Il SINDACO spiega che
la convenzione è estesa al Comune di Falcade senza togliere al Comune di Tarzo
la sua parte di utilizzo, sempre pari pertanto al 50%, la quota ridotta è
quella del Comune di Resana;
DELLA PIETA': chiede
se l'aggiunta di un comune comporta un' aggravio di spesa:
SEGRETARIO: per il
Comune di Tarzo non cambia nulla;
DAL MOLIN: non
ravvisa che ci possa essere risparmio nella nuova convenzione, con l'aggiunta
del Comune di Falcade, visto il mantenimento della quota di utilizzo al 50% da
parte del Comune di Tarzo, caso mai si può parlare di non aggravio di spesa; comunque
il proprio voto sarà di astensione per il ruolo delicato che il Segretario
Comunale riveste e che necessità di un tempo adeguato di valutazione;
sottolinea che il Comune di Tarzo non è capofila della convenzione pur avendo
un peso maggiore tra i Comuni;
SEGRETARIO: il Comune
capofila ha maggiori oneri;
DELLA PIETA':
sottolinea che il Segretario Comunale a tempo pieno comporta delle spese,
pertanto il suo voto è a favore;
Ass. SACCHET:
ringrazia il Segretario per il servizio egregio che svolge a Tarzo;
SINDACO: precisa che nella
prima bozza la convenzione doveva riservare al Comune di Tarzo una quota di
utilizzo pari al 40%, per tale ragione si parlava di risparmio, poi per propria
volontà la quota di Tarzo sarebbe rimasta la stessa, quindi il costo resta
inalterato.
(Il SINDACO, dopo la
votazione per la presente deliberazione, per agevolare l'ing. Ghizzo, tecnico
presente per la spiegazione del Piano di protezione civile ai consiglieri, sposta la trattazione del punto 8 dell'ordine
del giorno di Consiglio all'immediato successivo punto 3).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la comunicazione dell'Agenzia
Automa per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in data
del 04/02/2008, pervenuta al protocollo in data 05/02/2008 n. 1367, con la
quale si viene a comunicare la prossima scadenza del 31/03/2008 della
convenzione di segreteria tra il Comune di Resana e Tarzo;
ATTESO che le Amministrazioni Comunali
di Tarzo e di Resana hanno manifestato la volontà di continuare la gestione in
convenzione del servizio di Segreteria Comunale, nonché la volontà di
aggiungersi anche del Comune di Falcade;
PRESO ATTO della bozza di convenzione
il cui testo è allegato alla presente deliberazione;
VISTO il testo unico Enti Locali D.Lgs.
267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica;
con l'assistenza
giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
con voti favorevoli,
unanimi e n. 2 astenuti (cons. Gallon e
Dal Molin),
D E L I B E R A
1. di confermare la
convenzione tra il Comune di Resana e Tarzo;
2. di
approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema della convenzione per la
gestione associata tra il Comune di Resana, capofila di convenzione, il Comune
di Falcade e il Comune di Tarzo del servizio di Segreteria Comunale, schema costituito
da n. 13 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di imputare la
spesa relativa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, Scheda 120
“Stipendi e assegni del personale” del bilancio di previsione 2008;
Quindi, con separata
votazione favorevole unanime,
D I C H I A R A
la presente
deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000.
*
* * * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai
sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalle
Crode Carlo
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RESANA E TARZO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
L'anno duemilaotto (2008) addì
______ del mese di ______, presso la Sede Municipale del Comune di Resana (TV),
tra i signori:
………………………, nato a
……………….. il ……………….. (C.F.: ……………….),
il quale agisce nella qualità di Sindaco del Comune di Resana e quindi per
conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato dalla
delibera del Consiglio Comunale n. __ in data _____________ - esecutiva;
…………………….., nato
a ………………….. il …………………… (C.F.: …………..), il quale agisce nella qualità di
Sindaco del Comune di Tarzo e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in
data _____________ - esecutiva
…………………….., nato
a ………………….. il …………………… (C.F.: …………..), il quale agisce nella qualità di
Sindaco del Comune di Falcade e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in
data _____________ - esecutiva
Premesso:
- che l'art. 10
del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 che ha approvato il "Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a
norma dell'art. 17 - comma 78 - della legge 15/5/1997, n. 127", consente
la possibilità ai Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
della stessa sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare fra di loro convenzioni per
la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;
- che l'art. 98 -
3° comma - del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, conferma ulteriormente la possibilità per i Comuni
di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreterio Comunale;
- che tra i
Comuni di Resana, Tarzo e Falcade si è raggiunta un'intesa in tal senso, intesa
recepita con apposite delibere consiliari rispettivamente n. __ in data
__________ n. __ in data __________ e n. __ in data __________;
Ciò premesso
tra le Parti come
sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto appresso
Art. 1 -
Finalità
I Comuni di Resana, Tarzo e Falcade,
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stabiliscono di gestire l'ufficio di
Segretario comunale in forma associata e coordinata, avvalendosi dell'opera di
un unico Segretario comunale.
Art. 2 - Comune Capo convenzione
Il Comune di Resana assume la veste
di Capo convenzione.
Art. 3 -
Durata
La presente convenzione avrà
validità fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del
Comune di Resana (ente capofila).
Ciascuno dei tre Comuni
convenzionati potrà comunque disporre in qualsiasi momento, anche prima della
scadenza naturale, previo apposito atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio
comunale, lo scioglimento della presente convenzione, con decorrenza successiva
al 120^ giorno dalla data di esecutività della deliberazione stessa.
