Il SINDACO spiega che la convenzione è estesa al Comune di Falcade senza togliere al Comune di Tarzo la sua parte di utilizzo, sempre pari pertanto al 50%, la quota ridotta è quella del Comune di Resana;

DELLA PIETA': chiede se l'aggiunta di un comune comporta un' aggravio di spesa:

SEGRETARIO: per il Comune di Tarzo non cambia nulla;

DAL MOLIN: non ravvisa che ci possa essere risparmio nella nuova convenzione, con l'aggiunta del Comune di Falcade, visto il mantenimento della quota di utilizzo al 50% da parte del Comune di Tarzo, caso mai si può parlare di non aggravio di spesa; comunque il proprio voto sarà di astensione per il ruolo delicato che il Segretario Comunale riveste e che necessità di un tempo adeguato di valutazione; sottolinea che il Comune di Tarzo non è capofila della convenzione pur avendo un peso maggiore tra i Comuni;  

SEGRETARIO: il Comune capofila ha maggiori oneri;

DELLA PIETA': sottolinea che il Segretario Comunale a tempo pieno comporta delle spese, pertanto il suo voto è a favore;

Ass. SACCHET: ringrazia il Segretario per il servizio egregio che svolge a Tarzo;

SINDACO: precisa che nella prima bozza la convenzione doveva riservare al Comune di Tarzo una quota di utilizzo pari al 40%, per tale ragione si parlava di risparmio, poi per propria volontà la quota di Tarzo sarebbe rimasta la stessa, quindi il costo resta inalterato.

 

(Il SINDACO, dopo la votazione per la presente deliberazione, per agevolare l'ing. Ghizzo, tecnico presente per la spiegazione del Piano di protezione civile ai consiglieri, sposta la trattazione del punto 8 dell'ordine del giorno di Consiglio all'immediato successivo punto 3).

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Automa per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in data del 04/02/2008, pervenuta al protocollo in data 05/02/2008 n. 1367, con la quale si viene a comunicare la prossima scadenza del 31/03/2008 della convenzione di segreteria tra il Comune di Resana e Tarzo;

 

ATTESO che le Amministrazioni Comunali di Tarzo e di Resana hanno manifestato la volontà di continuare la gestione in convenzione del servizio di Segreteria Comunale, nonché la volontà di aggiungersi anche del Comune di Falcade;

 

PRESO ATTO della bozza di convenzione il cui testo è allegato alla presente deliberazione;

 

VISTO il testo unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica;

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

 

con voti favorevoli, unanimi e  n. 2 astenuti (cons. Gallon e Dal Molin),  

 

D E L I B E R A

 

1.   di confermare la convenzione tra il Comune di Resana e Tarzo;

 

2.   di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema della convenzione per la gestione associata tra il Comune di Resana, capofila di convenzione, il Comune di Falcade e il Comune di Tarzo del servizio di Segreteria Comunale, schema costituito da n. 13 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

3.   di imputare la spesa relativa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, Scheda 120 “Stipendi e assegni del personale” del bilancio di previsione 2008;

 

 

Quindi, con separata votazione favorevole unanime,

 

D I C H I A R A

 

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

* * * * * *

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                          Dalle Crode Carlo

 

 


 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RESANA E TARZO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE

 

            L'anno duemilaotto (2008) addì ______ del mese di ______, presso la Sede Municipale del Comune di Resana (TV), tra i signori:

………………………, nato a ……………….. il  ……………….. (C.F.: ……………….), il quale agisce nella qualità di Sindaco del Comune di Resana e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in data _____________ - esecutiva;

…………………….., nato a ………………….. il …………………… (C.F.: …………..), il quale agisce nella qualità di Sindaco del Comune di Tarzo e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in data _____________ - esecutiva

…………………….., nato a ………………….. il …………………… (C.F.: …………..), il quale agisce nella qualità di Sindaco del Comune di Falcade e quindi per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio Comunale n. __ in data _____________ - esecutiva

Premesso:

- che l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465 che ha approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'art. 17 - comma 78 - della legge 15/5/1997, n. 127", consente la possibilità ai Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare fra di loro convenzioni per la gestione in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;

- che l'art. 98 - 3° comma - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, conferma ulteriormente la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreterio Comunale;

- che tra i Comuni di Resana, Tarzo e Falcade si è raggiunta un'intesa in tal senso, intesa recepita con apposite delibere consiliari rispettivamente n. __ in data __________ n. __ in data __________ e n. __ in data __________;

Ciò premesso

tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto appresso

Art. 1 - Finalità

            I Comuni di Resana, Tarzo e Falcade, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 465/97, stabiliscono di gestire l'ufficio di Segretario comunale in forma associata e coordinata, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario comunale.

Art. 2 - Comune Capo convenzione

            Il Comune di Resana assume la veste di Capo convenzione.

Art. 3 - Durata

            La presente convenzione avrà validità fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Resana (ente capofila).

