Oggetto: Adozione variante parziale al regolamento edilizio
vigente
PRESO ATTO
che con verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 15.04.2008, è
stato approvato il PEG (Piano Economico Gestionale) e sono state riconosciute
le Aree di posizione organizzative, che si intende qui integralmente riportata
e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
RAVVISATA la
necessità di apportare delle modifiche al vigente regolamento edilizio al fine
di rendere tale strumento di pianificazione sempre più rispondente alla attuale
attività edificatoria ed adeguarlo alla vigente normativa urbanistica;
PRESO ATTO che in data 30 giugno 2003 è
entrato in vigore il DPR 6 giugno 2001 n. 380 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”;
PRESO ATTO che
il testo proposto in variante al Regolamento edilizio è stato oggetto di confronto con professionisti locali, di studio ed
esame da parte dell'ufficio tecnico e della medesima Amministrazione comunale;
VISTO
il testo di variante al Regolamento
edilizio in allegato al presente verbale di deliberazione e ne che costituisce
parte integrante e sostanziale.
VISTO
che con il verbale di deliberazione n. 20 del 5/03/09 la Giunta comunale ha
affidato l'incarico di redazione della variante parziale al regolamento
edilizio vigente alla medesima struttura tecnica comunale, nella persona del medesimo Funzionario-Responsabile di Area, arch. Marcello de Cumis regolarmente iscritto all'Ordine professionale
degli Architetti di Belluno;
VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61,;
VISTA la legge regionale 5 maggio 1998 n. 21,;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11,;
VISTO il
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”,;
PRESO ATTO
che l'iter amministrativo di adozione
ed approvazione da parte del Consiglio comunale è quello di seguito descritto:
1. entro 5 (cinque) giorni dalla data di adozione
la variante parziale è depositata in Segreteria comunale e provinciale per 10
(dieci) giorni a disposizione del pubblico,
2. nei successivi 20 (venti) giorni gli enti, le
organizzazioni ed i privati potranno formulare osservazioni (solo di interesse
pubblico) sulla variante adottata (in duplice copia e di cui una redatta in
carta legale), ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al
perfezionamento dello strumento urbanistico-normativo;
3. il Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni
dalla scadenza del termine di cui ai punti precedenti si esprime sulle
osservazioni pervenute ed approva definitivamente la variante parziale
adottata;
4. la variante parziale al regolamento edilizio
vigente acquista efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune;
PRESO ATTO che tutti gli atti
e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed
i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e
necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;
VISTO il
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del responsabile dell'Area Tecnica, per la
regolarità tecnica;
SENTITO:
-l'ass. sacchet che relaziona
evidenziando la sintonia avuta nella preparazione della nuova proposta con
tutti i capigruppo;
-il cons. Gallon che rileva la non
opportunità di inserire come attività libera previa comunicazione “le casette
in legno”
-il Sindaco che richiama il fatto che
eventuali modifiche saranno proposte in sede di osservazioni e vagliate dall'A.C.
prima dell'approvazione della variante
Con voti 16 favorevoli, 1 astenuto
Gallon Michele su 17 presenti e votanti espressi per alzata di mano;
1. DI
ISTITUIRE lo sportello unico per l'edilizia (S.U.E.), così come disposto
dall'art. 5 del D-P-R- 380/01;
2. DI
ADOTTARE la variante parziale al
Regolamento Edilizio comunale vigente, così come da testo in
allegato al presente verbale di deliberazione e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale composto di 74 articoli;
3. DI
DEPOSITARE la variante parziale oggetto della presente deliberazione entro
5 giorni dall'adozione in Segreteria comunale e provinciale per 10 giorni, a disposizione del pubblico;
4. DI
PRENDERE ATTO che nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di
cui al punto precedente gli enti, le organizzazioni ed i privati potranno
formulare osservazioni sulla variante adottata (in duplice copia e di cui una
redatta in carta legale), ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al
perfezionamento dello strumento urbanistico-normativo, precisando che tali
osservazioni dovranno avere esclusivamente carattere di pubblico interesse;
5. CHE il Consiglio comunale entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di cui ai punti precedenti si esprime sulle osservazioni pervenute;
6. CHE la variante parziale al PRG
vigente acquista efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune;
=========================================================
PARERE
DI REGOLARITA' TECNICA
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49
comma 1 -
Vista la proposta
deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di Area esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente
agli aspetti di sola e mera regolarità
tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta
competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la
ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia
nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al
medesimo parere espresso.
