Il Sindaco si è
informato presso l'Ass. Provinciale riguardo alla novità della quota di adesione
che va a coprire le spese di funzionamento per l'iter procedurale, con l'esperienza
del Gal precedente erano entrati un pò tutti, quindi l'afflusso di tante associazioni
aveva appesantito la possibilità di portare avanti tanti progetti. Per tale
motivo questa volta è stata introdotta una quota di adesione.
Il Sindaco dà la
parola all'Ass. Sacchet, che legge la relazione che è scaturita dai vari
incontri informativi sul Gal.
(Entra il consigliere
Marcello Franceschet).
DALLE CRODE: Non sono
d'accordo in quanto mi pare un'ulteriore spreco di denaro pubblico;
chiede se la quota
annua resterà costante o andrà ad aumentare negli anni;
Il SINDACO risponde,
e specifica che vista l'esperienza passato, a suo tempo ci furono i contributi
e quei soldi avrebbero coperto la quota associativa (se ci fosse stata); la
quota associativa è irrilevante visti i contributi europei che si possono
ottenere.
GALLON: favorevole al
Gal ma le Comunità Montane questo dovrebbero fare;
SACCHET: sono riusciti
ad abbassare la quota annua perché all'inizio non si prevedeva l'adesione di associazioni
private.
CARAVITA: chiede se
la quota di adesione è la stessa (come da allegato) o sarà variabile a seconda
delle adesioni.
SINDACO: specifica
che siamo uno degli ultimi Comuni ad aderire, gli altri comuni indicati sono
già aderenti, sono già quasi tutti passati in Consiglio Comunale, quindi se si
aggiunge qualcun altro si ridurebbe la quota.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la
proposta che è pervenuta a firma congiunta del Presidente della
Provincia di Treviso e del Presidente della Camera di Commercio di aderire al
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Società Consortile a Responsabilità
Limitata senza fini di lucro, al fine di concorrere all'emanando bando di
selezione dei GAL della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi comunitari dell'asse
4 del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013;
CONSIDERATO
che la costituenda Società consortile “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” ha lo
scopo di operare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e di dare attuazione all'Approccio
Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, che
prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) nell'ambito territoriale dell'Alta Marca
Trevigiana.
CONSIDERATA la
rilevanza degli scopi perseguiti dalla costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA
TREVIGIANA” relativi al perseguimento, in adesione agli obiettivi dell'asse 4
del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013:
- Di approcci
partecipativi e di una gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali
attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei parternariati locali;
- A stimolare uno
sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il
miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività
economiche e l'integrazione tra settori diversi.
- La collaborazione tra
soggetti pubblici e soggetti privati per l'avvio di nuove iniziative economiche
e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.
CONSIDERATO che
la partecipazione alla Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” fornirà
rappresentatività in un partenariato locale, permetterà ai soci di usufruire di
servizi informativi, di assistenza tecnica e progettuale, di poter stringere
relazioni e rapporti per aderire a progetti comuni con altri soci, di
coordinare le iniziative dei soci con quelle dei principali operatori locali,
di attivare sinergie territoriali e internazionali e di poter reperire risorse
finanziarie;
PRECISATO che
l'ambito territoriale di riferimento denominato “Alta Marca Trevigiana” è
definito dall'area comprendente i seguenti Comuni rurali della Provincia di
Treviso:
- Ambito della Comunità Montana del Grappa: Comuni di Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del
Grappa, Pederobba, Possagno.
- Ambito della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: Comuni di
Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina,
Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Sarmede, Refrontolo, Revine Lago, Segusino,
Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
- Comuni limitrofi ai Comuni montani in Destra Piave: Comuni di Fonte e San
Zenone degli Ezzelini.
- Comuni limitrofi ai Comuni montani in Sinistra Piave: Comuni di San
Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia.
L'ambito territoriale
sopra individuato ha sulla base dei dati di cui all'allegato 1 al PSR del
Veneto 2007-2013 una popolazione di 147.554 abitanti di cui il 17,51% residente
in Comuni “rurali” secondo la metodologia OCSE ossia con densità di popolazione
inferiore a 150 abitanti per Kmq e una superficie complessiva di Kmq
685,376339. Tale ambito territoriale è complessivamente omogeneo e rappresenta
in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica
sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura e sostenibile.
