(Entra il consigliere Michele
GALLON).
L'assessore Lino BIANCO
illustra il Regolamento di cui al punto all'ordine del giorno, precisa che è un
Regolamento che va a prendere in considerazione un po' tutte le tipologie degli
animali;
Dopo avere sottoposto il regolamento elaborato dall'Ufficio
di Polizia Locale, alla conferenza dei capigruppo in data 10/06/2008, i
componenti presenti hanno concordato di apportare, in forma di emendamento,
le modifiche indicate:
La 1^ modifica è aver
introdotto la figura del “gattaro”. Si sono tolte le parti che erano identiche
al regolamento provinciale. Verranno contattate delle associazioni per far
risparmiare ai proprietari il costo della microchippatura. Per gli ovini e
caprini, le norme sulla transumanza sono norme e regolamenti locali tipici di
quei comuni a prevalente economia pastorale, la transumanza si può comunque
vietare.
L'entrata in vigore del
Regolamento è una norma lasciata in sospeso.
(Entra il consigliere Ettore
CESCA).
Ettore CESCA: propone di
approvare il Regolamento in via transitoria e di riapprovarlo tra novanta
giorni.
Michele GALLON: sarà
difficilmente applicabile nel territorio comunale. Occorrerà snellirlo. Era
preferibile fare il regolamento in base alle problematiche locali e per quanto
non previsto rinviare alla legge.
SINDACO: il Regolamento è
stato steso anche con la collaborazione di esperti.
Vincenzo SACCHET: chiede cosa
si intenda approvare riguardo alla transumanza.
SINDACO: la zona della
riserva, in primavera, ha le cucciolate di lepri e la cova di uova dei
faggiani, e il transito di ovini causa danni alla fauna selvatica, sarà da
vedere poi, eventualmente, ad esempio per i corridoi di passaggio dei greggi in
modo da non danneggiare la fauna selvatica.
Assessore Lino BIANCO: si può
anche imporre, tramite regolamento, che il passaggio degli ovini avvenga sui
camion;
Rolando DALLE CRODE: propone
di regolamentare la transumanza fissando il periodo temporale di passaggio dei
greggi in modo da creare il minor danno possibile alla fauna selvatica e anche
alle colture.
Fabrizio CARAVITA: gli ovini
diffondono le zecche, è un problema. Se il passaggio di greggi contribuisce a
diffonde un problema che già esiste nel nostro territorio bisogna porre
rimedio. Altra questione è la divulgazione del regolamento tramite i media, per
darne notizia a tutti. E altra questione: gli allevamenti di cani; anche in
centro del comune esiste un allevamento di cani che crea inquinamento acustico,
e impedisce anche la libera circolazione delle persone vista la pericolosità
degli animali allevati (dogo argentino).
SINDACO: si dovranno
monitorare tutti i vari aspetti delle questioni.
Stefano DAL MOLIN: controllo e
attuazione del Regolamento risulterà difficoltoso, conseguentemente il
Regolamento in questione è da considerare una dichiarazione sui diritti dell'animale.
SINDACO: L'esigenza del
Regolamento si è fatta sentire per le problematiche emerse a seguito anche
delle istanze dei privati.
Rolando DALLE CRODE: esprime
alcune perplessità sulla figura del gattaro.
Assessore Lino BIANCO: E' una
figura che si assume onori ed oneri.
Aurelio DAL GOBBO: propone di
inserire anche la guardia ambientale, all'art. 31, ossia i volontari.
Ass. Lino Bianco: il
Regolamento si approva con norma transitoria, entrata in vigore dopo 90 giorni
dalla esecutività della deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di Polizia
Veterinaria;
VISTA la legge nazionale
14 agosto 1991, n. 281 e la Legge della Regione Veneto del 28.12.1993 n° 60 in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
VISTO il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo
recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
VISTA la legge 14
ottobre 1985, n. 623 Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione
degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello,
adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979;
VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2001
n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
VISTO il D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 532 Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal D.Lgs.
20 ottobre 1998, n. 388;
VISTO il D.Lgs. 1
settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
VISTA la Legge 7
febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali
in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive
modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumità pubblica;
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio
1992, n. 116 Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
VISTA la Legge 11 febbraio
1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio;
VISTO l'articolo 70 del Regio
Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
l'articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per
l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la relativa
Circolare del Ministro dell'Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis
interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n. 480;
VISTA la legge 20 luglio 2004,
n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate;
VISTI gli articoli 544-bis,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice
penale;
VISTA l'ordinanza del Ministro
della Salute 27 agosto 2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività
di cani;
VISTA l'ordinanza del
Ministro della Salute 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare elettrico e di
altro analogo strumento sui cani;
LETTA la Dichiarazione
Universale dei diritti dell'animale proclamata dall'Unesco il 15 ottobre 1978;
RILEVATA la necessità di
coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano
temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale;
VISTO il Regolamento
Comunale di Igiene;
VISTO il T.U. delle
Leggi Sanitarie n. 1265/1934;
VISTO ed esaminato
l'allegato Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali;
DATO ATTO che il
presente provvedimento è stato esaminato dai Capigruppo Consiliari;
RITENUTO di procedere in
merito;
VISTO il parere di regolarità
tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49
del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con votazione favorevole
unanime, espressa nelle forme di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti,
D E L I B E R A
1) di
approvare il "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”,
composto di complessivi n. 31 articoli nel seguente testo che, allegato
"A" alla presente, ne diviene parte integrante e sostanziale;
2) di dare
atto che lo stesso entrerà in vigore 90 giorni dall'avvenuta esecutività della
presente deliberazione.
