Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Stefano DAL MOLIN: pone tre domande: l'attrezzatura per il parco, già installata dall'Ente prima della convenzione, poteva creare danni? Si è pensato a come isolare la fascia parrocchiale destinata al parco giochi rispetto al resto dell'area parrocchiale? E' stato valutato il discorso elettro-smog (vista la presenza della cabina Telecom).

Sindaco: la convenzione da approvarsi va a regolamentare il rapporto Parrocchia - Ente; la responsabilità per le attrezzature installate era già in capo all'Ente dal momento in cui si sono fatte le installazioni. Alla seconda domanda: la destinazione propria dell'area parrocchiale è quella d'uso da parte dei ragazzi; per quanto riguarda la presenza della cabina telecom nei pressi dell'area in questione, da un recente monitoraggio è emerso che non ci sono emissioni nocive poiché la cabina è stata ammodernata e digitalizzata e con la sostituzione del gruppo di continuità il problema non sussiste.

Clara DELLA PIETA': chiede di verificare anche per le altre aree verdi se posseggono i requisiti di sicurezza.

Sindaco: si andrà a disciplinare e normalizzare tutto il pregresso.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

            PRESO ATTO che con deliberazione n. 4 del 19/02/2009 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2009;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 19/03/2009 è stato approvato il Piano Economico Gestionale (P.E.G.), con il riconoscimento delle Aree e dei Responsabili, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la richiesta fatta da questa Amministrazione comunale alla Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri, sita a Corbanese, frazione comunale, per la concessione  in comodato d'uso un'area da destinare  a parco giochi, nonché per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sociali in genere;

PRESO ATTO  che con la medesima richiesta l'Amministrazione comunale si rende responsabile delle attività necessarie di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e di quanto è sopra esistente;

VISTO il Decreto della Diocesi di Vittorio Veneto - Curia Vescovile - di autorizzazione alla stipula dell'allegata convenzione che definisce i rapporti tra le parti;

VISTA  la convenzione ed il regolamento allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

            VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si intende qui integralmente riportato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTO la legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PRESO ATTO che tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni e normative in genere in premessa, si intendono qui integralmente riportati e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata:

·     del Responsabile dell'Area Tecnica, per la regolarità tecnica;

con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere Rolando Dalle Crode) su n. 14 consiglieri presenti;

d e l i b e r a

 

1.   DI APPROVARE l'allegata convenzione (sub A) per la definizione dei rapporti tra questa Amministrazione comunale e la Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri, sita a Corbanese, frazione comunale, per la concessione in comodato gratuito di un'area da destinare a parco giochì, così come meglio individuata dall'allegata planimetria (sub C);

2.   CHE quanto al punto 1) del presente deliberato avrà la stessa validità temporale di 7 (sette) anni;

3.   DI APPROVARE l'allegato regolamento (sub B) per l'uso/utilizzo dell'area;

4.   DI INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 del presente deliberato;

con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere Rolando Dalle Crode) su n. 14 consiglieri presenti;

D I C H I A R A

il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

 

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

       Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

        

                                                                                       IL RESPONSABILE DI AREA

                                                                                  arch. Marcello de Cumis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  sub “ A” alla delibera  consiliare n.           del ___________________

 

Prot. n. _________/09

 

 

 

CONVENZIONE

 

           

L'anno duemilanove ……………… del mese di _________, il giorno____, in Tarzo, nella Residenza Municipale, in esecuzione della deliberazione del C.C. n.  ___________ del __________________, tra

 

- IL COMUNE DI TARZO - con sede in Via Roma, 42, rappresentato  dal Sindaco Gianangelo BOF per la carica presso il Comune di Tarzo - C.F.: 84000890263

e

 

-     LA PARROCCHIA Arcipretale “Santissimi Gervasio e Protasio” di Corbanese, rappresentata dal proprio parroco pro-tempore, Sig. Don Angelo Lucchetta;

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

1. La parrocchia concede in comodato d'uso al Comune di Tarzo l'area così come individuata dall'allegata planimetria cartografica, per la realizzazione di un'area attrezzata a parco giochi.

 

2. L'Amministrazione comunale si riserva l'uso diretto dell'area dei relativi arredi/manufatti per particolari manifestazioni od esigenze in genere, previo congruo avviso alla medesima Parrocchia.

 

3. Il comodato è a titolo gratuito, salvo gli impegni a carico dell'Amministrazione comunale di seguito indicati:

- l'Amministrazione si assume l'onere e la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi/impianti posti all'interno dell'area;

- l'Amministrazione si assume l'onere e la responsabilità dell'adeguamento alle normative vigenti  di tutti i manufatti ed arredi vari (altalene, panchine, cestoni … giochi vari …);

- l'Amministrazione si assume l'onere e la responsabilità della manutenzione ambientale (ordinaria/straordinaria) dell'area (sfalcio, diserbo, semina, sabbiatura ecc );

 

4. L'Amministrazione comunale dovrà garantire l'uso/utilizzo corretto dell'area e dei relativi arredi/manufatti, rendendosi direttamente responsabile in caso contrario.

 

5. La parrocchia è sollevata da ogni responsabilità civile relativa all'uso dell'area e dei relativi arredi/manufatti. 

6. La presente convenzione ha validità pari a 7 (SETTE)  anni , ed eventualmente prorogabile per uguale periodo di validità previo accordo tra le parti.

 

7. La Parrocchia può in ogni momento unilateralmente recedere dalla convenzione senza alcun indennizzo all'Amministrazione comunale, nel caso di accertato utilizzo improprio dell'area e di quanto insiste sopra nel caso di inadempimento degli obblighi previsti di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e dei relativi arredi/impianti.

 

8) La presente convenzione verrà registrato secondo i disposti di legge con spese a carico del comodatario.

 

 Per il Comune di Tarzo:

                                                                                        IL SINDACO

                                                                                                   Gianangelo BOF

Per la Parrocchia:

                                                                                                IL PARROCO

                                                                                    Sac. Angelo LUCCHETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  sub “ B” alla delibera  consiliare n.           del ___________________

 

 

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1

PARCO GIOCHI - UBICAZIONE

Su area delimitata  della Parrocchia Santissimi Gervasio e Protasio” di Corbanese,, quale risulta dall'allegata planimetria insiste un' AREA GIOCHI COMUNALE attrezzature al gioco dei bambini

Art. 2

ORARI DI APERTURA

Il parco giochi è aperto al pubblico, nei giorni feriali e festivi, nei seguenti orari:

dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Eventuali deroghe dovranno essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.

Non si risponde delle perdite di oggetti lasciati incustoditi.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;

- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera/spazi;

- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale o della Parrocchia in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;

- creare punti di bivacco;

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

- campeggiare e/o pernottare;

- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;

- soddisfare bisogni fisiologici all'aperto;

- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 4

USO DELL'AREA A VERDE

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, l'area a verde per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni a carattere pubblico.

Art. 5

MANUTENZIONE PARCO GIOCHI

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a giochi e delle relative attrezzature/arredi è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

Art. 6

SANZIONI

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti  autorizzatori una sanzione amministrativa da E 25,00 ad E 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.