Il Sindaco
illustra il punto confermando le aliquote ICI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs.
30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993,
l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare
i seguenti articoli:
articolo 6 -
Determinazione delle aliquote e dell'imposta
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto
per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.
84 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77,
come modificato dal
D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
2. L'aliquota deve
essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per
mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di
immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione
principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 - Riduzioni e
detrazioni dall'imposta
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro
diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere
ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al
comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio
economico-sociale;
VISTO l'art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n. 296
(finanziaria 2007) che dispone “All'articolo
6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la
parola: 'comune' è sostituita dalle seguenti: 'consiglio comunale';
VISTO l'articolo 1,
comma 169 della Legge 27/12/2006, N. 296 “Finanziaria 2007”: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO che ai sensi dell'
articolo 151 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 si prevede che “Gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze.
VISTo il decreto 20 dicembre 2007 del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al
31 marzo 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali;
VISTO il regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
N. 8 in data 18/03/2008;
VISTA la vigente
normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di
aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
RITENUTO di introdurre, dall'anno di imposta 2008, per i contribuenti appartenenti a nuclei
familiari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del regolamento per la disciplina
dell'Imposta Comunale sugli Immobili la detrazione per abitazione principale di
E 258,23;
RITENUTO
di
confermare, per tutti gli altri casi, le
aliquote e la detrazione per abitazione principale per il periodo d'imposta 2008 negli stessi importi definiti
per l'anno 2007;
PRESO ATTO che, in applicazione di quanto presemesso, si ottiene il
seguente riepilogo:
Aliquota
per abitazione principale o equiparate |
5
per mille |
Aliquota
per altri fabbricati |
7
per mille |
Aliquota
per aree fabbricabili |
7
per mille |
Detrazione
per abitazione principale |
E
114,00 |
Detrazione
per abitazione principale per i contribuenti appartenente a nuclei familiari
di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Comunale sugli Immobili |
E
258,23 |
RILEVATO
CHE è stato espresso
parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo
49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione:
con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale,
con
voti favorevoli n. 15 e n. 1 astenuto (Dalle Crode);
1. di introdurre dall'01/01/2008
la detrazione per abitazione principale di E 258,23 per i contribuenti
appartenenti a nuclei familiari previsti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
2. di confermare per
il periodo d'imposta 2008, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504,
le aliquote e la detrazione già previste per il periodo d'imposta 2007;
3. di dare atto che
le aliquote e le detrazioni per l'anno
d'imposta 2008 sono quelle analiticamente riportate:
Aliquota
per abitazione principale o equiparate |
5 per mille |
Aliquota
per altri fabbricati |
7 per mille |
Aliquota
per aree fabbricabili |
7 per mille |
Detrazione
per abitazione principale |
E 114,00 |
Detrazione
per abitazione principale per i contribuenti appartenente a nuclei familiari
di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Comunale sugli Immobili |
E 258,23 |
4. di dare atto che
la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2008 può
essere determinato come segue:
gettito
ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita
tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile |
640.000,00 |
gettito
straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento |
100.000,00 |
gettito
complessivo previsto per l'anno 2008 |
740.000,00 |
5. di demandare al Responsabile del Servizio
Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto
del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel
rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente”;
6. di dare atto che il presente provvedimento,
in conformità all'art. 172 lett. d) del D. Lgs 267/2000, costituisce allegato
alla deliberazione consigliare di approvazione del Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2008.
Quindi
con separata votazione che riporta n. 15 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Dalle
Crode),
D E L I B E R A
di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.
34, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
*****
Si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dalle
Crode rag. Carlo