con votazione favorevole, unanime, espressa nelle forme
di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti,
D I C H I A R A
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000;
* * * *
Si esprime parere favorevole, sulla presente
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I°
comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE D'AREA
Daniela
Ghedin
Art. 3 - Esclusioni
Art. 4 - Profili istituzionali
Art. 5 - Detenzione di animali
Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna
selvatica autoctona
Art. 7 - Avvelenamenti e trappole
Art. 8 - Divieto di offrire animali in premio,
vincita, oppure omaggio
Art. 9 - Attraversamento di animali, rallentatori
di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica
Art.10 - Alimentazione degli animali
Art. 11 - Pet-therapy e cani per disabili
Art. 12 - Esposizione e commercializzazione di animali
Art. 13 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e circhi
Art. 14 - Inumazione di animali d'affezzione
Art. 15 - Conduzione di animali
Art. 16 - Conduzione di cani nei luoghi pubblici
Art. 17 - Anagrafe canina
Art. 18 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi
Art. 20 - Colonie feline
ANIMALI
DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA URBANA-EQUIDI - VOLATILI - ANIMALI NON
CONVENZIONALI E RETTILI
Art. 21 - Detenzione di equidi
Art. 22 - Detenzione di volatili
Art. 23 - Detenzione di animali non convenzionali e
rettili
Art. 24 - Detenzione di specie animali acquatici
Art. 25 - Detenzione di ovini e caprini
Art. 26 - Misure minime di stabulazione
Art. 27 - Danni al Patrimonio pubblico
Art. 28 - Disposizioni finali
Art. 29 - Responsabilità civile
Art. 30 - Sanzioni
Art. 31 - Vigilanza
Allegato A
Allegato B 1
Allegato B 2
Entrata in vigore
TITOLO
I
FINALITA'
Il
presente Regolamento ha lo scopo di promuovere la salute pubblica, la tutela ed
il benessere degli animali favorendone la corretta convivenza con l'uomo e
riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le
proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
L'affermazione
di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci
diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire finalizzato al
rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
Al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per
l'ambiente, il Comune di Tarzo promuove e sostiene iniziative di
sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali
e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a
tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle
giovani generazioni.
Allo
scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune:
- per i grandi temi e per i singoli aspetti legati a
problematiche specifiche territoriali promuove forme di collaborazione, in
particolare con il Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL 7, che
istituzionalmente persegue finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto
del presente Regolamento, con altri Enti e con le Associazioni di volontariato
zoofile ed ambientaliste;
- promuove, inoltre, programmi di tutela degli animali mirati
al loro benessere.
TITOLO
II
DEFINIZIONI
- AMBITO DI APPLICAZIONE -
ESCLUSIONI
- PROFILI ISTITUZIONALI
Art. 1
Definizioni
- Animali d'affezione o da
compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per
compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che
svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da
pet-therapy e da riabilitazione ed impiegati nella pubblicità. Vengono altresì
compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite “non
convenzionali”, quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici
non sono considerati animali d'affezione.
- Animale
da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata
secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in
ambito familiare.
- Animale
da reddito: specie zootecnica allevata a fini economico-commerciali.
- Animali
sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l'uomo in ambiente
urbano e da cui traggono sostentamento.
- Colonia
felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano
abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo,
e in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere
opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario dell'Azienda
ULSS di competenza in accordo con le Associazioni animaliste riconosciute.
- Gattaro: persona che con attività volontaria e mezzi propri, provvede
al sostentamento e alla cura di colonia/e felina/e presenti sul territorio.
Art. 2
Ambito di applicazione
Le norme di cui al
presente Regolamento si applicano a tutti gli animali vertebrati ed
invertebrati tenuti a qualsiasi titolo anche in stato di libertà o semilibertà
che si trovano o dimorano, stabilmente
o temporaneamente, nel territorio
comunale.
Art. 3
Esclusioni
Le norme
del presente Regolamento non si applicano:
1) alle
attività economiche inerenti gli animali da reddito o ad esso in ogni modo
connesse (salvo i punti 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 19 dell'art. 5 ed i casi
degli artt. 21 e 23);
2) all'attività
connessa al prelievo venatorio, all'addestramento dei cani e dei rapaci, alla
pesca sportiva o di mestiere quando eseguite in conformità alle disposizioni
vigenti;
3) alla
attività di raccolta di molluschi, anellidi, anfibi e larve quando già normata;
4) all'attività
di disinfestazione e derattizzazione;
5) alla sperimentazione animale in quanto già regolamentata da
norme nazionali e comunitarie.
Art. 4
Profili istituzionali
1) Il Sindaco, nei modi e termini della sua competenza e sulla
base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela
delle specie animali presenti nel territorio comunale, vigila sulla osservanza
delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le
disposizioni previste nel presente Regolamento.
2) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme
di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto delle specie animali
specialmente se produttive di iniziative atte a favorire la sopravvivenza delle
specie in difficoltà; il Comune si adopera a diffondere e promuovere quelle
garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da
affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed
il loro abbandono.
4) Il Comune persegue ogni manifestazione di maltrattamento
verso tutti gli animali.
5) Il Comune promuove, in collaborazione con l'ASL 7 e le
Associazioni Animaliste e Protezioniste iscritte all'Albo Regionale, programmi
di informazione e di educazione rivolti alla scuola ed ai cittadini e corsi di
aggiornamento e di formazione.
Stante la
complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e
fattispecie, risulta opportuno qui di seguito, riportare le principali fonti
normative che individuano le autorità competenti e le rispettive attribuzioni:
1. Il
testo unico delle leggi sanitarie, DPR 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco,
attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla
difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il
R.D. 45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro
attribuzioni in materia sanitaria, si avvalessero dei medici Provinciali e
degli Uffici Sanitari Comunali, ora Aziende ULSS.
3. Il
Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli artt. 17, 18 ed all'art.
24 cita che qualsiasi concentramento di animali debba essere sotto la vigilanza
e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si
ritiene che i negozi di animali le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi
rientrino nella definizione di “concentrazione di animali” e quindi debbano
sottoporsi alla tutela della vigilanza del servizio veterinario.
6. In
applicazione della Legge 11.02.1992 n. 157, il Sindaco esercita la tutela delle
specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo
stato libero nel territorio comunale, nonché il diritto di proprietà verso le
specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili.
7. Il
Comune in base alla Legge 281/1991 ed alla Legge Regionale 60/1993, promuove e
disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
8. La
Legge 20.07.2004 n. 189 detta disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate.
