Entra il Consigliere Sacchet Vincenzo.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto lo schema di nuova convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Fonzaso, Zoldo Alto e Tarzo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra di loro apposite convenzioni;

 

Visto l'art. 10 del D. P. R. 4.12.1997, n. 465;

 

Visto lo Statuto comunale;

   

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

 

Sentito il Sindaco che relaziona evidenziando la fiducia nei confronti del nuovo segretario Fontan e che tale convenzione comporta una riduzione di spesa per il segretario rispetto a prima;

 

Con voti  9  favorevoli 2 astenuti (Della Pietà e Dal Molin) su 11 presenti e votanti espressi per alzata di mano:

 

DELIBERA

 

1) di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'Ufficio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Fonzaso-Zoldo Alto- Tarzo ai sensi dell' art. 30 - comma 1 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.10 del DPR 465/97,che forma parte sostanziale della presente deliberazione.

 

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente Convenzione nonché al compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento, per quanto di competenza.

 

 

 

* * * * * * *  

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                              Rolando Fontan


 

COMUNE DI FONZASO-COMUNE DI  ZOLDO ALTO-COMUNE DI TARZO

 

 

OGGETTO: Convenzione per la gestione della Segreteria comunale tra i Comuni di Fonzaso  

                       Zoldo Alto e Tarzo.

 

            L'anno duemilanove   addì ..... del mese di            in Fonzaso nella Sede Comunale sono presenti i signori:

 

1. Furlin Gianluigi nato a Fonzaso  il 1.6.1949, domiciliato per la carica a Fonzaso (BL), presso la Sede Comunale, sita in Piazza 14 Novembre, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Fonzaso, nel nome e per conto del quale agisce, Codice Fiscale 00207040254, per dare attuazione alla deliberazione consiliare n.     del 7.2009 immediatamente esecutiva;

 

2. Molin Pradel Roberto nato a Belluno il 28.11.1985,domiciliato per la carica a ,presso la Sede Comunale, sita in Zoldo Alto , il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Zoldo Alto, nel nome e per conto del quale agisce, Codice Fiscale 00206110256, per dare attuazione alla deliberazione consiliare n.      del 7.2009,immediatamente esecutiva;

 

3. Bof Gianangelo nato a  Vittorio Veneto il 7.1.1975 ,domiciliato per la carica a ,presso la Sede Comunale, sita in Tarzo , il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Tarzo, nel nome e per conto del quale agisce, Codice Fiscale 84000890263, per dare attuazione alla deliberazione consiliare n. 18 del 23.7.2009,immediatamente esecutiva

 

 

PREMESSO  

 

 

   CHE l'art. 30, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra di loro apposite convenzioni;

 

   CHE l'art. 10 del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni del rispettivi consigli comunali, possono stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

 

Si conviene e si stipula quanto segue:

 

ART. 1 (OGGETTO)

   I Comuni di Fonzaso, Zoldo Alto e Tarzo si convenzionano a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465, per gestire l'Ufficio di Segreteria con un unico Segretario Comunale, al fine di garantire ai Comuni medesimi la migliore efficienza ed efficacia ed economicità. Il Comune di Fonzaso, costituisce il Comune capoconvenzione.

 

ART. 2 (NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO)

   Al Sindaco del Comune capoconvenzione, sentito con il Sindaco dell'altro Comune, compete la nomina e la revoca del Segretario comunale da effettuarsi nelle forme di legge.

 

 

 

 ART. 3 (MODALITA  DI LAVORO)

   Il Segretario, svolgerà il proprio lavoro garantendo la presenza tendenziale e nella massima flessibilità nel seguente modo:

-          Comune di Fonzaso:               per 34% 

-          Comune di Zoldo Alto:          per 22%   

-          Comune di Tarzo:                   per 44%  

   Nell'ambito di detta ripartizione,il Segretario Comunale ha l'obbligo di prestare servizio e garantire il funzionamento dell'Ufficio Segreteria nei Comuni convenzionati, con orari che saranno determinati con i Sindaci  secondo la piu'opportuna flessibilità al fine del miglior raggiungimento dei risultati e degli obiettivi prefissati.      

   ART. 4 (TRATTAMENTO ECONOMICO)

   Al Segretario in convenzione spetta la retribuzione prevista in base alla normativa vigente in materia e dalla contrattazione collettiva di categoria, sia nazionale che decentrata integrativa,nonché eventuali indennità concordate con i sindaci.

   Spetta, al segretario il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentabili per recarsi dalla propria abitazione al comune di Zoldo Alto e Tarzo che saranno rimborsate mensilmente   esclusivamente dallo stesso.

Al segretario qualora verranno attribuite le funzioni di direttore generale il relativo trattamento viene concordato con i rispettivi sindaci.   

