L'assessore Lino Bianco illustra il punto all'ordine del
giorno. La convenzione è il primo passo per incaricare poi una ditta di
presentare il progetto in Regione.
Il Sindaco integra quanto spiegato dall'assessore Bianco. Da
quest'anno per i Comuni per richiedere contributo in Regione occorre un bacino
d'utenza di 20.000 abitanti, il Comune di Vittorio Veneto potrebbe concorrere
da solo ma conviene coinvolgere i comuni limitrofi nel progetto sicurezza in
modo da creare una zona omogenea.
Stefano DAL MOLIN: chiede riguardo alla videosorveglianza se
fatta, ad esempio, tramite webcam, potrebbe essere una leva per portare l'internet
veloce nella zona alta del Comune.
SINDACO: l'Amministrazione si sta attivando da un anno per l'ADSL,
per supportare una linea internet veloce. Gli uffici Telecom forniscono l'adsl
fino alla cabina di Tarzo, hanno invece poca convenienza a far arrivare l'adsl
a Corbanese, si era proposto per questo un cofinanziamento, tuttavia per il
2008 non se ne farà niente perché non rientra nel loro piano di investimenti,
non dipende solo dall'Amministrazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi sull'argomento
gli interventi dei seguenti Consiglieri;
VISTA la “Legge
Quadro sull'ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, ed in particolare l'art. 1 c. 2° il quale prevede che i Comuni
possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste
dalla legge dello Stato;
VISTA la L.R. Veneto n. 40/1988 recante
“Norme in materia di Polizia Locale” ed in particolare l'art. 2, il
quale prevede che la Regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità
nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in
forma associata;
VISTO l'art. 30 del D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di stipulare
apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati;
PRESO ATTO
che la Giunta Regionale del Veneto con
Deliberazione n. 73 del 22 gennaio 2008
ha approvato un “Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale”
diretto ad incentivare l'aggregazione fra enti locali finalizzata all'esercizio
associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli
più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed
omogenei;
CONSIDERATO che è
di reciproco interesse adottare tra gli Enti convenzionati forme di
collaborazione finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse umane,
delle professionalità, delle strumentazioni tecniche e dei mezzi presenti nei
singoli Enti;
PRESO ATTO che in base al Piano di
zonizzazione dei servizi associati di polizia locale approvato con DGRV n°
73/2008, questo Comune ricade assieme ai comuni di Vittorio Veneto, Cordignano,
Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina, Orsago, Sarmede, Fregona,
Cison di Valmarino e Revine Lago, nella zona denominata TV3A;
VISTA l'allegata convenzione
predisposta ai sensi dell'art. 30 del Dec. Leg.vo 267/2000 e s.m.i. tra i
comuni ricadenti nella zona TV3A di cui alla DGRV 73/2008 e ritenuto di
procedere alla sua approvazione;
VISTO il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dec. Leg.vo 267/2000;
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi,
espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti;
1) di approvare per quanto
esposto in premessa, la Convenzione tra il Comune di Tarzo ed i Comuni di
Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina,
Orsago, Sarmede, Fregona, Cison di Valmarino e Revine Lago, per la gestione in
forma associata dei servizi di Polizia
Locale nei comuni ricadenti nella zona denominata TV3A e per la durata
prevista dalla vigente normativa di almeno 5 anni;
successivamente con separata
votazione favorevole unanime, espressa da n. 12 consiglieri presenti e
votanti,
il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dec. Leg.vo n° 267/2000.
* * * * * * *
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs.
267/2000.
IL
RESPONSABILE D'AREA
Daniela Ghedin
CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI DI
POLIZIA LOCALE
TRA I COMUNI DELLA
ZONA TV3A
Il giorno *** presso il palazzo municipale di _____________
Tra i comuni di:
Vittorio Veneto, c.f. ***,
rappresentato da ______________, nato a *** il *** il quale interviene nella
sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. *** del ***;
Cordignano, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il
*** il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione
della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Colle Umberto, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a ***
il *** il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione
della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Tarzo, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della
deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Cappella Maggiore, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a
*** il *** il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Follina, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il ***
il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Orsago, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il ***
il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Sarmede, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il ***
il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Fregona, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il ***
il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Cison di Valmarino, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a
*** il *** il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
Revine Lago, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il
*** il
quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;
PREMESSA
Visto:
- che l'art. 1, c. 2 della “Legge Quadro sull'ordinamento di polizia
municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il
servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello
Stato;
- che l'art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 “Norme in materia di Polizia
Locale” al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del
servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;
- che l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità
di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 22 gennaio
2008 prevede un “Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale”
diretto ad incentivare l'aggregazione fra enti locali finalizzata all'esercizio
associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli
più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed
omogenei;
- che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di
collaborazione finalizzate a garantire l'esercizio di una più completa
professionalità da parte degli agenti della Polizia Locale ed una maggiore
sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse
umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle economie di scala
finalizzate alla riduzione dei costi per la gestione del servizio;
- che i territori degli
undici comuni sono limitrofi, per cui risultano simili le problematicità che
riguardano le Polizie Locali;
tutto ciò premesso e
considerato, fra le parti sopra rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE
Art. 1
(Istituzione del
servizio)
1. I comuni di Vittorio Veneto,
Cordignano, Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina, Orsago, Sarmede,
Fregona, Cison di Valmarino e Revine Lago istituiscono una convenzione per il
servizio associato di Polizia Locale in esecuzione delle leggi statali e
regionali che disciplinano la materia e nel rispetto delle norme contenute
nella presente Convenzione che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e
strumentali, già destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti.