9. La
Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee
guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi
(DGR 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (DGR1707/2004) ed
anagrafe canina (DGR 887/2004 e DGR 1515/2004).
10. La Regione Veneto con Legge Regionale n. 3 del 03
gennaio 2005, ha promulgato disposizioni sulle terapie complementari (terapia
del sorriso e pettherapy), indicandone tra l'altro le finalità, le modalità d'applicazione
e la formazione degli operatori. COMMA CASSATO.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 5
Detenzione e maltrattamento di
animali
1) E'
severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte
del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di
corpo idrico. Si fa salva la liberazione in luoghi adatti ed ad opera di
personale appositamente addestrato ed autorizzato di animali destinati al
ripopolamento o alla reintroduzione in libertà di animali provenienti dai
centri di recupero autorizzati.
2) Chi
detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello
stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela,
garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche,
fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone
condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve
farlo
curare da un Veterinario e porre in essere, per quanto possibile, le
prescrizioni impartite. L'impegno si intende esteso anche alla regolamentazione
della attività riproduttiva ed alla prole dei propri animali.
3) I
proprietari o detentori di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione
per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
4)
Chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o esemplari di razza
canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo di seguire
ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare danneggiamenti a persone
e cose e, per le razze indicate, di stipulare una apposita polizza assicurativa
di responsabilità civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita
normativa nazionale.
Il comma 4 dell'art. 5 viene
sostituito dal seguente: Chiunque, avendone titolo, possiede
animali da compagnia e/o esemplari di razza canina e loro incroci a rischio di
maggior aggressività ha l'obbligo di seguire ogni disposizione di legge e di
buon senso per evitare danneggiamenti a persone e cose e, per le razze
indicate, di stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile conformemente a quanto stabilito dall'apposita normativa nazionale. Dell'elenco
delle razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività fanno parte:
American Bulldog, cane da pastore di Charlapinina, cane da pastore dell'Anatolia,
cane da pastore dell'Asia Centrale, cane da pastore del Caucaso; cane da serra
da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro,
Perro da canapo majoero, Perro da presa Canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Bull
Mastiff, Bull Terrier, Rafeiro do alentejo; Rottweiler, Dobermann, Tosa inu;
5) Nel
territorio del Comune di Tarzo è vietato macellare animali con pratiche crudeli
ovvero omettendo il preventivo stordimento.
6) E'
vietato sottoporre gli animali a doping per esaltarne lo sviluppo e le
prestazioni.
7) E'
vietato tenere gli animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo; tutti
gli insediamenti dovranno avere un riparo per tutti gli animali presenti
sufficiente, almeno, a riparare da pioggia e venti principali ed almeno
comunque, consono alle esigenze minime di specie; le strutture dovranno essere
pulibili secondo i dettami minimi delle buone pratiche zootecniche relative
alla specie detenuta nonché essere a norma con i regolamenti edilizi vigenti;
dovranno essere rispettate le norme generali sul benessere animale e, se
esistenti, anche le norme specifiche per le varie specie allevate.
8) Per
evitare i molti contenziosi che nascono fra vicini la collocazione di
tali ricoveri, anche se non di nuova realizzazione, oltre che tener conto delle
distanze di legge dai confini di proprietà, si dovranno prendere in
considerazione tutti quegli accorgimenti che si rendano necessari per non
arrecare disturbo con odori, mosche, rumori ed altri inconvenienti.
9) E'
vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei
confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
Al comma
10) dell'art. 4 sono aggiunte le parole in grassetto:
10) E'
vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro
caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente
aerati (ad es. ripostigli),
scarsamente o eccessivamente illuminati (ad
esempio terrazze), senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua
e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute;
condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo da Medico
Veterinario in forma scritta.
11) E'
vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, costrizione fisica e collari
che procurino scosse elettriche.
12) E'
vietato addestrare i cani per aumentarne l'aggressività.
13) E'
vietato a tutti di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie
selvatiche, con esclusione dei falchi adibiti alla Falconeria e degli animali
artisti (definiti ai sensi del DGR 17/07/94).
14) E'
vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le
normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra
animali.
15) I
Veterinari che dovessero essere chiamati a curare animali con ferite
presumibilmente frutto di combattimenti devono comunicarlo alle forze dell'ordine
e/o alla Autorità giudiziaria.
16) E'
vietata la colorazione artificiale degli animali, ad esclusione della
identificazione per attività zootecnica, alla colorazione di uccelli e pesci
per il mantenimento in cattività delle caratteristiche fenotipiche del soggetto
con l'utilizzo di prodotti di estrazione naturale da somministrare con l'alimentazione
ed estemporanee colorazioni parziali a scopi e con metodi
compatibili
con il dovuto rispetto dell'animale.
17) E'
vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti
animali deve assicurare:
a) l'aerazione
del veicolo;
b) la
somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
c) la
protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi comunque
tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale;
d) nel
caso di trasporto su mezzi trainati curare che i gas di scarico del mezzo trainante
non penetrino nell'abitacolo dell'animale trasportato;
e) per il
trasporto degli animali all'interno degli autoveicoli valgono, sempre e
comunque, anche le norme del Codice della Strada;
f) 18) è
vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione meccanici;
19) E'
fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualunque tipo ed in qualunque
stato per la pratica dell'accattonaggio.
20) E'
vietato spellare o spiumare animali vivi ed è vietato anche strapparne il
pelame.
21)
Qualsiasi intervento atto a modificare l'integrità di tutte le specie animali
dovrà essere eseguito da un Veterinario, resta comunque vietata l'ablazione
delle unghie (onisectomia) e delle corde vocali (devocalizzazione) se non
giustificate da gravi motivi sanitari.
22) E'
ammessa l'ablazione delle dita sopranumerarie, è invece proibito praticare
interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il
taglio della coda ed il taglio delle orecchie (salvo eventuali specifiche
disposizioni dettate da norme superiori di livello nazionale). ((spostato ad
altro articolo l'invito alla massima movimentazione))
Art. 6
Cattura, detenzione e commercio di
fauna selvatica autoctona.