IL RESPONSABILE DI AREA
arch. Marcello de
Cumis
(Provincia di Treviso)
INDICE
PARTE PRIMA
NORME
PROCEDURALI
TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Contenuti ed
obiettivi del Regolamento Edilizio pag.
Art.2 Responsabilità pag.
TITOLO II -
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Art.3 Attività
edilizia libera pag.
Art.4 Manutenzione
straordinaria pag.
Art.5 Restauro e
risanamento conservativo pag.
Art.6 Ristrutturazione
edilizia pag.
Art.7 Nuova
costruzione pag.
Art.8 Demolizione pag.
Art.9 Destinazione
d'uso pag.
Art.10 Limitazione
degli interventi pag.
TITOLO III -
ATTI DI COMPETENZA COMUNALE
Capo I - Descrizione degli interventi
Art.11 Certificazione
di destinazione urbanistica pag.
Art.12 Parere
preliminare pag.
Art.13 Permesso di
costruire pag.
Art.14 Condizioni
e prescrizioni del permesso di costruire
pag.
Art.15 Interventi
soggetti a denuncia di inizio attività pag.
Art.16 Interventi
liberi pag.
Capo II - Presentazione dei progetti edilizi
Art.17 Formulazione
della domanda pag.
Art.18 Obbligatorietà
degli elaborati tecnici pag.
Art.19 Indicazione
degli elaborati tecnici pag.
Capo III - Procedure
Art.20 Definizioni
dei termini del procedimento del permesso di costruire pag.
Art.21 Richiesta
di pareri pag.
Art.22 Opere e
interventi urbanistico-edilizi di competenza dello
Stato o di altri Enti Pubblici pag.
Art.23 Opere
comunali pag.
TITOLO IV -
ORGANI CONSULTIVI
Art.24 Commissione
edilizia comunale-integrata pag.
Art.25 Modalità e
durata delle commissioni edilizie pag.
Art.26 Attribuzioni pag.
Art.27 Competenze
della commissione edilizia comunale-integrata pag.
Art.28 Attività di
indirizzo pag.
Art.29 Regolamentazione
interna pag.
TITOLO V - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI L'
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Art.30 Contenuti
del permesso di costruire pag.
Art.31 Vincolo di
pertinenza pag.
Art.32 Voltura dei
provvedimenti in materia edilizia pag.
Art.33 Onerosità
del permesso di costruire pag.
Art.34 Oneri di
urbanizzazione pag.
Art.35 Costo di
costruzione pag.
Art.36 Scomputabilità
degli oneri di urbanizzazione pag.
TITOLO VI -
ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE
Art.37 Inizio
lavori pag.
Art.38 Conduzione
del cantiere pag.
Art.39 Occupazioni
e manomissioni di suolo pubblico pag.
Art.40 Varianti in
corso d'opera pag.
Art.41 Ultimazione
lavori pag.
Art.42 Certificato
di agibilità pag.
Art.43 Dichiarazione
di non agibilità pag.
TITOLO VII -
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art.44 Vigilanza pag.
Art.45
Sospensione dei lavori
pag.
Art.46 Rinvenimenti
di carattere archeologico o storico-artistico pag.
Art.47 Annullamento pag.
Art.48 Sanzioni pag.
Art.49 Tolleranze pag.
PARTE SECONDA
NORME RELATIVE
ALL' EDIFICAZIONE
TITOLO I - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art.50 Decoro
degli edifici pag.
Art.51 Decoro
degli spazi pag.
Art.52 Elementi
architettonici e particolari pag.
Art.53 Elementi che
sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico pag.
Art.54 Recinzioni pag.
Art.55 Indicatori
stradali ed apparecchi per i servizi collettivi pag.
Art.56 Cartelli
stradali pag.
Art.57 Costruzioni
di natura particolare pag.
PARTE TERZA
REQUISITI
IGIENICO-SANITARI
E
DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI PER GLI EDIFICI
TITOLO I - REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Art.58
Parametri abitativi pag.
Art.59 Caratteristiche
tecniche degli edifici e delle abitazioni pag.
Art.60 Locali
abitabili pag..
Art.61 Sottotetti o mansarde pag.
Art.62 Cucine
pag.
Art.63 Locali per
i sevizi igienici pag.
Art.64 Scale ed
ascensori, ringhiere e parapetti pag.