Art. 2
(finalità)
1. Il servizio associato di
Polizia Locale espleta il servizio di Polizia Locale nel territorio degli enti
aderenti, secondo le modalità che saranno stabilite negli articoli seguenti.
2. L'obiettivo del servizio
associato è di garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio,
grazie all'azione coordinata del servizio e alla gestione sul territorio degli
undici comuni.
Art. 3
(attività e servizi
conferiti)
1. Il servizio associato di Polizia Locale, con la presente convenzione
stabilisce di utilizzare i rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Locale per
svolgere in modo coordinato i servizi di controllo del territorio e vigilanza
di quartiere.
Tali funzioni sono esercitate
nei limiti e con le modalità stabilite dai Sindaci con il programma di cui all'art.
6.
Art. 4
(ambito territoriale)
1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei
servizi di Polizia Locale oggetto della presente Convenzione è individuato nel
territorio dei Comuni di cui all'art. 1. .
2. Con riferimento alle
competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n° 65, il personale di Polizia Locale degli
enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di
tutti i comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle
leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.
3. Il provvedimento di
assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato,
si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione
del Sindaco titolare del provvedimento al Prefetto e agli altri Sindaci
interessati.
Art. 5
(comune capofila)
1. Il Comune di Vittorio Veneto è individuato come comune capofila e
coordina il servizio associato tramite il proprio comando di Polizia Locale.
2. Il comune capofila organizza tecnicamente il servizio e gestisce gli
atti ed i provvedimenti che disciplinano l'applicazione della presente
Convenzione; tali atti saranno pienamente efficaci per tutti i Comuni
convenzionati.
Art. 6
(sistema direzionale)
1. Le autorità deputate alla
direzione e gestione della convenzione sono le seguenti:
a) il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, che nel rispetto
dell'autonomia del singolo comune aderente alla Convenzione, impartisce le
direttive e vigila sull'espletamento del servizio nel territorio del proprio
Ente (art. 2 della legge 65/1986);
b) il Comandante responsabile della Convenzione, le cui funzioni vengono
attribuite al Comandante della Polizia Locale del comune capofila. Il
Comandante responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nel territorio
dell'Ente di appartenenza, coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo degli
addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate. Ha il
compito di gestire, limitatamente ai servizi di Polizia Locale oggetto della
presente convenzione, i rapporti con altri Enti od Autorità. E' responsabile
dell'attuazione delle decisioni adottate dai Sindaci in merito alla gestione
associata dei servizi; nello svolgimento delle sue funzioni si coordina con i responsabili della
Polizia Locale dei comuni aderenti.
2. Ai fini di un ottimale
svolgimento dei servizi e di un necessario coordinamento di carattere generale
volto ad evitare la sovrapposizione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e di
quelle delle Polizie Locali, la predisposizione delle attività nell'ambito di
pertinenza della Convenzione verrà comunicata preventivamente agli organi di
Pubblica Sicurezza competenti per quel
territorio (Comando stazione Carabinieri, Comando Compagnia Carabinieri,
Comando Polizia Stradale, Comando Guardia di Finanza).
Art. 7
(risorse umane)
1 . Il servizio associato di
Polizia Locale si avvale della collaborazione del personale di Polizia Locale
dei comuni aderenti, secondo le disponibilità che i sindaci comunicano all'inizio
operativo della presente convenzione. Durante il servizio in convenzione tale
personale svolge le proprie funzioni, servizi ed attività sul territorio di
tutti i comuni associati in base alle direttive del Comandante del comune
capofila. È prevista l'assunzione di personale a tempo determinato qualora la
convenzione decida di sviluppare progetti sicurezza e di partecipare a domande
di finanziamento regionale.