Dell'avvenuto scioglimento della
convenzione dovrà essere data comunicazione al Segretario e all'Agenzia
regionale per la gestione dell'albo.
Art. 4 -
Nomina del Segretario
La nomina del Segretario comunale
spetta al Sindaco del Comune di Resana, sentito obbligatoriamente i Sindaci dei
Comuni di Tarzo e Falcade, nell'ambito degli iscritti all'Albo di cui all'art.
9 del regolamento approvato con D.P.R. 4/12/1997, n. 465.
Il Segretario può essere revocato
per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 15 - comma 5 - del D.P.R. 465/1997 predetto. Il provvedimento
motivato di revoca è adottato dal Sindaco di Resana, sentiti i Sindaci di Tarzo
e Falcade e su deliberazione della Giunta Comunale di Resana.
Art. 5 -
Sostituzione del Segretario
Nel caso di assenza o impedimento
del Segretario della convenzione, la sostituzione del Segretario stesso può
essere disposta, secondo la disciplina stabilita dall'Agenzia per la gestione
dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, dal Sindaco del Comune di
Resana, sentiti i Sindaci dei Comuni di Tarzo e Falcade.
Art. 6 -
Orario di servizio
Il Segretario, per la gestione del
proprio servizio, dovrà assicurare la presenza presso ciascuno dei Comuni di
Resana, Tarzo e Falcade rispetto all'orario contrattuale di lavoro nella misura
seguente:
Tarzo
50%
Resana
30%
Falcade
20%
La definizione operativa dell'orario
di servizio sarà oggetto di accordo separato tra i Sindaci dei tre Comuni
convenzionati ed il Segretario.
Art. 7 -
Trattamento economico
Al Segretario dei Comuni
convenzionati spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo
e dal contratto integrativo decentrato, così come determinato dall'art. 37 e
seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data
16/05/2001 e graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:
- Comune
di Resana 30% -
- Comune
di Tarzo 50% -
- Comune
di Falcade 20% -
Al Segretario spetta, altresì, a
norma di quanto previsto dall'art. 10 - comma 3 - del D.P.R. 465/97, una
retribuzione mensile aggiuntiva, calcolata in via provvisoria e salvo
conguaglio, pari ad un quarto dello stipendio in godimento, oltre al rimborso
delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da un Comune
all'altro.
Si fa riserva di adeguare la
retribuzione mensile aggiuntiva come sopra calcolata sulla base di quanto verrà
stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dal contratto integrativo decentrato.
Il Comune di Resana assume l'onere
di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, nonché il versamento
degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio
convenzionato, recuperando dal Comune di Tarzo e dal Comune di Falcade la quota
proporzionalmente dovuta (rispettivamente pari al 50% e al 20%) .
La spesa per diritti di rogito,
missioni o trasferte, incarichi speciali ex art. 97 - comma 4, lett. d) - del
D.Lgs. 267/2000, è esclusivamente a carico del Comune presso il quale o
nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate.
Art. 8 -
Ripartizione della spesa - rendiconti - rimborsi
Le spese concernenti il servizio
associato di Segretario comunale saranno ripartite tra i Comuni convenzionati
nella misura proporzionale indicata al precedente art. 7.
Il rimborso delle spese di viaggio,
opportunamente documentate, è a carico del Comune presso il quale ha luogo
l'accesso del Segretario.
Entro il mese di _______________
2008 il Comune di Resana notificherà al Comune di Tarzo e al Comune di Falcade
il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento
economico del Segretario dalla data di decorrenza della presente convenzione. I
Comuni di Tarzo e Falcade provvederanno al rimborso del saldo della quota a
carico entro i successivi trenta giorni.
Entro il giorno 27 di ogni mese i
Comuni di Tarzo e Falcade verseranno al Comune di Resana, a titolo di acconto,
un importo pari ad un dodicesimo della quota a loro carico.
Sui ritardati pagamenti sono dovuti
gli interessi legali.
Art. 9 -
Forme di consultazione
In relazione al disposto dell'art.
30 - comma 2 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni convenzionati, per qualsiasi
evenienza dovesse insorgere sulla gestione del servizio oggetto della presente
convenzione, provvederanno ad apposite consultazioni tra i Sindaci.
Art. 10 -
Garanzie
In caso di eventuali controversie
derivanti dalla esecuzione della presente convenzione farà fede l'interpretazione
data dall'Agenzia Nazionale che gestisce l'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.
Per quanto non previsto nel presente
articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del
C.P.C.
Art. 11 -
Segretario - Direttore generale
Ciascuno degli Enti convenzionati si
riserva la facoltà di procedere autonomamente alla eventuale attribuzione al
Segretario delle funzioni di direttore generale, disciplinando altresì gli
aspetti economici conseguenti.
Art. 12 -
Registrazione
Tutte le spese della presente
convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, sono compensate tra i
Comuni associati.
Art. 13 - Norme finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione
trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e gli
Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
La
presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli
comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare sarà inviata, in
copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e
provinciali - sezione regionale della Regione Veneto per i consequenziali
provvedimenti.
Letto,
confermato e sottoscritto
COMUNE
DI RESANA
Il
Sindaco Il Sindaco
COMUNE DI
TARZO
Il
Sindaco
COMUNE DI
FALCADE
Il
Sindaco