Art.65 Corridoi e
disimpegni pag.
Art.66 Locali al
piano terra, seminterrati e scantinati pag.
Art.67 Interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente pag.
Art.68 Interventi
di recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi pag.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.69 Potere di deroga pag.
Art.70 Altre
azioni del Dirigente e/o Responsabile pag.
Art.71 Misure
di salvaguardia pag.
Art.72 Strumenti
urbanistici attuativi e provvedimenti pag.
Art.73 Decadenza
della commissione edilizia pag.
Art.74 Atti
amministrativi di adozione ed approvazione pag.
PARTE PRIMA
NORME PROCEDURALI
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Contenuti ed
obiettivi del Regolamento Edilizio
1. Il Regolamento
Edilizio disciplina tutte le attività di trasformazione edilizia e urbanistica
sia quelle relative a nuovi edifici o ad edifici già esistenti come pure quelle
che attengono opere diverse da quelle edilizie modificative dell'aspetto fisico
del territorio e del paesaggio del Comune.
2. Il Regolamento
Edilizio:
- determina quali
richieste dei privati siano soggette a
permesso di costruire e quali possano essere asseverate dal tecnico
progettista con D.I.A., ai sensi DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., o
semplicemente comunicate al Comune (cd. attività libere);
- definisce le
singole fasi della procedura di rilascio del provvedimento comunale;
- disciplina gli
obblighi e le responsabilità degli operatori per la progettazione, per la
direzione dei lavori, per la conduzione dei cantieri e il collaudo delle opere;
- descrive gli
obblighi del responsabile del procedimento;
- definisce quali
allegati progettuali sono da considerare obbligatori;
- descrive la
composizione e le competenze della commissione edilizia comunale e/o integrata;
- disciplina le
caratteristiche e l'uso dei fabbricati.
3. Stante la sua
natura di fonte normativa secondaria, il Regolamento obbliga in quanto, e/o
laddove, non contrasti con atti normativi primari.
4. Le norme del
presente Regolamento prevalgono, in materia di edilizia, sui regolamenti di igiene,
polizia municipale, del Comune in precedenza emanati solo per le specifiche
competenze in materia edilizia e di controllo dell'attività edificatoria sul
territorio comunale.
Art. 2.
Responsabilità
dei committenti,
dei
progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori
1. La Legge
disciplina i casi in cui la responsabilità relativa alla presentazione di
progetti, dichiarati conformi alle norme di Piano Regolatore Generale, ed alla
loro esecuzione è solidale tra il committente, il progettista, il direttore e l'assuntore
(esecutore) dei lavori e i casi in cui deve essere valutata diversamente.
2. I progettisti, i
direttori dei lavori e i professionisti incaricati del collaudo di opere od
impianti devono essere - nell'ambito delle rispettive competenze - ingegneri,
architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti agrari, dottori in
agraria o scienze forestali, iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi
professionali.
3. Se da
professionisti incaricati della
progettazione, della direzione dei lavori
e della esecuzione di opere sia pubbliche che private, nonché per il relativo collaudo, sono state rese dichiarazioni o attestazioni
non conformi al presente regolamento, allo strumento urbanistico o a qualsiasi altra norma in materia
edilizia, ivi compreso per quanto disposto al successivo punto 4), il Dirigente
e/o Responsabile del Servizio procede ai sensi dell'art. 481 C.P. e deferisce i
tecnici al proprio Ordine o Collegio professionale, nonché comunicazione alle
autorità giudiziarie competenti.
4. La responsabilità dei committenti,
progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dal DPR 380/01 e
ss.mm.ii., in particolare sono responsabili delle dichiarazioni rese ivi
compreso le definizioni/indicazioni sugli elaborati grafico-progettuali.
5. Il titolare del permesso di costruire e/o
Denuncia Inizio Attività , il committente ed il costruttore sono responsabili
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del Permesso e/o
Denuncia Inizio Attività ed alle modalità esecutive, nonché prescrizioni varie,
stabilite e/o contenute dalle medesime “licenze edilizie”, le prescrizioni
potranno esser rimosse e/o modificate solo con atto motivato del responsabile di
Area.
6. Per le opere realizzate dietro
presentazione di denuncia inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e
481 del codice penale.
