L'assessore Lino Bianco illustra il punto all'ordine del giorno. La convenzione è il primo passo per incaricare poi una ditta di presentare il progetto in Regione.

 

Il Sindaco integra quanto spiegato dall'assessore Bianco. Da quest'anno per i Comuni per richiedere contributo in Regione occorre un bacino d'utenza di 20.000 abitanti, il Comune di Vittorio Veneto potrebbe concorrere da solo ma conviene coinvolgere i comuni limitrofi nel progetto sicurezza in modo da creare una zona omogenea.

 

Stefano DAL MOLIN: chiede riguardo alla videosorveglianza se fatta, ad esempio, tramite webcam, potrebbe essere una leva per portare l'internet veloce nella zona alta del Comune.

 

SINDACO: l'Amministrazione si sta attivando da un anno per l'ADSL, per supportare una linea internet veloce. Gli uffici Telecom forniscono l'adsl fino alla cabina di Tarzo, hanno invece poca convenienza a far arrivare l'adsl a Corbanese, si era proposto per questo un cofinanziamento, tuttavia per il 2008 non se ne farà niente perché non rientra nel loro piano di investimenti, non  dipende solo dall'Amministrazione.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Uditi sull'argomento gli interventi dei seguenti Consiglieri;

 

VISTA la “Legge Quadro sull'ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, ed in particolare l'art. 1 c. 2° il quale prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

 

VISTA la L.R. Veneto n. 40/1988 recante  “Norme in materia di Polizia Locale” ed in particolare l'art. 2, il quale prevede che la Regione al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;

 

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. il quale prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione  n. 73 del 22 gennaio 2008 ha approvato un “Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale” diretto ad incentivare l'aggregazione fra enti locali finalizzata all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed omogenei;

 

CONSIDERATO  che è di reciproco interesse adottare tra gli Enti convenzionati forme di collaborazione finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse umane, delle professionalità, delle strumentazioni tecniche e dei mezzi presenti nei singoli Enti;

 

PRESO ATTO che in base al Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale approvato con DGRV n° 73/2008, questo Comune ricade assieme ai comuni di Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina, Orsago, Sarmede, Fregona, Cison di Valmarino e Revine Lago, nella zona denominata TV3A;

 

VISTA l'allegata convenzione predisposta ai sensi dell'art. 30 del Dec. Leg.vo 267/2000 e s.m.i. tra i comuni ricadenti nella zona TV3A di cui alla DGRV 73/2008 e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.  49, comma 1 del Dec. Leg.vo 267/2000;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1) di approvare per quanto esposto in premessa, la Convenzione tra il Comune di Tarzo ed i Comuni di Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina, Orsago, Sarmede, Fregona, Cison di Valmarino e Revine Lago, per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia  Locale nei comuni ricadenti nella zona denominata TV3A e per la durata prevista dalla vigente normativa di almeno 5 anni;

 

successivamente con separata votazione favorevole unanime, espressa da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Dec. Leg.vo n° 267/2000.

* * * * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.

                                                                                                          IL RESPONSABILE D'AREA

                                                                                                                      Daniela Ghedin

 

 


 

 

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA

DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

TRA I COMUNI DELLA ZONA TV3A

 

 

 

Il giorno *** presso il palazzo municipale di _____________

Tra i comuni di:

 

Vittorio Veneto, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

Cordignano, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

Colle Umberto, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

Tarzo, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

Cappella Maggiore, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

Follina, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

Orsago, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

Sarmede, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

Fregona, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

Cison di Valmarino, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

Revine Lago, c.f. ***, rappresentato da ______________, nato a *** il *** il

quale interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. *** del ***;

 

 

 

 

PREMESSA

Visto:

- che l'art. 1, c. 2 della “Legge Quadro sull'ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

- che l'art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 “Norme in materia di Polizia Locale” al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;

- che l'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che la delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 22 gennaio 2008 prevede un “Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale” diretto ad incentivare l'aggregazione fra enti locali finalizzata all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed omogenei;

- che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di collaborazione finalizzate a garantire l'esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle economie di scala finalizzate alla riduzione dei costi per la gestione del servizio;

-     che i territori degli undici comuni sono limitrofi, per cui risultano simili le problematicità che riguardano le Polizie Locali;

 

 

tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1

(Istituzione del servizio)

 

1. I comuni di Vittorio Veneto, Cordignano, Colle Umberto, Tarzo, Cappella Maggiore, Follina, Orsago, Sarmede, Fregona, Cison di Valmarino e Revine Lago istituiscono una convenzione per il servizio associato di Polizia Locale in esecuzione delle leggi statali e regionali che disciplinano la materia e nel rispetto delle norme contenute nella presente Convenzione che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali, già destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti.