Art. 8
(ripartizione del
servizio e programmazione dell'attività)
1. In sede di prima
applicazione della presente convenzione viene redatto e sottoscritto dai
rispettivi Sindaci un documento di programmazione degli orari e dei servizi da
garantire;
2 . Ogni comune ottiene dal
servizio associato di Polizia Locale un numero di ore di servizio pari all'investimento programmato. Qualora,
per particolari esigenze o eventi eccezionali (quali ad esempio rilievo di
incidenti stradali, interventi in occasione di fatti gravi o calamità) il singolo comune abbia ottenuto sul proprio
territorio una quantità di ore di servizio superiore alla disponibilità
stanziata dal documento di programmazione, potrà procedere a compensazione
economica con gli altri Enti.
4. La programmazione del servizio dovrà prevedere una distribuzione
temporale e territoriale omogenea delle pattuglie. In caso di richieste di
intervento concomitanti, la priorità sarà attribuita sulla base dei seguenti
criteri:
a) pronto intervento in caso di
pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione
di un servizio di immediato soccorso;
b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;
c) ordine cronologico delle richieste;
Art. 9
(rapporti finanziari,
risorse economiche e strumentali)
1. I
proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, o per violazioni
di altre leggi o regolamenti, spettano al comune sul cui territorio si è svolta
l'attività di accertamento e dove sarà gestito l'iter amministrativo fino alla
fase della riscossione delle relative sanzioni.
2. Il comune capofila mette a
disposizione della convenzione i veicoli, le attrezzature e gli strumenti e le
dotazioni tecnologiche necessari all'espletamento del servizio.
3. I comuni convenzionati
mettono altresì a disposizione del servizio associato di Polizia Locale i
veicoli, le attrezzature e le strutture dei rispettivi servizi di Polizia
Locale in caso di necessità.
4. Gli oneri per l'utilizzo dei
beni di cui commi 2 e 3 sono a carico del Comune utilizzatore secondo un
tariffario approvato dalla Consulta dei comuni convenzionati.
5. Le risorse economiche
eventualmente ottenute da richieste di finanziamento con L.R. 9/ 2002 o altre
leggi regionali o statali, saranno ripartite tra i Comuni aderenti in modo
proporzionale alla spesa sostenuta per i servizi, la progettazione e per le eventuali tecnologie ripartite sui
singoli territori.
Art. 10
(Consulta dei comuni
convenzionati)
1. Per le consultazioni e la
verifica della funzionalità del servizio associato di Polizia Locale viene
istituita la Consulta dei Comuni con le seguenti competenze:
a) approvazione degli indirizzi
per le attività;
b) proposte per l'acquisizione
di dotazioni strumentali e tecnologiche;
c) verifica dell'andamento del
servizio convenzionato e proposte di miglioramento;
d) valutazione di proposte di
collaborazione con altri enti, da sottoporre ai competenti organi comunali;
e) verifica del documento di
programmazione annuale
- approvazione del tariffario
per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 9 commi 2 e 3.
2. La Consulta dei Comuni è
composta dai Sindaci dei comuni convenzionati o da loro delegati scelti tra gli
amministratori in carica. Alla seduta della Consulta possono partecipare, senza
diritto di voto, i responsabili dei servizi dei singoli comuni.
3. La Consulta viene convocata
in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per le decisioni in merito al
documento di programmazione e per le materie di competenza ed eventualmente in
seduta straordinaria su richiesta di almeno uno dei Sindaci qualora se ne
ravvisi la necessità.
4. I componenti della Consulta
rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale del quale fanno parte.
Art. 11
(controversie)
1. Per la risoluzione di eventuali questioni relative all'interpretazione
ed all'applicazione della Convenzione - potrà essere istituita all'occorrenza
una commissione di conciliazione
composta da tre membri nominati dai Sindaci.
2. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra
gli enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge 241 del 1990.
Art. 12
(durata, recesso ed
ingresso di nuovi comuni)
1. La presente Convenzione ha
durata quinquennale a decorrere dalla
sua sottoscrizione.
2. Le undici amministrazioni
hanno la facoltà di recedere, con provvedimento motivato, dalla presente
convenzione dandone comunicazione agli altri Enti con un preavviso di almeno 6
mesi.
3.Gli effetti della presente
convenzione cessano alla sua scadenza naturale. La durata della presente
convenzione potrà essere prorogata
previa adozione di apposito provvedimento.
4. Gli undici comuni aderenti
concordano nella possibilità di estendere la convenzione ad altri enti qualora
l'ampliamento comporti maggiori risorse o un miglioramento del servizio
associato di Polizia Locale già in essere. Sarà compito della Consulta dei
Comuni approvare o meno tale estensione.
Art. 13
(Spese di bollo e
registrazione)
1. Il presente atto è esente
dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato “B”, al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da
registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 14
(norma di rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente
convenzione si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente
in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco di ……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..
Il Sindaco di
……………………………………..