Entra il Consigliere Sacchet Vincenzo.
Visto
lo schema di nuova convenzione per la gestione associata dell'Ufficio di
Segreteria tra i Comuni di Fonzaso, Zoldo Alto e Tarzo che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l'art.
30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che i Comuni, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare
tra di loro apposite convenzioni;
Visto
l'art. 10 del D. P. R. 4.12.1997, n. 465;
Visto
lo Statuto comunale;
Visti
i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
Sentito
il Sindaco che relaziona evidenziando la fiducia nei confronti del nuovo
segretario Fontan e che tale convenzione comporta una riduzione di spesa per il
segretario rispetto a prima;
Con
voti 9
favorevoli 2 astenuti (Della Pietà e Dal Molin) su 11 presenti e votanti
espressi per alzata di mano:
1)
di approvare lo schema di convenzione per la gestione dell'Ufficio di
Segreteria Comunale tra i Comuni di Fonzaso-Zoldo Alto- Tarzo ai sensi dell'
art. 30 - comma 1 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dell'art.10 del DPR 465/97,che forma parte sostanziale della presente
deliberazione.
2)
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente Convenzione nonché
al compimento di ogni ulteriore e successivo adempimento, per quanto di
competenza.
* * * * * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione ai
sensi dell'art. 49, I° comma, del D. Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rolando Fontan
COMUNE
DI FONZASO-COMUNE DI ZOLDO ALTO-COMUNE
DI TARZO
OGGETTO:
Convenzione per la gestione della Segreteria comunale tra i Comuni di
Fonzaso
Zoldo Alto e Tarzo.
L'anno duemilanove addì ..... del mese di in Fonzaso nella Sede Comunale
sono presenti i signori:
1. Furlin
Gianluigi nato a Fonzaso il 1.6.1949,
domiciliato per la carica a Fonzaso (BL), presso la Sede Comunale, sita in
Piazza 14 Novembre, il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di
Fonzaso, nel nome e per conto del quale agisce, Codice Fiscale 00207040254, per
dare attuazione alla deliberazione consiliare n. del 7.2009 immediatamente esecutiva;
2. Molin
Pradel Roberto nato a Belluno il 28.11.1985,domiciliato per la carica a ,presso
la Sede Comunale, sita in Zoldo Alto , il quale interviene nella qualità di
Sindaco del Comune di Zoldo Alto, nel nome e per conto del quale agisce, Codice
Fiscale 00206110256, per dare attuazione alla deliberazione consiliare n. del 7.2009,immediatamente esecutiva;
3. Bof
Gianangelo nato a Vittorio Veneto il
7.1.1975 ,domiciliato per la carica a ,presso la Sede Comunale, sita in Tarzo ,
il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Tarzo, nel nome e
per conto del quale agisce, Codice Fiscale 84000890263, per dare attuazione
alla deliberazione consiliare n. 18 del 23.7.2009,immediatamente esecutiva
CHE l'art. 30, primo comma, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 prevede che i Comuni, al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, possano stipulare tra di loro
apposite convenzioni;
CHE l'art. 10 del D. P. R. 4 dicembre 1997,
n. 465 prevede che i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito
territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia per la gestione dell'albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazioni del rispettivi consigli
comunali, possono stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
Si conviene e
si stipula quanto segue:
ART. 1
(OGGETTO)
I Comuni di Fonzaso, Zoldo Alto e Tarzo si
convenzionano a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del
D.P.R. 4.12.1997 n. 465, per gestire l'Ufficio di Segreteria con un unico
Segretario Comunale, al fine di garantire ai Comuni medesimi la migliore
efficienza ed efficacia ed economicità. Il Comune di Fonzaso, costituisce il
Comune capoconvenzione.
ART. 2 (NOMINA
E REVOCA DEL SEGRETARIO)
Al Sindaco del Comune capoconvenzione,
sentito con il Sindaco dell'altro Comune, compete la nomina e la revoca del
Segretario comunale da effettuarsi nelle forme di legge.
ART. 3 (MODALITA DI LAVORO)
Il Segretario, svolgerà il proprio lavoro
garantendo la presenza tendenziale e nella massima flessibilità nel seguente
modo:
-
Comune di
Fonzaso: per 34%
-
Comune di Zoldo
Alto: per 22%
-
Comune di Tarzo: per 44%
Nell'ambito di detta ripartizione,il
Segretario Comunale ha l'obbligo di prestare servizio e garantire il
funzionamento dell'Ufficio Segreteria nei Comuni convenzionati, con orari che
saranno determinati con i Sindaci
secondo la piu'opportuna flessibilità al fine del miglior raggiungimento
dei risultati e degli obiettivi prefissati.
ART. 4 (TRATTAMENTO ECONOMICO)
Al Segretario in convenzione spetta la
retribuzione prevista in base alla normativa vigente in materia e dalla
contrattazione collettiva di categoria, sia nazionale che decentrata
integrativa,nonché eventuali indennità concordate con i sindaci.
Spetta, al segretario il rimborso delle
spese di viaggio regolarmente documentabili per recarsi dalla propria
abitazione al comune di Zoldo Alto e Tarzo che saranno rimborsate
mensilmente esclusivamente dallo
stesso.