Per il trasferimento da una sede all'altra dei Comuni convenzionati il Segretario viene autorizzato ad avvalersi del proprio automezzo.

 

ART. 5 (RIPARTIZIONE DEGLI ONERI)

   Gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario, ivi compresi gli oneri riflessi, sono ripartiti tra i Comuni convenzionati,  con le seguenti percentuali:

Comune di Fonzaso :            34 %

Comune di  Zoldo Alto :       22 %

Comune di Tarzo :                44 %

 

   Il Comune capoconvenzione provvederà a liquidare al Segretario Comunale gli assegni e le indennità dovute, rendicontando bimestralmente la spesa al Comune di Zoldo Alto e Tarzo che provvederà al rimborso entro i dieci giorni successivi.

 

ART. 6 (MISSIONI)

   Le missioni e le trasferte eseguite dal Segretario concordate con le amministrazioni sono a carico del Comune per conto del quale le stesse vengono effettuate Le indennità relative a tali prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della presente convenzione sono liquidate direttamente dai Comuni interessati.

 

ART. 7 (SEDE DI SERVIZIO)

   Il Segretario in convenzione ha la sua sede presso il Comune di Fonzaso ed è in questa sede che dovranno essere allo stesso comunicati tutti gli atti che lo riguardano.

 

ART. 8 (CONSULTAZIONI E COMUNICAZIONI TRA I COMUNI CONVENZIONATI)

   Ogni qualvolta ritenuto opportuno i Sindaci dei Comuni convenzionati si incontreranno per verificare i risultati e l'efficienza del servizio svolto in Convenzione e per proporre eventuali modifiche allo stesso anche in termini di nuovi obblighi e garanzie oltre quelli qui previsti.

   Ogni atto e provvedimento che riguardi il Segretario Comunale dovrà essere trasmesso tempestivamente a cura del Sindaco del Comune di Fonzaso al Sindaco del Comune di Zoldo Alto e Tarzo.

 

ART. 9 (DURATA e NOMINA del SEGRETARIO)

La presente convenzione decorre dall'effettiva presa di servizio del segretario a seguito dell'assegnazione da parte dell'agenzia dei segretari e dura fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del comune di Fonzaso (ente capofila).

 La nomina del segretario spetta al Sindaco del comune di Fonzaso sentito obbligatoriamente i sindaci degli altri comuni nell'ambito degli iscritti all'albo di cui all'art.9 del regolamento approvato con d.p.r. 4.12.1997 n.465.

 

ART. 10 (RECESSO)

 Ciascuno dei Comuni convenzionati si riserva il diritto di recedere dalla convenzione. Qualora uno dei Comuni intenda esercitare tale diritto è necessario che ne dia preavviso all'altro Comune, al Segretario Comunale e alla competente sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, almeno 120 giorni prima della data in cui si intenda far cessare gli effetti della convenzione.

 

ART. 11  (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti e ad ogni altro provvedimento regolante in materia.

 

ART. 12 (DISPOSIZIONI FINALI)

La presente convenzione costituisce la base per il futuro sviluppo delle forme di associazione e cooperazione previste dal D. Lgs. n. 267/2000 al fine di utilizzare reciprocamente le risorse disponibili di personale e strumenti di lavoro per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi istituzionali.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI FONZASO

 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI ZOLDO ALTO

 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI TARZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come d'accordo trasmetto la delibera e la relativa convenzione segretarile già predisposta in base agli accordi fatti, il comune di Fonzaso l'approverà in consiglio il 28 agosto, è necessario che prima del 16 settembre  data inizio convenzione la stessa sia approvata anche dal consiglio comunale di Farra D'Alpago.

Per quanto riguarda i costi si sintetizza quanto segue:

alla data del 15 settembre 2002 il costo in lire annuale attualmente previsto e concordato sarebbe il seguente:

 

  -stipendio lordo con la maggiorazione del 25% convenzione                          98.735 .000

  -oneri a carico degli enti 37%                                                                     36.530.000

                                                                                                     totale   135.265.000

  -trasferimento quota del 15% all'agenzia segretari                                        14.800.000

                                                                                                     totale    150.065.000

  -indennità inerente le funzioni di direttore generale                                          6.250.000

  -oneri su indennità                                                                                        3.695.000

                                                                                                     totale    160.000.000

 

il costo totale annuo alla data del 15.9. è di lire 160.000.000 a carico dei due comuni

suddiviso in base alle ripartizioni per lire 89.6000.000 Fonzaso e lire 70.400.000 Farra D'Alpago

al comune di Farra d'Alpago sarà a carico l'indennità di trasferimento quantificabile in

200km alla settimana per due giorni per settimana circa 9500 anno costo 11.000.000 circa