Sinantropi
E' fatto
divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o
commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché
distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi
vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca, delle normative
sanitarie e dell'allevamento a fini amatoriali nonché di ripopolamento.
Il
Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute e dell'igiene
pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio
Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza, può disporre interventi per il
contenimento delle popolazioni degli animali sinantropi in libertà.
Art. 7
Avvelenamenti e trappole
1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in
qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico comunale
alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano
accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione/disinfestazione,
che devono essere eseguite da personale addestrato con modalità e sostanze tali
da evitare il rischio di avvelenamento per le altre specie animali.
2) I Medici Veterinari, Liberi Professionisti od operanti all'interno
dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma,
da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o
selvatici, sono tenuti a segnalare la cosa all'Amministrazione Comunale. In
detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se
conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3) Qualora si verificassero casi di avvelenamento in aree
comunali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle
attività turistiche 11 o di pascolo. I terreni interessati dai provvedimenti
sindacali potranno, se del caso, essere segnalati da appositi cartelli.
4) E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di
animali in tutto il territorio comunale eccetto che per la cattura dei gatti per
la gestione delle colonie feline, per le pratiche della derattizzazione e per
la gestione autorizzata delle popolazioni selvatiche.
Art. 8
Divieto di offrire animali in
premio, vincita oppure omaggio
1) E'
fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire mammiferi ed
uccelli vivi in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi
titolo ad eccezione degli animali da consumo ed animali da allevamento ad
allevatori.
2) Le norme di cui al
precedente punto non si applicano alle Associazioni animaliste nell'ambito di
iniziative con lo scopo dell'adozione.
Art. 9
Attraversamento
di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento,
sottopassaggi
e cartellonistica
Nei punti
delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di
animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli
idonei rallentatori di traffico.
In dette
zone potrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento
di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di
volta in volta interessata ai singoli attraversamenti in conformità al Codice
della strada. (Tolto il riferimento ai sottopassi per la migrazione).
Art.
10
Alimentazione degli animali
L'alimentazione
degli animali deve essere regolare, secondo le esigenze della specie, con
materiale non inquinato e non deve contenere sostanze irritanti, nocive o tali
da poter nuocere direttamente e/o indirettamente alla loro salute o integrità
fisica eccetto per le operazioni autorizzate nella gestione delle dinamiche
delle popolazioni (es. piccioni).
La
quantità del cibo deve permettere a tutti gli animali di sfamarsi evitando nel
modo più assoluto qualsiasi episodio di competizione e i posti per l'accesso al
cibo devono essere di numero pari ai soggetti presenti.
E' sempre
vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di
quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione e delle larve ed
insetti per i volatili.
Art.
11
Pet-therapy e cani per disabili
Il Comune
di Tarzo appoggia programmi di preparazione di cani per disabili e l'utilizzazione
degli animali ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o
Associazioni ed Enti con competenze specifiche con attività svolte nell'ambito
del territorio comunale; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi
pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei
disabili e dei non vedenti. L'Amministrazione favorisce le iniziative ed
attività finalizzate a promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto
delle persone con gli animali da compagnia di loro proprietà o con altri
animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare si ritiene
opportuno favorire tale terapia per disabili, anziani, bambini e persone con
particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità
etc…) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e
strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura.
Art.
12
Esposizione e commercializzazione di
animali
I
commercianti di animali, anche se in forma occasionale e/o non da struttura
fissa, devono informare adeguatamente l'acquirente sulle relative esigenze
fisio-etologiche in modo da garantire un acquisto ed una detenzione consapevoli
e responsabili.
Nei
negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate
le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga
superata la loro possibilità di adattamento ed in particolare:
1) E' fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre
al pubblico ed, in ogni caso, al pubblico passaggio animali per un orario
superiore a quello di apertura; in caso di inamovibilità delle strutture e
degli animali si devono assicurare comunque le disposizioni del presente
Regolamento. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione
dei tempi e le
modalità
di esposizione;
2) I piccoli di mammifero non possono essere ceduti o esposti
per la vendita prima dello svezzamento.
3) Deve essere assicurato il benessere dell'animale,
indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di
vendita;
4) Nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato
oscuramento da fonti luminose esterne.
5) Durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata
la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione;
6) Anche nei casi ammessi è vietata la somministrazione di cibo
costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi o comunque
estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
7) E' vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza
di raggi solari diretti tali da creare malessere, la vetrina dovrà essere
idonea a mitigare gli eccessi luminosi;
8) Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero
degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in
ordine. (Misure indicativamente corrette per la detenzione di alcuni animali
sono elencate negli Allegati al presente Regolamento)
9) Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita
ed il cibo.
secondo
le esigenze della specie;
10) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale alle
attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali ad
eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il
benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni del presente
Regolamento e delle Norme superiori. Restano esclusi dal divieto gli spazi
appositamente dedicati nelle fiere ed esposizioni autorizzate.
11) I commercianti non potranno vendere animali a minori privi
dell'assenso scritto di chi ne esercita la
patria potestà potestà
genitoriale.
12) E' vietato esporre soggetti ammalati che devono essere,
invece, detenuti in luoghi idonei e diversi per le cure necessarie.
Art.
13
Norme per mostre, fiere, esposizioni
e circhi
1) L'allestimento di mercati, fiere, esposizioni e
manifestazioni con la partecipazione di animali nonché l'attendamento di circhi
su tutto il territorio comunale è soggetto ad autorizzazione del Sindaco che si
servirà del Servizio Veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 per la necessaria
istruttoria preliminare al rilascio dell'Autorizzazione. Il rilascio di parere
favorevole all'autorizzazione sindacale potrà avvenire in ottemperanza della
normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR n. 1707 del 18
giugno 2004, in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla DGR
n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio
di animali esotici e pericolosi; si dovrà tener conto anche della sicurezza per
gli animali esposti e per gli spettatori. Le richieste dovranno pervenire con
almeno 15 giorni d'anticipo per permettere l'esecuzione dell'istruttoria sia da
parte Servizio Veterinario che, anche, da parte del Uffici comunali preposti.
