Il Sindaco si è informato presso l'Ass. Provinciale riguardo alla novità della quota di adesione che va a coprire le spese di funzionamento per l'iter procedurale, con l'esperienza del Gal precedente erano entrati un pò tutti, quindi l'afflusso di tante associazioni aveva appesantito la possibilità di portare avanti tanti progetti. Per tale motivo questa volta è stata introdotta una quota di adesione.

 

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Sacchet, che legge la relazione che è scaturita dai vari incontri informativi sul Gal.

 

(Entra il consigliere Marcello Franceschet).

 

DALLE CRODE: Non sono d'accordo in quanto mi pare un'ulteriore spreco di denaro pubblico;

chiede se la quota annua resterà costante o andrà ad aumentare negli anni;

 

Il SINDACO risponde, e specifica che vista l'esperienza passato, a suo tempo ci furono i contributi e quei soldi avrebbero coperto la quota associativa (se ci fosse stata); la quota associativa è irrilevante visti i contributi europei che si possono ottenere.

 

GALLON: favorevole al Gal ma le Comunità Montane questo dovrebbero fare;

 

SACCHET: sono riusciti ad abbassare la quota annua perché all'inizio non si prevedeva l'adesione di associazioni private.  

 

CARAVITA: chiede se la quota di adesione è la stessa (come da allegato) o sarà variabile a seconda delle adesioni.

 

SINDACO: specifica che siamo uno degli ultimi Comuni ad aderire, gli altri comuni indicati sono già aderenti, sono già quasi tutti passati in Consiglio Comunale, quindi se si aggiunge qualcun altro si ridurebbe la quota.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta che è pervenuta a firma congiunta del Presidente della Provincia di Treviso e del Presidente della Camera di Commercio di aderire al GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro, al fine di concorrere all'emanando bando di selezione dei GAL della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi comunitari dell'asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013;

 

CONSIDERATO che la costituenda Società consortile “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” ha lo scopo di operare nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e di dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.)  nell'ambito territoriale dell'Alta Marca Trevigiana.

 

CONSIDERATA la rilevanza degli scopi perseguiti dalla costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” relativi al perseguimento, in adesione agli obiettivi dell'asse 4 del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013:

-     Di approcci partecipativi e di una gestione integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei parternariati locali;

-     A stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la diversificazione delle attività economiche e l'integrazione tra settori diversi.

-     La collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati per l'avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.

 

CONSIDERATO che la partecipazione alla Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” fornirà rappresentatività in un partenariato locale, permetterà ai soci di usufruire di servizi informativi, di assistenza tecnica e progettuale, di poter stringere relazioni e rapporti per aderire a progetti comuni con altri soci, di coordinare le iniziative dei soci con quelle dei principali operatori locali, di attivare sinergie territoriali e internazionali e di poter reperire risorse finanziarie;

 

PRECISATO che l'ambito territoriale di riferimento denominato “Alta Marca Trevigiana” è definito dall'area comprendente i seguenti Comuni rurali della Provincia di Treviso:

-     Ambito della Comunità Montana del Grappa: Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno.

-     Ambito della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane: Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo, Sarmede, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

-     Comuni limitrofi ai Comuni montani in Destra Piave: Comuni di Fonte e San Zenone degli Ezzelini.

-     Comuni limitrofi ai Comuni montani in Sinistra Piave: Comuni di San Pietro di Feletto e Sernaglia della Battaglia.

L'ambito territoriale sopra individuato ha sulla base dei dati di cui all'allegato 1 al PSR del Veneto 2007-2013 una popolazione di 147.554 abitanti di cui il 17,51% residente in Comuni “rurali” secondo la metodologia OCSE ossia con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per Kmq e una superficie complessiva di Kmq 685,376339. Tale ambito territoriale è complessivamente omogeneo e rappresenta in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo duratura e sostenibile.

 

PRECISATO altresì:

-     che il GAL, come descritto al cap. 5.3.4.2.2 del PSR del Veneto 2007-2013, consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici e privati, rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche di un determinato territorio, cui è demandato il potere decisionale in merito all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di sviluppo locale;

-     che a livello decisionale il parternariato locale deve essere composto per almeno il 50% da soggetti privati; in considerazione di ciò il capitale sociale complessivo previsto fino ad un massimo di E 25.000,00 sarà suddiviso in quote, come per legge, e sarà ripartito in modo tale che il 50% dello stesso sia detenuto dai soci pubblici e il restante 50% sia detenuto dai soci privati ed almeno il 50% dei consiglieri di amministrazione dovrà essere designata dai soci privati;

-     che il GAL dovrà costituirsi con forma giuridica ed assumere personalità giuridica; al riguardo si è scelto la forma della società consortile a responsabilità limitata in base a valutazioni di una migliore  economicità, funzionalità ed flessibilità gestionale rispetto alle altre forme giuridiche.