7. In tutte le richieste e/o comunicazioni
(attività libera, D.I.A., permesso di costruire …) i committenti potranno
delegare i proprio progettisti/direttore dei lavori a tutte le
comunicazioni/risposte da parte dell'ufficio tecnico, anche per e.mail, purchè
la delega sia in modo chiaro indicata sulla medesima richiesta/comunicazione.
TITOLO II
Definizione degli interventi
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi della legge 5 agosto 1978 N. 457 - Art. 31 e del DPR 380/01
art. 3 e ss.mm.ii, che si intendono qui integralmente riportate, sono così
sommariamente definiti:
a) interventi
di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi
di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi
di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi
di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
e) interventi di
nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque
da considerarsi tali:
e.1)la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto
alla lettera e.6);
e.2)gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3)la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4)l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5)l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee;
e.6)gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7)la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) interventi
di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
Si precisa che qualora taluno dei
suddetti interventi sia correlato ad interventi previsti in una categoria
“superiore” occorre tener conto del carattere assorbente della categoria “superiore”
rispetto a quella “inferiore”, al fine
dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare. Quindi le varie
istanze verranno accorpate d'ufficio in un unico procedimento.
Si precisa inoltre che dal combinato disposto per la
ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, la realizzazione di un
ampliamento/sopraelevazione inferiore o uguale al 20% del volume del corpo
principale è da considerarsi intervento di ristrutturazione edilizia, in caso
contrario è da considerarsi nuova costruzione.
Le definizioni e classificazione degli interventi di cui all'art.
3 del DPR 380/01, ss.mm.ii., e del presente regolamento vanno per analogia
riferite non solo sul patrimonio edilizio esistente ma anche a tutte le altre tipologie di
opere/interventi/lavori in genere (strade, parcheggi, recinzioni, muri di
contenimento, movimenti terra ecc…………).
In ogni caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente
deve essere dimostrata la legittimità o la legittimazione dell'esistenza del
medesimo, ovvero con quale titolo edilizio è stata autorizzata/concessa la
realizzazione del fabbricato/manufatto
interessato dal futuro/richiesto
intervento.
Nel caso di richiesta di nuova costruzione, ogni unità
abitativa di progetto e per ogni unità con destinazione diversa, dovrà essere
dotata di almeno un vano accessorio (cantina/ripostiglio di almeno 4 mq) ed
autorimessa/garage/posto auto (di almeno 12.5 mq), mentre negli interventi di
ristrutturazione edilizia, laddove dimostrata l'impossibilità di dotare l'unità
abitativa di un'autorimessa/garage/posto auto il tutto potrà essere monetizzato
con un importo pari ad E 50,00/mq. per
singola unità abitativa. Ma monetizzazione non obbliga in alcun modo òl'amministrazione
comunale alla realizzazione dei parcheggi.
Per
oneri/contributo di costruzione/costo in genere definito/richiamato è da
intendersi sia gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di
costruzione, che vanno corrisposti
secondo tabelle vigenti al momento del rilascio del titolo in materia edilizia.
Per sagoma
deve intendersi il profilo del fabbricato, sia in elevazione che in pianta, nel
caso specifico di un intervento di ristrutturazione edilizia nel rispetto della
sagoma esistente è da intendersi nel rispetto del profilo e della forma
(rettangolare, quadrangolare …).
I sottotetti
con caratteristiche (anche di fatto) di agibilità devono essere computati ai
fini volumetrici, se non agibili non devono essere praticabili, è prevista la
sola possibilità di un collegamento verticale, per le ispezione/manutenzioni,
della superficie massima di ingombro di 1 mq..
Art. 3.
Attività
edilizia libera
1. I
seguenti interventi edilizi possono essere realizzati senza titolo abilitativo:
a) interventi di
manutenzione ordinaria,
b) interventi volti
all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio, salvo
normative in genere che ne dispongono diversamente,
c) opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geo-gnostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. Costituiscono
interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture in genere degli edifici
nonché quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza il fabbricato in ogni sua parte ivi compreso gli impianti tecnologici esistenti. Quando
tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devono essere
conservati i tipi di materiali, le tecnologie e le colorazioni precedenti.
