESE

 

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti.

 

 

ART. 18 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

 

1. Il progetto del Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti costituenti il Piano di Lottizzazione quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, NON vengano allegati materialmente alla convenzione.

 

 

ART. 19 - TRASFERIMENTO A TERZI

 

1. In caso di trasferimento anche parziale delle aree la Ditta Lottizzante, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovrà rendere edotti i cessionari di tutti gli obblighi ed oneri a loro derivanti dalla presente convenzione che dovrà essere richiamata nell'atto di trasferimento.

 

2. La Ditta Lottizzante e i singoli acquirenti saranno comunque responsabili verso il Comune per tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

 

 

ART. 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

 

1. La Ditta Lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

 

2. La Ditta Lottizzante autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

 

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.

 

4. Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28/06/1943, n. 666, oltre all'applicazione di eventuali altri benefici più favorevoli.

 

ART. 21 -   ELABORATI ED ALLEGATI DI PROGETTO

 

Il progetto di lottizzazione è composto dai seguenti documenti in atti del Comune:

 

 

 

DESCRIZIONE

Scala

Relazione tecnico illustrativa

 

 

Elaborati grafici:

 

 

Tav. 01

Planimetria catastale - estratto del PRG

1/2000

Tav. 02

Planimetria delimitazione ambito di intervento.

1/500

Tav. 03

Planimetria generale

1/500

Tav. 04

Dati tecnici - urbanistici del PRG e di progetto

1/500

Tav. 05.0

Planimetria impianti tecnologici esistenti

1/500

Tav. 05.1

Planimetria collettore acque bianche e nere

1/500

Tav. 05.2

Planimetria impianti Enel - telefono - ill. pubblica

1/500

Tav. 05.3

Planimetria acquedotto - gas metano

1/500

Tav. 06.0

Planimetria con posizione delle sezioni

1/500

Tav. 06.1

Sezioni trasversali n. 1 - 8

1/500

Tav. 06.2

Sezioni trasversali n. 2 - 7

1/500

Tav. 06.3

Sezioni trasversali n. 4 - 5

1/500

Tav. 06.4

Sezioni trasversali n. 3 - 6

1/500

Tav. 07

Sezione stradale tipo - particolari costruttivi

1/50/varie

Norme di attuazione

 

 

Schema di convenzione

 

 

Computo metrico estimativo

 

 

Capitolato speciale

 

 

Documentazione fotografica

 

 

Perizia geologica

 

 

 

Le parti mi dispensano dalla lettura dei citati documenti, dichiarando di averne perfetta conoscenza.

 

Io sottoscritto, Segretario comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte sottoscrivendolo insieme a me Segretario Comunale, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno dei primi fogli.

 

Letto, confermato, sottoscritto.

 

                      IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

 

 

                     

 

 

                    LA DITTA LOTTIZZANTE