 

PRESA VISIONE della proposta di Statuto della costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” e della proposta di ripartizione del capitale sociale fra i soci illustrata nell'incontro del 19.11.2007 presso la Provincia di Treviso (allegato 1 alla presente deliberazione);

 

RILEVATO che la partecipazione alla costituenda Società “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” comporta un impegno economico per la sottoscrizione del capitale sociale e una quota annua a carico necessaria per contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto - asse 4.

 

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 267/2000

 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di dover approvare l'adesione alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA”

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

 

TUTTO CIO' PREMESSO, AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi nella forma di legge da n. 14 consiglieri presenti;

 

D E L I B E R A

 

-     di aderire alla costituenda Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA” sottoscrivendo una quota di capitale sociale fino ad un massimo di E 215,79 (vedere tabella quote soci) pari a 0,86% del capitale sociale di E 25.000,00 dando atto che l'importo è finanziato al Titolo I, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 5 cap. 600 “Quota adesione e funzionamento GAL” Residui Passivi del bilancio 2007;

-     di approvare lo schema di Statuto, allegato al presente atto;

-     di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione degli atti necessari per la costituzione della società con facoltà di apportare integrazioni o modifiche rispetto alla bozza di Statuto allegata, che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione degli atti medesimi purchè non siano alterati i contenuti sostanziali degli stessi.

-     di contribuire al cofinanziamento delle spese di funzionamento del GAL e alle spese non rendicontabili sui fondi assegnati al GAL dal PSR 2007-2013 della Regione Veneto - asse 4 con una quota annuale fino ad un massimo di E 431,58 per l'intera durata del Programma (vedere tabelle quote soci) imputando la relativa spesa  annua nei relativi bilanci annuali e pluriennali 2008-2013;

-     di dare atto altresì che ai conseguenti impegni di spesa sarà provveduto con appositi, successivi atti tecnici.

 

Con separata votazione favorevole, unanime, espressa nelle forme di legge,

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, c. 4, del D. Lgs.      267/2000 ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge.

 

* * * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                   (DALLE CRODE Rag. Carlo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BOZZA  VERSIONE DOPO GRUPPO DI LAVORO DEL 19.11.2007)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L) DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA

Società Consortile a  Responsabilità Limitata    - STATUTO

 

 

 

 

ART. 1 - COSTITUZIONE

Per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.)  nell'ambito territoriale dell'Alta Marca Trevigiana è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA  SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA.“, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615-ter del Codice Civile.

 

ART. 2 - SEDE

La Società ha la propria sede legale presso la Provincia di Treviso in via C. Battisti, 30 e la sede operativa presso ……… (da definire entro la data di costituzione)

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea, anche altrove, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze.

 

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici)

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

 

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO

La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati.

La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali. 

Oggetto della Società sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito.

1.   L'elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto; la società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste per i G.A.L. dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto.

2.   La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale,  sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali.

3.   La progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;

4.   La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.

5.   Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione.

6.   L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agro-alimentari e Artigianali caratteristici del territorio.

7.   Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader)

8.   Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli.

9.   L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.

10.  La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali.

11.  Lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

 

La Società potrà assumere e concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

 

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto.

I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

 

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

 

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto.

 

ART. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI

Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente - la quale dovrà comunque avere le caratteristiche previste al precedente art. 5 - e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli art. 2479 e 2479 bis c.c., senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 c.c.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

 

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO

 

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;

- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione; trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

 

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 c.c.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato  e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c., 1° comma.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione  o  allo scioglimento della società.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 19 né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

 

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

·     l'Assemblea dei soci consorziati;

·     il Consiglio di Amministrazione;

·     il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

·     il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

·     il Collegio Sindacale.

 

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

 

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza,  dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss.

 

ART. 13 - VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto per ogni euro di capitale sociale posseduto.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti

-  l'indicazione dei soci consenzienti

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari, la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.   

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione.

- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto,  ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

 

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai sensi di legge.

 

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

 

 

ART. 15 - CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci di cui alla Provincia di Treviso e ………………………………  spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. 

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito richiesto dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Veneto, almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile.

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 238l C.C.

 

ART. 16 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora sia obbligatorio per legge, a sensi dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., deve essere nominato il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati a sensi di legge.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis C.C..

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi dell'Articolo 2476, comma 2 del Cod. Civ..

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

 

ART. 17 - IL RESPONSABILE- COORDINATORE.

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci.

La Società prevede la nomina di un responsabile-coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile.

 

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è di Euro 25.000,00 (venticinquemila).

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività  Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci.

La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

 

ART. 19 - BILANCI

I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 3l dicembre di ogni anno.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.

 

ART. 20 - CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

In ogni caso, qualora l'Ente pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 21 - CONTRIBUZIONI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

 

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 18.

 

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.).

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

 

ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.