2) Le
strutture circensi sono soggette al rispetto dei criteri individuati dalla
vigente normativa specifica anche in relazione agli animali esotici posseduti
oltre ad ogni altra normativa vigente emessa per la tutela e salvaguardia sia
delle specie in via di estinzione che della pubblica sicurezza.
3) E' fatto divieto in tutto il territorio comunale l'allestimento
di mostre di cuccioli di cani e gatti di età inferiore ai 4 mesi ed di soggetti
non svezzati di altre specie d'affezione. Il comma 3 è sostituito dal
seguente: Le mostre di cuccioli di cani
e gatti, organizzate ed allestite sul
territorio comunale potranno tenersi con la contestuale e costante presenza
della madre dei cuccioli. Per le altre specie da affezione la presenza dei
cuccioli sarà ammessa solo dopo lo svezzamento.
4) Viene
consentita la partecipazione degli animali alle varie manifestazioni a
condizione che gli animali stessi abbiano idonea condizione
fisiologicosanitaria, ivi compresa la copertura vaccinale per le malattie,
eventualmente, individuate dalle autorità sanitarie competenti.
5) Tutti
i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le
modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina. Per
le altre specie si farà riferimento, di volta in volta, alle varie norme
vigenti che ne determinino la identificazione corretta e certa.
6) Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari
per garantire l'incolumità degli spettatori e degli animali presenti.
7) Deve
essere identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente
assistenza agli animali durante la manifestazioni.
8) Le
aree utilizzate per gli animali dovranno essere pulite e disinfettate al
termine delle manifestazioni.
Art.
14
Inumazione
di animali d'affezione
1. Il
Reg. CE/1774/2002 e le Linee guida regionali di applicazione, approvate con DGR
2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti,
mediante incenerimento o seppellimento.
2. Il
seppellimento degli animali d'affezione è possibile nel territorio di proprietà
del proprietario/detentore od in un cimitero per animali previa certificazione
di un qualsiasi Medico Veterinario iscritto all'Albo professionale in cui si
attesti l'esclusione di qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive
e diffusive della specie.
3. I
cimiteri per gli animali d'affezione:
a) sono
realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici,
non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice
civile, limitato ai cimiteri per salme.
b) I siti
cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea
dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere
della competente Azienda ULSS per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità
pubblica.
c) Nel
rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla
collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al
contenuto del punto 5, dell'art. 14 della L.R. 60/93 (Zona E).
Art. 15
Conduzione di animali
1) Su
tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune il trasporto degli
animali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e dei Regolamenti
stabiliti dal Gestore del servizio e, per i taxi, alla volontà del conduttore.
L'animale
dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario, o detentore a
qualsiasi titolo, il quale avrà cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo
o danno alcuno; per i cani, nei casi di trasportabilità, è obbligatorio l'uso
del guinzaglio molto corto e museruola; gatti ed altri animali d'affezione
devono essere trasportati in idonei contenitori.
2) È
vietato detenere e/o consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei
locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento e deposito di
alimenti; la possibilità di accesso degli animali al seguito nei luoghi di
somministrazione degli alimenti si intende concessa non appena le norme
superiori lo permetteranno con le modalità dettate dalle stesse.
3) La
possibilità di detenere e consentire l'introduzione di animali negli alberghi,
è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un eventuale
divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.
4) L'uso di un guinzaglio lungo od allungabile deve essere
commisurato alla possibilità di controllo del proprio animale e ciò per
sottrarlo al rischio di attacco di altri animali e per impedire danneggiamenti
non controllabili da parte sua.
5) E'
vietato condurre a catena o guinzaglio animali selvatici e/o esotici.
6) E'
fatto divieto di condurre animali nei cimiteri, sono esentati da questo obbligo
solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
TITOLO
IV
NORME
PARTICOLARI PER SINGOLE SPECIE
CANI
Art. 16
Conduzione di cani nei luoghi
pubblici
1) Ai
cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso,
con l'utilizzo del guinzaglio, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico
compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree
destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini,
quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto.
2) E' fatto obbligo, ove necessario, l'utilizzo anche
dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o
disturbo, senz'altro se rientranti nell'apposito elenco dell'Ordinanza del
Ministro della Salute ad oggetto “Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio
di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi”.
3) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso
pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e
delimitazioni, spazi destinati ai cani e dotati delle opportune attrezzature.
4) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e
correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile attenzione dei
loro accompagnatori che ne sono comunque responsabili.
5) E' fatto comunque divieto ai cacciatori di effettuare
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia al di fuori dei luoghi e dei
periodi consentiti.
Il comma
5) viene sostituito dal seguente: l'addestramento,
l'allenamento e l'uso di cani per la caccia è regolamentato dall'art. 18 della
l.r. 50/1993.
6) La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo
quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza
esclusiva del Servizio veterinario ASL 7 per il tramite del personale addetto
e/o convenzionato.
7) E' consentito condurre cani negli edifici pubblici solo se
muniti di guinzaglio corto e museruola garantendo la sicurezza per il pubblico
nonché silenzio e pulizia.
8) Il guinzaglio per i cani di grossa taglia deve avere
sufficienti garanzie di robustezza e deve essere tenuto da persone di maggiore
età e/o di complessione fisica sufficiente a garantire il governo dell'animale.
9) I cani devono poter effettuare un'attività motoria regolare
ed adeguata alla taglia ed alla razza.
Art. 17
Anagrafe canina
1) E'
fatto obbligo, al proprietario o altro detentore, di provvedere entro i termini
di legge all'iscrizione dei propri cani
all'anagrafe canina con contestuale identificazione mediante microchip da
eseguirsi a cura dei Veterinari pubblici o da Veterinari liberi professionisti
autorizzati.
2) I proprietari di cani devono comunicare al Servizio
Veterinario dell'ASL 7 ogni decesso, smarrimento o cambio di proprietà degli
animali anagrafati entro i 15 giorni successivi al fatto.