Rientrano
sommariamente in tale categoria i seguenti interventi:
a. Pulitura,
riparazione anche con sostituzione parziale o totale, tinteggiatura dei singoli
elementi dell'edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi, impianti,
coperture ecc.) o dell'intero edificio.
b. Sostituzione con materiali aventi le stesse
caratteristiche, di elementi accessori ornamentali quali: pluviali, scossaline,
grondaie, rivestimenti esterni ecc.;
c. Costruzione di
arredi fissi interni (pareti
mobili, ecc.) o arredi fissi esterni,
anche con modesti interventi in muratura per il loro fissaggio, ivi compreso le
pareti in cartongesso purchè siano rispettati i parametri di
aereo-illuminazione ed i requisiti igienico-sanitari in genere e/o previsti dal
presente regolamento edilizio;
d. Spostamento di
porte interne o chiusura e apertura delle stesse a condizione che non
interferiscano con i parametri igienico-sanitari.
e.
posa/installazione pannelli solari/fotovoltaici purchè contenuti entro la linea
falda, ogni altro elemento non deve essere visibile dall'esterno, altrimenti è
da considerarsi manutenzione straordinaria. Non è da applicare il presente
comma per gli interventi all'interno delle aree sottoposte a vincolo ambientale
ed all'interno del centro storico;
3. Per le opere
di cui al presente articolo è prevista la presentazione obbligatoria di
una comunicazione di inizio attività
(priva di bollo), con la descrizione
dell'intervento e dei tempi di esecuzione (inizio e fine lavori), allegando
inoltre idonea documentazione
fotografica e planimetria catastale. E' obbligatorio l'apposizione del cartello
all'esterno del cantiere. L'ufficio tecnico, previo istruttoria e motivazione,
può diffidare dall'inizio dei lavori e/o chiedere la modifica di quanto
comunicato, nonché dei relativi materiali. Per i lavori non in economia
diretta, alla comunicazione và allegato il DURC dell'impresa esecutrice.
4. Non sono da
considerare in alcun modo attività libera i movimenti terra, seppur lievi e/o
di poca profondità.
5. A titolo
esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti
interventi:
-
sostituzione parziale e/o integrale di pavimenti e relative opere di finitura e
conservazione,
-
riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per
lo smaltimento delle acque bianche e nere),
-
rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali,
-
rifacimento intonaci esterni ed interni e relativa tinteggiatura,
-
rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifica ai
materiali,
-
sostituzione tegole e altri parti accessorie deteriorate per smaltimento delle
acque o deterioramenti vari,
-
rinnovo delle impermeabilizzazioni/isolanti in genere,
-
riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni,
-
riparazioni recinzioni e muretti di contenimento,
-
sostituzione di elementi di impianti tecnologici,
-
trasformazione dei fori esistenti (da finestra a porta e viceversa), anche con
lieve spostamento/traslazione del foro porta/finestra, garantendo in ogni caso
i requisiti di aereo-illuminazione interna nonché i requisiti igienico-sanitari
previsti,
- elementi prefabbricati, senza opere permanenti a terra
quindi solo appoggiati/posati a terra per il ricovero di animali … (es. box per
cavalli, ….), escludendo allevamenti o aziende/attività agricole in genere, per
un superficie max di 5 mq … in totale,
-
sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande.
6. E' inoltre da considerare attività libera, previa
comunicazione con apposita scheda tecnica descrittiva, di cui al presente
articolo, la costruzione/posa/realizzazione di
arredi/manufatti
esterni di tipo precario (ovvero legate all'utilizzo temporale che se ne
fa), completamente aperte ai lati (pompeiane, pergolati, gazebo, ecc….)
ovvero casette in legno, di pertinenza
esclusiva a fabbricati (residenziali)
principali già esistenti:
- ad unità
abitative/residenziali, privi di
qualsiasi opere murarie permanenti in genere, salvo i necessari
ancoraggi/appoggi al suolo, con il rispetto delle distanza dai confini di
proprietà di ml.3.00, per una superficie max di 20 mq ed un'altezza max al
colmo di ml. 3,00,
- ad unità
ricettive/extraricettive/commerciale (B&B, agriturismo, bar,
pizzerie, ristoranti ecc. ), privi di qualsiasi opere murarie permanenti in
genere, salvo i necessari ancoraggi/appoggi al suolo che devono essere di tipo
puntuale, con il rispetto delle distanza dai confini di proprietà di ml.3.00,
per una superficie max di 20 mq ed un'altezza max al colmo di ml. 3,50. Sono
escluse in questo caso la posa di casette in legno sia chiuse che aperte.
E' prevista la realizzazione a confine previa convenzione
registrata tra le parti.