 

Art. 2

(finalità)

 

1. Il servizio associato di Polizia Locale espleta il servizio di Polizia Locale nel territorio degli enti aderenti, secondo le modalità che saranno stabilite negli articoli seguenti.

2. L'obiettivo del servizio associato è di garantire una maggiore sicurezza e controllo del territorio, grazie all'azione coordinata del servizio e alla gestione sul territorio degli undici comuni.

 

Art. 3

(attività e servizi conferiti)

 

1. Il servizio associato di Polizia Locale, con la presente convenzione stabilisce di utilizzare i rispettivi Corpi e Servizi di Polizia Locale per svolgere in modo coordinato i servizi di controllo del territorio e vigilanza di quartiere.

Tali funzioni sono esercitate nei limiti e con le modalità stabilite dai Sindaci con il programma di cui all'art. 6.

 

Art. 4

(ambito territoriale)

 

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di Polizia Locale oggetto della presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni di cui all'art. 1. .

2. Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n°  65, il personale di Polizia Locale degli enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.

3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco titolare del provvedimento al Prefetto e agli altri Sindaci interessati.

 

Art. 5

(comune capofila)

 

1. Il Comune di Vittorio Veneto è individuato come comune capofila e coordina il servizio associato tramite il proprio comando di Polizia Locale.

2. Il comune capofila organizza tecnicamente il servizio e gestisce gli atti ed i provvedimenti che disciplinano l'applicazione della presente Convenzione; tali atti saranno pienamente efficaci per tutti i Comuni convenzionati.

 

Art. 6

(sistema direzionale)

 

1. Le autorità deputate alla direzione e gestione della convenzione sono le seguenti:

a) il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, che nel rispetto dell'autonomia del singolo comune aderente alla Convenzione, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio nel territorio del proprio Ente (art. 2 della legge 65/1986);

b) il Comandante responsabile della Convenzione, le cui funzioni vengono attribuite al Comandante della Polizia Locale del comune capofila. Il Comandante responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nel territorio dell'Ente di appartenenza, coordina e dispone l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate. Ha il compito di gestire, limitatamente ai servizi di Polizia Locale oggetto della presente convenzione, i rapporti con altri Enti od Autorità. E' responsabile dell'attuazione delle decisioni adottate dai Sindaci in merito alla gestione associata dei servizi; nello svolgimento delle sue funzioni si coordina con i responsabili della Polizia Locale dei comuni aderenti.

2. Ai fini di un ottimale svolgimento dei servizi e di un necessario coordinamento di carattere generale volto ad evitare la sovrapposizione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e di quelle delle Polizie Locali, la predisposizione delle attività nell'ambito di pertinenza della Convenzione verrà comunicata preventivamente agli organi di Pubblica Sicurezza  competenti per quel territorio (Comando stazione Carabinieri, Comando Compagnia Carabinieri, Comando Polizia Stradale, Comando Guardia di Finanza).

 

Art. 7

(risorse umane)

 

1 . Il servizio associato di Polizia Locale si avvale della collaborazione del personale di Polizia Locale dei comuni aderenti, secondo le disponibilità che i sindaci comunicano all'inizio operativo della presente convenzione. Durante il servizio in convenzione tale personale svolge le proprie funzioni, servizi ed attività sul territorio di tutti i comuni associati in base alle direttive del Comandante del comune capofila. È prevista l'assunzione di personale a tempo determinato qualora la convenzione decida di sviluppare progetti sicurezza e di partecipare a domande di finanziamento regionale.

 

 

Art. 8

(ripartizione del servizio e programmazione dell'attività)

 

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione viene redatto e sottoscritto dai rispettivi Sindaci un documento di programmazione degli orari e dei servizi da garantire;

2 . Ogni comune ottiene dal servizio associato di Polizia Locale un numero di ore di servizio  pari all'investimento programmato. Qualora, per particolari esigenze o eventi eccezionali (quali ad esempio rilievo di incidenti stradali, interventi in occasione di fatti gravi o calamità)  il singolo comune abbia ottenuto sul proprio territorio una quantità di ore di servizio superiore alla disponibilità stanziata dal documento di programmazione, potrà procedere a compensazione economica con gli altri Enti.