3) Gli organi di vigilanza, appositamente dotati di lettori di
microchip, potranno in ogni momento verificare la proprietà degli animali e/o
la regolarità dell'applicazione e/o l'aggiornamento della posizione anagrafica.
Art. 18
Caratteristiche
dei recinti e dei ricoveri
1) La
cuccia dei cani dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale e chiusa almeno
su tre lati, provvista di tetto impermeabile e rialzata da terra.
2) Le
superfici dei recinti dovranno essere drenanti e/o scolanti, pulite con
regolarità ed efficacia; le superfici e le attrezzature interne ad essi, libere
da inutili intralci, dovranno essere periodicamente disinfestate e
disinfettate.
3) I
recinti di nuova realizzazione per la detenzione temporanea o permanente
dei cani dovranno avere la superficie minima in metri 2 conforme alla
seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un
lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di almeno
il 50% del 15% di quanto previsto dalla tabella. Il rapporto fra lunghezza
e larghezza sarà almeno di un terzo. L'altezza delle recinzioni di aree e/o
recinti deve garantire che gli animali detenuti non possano uscire con salti o
arrampicate. Qualora si garantisca la movimentazione quotidiana dei cani sarà
possibile derogare dalla superficie minima imposta dalle successive tabelle.
|
Peso del cane in Kg |
Superficie minima del box In Mq Detenzione temporanea (meno di 60 giorni) |
Superficie minima del box In Mq Detenzione permanente (piu' di 60 giorni) |
|
MENO di 10 |
4,0 |
|
|
Da 11 a 30 |
6,0 |
|
|
OLTRE 30 |
8,0 |
|
4) Pur
ritenendo la catena strumento non idoneo, è consentito detenere i cani ad una
catena lunga almeno circa 4 metri o, se scorrevole, della lunghezza di almeno
tre metri; la catena dovrà avere un peso non eccessivo, almeno tale da essere
agevolmente portata ed essere munita almeno di un moschettone rotante vicino al
collare. Il collare non dovrà essere di tipo scorsoio.
Sarà
possibile derogare dalle misure sopra descritte solo ed esclusivamente su
parere motivato degli organi di controllo una volta che, presa visione della
realtà esistente, questi ravvisino un maggior pericolo per l'animale.
5) E'
ammesso tenere cani ed altri animali sui balconi e sulle terrazze delle
abitazioni purché nel rispetto delle condizioni previste dal presente
Regolamento.
6) E' fatto
obbligo ai possessori di cani già dimostratisi mordaci, di indole
potenzialmente tale o che siano di taglia sufficiente per danneggiare i
bambini, anche per solo gioco, di esporre con metodo efficace uno o più
cartelli “ATTENTI AL CANE” al confine di proprietà e/o ai possibili ingressi
nella proprietà. L'apposizione di tale cartello da parte di tutti gli altri
possessori di cani resta facoltativa.
7) Si
ribadisce che le indicazioni sui requisiti minimi di detenzione del presente
articolo non devono essere considerati come un invito a non garantire una
frequente e salutare movimentazione ai propri animali.
Art.
19
Obbligo di raccolta degli escrementi
1) I
proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere
muniti, ed essere sempre in grado di esibire ad eventuali controlli della
Polizia Locale o delle altre Forze di Polizia, di apposita paletta e/o
sacchetto o altro strumento per una igienica raccolta delle deiezioni dei
propri cani e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli
animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio
comunale per il successivo smaltimento nei contenitori per rifiuti solidi
urbani “secchi”; gli stessi sono tenuti anche a ripulire, poi, il suolo.
2) Sono
esentati da questo obbligo solo i non vedenti per i loro cani accompagnatori.
3) Sono
tenuti all'obbligo di ripulitura anche i possessori di ogni altra specie
animale come, ad esempio, di cavalli che dovessero imbrattare i suoli pubblici
e le pubbliche vie.
Art. 20
Colonie feline
1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio
comunale sono protetti ai sensi della L.R. 60/93 ed è fatto divieto a chiunque
di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di
colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato
e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una
colonia di gatti in libertà che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
2) Le
colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere
spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno
effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed
esclusivamente per comprovate e documentate esigenze. Il comma 2) viene sostituito
dal seguente: Le colonie feline presenti
sul territorio sono protette ma vengono spostate da dove abitualmente insistono
quando siano motivo di problemi igienico sanitari; gli spostamenti vanno
effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario che
comproverà le problematiche igienico sanitarie motivo dello spostamento.”
3) Il censimento delle colonie
feline viene effettuato congiuntamente tra il Servizio Veterinario dell'ASL 7 e
le Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.
4) La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà,
consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene
organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito
di programmi e con le modalità previste dalle norme ed eventuali convenzioni
vigenti. I felini così catturati e trattati saranno successivamente reimmessi
all'interno della colonia di provenienza.
5) I gatti che vivono in stato di libertà possono essere
soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve
avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da Medici Veterinari.
6) Il Comune tutela l'attività
svolta dai cittadini che si adoperano come gattari/e per la cura ed il
sostentamento delle colonie feline, riconoscendo un referente per ciascuna di
tali colonie dal rilevamento del nominativo esistente sull'apposito modulo di
censimento, redatto congiuntamente dalle Associazioni Animaliste e dal servizio
veterinario dell'ULSS 7.
Il comma 6) viene sostituito dal seguente: il Comune tutela l'attività dei cittadini
che si propongono come “GATTARI”, solo per quelle colonie feline che siano
regolarmente censite e per le quali sia nominato un referente in occasione dei
censimenti effettuati congiuntamente associazioni protezioniste ed il settore
Veterinario dell'ASL ULSS7.”
7) Ai cittadini in possesso del riconoscimento di cui al comma
precedente viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura
dei gatti, a tutte le aree di proprietà pubblica del territorio comunale dove
siano insediate le colonie censite.
8) I cittadini in possesso del riconoscimento sono tenuti, come
ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico e, quindi,
provvederanno alla regolare pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei
gatti.