            Ciascuno dei tre Comuni convenzionati potrà comunque disporre in qualsiasi momento, anche prima della scadenza naturale, previo apposito atto deliberativo da adottarsi dal Consiglio comunale, lo scioglimento della presente convenzione, con decorrenza successiva al 120^ giorno dalla data di esecutività della deliberazione stessa.

            Dell'avvenuto scioglimento della convenzione dovrà essere data comunicazione al Segretario e all'Agenzia regionale per la gestione dell'albo.

Art. 4 - Nomina del Segretario

            La nomina del Segretario comunale spetta al Sindaco del Comune di Resana, sentito obbligatoriamente i Sindaci dei Comuni di Tarzo e Falcade, nell'ambito degli iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del regolamento approvato con D.P.R. 4/12/1997, n. 465.

            Il Segretario può essere revocato per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 - comma 5 - del D.P.R. 465/1997 predetto. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco di Resana, sentiti i Sindaci di Tarzo e Falcade e su deliberazione della Giunta Comunale di Resana.

Art. 5 - Sostituzione del Segretario

            Nel caso di assenza o impedimento del Segretario della convenzione, la sostituzione del Segretario stesso può essere disposta, secondo la disciplina stabilita dall'Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, dal Sindaco del Comune di Resana, sentiti i Sindaci dei Comuni di Tarzo e Falcade.

Art. 6 - Orario di servizio

            Il Segretario, per la gestione del proprio servizio, dovrà assicurare la presenza presso ciascuno dei Comuni di Resana, Tarzo e Falcade rispetto all'orario contrattuale di lavoro nella misura seguente:

Tarzo 50%

Resana 30%

Falcade 20%

            La definizione operativa dell'orario di servizio sarà oggetto di accordo separato tra i Sindaci dei tre Comuni convenzionati ed il Segretario.

Art. 7 - Trattamento economico

            Al Segretario dei Comuni convenzionati spetta il trattamento economico previsto dal contratto collettivo e dal contratto integrativo decentrato, così come determinato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

-     Comune di Resana 30% -

-     Comune di Tarzo 50% -

-     Comune di Falcade 20% -

            Al Segretario spetta, altresì, a norma di quanto previsto dall'art. 10 - comma 3 - del D.P.R. 465/97, una retribuzione mensile aggiuntiva, calcolata in via provvisoria e salvo conguaglio, pari ad un quarto dello stipendio in godimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da un Comune all'altro.

            Si fa riserva di adeguare la retribuzione mensile aggiuntiva come sopra calcolata sulla base di quanto verrà stabilito dal contratto collettivo di lavoro e dal contratto integrativo decentrato.

            Il Comune di Resana assume l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, recuperando dal Comune di Tarzo e dal Comune di Falcade la quota proporzionalmente dovuta (rispettivamente pari al 50% e al 20%) .

            La spesa per diritti di rogito, missioni o trasferte, incarichi speciali ex art. 97 - comma 4, lett. d) - del D.Lgs. 267/2000, è esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno effettuate.

Art. 8 - Ripartizione della spesa - rendiconti - rimborsi

            Le spese concernenti il servizio associato di Segretario comunale saranno ripartite tra i Comuni convenzionati nella misura proporzionale indicata al precedente art. 7.

            Il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, è a carico del Comune presso il quale ha luogo l'accesso del Segretario.

            Entro il mese di _______________ 2008 il Comune di Resana notificherà al Comune di Tarzo e al Comune di Falcade il rendiconto e la ripartizione della spesa sostenuta per il trattamento economico del Segretario dalla data di decorrenza della presente convenzione. I Comuni di Tarzo e Falcade provvederanno al rimborso del saldo della quota a carico entro i successivi trenta giorni.

            Entro il giorno 27 di ogni mese i Comuni di Tarzo e Falcade verseranno al Comune di Resana, a titolo di acconto, un importo pari ad un dodicesimo della quota a loro carico.

            Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 9 - Forme di consultazione

            In relazione al disposto dell'art. 30 - comma 2 del D.Lgs. 267/2000, i Comuni convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sulla gestione del servizio oggetto della presente convenzione, provvederanno ad apposite consultazioni tra i Sindaci.

Art. 10 - Garanzie

            In caso di eventuali controversie derivanti dalla esecuzione della presente convenzione farà fede l'interpretazione data dall'Agenzia Nazionale che gestisce l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

            Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del C.P.C.

Art. 11 - Segretario - Direttore generale

            Ciascuno degli Enti convenzionati si riserva la facoltà di procedere autonomamente alla eventuale attribuzione al Segretario delle funzioni di direttore generale, disciplinando altresì gli aspetti economici conseguenti.

Art. 12 - Registrazione

            Tutte le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, sono compensate tra i Comuni associati.

Art. 13 - Norme finali

            Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e gli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali - sezione regionale della Regione Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

                                                            COMUNE DI RESANA

                                                Il Sindaco                                                                                      Il Sindaco  

                                   COMUNE DI TARZO

                                               Il Sindaco

                                   COMUNE DI FALCADE

                                               Il Sindaco