4. La programmazione del servizio dovrà prevedere una distribuzione temporale e territoriale omogenea delle pattuglie. In caso di richieste di intervento concomitanti, la priorità sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:

a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altre cause che richiedono l'attivazione di un servizio di immediato soccorso;

b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per legge;

c) ordine cronologico delle richieste;

 

Art. 9

(rapporti finanziari, risorse economiche e strumentali)

 

1. I proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, o per violazioni di altre leggi o regolamenti, spettano al comune sul cui territorio si è svolta l'attività di accertamento e dove sarà gestito l'iter amministrativo fino alla fase della riscossione delle relative sanzioni.

2. Il comune capofila mette a disposizione della convenzione i veicoli, le attrezzature e gli strumenti e le dotazioni tecnologiche necessari all'espletamento del servizio.

3. I comuni convenzionati mettono altresì a disposizione del servizio associato di Polizia Locale i veicoli, le attrezzature e le strutture dei rispettivi servizi di Polizia Locale in caso di necessità.

4. Gli oneri per l'utilizzo dei beni di cui commi 2 e 3 sono a carico del Comune utilizzatore secondo un tariffario approvato dalla Consulta dei comuni convenzionati.

5. Le risorse economiche eventualmente ottenute da richieste di finanziamento con L.R. 9/ 2002 o altre leggi regionali o statali, saranno ripartite tra i Comuni aderenti in modo proporzionale alla spesa sostenuta per i servizi,  la progettazione e per le eventuali tecnologie ripartite sui singoli territori.

 

Art. 10

(Consulta dei comuni convenzionati)

 

1. Per le consultazioni e la verifica della funzionalità del servizio associato di Polizia Locale viene istituita la Consulta dei Comuni con le seguenti competenze:

a) approvazione degli indirizzi per le attività;

b) proposte per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

c) verifica dell'andamento del servizio convenzionato e proposte di miglioramento;

d) valutazione di proposte di collaborazione con altri enti, da sottoporre ai competenti organi comunali;

e) verifica del documento di programmazione annuale

- approvazione del tariffario per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 9 commi 2 e 3.

 

2. La Consulta dei Comuni è composta dai Sindaci dei comuni convenzionati o da loro delegati scelti tra gli amministratori in carica. Alla seduta della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei servizi dei singoli comuni.

3. La Consulta viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per le decisioni in merito al documento di programmazione e per le materie di competenza ed eventualmente in seduta straordinaria su richiesta di almeno uno dei Sindaci qualora se ne ravvisi la necessità.

4. I componenti della Consulta rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale del quale  fanno parte.

 

Art. 11

(controversie)

 

1. Per la risoluzione di eventuali questioni relative all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione - potrà essere istituita all'occorrenza una commissione di conciliazione  composta da tre membri nominati dai Sindaci.

2. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge 241 del 1990.

 

Art. 12

(durata, recesso ed ingresso di nuovi comuni)

 

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a  decorrere dalla sua sottoscrizione.

2. Le undici amministrazioni hanno la facoltà di recedere, con provvedimento motivato, dalla presente convenzione dandone comunicazione agli altri Enti con un preavviso di almeno 6 mesi.

3.Gli effetti della presente convenzione cessano alla sua scadenza naturale. La durata della presente convenzione  potrà essere prorogata previa adozione di apposito provvedimento.

4. Gli undici comuni aderenti concordano nella possibilità di estendere la convenzione ad altri enti qualora l'ampliamento comporti maggiori risorse o un miglioramento del servizio associato di Polizia Locale già in essere. Sarà compito della Consulta dei Comuni approvare  o meno tale estensione.

 

Art. 13

(Spese di bollo e registrazione)

 

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato “B”, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

 

 

Art. 14

(norma di rinvio)

 

1.   Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia a quanto previsto dalla normativa  vigente  in materia.

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

 

Il Sindaco di ……………………………………..

 

Il Sindaco di          ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..

 

Il Sindaco di            ……………………………………..