ANIMALI
DA REDDITO AD USO FAMILIARE IN ZONA
URBANA
EQUIDI
- VOLATILI
ANIMALI
NON CONVENZIONALI E RETTILI
Art. 21
Detenzione
di equidi
1) Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una
struttura coperta atta a ripararli al bisogno; devono avere sempre acqua fresca
a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2) E' fatto assoluto divieto di tenere equidi sempre legati in
posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri. Si
potrà derogare dai 9 m2 qualora gli animali, durante il giorno, possano
muoversi su superfici grandi.
3) Gli
equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o
incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche soggetti
anziani o malati.
4) Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto devono
essere sempre dissellati quando non lavorano.
5) Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare
di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia in terra
piena o ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli
animali sul terreno asfaltato o cementato in modo da ripetere le condizioni
della terra piena;
b) il percorso della gara non sia
circoscritto da sponde tali da mettere in pericolo gli animali, in caso di
caduta.
c)i Gestori della manifestazione
dispongano il pubblico in modo tale da garantire anche l'incolumità degli
spettatori.
d) le aree utilizzate per gli animali
dovranno essere pulite e disinfettate al termine delle manifestazioni.
Art. 22
Detenzione
di volatili
1) Le gabbie con volatili detenuti non potranno essere esposte
a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo
dovranno essere sempre puliti, riforniti e, numericamente, sufficienti.
2) Nelle gabbie non ci deve essere un affollamento eccessivo
tenendo anche in conto la competitività, l'aggressività fra specie diverse, la taglia
e/o le 22 diverse
esigenze climatiche delle specie conviventi.
3) Gli interventi chirurgici eseguiti per impedire la fuga dei
volatili (all'innervatura delle ali ecc.), se assolutamente indispensabili,
dovranno essere eseguiti solo da Medici Veterinari previa adeguata anestesia.
4) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti degli esercizi commerciali.
5) La distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata
per impedire che un uccello vi rimanga incastrato con la testa.
6) I posatoi devono essere posizionati ad un'altezza che
impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia.
7) I posatoi, in numero adeguato, devono avere un diametro che
l'uccello circonda con la zampa per circa i 2/3.
8) Le gabbie devono essere posizionate ad un'altezza
sufficiente per garantire la sicurezza dell'uccello.
9) La misura minima delle gabbie deve permettere di poter
sbattere le ali senza colpire le pareti.
10) E' vietato eliminare l'acqua ai volatili per provocarne la
muta.
11) Si deve assicurare una corretta pulizia delle
gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
12) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero
degli animali a fini sanitari.
13) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per
il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni
ornitologiche.
Art. 23
Detenzione di animali non
convenzionali e rettili
1) Per gli animali di cui al presente articolo la detenzione in
gabbia, se inevitabile, dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche
specifiche in termini di temperatura, umidità e luce.
2) Nel caso rientrino negli appositi elenchi degli animali
esotici o a rischio di estinzione dovrà esserne comunicato il possesso al Corpo
Forestale dello Stato ottenendo o conservando il certificato CITES di
accompagnamento.
3) E comunque vietato detenere e/o liberare animali velenosi sul
territorio comunale. qualora non sia agevole trovare in distribuzione
gli antidoti, eventualmente, necessari.
4) Le disposizioni del presente articolo non si appicano nei
casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero
degli animali a fini sanitari.
5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano per
il tempo necessario all'espletamento delle mostre/fiere/esposizioni.
ANIMALI
ACQUATICI
Art. 24
Detenzione di specie animali
acquatiche
1) E' sconsigliato l'uso di acquari sprovvisti di arredi e/o
strutture ad anfratto
idonee a
nascondere i pesci, quando lo vogliano, al fine da ridurre al minimo lo stress
da paura di predazione. E' sconsigliato anche l'uso di acquari a pareti
trasparenti rotonde.
2) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la
depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche
chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze
fisiologiche delle specie ospitate.
3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei
confronti di esercizi commerciali.
OVINI
E CAPRINI
Art. 25
Detenzione
di ovini e caprini
1)
Chiunque detenga ovini e/o caprini, anche solo per motivi ornamentali, è tenuto
a comunicarlo al Servizio veterinario di Sanità animale dell'ASL 7 che
procederà al censimento conforme alle vigenti Leggi, ai test annuali e gratuiti
per la Brucellosi ed alla osservazione per le TSE. Questa disposizione non si
applica a chi è già noto e censito ai Servizi Veterinari.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 26
Misure minime di stabulazione
Per gli animali di cui agli articoli
22, 23 e 24 si potrà far riferimento a quanto indicato, a titolo informativo,
nell'Allegato B.
Art. 27
Danni al patrimonio pubblico
In
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di
danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di carente sorveglianza
dei propri animali, l'Amministrazione comunale esigerà dal trasgressore il
risarcimento del danno.
Art.
28
Disposizioni
finali
1) Per quanto non previsto o appositamente escluso dal campo di
applicazione del presente Regolamento valgono le norme stabilite dalle Leggi
comunitarie, nazionali e regionali.
2) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento decadono
tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre
disposizioni sindacali.
3) I proventi derivati dall'applicazione delle sanzioni
amministrative comminate in forza del presente Regolamento confluiranno in un
apposito capitolo di bilancio da istituirsi ed, eventualmente, finanziare che
verrà utilizzato per attività tutelanti il benessere animale.
4) Questo Regolamento dovrà avere la più ampia diffusione
possibile fra gli operatori del settore, nel mondo della scuola e fra la
cittadinanza.
Art.
29
Responsabilità civile
1) Chiunque detiene o possiede un animale a qualsiasi titolo è
responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua
custodia sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
2) La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia
stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a
prescindere dall'agire dell'uomo.
Art. 30 (articolo sostituito)
Sanzioni
1) Ai
sensi dell'art. n. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della
Legge n. 689/1981, fatte salve in ogni caso le più gravi sanzioni penali od
amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle
norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
a) Per l'inosservanza agli articoli
5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25, è prevista una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 50,00 a Euro 500,00: pagamento in misura
ridotta Euro 50,00 100,00;
b) Per l'inosservanza
all'art. 5 commi 10 e 18, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da E 25,00 a E 200,00: pagamento in misura ridotta E 50,00;
c) Per l'inosservanza
all'art. 17 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione
del microchip) è prevista (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 14.08.1991,
n. 281 e della Legge Regionale 28.12.1993 n. 60), una sanzione amministrativa
di Euro 77,00: pagamento in misura ridotta Euro 25,66.