Al segretario
qualora verranno attribuite le funzioni di direttore generale il relativo
trattamento viene concordato con i rispettivi sindaci.
Per il
trasferimento da una sede all'altra dei Comuni convenzionati il Segretario
viene autorizzato ad avvalersi del proprio automezzo.
ART. 5
(RIPARTIZIONE DEGLI ONERI)
Gli oneri relativi al trattamento economico
del Segretario, ivi compresi gli oneri riflessi, sono ripartiti tra i Comuni
convenzionati, con le seguenti
percentuali:
Comune di
Fonzaso : 34 %
Comune di Zoldo Alto : 22 %
Comune di
Tarzo : 44 %
Il Comune capoconvenzione provvederà a
liquidare al Segretario Comunale gli assegni e le indennità dovute, rendicontando
bimestralmente la spesa al Comune di Zoldo Alto e Tarzo che provvederà al
rimborso entro i dieci giorni successivi.
ART. 6
(MISSIONI)
Le missioni e le trasferte eseguite dal
Segretario concordate con le amministrazioni sono a carico del Comune per conto
del quale le stesse vengono effettuate Le indennità relative a tali
prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della presente
convenzione sono liquidate direttamente dai Comuni interessati.
ART. 7 (SEDE
DI SERVIZIO)
Il
Segretario in convenzione ha la sua sede presso il Comune di Fonzaso ed è in
questa sede che dovranno essere allo stesso comunicati tutti gli atti che lo
riguardano.
ART. 8
(CONSULTAZIONI E COMUNICAZIONI TRA I COMUNI CONVENZIONATI)
Ogni qualvolta ritenuto opportuno i Sindaci
dei Comuni convenzionati si incontreranno per verificare i risultati e l'efficienza
del servizio svolto in Convenzione e per proporre eventuali modifiche allo
stesso anche in termini di nuovi obblighi e garanzie oltre quelli qui previsti.
Ogni atto e provvedimento che riguardi il
Segretario Comunale dovrà essere trasmesso tempestivamente a cura del Sindaco
del Comune di Fonzaso al Sindaco del Comune di Zoldo Alto e Tarzo.
ART. 9 (DURATA
e NOMINA del SEGRETARIO)
La presente convenzione
decorre dall'effettiva presa di servizio del segretario a seguito dell'assegnazione
da parte dell'agenzia dei segretari e dura fino alla naturale scadenza del
mandato amministrativo del Sindaco del comune di Fonzaso (ente capofila).
La nomina del segretario spetta al Sindaco
del comune di Fonzaso sentito obbligatoriamente i sindaci degli altri comuni
nell'ambito degli iscritti all'albo di cui all'art.9 del regolamento approvato
con d.p.r. 4.12.1997 n.465.
ART. 10
(RECESSO)
Ciascuno dei Comuni convenzionati si riserva
il diritto di recedere dalla convenzione. Qualora uno dei Comuni intenda
esercitare tale diritto è necessario che ne dia preavviso all'altro Comune, al
Segretario Comunale e alla competente sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari
Comunali e Provinciali, almeno 120 giorni prima della data in cui si intenda
far cessare gli effetti della convenzione.
ART. 11 (RINVIO)
Per quanto non
espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti
e ad ogni altro provvedimento regolante in materia.
ART. 12
(DISPOSIZIONI FINALI)
La presente
convenzione costituisce la base per il futuro sviluppo delle forme di
associazione e cooperazione previste dal D. Lgs. n. 267/2000 al fine di
utilizzare reciprocamente le risorse disponibili di personale e strumenti di
lavoro per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi istituzionali.
Letto,
confermato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL
COMUNE DI FONZASO
IL SINDACO DEL
COMUNE DI ZOLDO ALTO
IL SINDACO DEL
COMUNE DI TARZO
Come d'accordo
trasmetto la delibera e la relativa convenzione segretarile già predisposta in
base agli accordi fatti, il comune di Fonzaso l'approverà in consiglio il 28
agosto, è necessario che prima del 16 settembre data inizio convenzione la stessa sia approvata anche dal
consiglio comunale di Farra D'Alpago.
Per quanto riguarda i
costi si sintetizza quanto segue:
alla data del 15
settembre 2002 il costo in lire annuale attualmente previsto e concordato
sarebbe il seguente:
-stipendio lordo con la maggiorazione del
25% convenzione
98.735 .000
-oneri a carico degli enti 37%
36.530.000
totale 135.265.000
-trasferimento quota del 15% all'agenzia
segretari 14.800.000
totale 150.065.000
-indennità inerente le funzioni di direttore
generale 6.250.000
-oneri su indennità
3.695.000
totale 160.000.000
il
costo totale annuo alla data del 15.9. è di lire 160.000.000 a carico dei due
comuni
suddiviso
in base alle ripartizioni per lire 89.6000.000 Fonzaso e lire 70.400.000 Farra
D'Alpago
al
comune di Farra d'Alpago sarà a carico l'indennità di trasferimento
quantificabile in
200km
alla settimana per due giorni per settimana circa 9500 anno costo 11.000.000
circa