Stefano DAL MOLIN: pone tre domande: l'attrezzatura
per il parco, già installata dall'Ente prima della convenzione, poteva creare
danni? Si è pensato a come isolare la fascia parrocchiale destinata al parco
giochi rispetto al resto dell'area parrocchiale? E' stato valutato il discorso
elettro-smog (vista la presenza della cabina Telecom).
Sindaco: la convenzione da approvarsi va a
regolamentare il rapporto Parrocchia - Ente; la responsabilità per le attrezzature
installate era già in capo all'Ente dal momento in cui si sono fatte le
installazioni. Alla seconda domanda: la destinazione propria dell'area
parrocchiale è quella d'uso da parte dei ragazzi; per quanto riguarda la
presenza della cabina telecom nei pressi dell'area in questione, da un recente
monitoraggio è emerso che non ci sono emissioni nocive poiché la cabina è stata
ammodernata e digitalizzata e con la sostituzione del gruppo di continuità il
problema non sussiste.
Clara DELLA PIETA': chiede di verificare anche per
le altre aree verdi se posseggono i requisiti di sicurezza.
Sindaco: si andrà a disciplinare e normalizzare
tutto il pregresso.
PRESO ATTO che con deliberazione n. 4
del 19/02/2009 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per
l'Esercizio finanziario 2009;
PRESO ATTO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 in data 19/03/2009 è stato
approvato il Piano Economico Gestionale (P.E.G.), con il riconoscimento delle
Aree e dei Responsabili, che si intende qui integralmente riportata e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTA la richiesta
fatta da questa Amministrazione comunale alla Parrocchia Santi Gervasio e
Protasio Martiri, sita a Corbanese, frazione comunale, per la concessione in comodato d'uso un'area da destinare a parco giochi, nonché per lo svolgimento di
manifestazioni ed attività sociali in genere;
PRESO ATTO che con la medesima richiesta l'Amministrazione
comunale si rende responsabile delle attività necessarie di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'area e di quanto è sopra esistente;
VISTO il Decreto
della Diocesi di Vittorio Veneto - Curia Vescovile - di autorizzazione alla
stipula dell'allegata convenzione che definisce i rapporti tra le parti;
VISTA la convenzione ed il regolamento allegati alla presente
deliberazione, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali”, che si intende qui integralmente riportato e che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO la legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intende qui integralmente riportata e che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
PRESO ATTO che
tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni e normative in genere in
premessa, si intendono qui integralmente riportati e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
VISTO il
PARERE FAVOREVOLE, sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata:
· del Responsabile dell'Area Tecnica, per la
regolarità tecnica;
con
l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;
con n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto
(consigliere Rolando Dalle Crode) su n. 14 consiglieri presenti;
1. DI
APPROVARE l'allegata convenzione (sub A) per la definizione dei rapporti
tra questa Amministrazione comunale e la Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
Martiri, sita a Corbanese, frazione comunale, per la concessione in comodato
gratuito di un'area da destinare a parco giochì, così come meglio individuata
dall'allegata planimetria (sub C);
2. CHE
quanto al punto 1) del presente deliberato avrà la stessa validità temporale di
7 (sette) anni;
3. DI
APPROVARE l'allegato regolamento (sub B) per l'uso/utilizzo dell'area;
4. DI
INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto
1 del presente deliberato;
con
n. 13 voti favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere Rolando Dalle Crode) su n.
14 consiglieri presenti;
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
==========================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
- Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, art. 49 comma 1 -
Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto
Responsabile di Area esprime PARERE
FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica
competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della
deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e
responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e
corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle
scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere
espresso.
Il parere di regolarità tecnica
costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte
dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non
riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.
Il parere attesta semplicemente la
competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità
formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere
da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e
dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo
deliberante.
IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Marcello de Cumis
Allegato sub “ A” alla delibera consiliare n. del ___________________
Prot.
n. _________/09
CONVENZIONE
- IL COMUNE DI TARZO - con sede in Via Roma, 42, rappresentato dal Sindaco Gianangelo BOF per la carica
presso il Comune di Tarzo - C.F.: 84000890263
- LA
PARROCCHIA Arcipretale “Santissimi
Gervasio e Protasio” di Corbanese,
rappresentata dal proprio parroco pro-tempore, Sig. Don Angelo Lucchetta;
1. La parrocchia concede in comodato d'uso
al Comune di Tarzo l'area così come individuata dall'allegata planimetria
cartografica, per la realizzazione di un'area attrezzata a parco giochi.
