Il Sindaco illustra il punto confermando le aliquote ICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTI in particolare i seguenti articoli:

articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1.   L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31  dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77,  come  modificato  dal  D.Lgs. 11/06/1996,  n. 336. 

2.   L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

articolo 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta

2.   Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.   A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

VISTO l'art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) che dispone “All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: 'comune' è sostituita dalle seguenti: 'consiglio comunale';

VISTO l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, N. 296 “Finanziaria 2007”: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

VISTO che ai sensi  dell' articolo 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 si prevede che “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTo il decreto 20 dicembre 2007 del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 in data 18/03/2008;

 

VISTA la vigente normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;

RITENUTO di introdurre, dall'anno di imposta 2008, per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili la detrazione per abitazione principale di E 258,23;

 

RITENUTO di confermare, per tutti gli altri casi,  le aliquote e la detrazione per abitazione principale per il periodo d'imposta 2008 negli stessi importi definiti per l'anno 2007;

PRESO ATTO che, in applicazione di quanto presemesso, si ottiene il seguente riepilogo:

 

Aliquota per abitazione principale o equiparate

5 per mille

Aliquota per altri fabbricati

7 per mille

Aliquota per aree fabbricabili

7 per mille

Detrazione per abitazione principale

E 114,00

Detrazione per abitazione principale per i contribuenti appartenente a nuclei familiari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili

E 258,23

 

RILEVATO CHE è stato espresso parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione:

 

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,

 

con voti favorevoli n. 15 e n. 1 astenuto (Dalle Crode);

 

 

D E L I B E R A

 

1.   di introdurre dall'01/01/2008 la detrazione per abitazione principale di E 258,23 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

2.   di confermare per il periodo d'imposta 2008, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, le aliquote e la detrazione già previste per il periodo d'imposta 2007;

3.   di dare atto che le aliquote e le detrazioni  per l'anno d'imposta 2008 sono quelle analiticamente riportate:

Aliquota per abitazione principale o equiparate

5 per mille

Aliquota per altri fabbricati

7 per mille

Aliquota per aree fabbricabili

7 per mille

Detrazione per abitazione principale

E 114,00

Detrazione per abitazione principale per i contribuenti appartenente a nuclei familiari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili

E 258,23

 

4.   di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2008 può essere determinato come segue:

gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile

640.000,00

gettito straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento

100.000,00

gettito complessivo previsto per l'anno 2008

740.000,00

 

5.   di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

6.   di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'art. 172 lett. d) del D. Lgs 267/2000, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2008.

 

Quindi con separata votazione che riporta n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dalle Crode),  

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 34, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

*****

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

       f.to Dalle Crode rag. Carlo