L'altezza al colmo (estradosso) è da misurarsi dalla linea
naturale ed originaria del terreno. E' fatto divieto assoluto di manto di
copertura in lamiera, ed il tutto dovrà essere realizzato in legno.
Le tensostrutture e le tende in genere non devono essere
chiuse ai lati.
Le pompeiane ed i gazebi possono avere copertura
impermeabile e devono essere aperte ai lati se di tipo isolato, mentre chiusa
su un lato se appoggiata/aderente al fabbricato principale.
Per quanto al presente comma è da intendersi un solo
elemento/manufatto per singola unità abitativa.
Sono sempre da considerare attività libera, a prescindere
dalla superficie, le tende in genere aperte ai lati.
Gli arredi/manufatti esterni superiori al dimensionamento di
cui al presente comma sono soggetti a permesso di costruire, e quindi
computabili ai fini del volume e superficie coperta.
Nel caso in cui è dimostrata l'assenza totale di area
esterna scoperta di pertinenza al fabbricato residenziale, è data la
possibilità di posa di una struttura/casetta in legno, completamente in legno e
priva di ogni opere permanente a terra, della dimensione max di 15 mq. su altra
area/lotto di proprietà della superficie minima di 500 mq.. Il tutto dovrà
essere realizzato in legno, per un'altezza max alla linea di colmo di 3.00
dalla linea naturale del terreno. La distanza dai confini è di m. 5. E'
previsto l'obbligo di sfalcio e coltivazione per generi alimentari per il
fabbisogno della famiglia, nel caso in cui è accertata la mancata coltivazione,
ovvero lo sfalcio dell'area, l'ufficio
competente emetterà apposita ordinanza di rimozione del manufatto. L'area
destinata alla coltivazione e la medesima casetta (posata) sono da considerarsi
pertinenza ad uso esclusivo dell'abitazione.
Art. 4.
Manutenzione
straordinaria
1. Costituiscono
interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Rientrano in
tale categoria anche gli interventi di:
a. adeguamento tecnologico che comportano la
realizzazione di volumi tecnici indispensabili per l'installazione degli
impianti, nonché quelli volti al superamento delle barriere architettoniche e
al risparmio energetico, senza aumenti dei volumi e delle superfici utili delle
singole unità immobiliari;
b. gli interventi di consolidamento di
strutture di fondazione o sottofondazione ed in elevazione, ripristino di solai
di calpestio, di murature, di scale e di coperture;
c. la demolizione e costruzione di pareti
divisorie purché le opere non comportino modifiche sostanziali al numero degli
alloggi o
all'impianto
distributivo salvo il caso di spostamenti per la creazione di servizi (bagni,
cucine,....);
d. l'apertura, la chiusura o modificazione di
porte o finestre sia interne che esterne, quando tale intervento non sia
conseguente o concomitante con modifiche distributive interne.
3. Per gli edifici industriali ed
artigianali costituiscono interventi di straordinaria manutenzione anche le
opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle
finalizzate all'adeguamento tecnologico
senza aumento di carico urbanistico.
4. Con riferimento alle aree scoperte la
manutenzione straordinaria comprende interventi di conservazione, sostituzione
di colture e alberature, collocazione di elementi di arredo, superficiali
movimenti di terreno, pavimentazione di percorsi o sostituzione di quelli
esistenti.
Son da considerarsi, in ogni caso, interventi di
manutenzione straordinaria anche quelli rivolti ad una migliore funzionalità
e/o fruibilità dell'opera/intervento/manufatto e che non comportano aumenti di
volumi/superfici, salvo i casi di tolleranza così come previsti dal presente
regolamento.
A titolo esemplificativo:
- modificazione totale/sostanziale dei
prospetti (fori porta/finestre),
- realizzazione di piccole coperture (pensiline,
tettoie …) a protezione degli accessi (carrabili/pedonali) con uno sporto
massimo di 2,50 dal filo muro di attacco/appoggio, senza costituire volume e/o
superficie coperta anche ai fini della distanza dai confini (3 ml dal confine
di proprietà) e dai fabbricati,
- movimenti terra limitati al solo livellamento e modellazione della linea di
terra, salvo nulla_osta idrogeologico;
- cambio/sostituzione totale/parziale dei
manti/piano di calpestio di viabilità varie (interpoderali, vicinali, comunali
…) esistenti o in fase di realizzazione (es. da stabilizzato/ghiaia/glorit … ad
asfalto …), nonché di slarghi in genere e piazzali.