2. L'Amministrazione comunale si
riserva l'uso diretto dell'area dei relativi arredi/manufatti per particolari
manifestazioni od esigenze in genere, previo congruo avviso alla medesima
Parrocchia.
3. Il comodato è a titolo gratuito,
salvo gli impegni a carico dell'Amministrazione comunale di seguito indicati:
- l'Amministrazione si assume l'onere e
la responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
arredi/impianti posti all'interno dell'area;
- l'Amministrazione si assume l'onere e
la responsabilità dell'adeguamento alle normative vigenti di tutti i manufatti ed arredi vari
(altalene, panchine, cestoni … giochi vari …);
- l'Amministrazione si assume l'onere e
la responsabilità della manutenzione ambientale (ordinaria/straordinaria) dell'area
(sfalcio, diserbo, semina, sabbiatura ecc );
4. L'Amministrazione comunale dovrà
garantire l'uso/utilizzo corretto dell'area e dei relativi arredi/manufatti,
rendendosi direttamente responsabile in caso contrario.
5. La parrocchia è sollevata da ogni
responsabilità civile relativa all'uso dell'area e dei relativi
arredi/manufatti.
6. La presente convenzione ha validità
pari a 7 (SETTE) anni , ed
eventualmente prorogabile per uguale periodo di validità previo accordo tra le
parti.
7. La Parrocchia può in ogni momento
unilateralmente recedere dalla convenzione senza alcun indennizzo all'Amministrazione
comunale, nel caso di accertato utilizzo improprio dell'area e di quanto
insiste sopra nel caso di inadempimento degli obblighi previsti di manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'area e dei relativi arredi/impianti.
8) La presente convenzione verrà
registrato secondo i disposti di legge con spese a carico del comodatario.
Per il Comune di Tarzo:
IL
SINDACO
Gianangelo BOF
Per la Parrocchia:
IL PARROCO
Sac. Angelo LUCCHETTA
Allegato sub “ B” alla delibera consiliare n. del ___________________
REGOLAMENTO
Art. 1
PARCO GIOCHI -
UBICAZIONE
Su area
delimitata della Parrocchia Santissimi
Gervasio e Protasio” di Corbanese,,
quale risulta dall'allegata planimetria insiste un' AREA GIOCHI COMUNALE
attrezzature al gioco dei bambini
Art. 2
ORARI DI APERTURA
Il parco giochi è
aperto al pubblico, nei giorni feriali e festivi, nei seguenti orari:
dalle ore 9.00
alle ore 21.00
Eventuali deroghe
dovranno essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
Art. 3
NORME GENERALI DI
COMPORTAMENTO
Le attrezzature per il
gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed
attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi
stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.
Non si risponde delle
perdite di oggetti lasciati incustoditi.
Il libero uso da
parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza
e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come
il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale
e la Parrocchia.
E' vietato l'accesso
al parco giochi:
- ai cani o ad altri
animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o
altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera/spazi;
- ai mezzi a motore
(esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di
merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale o
della Parrocchia in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).
E' vietato altresì:
- fumare all'interno
del parco giochi;
- creare punti di
bivacco;
- gettare carta,
resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini
porta rifiuti;
- utilizzare fiamme
e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o
pernottare;
- calpestare le
aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- soddisfare bisogni
fisiologici all'aperto;
- danneggiare la
segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco.
L'Amministrazione
Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel
parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui
al presente regolamento.
La Polizia Locale
verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla
contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di
legge.
Art. 4
USO DELL'AREA A VERDE
L'Amministrazione
Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, l'area a verde per
proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni a carattere pubblico.
Art. 5
MANUTENZIONE PARCO
GIOCHI
La manutenzione
ordinaria e straordinaria dell'area a giochi e delle relative
attrezzature/arredi è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede
secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture
in economia e del relativo regolamento comunale in materia.
Art. 6
SANZIONI
Per quanto non
diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al
presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali
provvedimenti autorizzatori una sanzione
amministrativa da E 25,00 ad E 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis
del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in
materia.
Art. 10
ENTRATA IN VIGORE
Il presente
Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera
consiliare di approvazione.