PRECISATO altresì:
- che il GAL, come descritto al cap. 5.3.4.2.2 del PSR del Veneto
2007-2013, consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche di un determinato
territorio, cui è demandato il potere decisionale in merito all'elaborazione e
all'attuazione delle strategie di sviluppo locale;
- che a livello decisionale il parternariato locale deve essere composto
per almeno il 50% da soggetti privati; in considerazione di ciò il capitale
sociale complessivo previsto fino ad un massimo di E 25.000,00 sarà suddiviso
in quote, come per legge, e sarà ripartito in modo tale che il 50% dello stesso
sia detenuto dai soci pubblici e il restante 50% sia detenuto dai soci privati ed
almeno il 50% dei consiglieri di amministrazione dovrà essere designata dai
soci privati;
- che il GAL dovrà costituirsi con forma giuridica ed assumere personalità
giuridica; al riguardo si è scelto la forma della società consortile a
responsabilità limitata in base a valutazioni di una migliore economicità, funzionalità ed flessibilità
gestionale rispetto alle altre forme giuridiche.
PRESA VISIONE della
proposta di Statuto della costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA”
e della proposta di ripartizione del capitale sociale fra i soci illustrata
nell'incontro del 19.11.2007 presso la Provincia di Treviso (allegato 1 alla
presente deliberazione);
RILEVATO
che la partecipazione alla costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA”
comporta un impegno economico per la sottoscrizione del capitale sociale e una
quota annua a carico necessaria per contribuire al cofinanziamento delle spese
di funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al
GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto - asse 4.
VISTO
l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000
RITENUTO per
tutto quanto sopra esposto, di dover approvare l'adesione alla costituenda
Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA”
ACQUISITO il
parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000;
con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
TUTTO CIO' PREMESSO,
AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi nella
forma di legge da n. 14 consiglieri presenti;
D E L I B E R A
- di aderire alla
costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL DELL'ALTA MARCA
TREVIGIANA” sottoscrivendo una quota di capitale sociale fino ad un massimo di E
215,79 (vedere tabella quote soci) pari a 0,86% del capitale sociale di E
25.000,00 dando atto che l'importo è finanziato al Titolo I, Funzione 1,
Servizio 1, Intervento 5 cap. 600 “Quota adesione e funzionamento GAL” Residui
Passivi del bilancio 2007;
- di approvare lo
schema di Statuto, allegato al presente atto;
- di incaricare il
Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione della
società con facoltà di apportare integrazioni o modifiche rispetto alla bozza
di Statuto allegata, che si rendessero eventualmente necessarie in sede di
sottoscrizione degli atti medesimi purchè non siano alterati i contenuti
sostanziali degli stessi.
- di contribuire al
cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non
rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione
Veneto - asse 4 con una quota annuale fino ad un massimo di E 431,58 per l'intera
durata del Programma (vedere tabelle quote soci) imputando la relativa
spesa annua nei relativi bilanci
annuali e pluriennali 2008-2013;
- di dare atto altresì
che ai conseguenti impegni di spesa sarà provveduto con appositi, successivi
atti tecnici.
Con separata
votazione favorevole, unanime, espressa nelle forme di legge,
D I C H I A R A
il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000 ad unanimità di voti favorevoli
espressi nelle forme di legge.
*
* * * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile di cui alla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DALLE CRODE Rag. Carlo)
|
ART. 1 - COSTITUZIONE Per aderire all'iniziativa
comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione
all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE
LOCALE (G.A.L.) nell'ambito
territoriale dell'Alta Marca Trevigiana è costituita una società consortile a
responsabilità limitata denominata “G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA.“, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615-ter del
Codice Civile. |
ART. 2 - SEDELa Società ha la propria sede
legale presso la Provincia di Treviso in via C. Battisti, 30 e la sede
operativa presso ……… (da definire entro la data di costituzione) Potranno essere istituite o
soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali,
agenzie, rappresentanze. |
ART. 3 - DURATA La durata della Società è fissata
fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici) Essa potrà essere
prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea
straordinaria. |
ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO La Società senza fini di lucro ha
lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire
la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del
territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria
privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. La Società potrà raggiungere tale
scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri
soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria
attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali,
Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA)
di cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche
assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il
territorio, interessato dal GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA, elemento di
attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali. Oggetto della Società sarà quindi
lo svolgimento delle attività elencate di seguito. 1. L'elaborazione e la realizzazione del
Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma di Sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Veneto; la società potrà altresì intraprendere
tutte le attività previste per i G.A.L. dal Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Veneto. 2. La costituzione di un supporto tecnico allo
sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi
territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di
sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta
di servizi e assistenza agli operatori locali. 3. La progettazione e l'attuazione di
interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati
correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche
essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità; 4. La realizzazione e la commercializzazione
di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in
collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali
appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E. 5. Lo studio e la realizzazione di tutte
quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare
attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del
territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti
destinati all'alimentazione. 6. L'incentivazione del turismo rurale tramite
la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse
storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing
territoriale e di promozione dei prodotti agro-alimentari e Artigianali
caratteristici del territorio. 7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra
zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e
know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di
sviluppo rurale (rete Leader) 8. Monitoraggio delle opportunità di
finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello
comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei
diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di
informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori
potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità
progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari
livelli. 9. L'assistenza progettuale ed amministrativa
agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o
nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte
presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o
Venezia. 10. La partecipazione diretta a programmi
comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del
proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o
alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta,
Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali. 11. Lo svolgimento di ogni altra attività
prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali
funzionali al perseguimento degli scopi sociali. La Società potrà assumere e
concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio,
anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli
stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le
operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. |
ART. 5 - SOCI
CONSORZIATI Possono far parte della
Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra
imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e
sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale,
sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento
dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed
assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente
Statuto. I legali rappresentanti o titolari
delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere
interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati. |
ART. 6 - DOVERI DEI SOCI
CONSORZIATI I soci consorziati sono vincolati
ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi
sociali. I soci consorziati sono vincolati
a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica,
sede aziendale, rappresentante legale. |
ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI
CONSORZIATI Gli Enti e le Imprese consorziate
possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, un
voto per ogni euro di capitale sociale posseduto. |
ART. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI
CONSORZIATI Le partecipazioni
sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal fine la
proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente - la
quale dovrà comunque avere le caratteristiche previste al precedente art. 5 -
e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata
all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo
deve pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente
agli art. 2479 e 2479 bis c.c., senza obbligo di motivazione; ai fini della
determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del
socio trasferente; la decisione dell'organo amministrativo deve essere
comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni
dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta
entro tale termine il gradimento si intende concesso. Nel caso di mancato
gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta
il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 c.c. Il trasferimento
effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso
la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della
società. Nel
caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione,
agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di
prelazione per l'acquisto. |
ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI
SOCIO CONSORZIATO Esclusione del socio: l'esclusione
è deliberata in qualunque momento dal
Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una
delle seguenti situazioni: - si sia reso insolvente; - si sia reso colpevole di gravi
inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della
Società; - abbia perso anche uno solo dei
requisiti per l'ammissione. La delibera di esclusione deve
essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta,
mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile. In caso di esclusione il socio ha
diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della
delibera di esclusione al medesimo fatta alla società. La deliberazione può essere
impugnata a norma di legge. L'impugnativa ha effetto
sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia
stata impugnata essa diviene immediatamente operante. Il recesso è ammesso solo nei casi
previsti dall'art. 2473 c.c. Il recesso deve essere comunicato
con un preavviso di almeno 180 giorni I soci che recedono dalla società
hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in
porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli
amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione
patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni
materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel
mercato e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione
della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del
Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art.
1349 c.c., 1° comma. Il rimborso delle partecipazioni per
cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180
giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante
acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni
oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve
disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale;
in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. tuttavia se a seguito del
rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale
nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci
superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione,
ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non
inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla
trasformazione o allo scioglimento della società. Il recesso non libera comunque il
richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art.