Art. 31
Vigilanza
La Polizia locale, le
altre forze di Polizia e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della
L.R. 60/93 vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento ha entrata
in vigore dopo 90 giorni dalla esecutività della deliberazione.
In relazione al punto 2
dell'odg dell'odierna seduta consiliare, dopo avere sottoposto il regolamento
elaborato dall'Ufficio di Polizia Locale, alla conferenza dei capigruppo in
data 10/06/2008, i componenti presenti hanno concordato di apportare, in forma
di emendamento, le seguenti modifiche:
1) Fra
le definizioni elencate dall'art. 1, viene aggiunta la seguente: “- Gattaro:
persona che con attività volontaria e
mezzi propri, provvede al
sostentamente e la cura di colonia/e presenti sul territorio;
2) Il comma 10) dell'art. 4 è da cassare in
quanto la tutela in esso indicata è già esercitata nell'ambito delle proprie
competenze
dal Presidente della Provincia, delegato regionale in materia di attività
faunistico venatoria;
3) Il comma 4 dell'art. 5 viene sostituito dal
seguente: chiunque, avendone titolo, possiede animali da compagnia e/o
esemplari
di razza canina e loro incroci a rischio di maggior aggressività ha l'obbligo
di seguire ogni disposizione di legge e di buon senso per evitare
danneggiamenti a persone e cose e, per le razze indicate, di stipulare una
apposita polizza assicurativa di responsabilità civile conformemente a quanto
stabilito dall'apposita normativa nazionale;
Dell'elenco
delle razze canine e di incroci di razze a rischio aggressività fanno parte:
American Bulldog, cane da pastore di Charlapinina, cane da pastore dell'Anatolia,
cane da pastore dell'Asia Centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da serra
da Estreilla, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro
da presa Canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Bull Mastiff, Bull
Terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Doberman, Tosa inu;
4) Al comma 8 dell'art. 5 vengono soppresse le
parole “i molti”;
5) Al comma 10 dell'art. 5 dopo le parole
scarsamente aerati vengono aggiunte le parole fra parentesi (ad es.
ripostigli),
e dopo la parola illuminati aggiungere fra parentesi (ad es. terrazze);
6) La numerazione dei commi dell'art. 5 va così
corretta: la lettera f) del comma 17 diventa il comma 18 ed i seguenti
aumentano
di conseguenza;
7) Al comma 1 dell'art. 8 dopo le parole vincita
di giochi, vengono soppresse le parole “oppure in omaggio a qualsiasi
titolo”;
8) Il comma 3 dell'art. 13 è sostituito dal
seguente: 3) Le mostre di cuccioli di cani e gatti, organizzate ed allestite
sul
territorio
comunale potranno tenersi con la contestuale e costante presenza della madre
dei cuccioli. Per le altre specie da affezione la presenza dei cuccioli sarà
ammessa solo dopo lo svezzamento;
9) Al comma 3 dell'art. 17 le parole “Patria
Potestà” vanno sostituite con “Potestà Genitoriale”;
10) Il comma 5 dell'art. 16 viene sostituito dal
seguente: “5) l'addestramento, l'allevamento e l'uso dei cani per la caccia
è
regolamentato dall'art. 18 della l.r. 50/1993”;
11) al comma 3 dell'art. 18, dopo le parole “di
almeno” il numero “50” verrà sostituito dal numero “15”;
12) la tabella prevista dal comma 3 viene
sostituita dalla seguente:
Peso del cane in
Kg
|
Superficie minima del box in Mq
Detenzione temporanea (meno di
60 giorni) |
Superficie minima del box in Mq
Detenzione permanente (più di 60
giorni) |
MENO di 10
|
4,0 |
6,00 |
|
Da 11 a 30
|
6,0 |
8,00 |
|
OLTRE 30
|
8,0 |
10,00 |
13) Il comma 2 dell'art. 20, viene sostituito dal
seguente: “2) Le colonie feline presenti sul territorio sono protette ma
vengono
spostate dal dove abitualmente insistono quando siano motivo di problemi
igienico sanitari; gli spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con
il competente Servizio Veterinario che comproverà le problematiche igienico
sanitarie motivo dello spostamento.”;
14) Il comma 6 dell'art. 20 viene sostituito dal
presente “il Comune tutela l'attività dei cittadini che si propongono come
“GATTARI”,
solo per quelle colonie feline che siano regolarmente censite e per le quali
sia nominato un referente in occasione dei censimenti effettuati congiuntamente
alle associazioni protezioniste ed il settore Veterinario dell'ASL ULSS 7”;
15) Al comma 3 dell'art. 23 dopo la parola detenere
vengono aggiunte le parole “e/o liberare”, e dopo la parola
“velenosi”
vengono aggiunte le parole “sul territorio comunale” e la frase “qualora non
sia agevole trovare in distribuzione gli antidoti, eventuale, necessari.” viene
soppressa.
16) L'articolo 30 “sanzioni” viene sostituito dal
presente articolo:
Art. 30
Sanzioni
1) Ai sensi dell'art. 7/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo I della Legge n. 689/1981, fatte salve in ogni
caso le più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
1. Per l'inosservanza agli articoli 5-6-7-8-10-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25, è prevista una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta Euro 100,00;
2. Per l'inosservanza all'art. 5 commi 10 e 18, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 200,00: pagamento in misura ridotta Euro 50,00;
3. Per l'inosservanza all'art. 17 (obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina mediante l'applicazione del microchip) è
prevista (ai sensi dell'art. 5
comma 2 della Legge 14.08.1991, n. 281 e della Legge Regionale 28.12.1993 n. 60),
una sanzione amministrativa di Euro 77,00: pagamento in misura ridotta Euro
25,66.