19 né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto
consortile. |
ART. 10 - ORGANI SOCIALI Sono organi sociali: · l'Assemblea
dei soci consorziati; · il
Consiglio di Amministrazione; · il
Presidente del Consiglio di Amministrazione; · il
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; · il
Collegio Sindacale. |
ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino
iscritti nel libro dei soci. Le assemblee, quando sono
validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e
le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente
statuto, obbligano tutti i consorziati anche
se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea,
salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio. |
ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE
ASSEMBLEE L'assemblea dei soci può essere
convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà
indicato nell'avviso di convocazione. In particolare, l'assemblea
viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua
assenza, dal vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante: - avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione
di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga
almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con
ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge. La documentazione comprovante
l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini
sopra indicati è conservato agli atti dalla società. In mancanza delle formalità
suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia
rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e,
se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della
riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del
giorno. Potranno intervenire all'assemblea
i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo
restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss. |
ART. 13 - VOTAZIONI Ciascun socio consorziato ha
diritto ad un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto. E' ammessa la delega fra i soci
consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che
ciascun socio può farsi rappresentare solo da
un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea
devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario,
trascritto nell'apposito registro. Le decisioni dei soci
possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del
consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al
metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge. Tuttavia con
riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di
compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo
richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere
necessariamente adottate con il metodo assembleare. Nel caso si opti per
il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento
scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto
della decisione - il contenuto e le
risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa
conseguenti - l'indicazione dei soci consenzienti - l'indicazione dei
soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del
motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci,
sia consenzienti che astenuti che contrari, la mancanza di sottoscrizione
equivale a voto contrario. Nel caso si opti per
il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito
documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto
della decisione. - il contenuto e le
risultanze della decisione. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti
i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla
società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento
ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o
contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo
della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci
entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni
previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da
ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di
comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,
compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio,
regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di
voto, ha diritto di partecipare alle
decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura
proporzionale alla sua partecipazione. Le decisioni dei soci
sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà
del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti,
anche gli astenuti. La decisione dei
soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza
indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. |
ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIAL'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate
dalla legge. Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni
previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa è convocata altresì ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o
quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da
trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai
sensi di legge. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di
tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a
maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma
dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale. I soci possono farsi rappresentare
da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può
essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della
Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci
e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito. La delega non può essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La stessa persona non può
rappresentare in Assemblea più di dieci soci. La rappresentanza può essere
conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. |
|
ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di
Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri
nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci di cui alla Provincia di Treviso e
……………………………… spetta la nomina di 1
(uno) membro ciascuno. Il Consiglio di
Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito
richiesto dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto, almeno per il 50% dalle
parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile. Gli Amministratori
devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia
o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto
della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica. Essi hanno diritto al rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e
compensi, se deliberati dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo
stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei
Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è
convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso,
contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno,
da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano
almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco
effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o
raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima. Le riunioni del consiglio di amministrazione
si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso
luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
riunione in detto luogo; b. che sia consentito al
presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della
votazione; c. che sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione; d. che sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti. Il luogo della riunione può anche
essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Per la validità delle sedute del
Consiglio è necessaria la presenza di almeno
la metà più uno degli amministratori in carica. Le relative deliberazioni sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello
del Presidente. Al Consiglio di Amministrazione
sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea
e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati. Il Consiglio di Amministrazione
può nominare tra i suoi membri uno o più
Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto
previsto dall'art. 238l C.C. |
ART. 16 - COLLEGIO SINDACALE Qualora sia obbligatorio per
legge, a sensi dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., deve essere nominato il
Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e
due supplenti nominati a sensi di legge. I sindaci durano in carica un
triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente
del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante. Al Collegio Sindacale spetta il
controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis C.C.. In mancanza del Collegio Sindacale
ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi
dell'Articolo 2476, comma 2 del Cod. Civ.. I soci che rappresentino almeno un
terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro
spese, la revisione della gestione. |
ART. 17 - IL RESPONSABILE-
COORDINATORE. La Società può
disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci. La Società prevede la
nomina di un responsabile-coordinatore per la gestione tecnica,
organizzativa, amministrativa e contabile. |
ART. 18 - CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale
della Società è di Euro 25.000,00 (venticinquemila). Il finanziamento della
società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività
Leader, con fondi di altri programmi
comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con
eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci. La stessa potrà infine ricorrere
all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche
presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri
stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. |
ART. 19 - BILANCI I bilanci consuntivi, redatti a
cura del Consiglio di Amministrazione,
dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci
consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati
da una relazione sulla gestione, a norma di legge. L'esercizio sociale si chiude al
3l dicembre di ogni anno. Non possono essere
distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi
forma ai soci consorziati. |
ART. 20 - CONTRIBUTI E BENEFICI
DEI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato è tenuto
a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in
denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con
deliberazione dell'Assemblea ordinaria. Per i soci consorziati che siano
Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il versamento
del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà
essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi
Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di
controllo se necessario all'efficacia della delibera. In ogni caso, qualora l'Ente
pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero
provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il
Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga
all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero. Le prestazioni, ed i servizi
erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti
dal Consiglio di Amministrazione. |
ART. 21 - CONTRIBUZIONI Alla Società consortile possono
dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro
che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici,
Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della
Società. |
ART. 22 - SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento della
Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno
o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli
utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che
residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di
cui all'art. 18. |
ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIATutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché
quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci,
comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in
conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il
Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione
delle Controversie di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno
ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.). Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono
essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due
terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i
successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. |
ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI
DI LEGGE Per quanto non previsto dal
presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi
vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a
responsabilità limitata. |