5. Non
è da computare ai fini volumetrici e di superficie coperta, nonché per le
distanze dai confini di proprietà, strade e fabbricati, lo spessore dei muri
adeguati o da adeguare ai disposti della normativa statale e regionale sul
contenimento dei consumi energetici, salvo disposizioni diverse.
Art. 5.
Restauro e
risanamento conservativo
1. Sono tutti gli
interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso, con esso compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
2. Restauro
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi.
a) Restauro degli elementi architettonici interni
ed esterni senza modificazione planimetrica o altimetrica degli stessi,
mediante operazioni di risanamento o rimessa a nuovo delle parti deteriorate,
di eliminazione delle superfetazioni di epoca recente, di consolidamento delle
strutture e, nella impossibilità di realizzare tali operazioni, mediante opere
di sostituzione degli elementi non recuperabili con materiali aventi
caratteristiche similari ai materiali precedentemente utilizzati;
b) Ripristino dell'impianto distributivo ed
organizzativo dell'edificio. Per mutate esigenze funzionali e d'uso sono
ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, l'apertura e la chiusura
di porte nei muri portanti non perimetrali, ma nel rispetto dei caratteri
compositivi degli ambienti e senza alterare elementi architettonici di pregio;
c) Ripristino dell'impianto distributivo ed
organizzativo originario degli spazi liberi quali cortili, giardini, orti e
corti.
d) Realizzazione ed integrazione degli impianti
igienico-sanitari ed installazione di impianti tecnologici e delle relative
reti nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.b).
3. Risanamento
conservativo
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi.
a) Ripristino, sostituzione ed integrazione delle
finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte
alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio ed alla salvaguardia di
elementi di pregio;
b) Ripristino e consolidamento statico degli
elementi strutturali; è ammessa la sostituzione e la ricostruzione
limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di
parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate,
purché ne sia mantenuto il posizionamento originario. Debbono essere impiegati
materiale e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio senza alterazione
della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio.
c) Ripristino e valorizzazione degli ambienti
interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di
elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti,
pavimenti ed affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso,
modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi
strutturali, come pure la realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri
portanti, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti e senza
alterare elementi architettonici di pregio.
4. Non
è da computare ai fini volumetrici e di superficie coperta, nonché per le
distanze dai confini di proprietà, strade e fabbricati, lo spessore dei muri
adeguati ai disposti della normativa statale e regionale sul contenimento dei
consumi energetici, salvo disposizioni diverse.
Art. 6.
Ristrutturazione
edilizia
1. Gli interventi
di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
2. Tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione,
la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
3. La licenza per l'intervento
di ristrutturazione edilizia può prevedere anche la demolizione parziale del volume e della sagoma esistenti. Tale ristrutturazione può comportare anche
la ricomposizione dei volumi con conseguenti modifiche della sagoma, nonché l'accorpamento
nell'edificio di maggior pregio architettonico degli accessori o pertinenze
esistenti.
4. L'ampliamento che supera il limite del 20% del volume del solo corpo
principale è da considerare in ogni
caso e nel suo complessivo come nuova costruzione e non come intervento di
ristrutturazione edilizia.
5. Possono essere
fonte di datazione della costruzione o di sue parti:
- le carpenterie in
legno;
- le strutture
portanti e divisorie a telaio;
- gli archi e le
volte in pietra e in laterizio;
- le aperture
esterne contornate da elementi lapidei o in legno;
- i soffitti e gli
altri elementi comunque decorati;
- gli intonaci
esterni.
6. Sono invece da
considerare in contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione
gli elementi volumetrici e di finitura che sono ritenuti modificativi dell'organismo
edilizio come originariamente si è sviluppato, o che siano riferiti a usi
costruttivi non riconosciuti nella zona o non qualificati.
7. Possono venire
elencati alcuni elementi in contrasto:
- volumi aggiunti a
uso di servizi igienici;
- tamponamenti di
aperture;
- archi e loggiati;
- scale esterne;
- strutture
aggettanti in calcestruzzo armato.
8. Si
considerano in generale interventi di
ristrutturazione edilizia anche:
- la
sostituzione parziale e/o totale di tutti i solai intermedi e delle strutture
fondali,
- la
sostituzione totale del tetto con la realizzazione di un nuovo coronamento per un altezza massima di cm.
50, entro tale dimensione non deve essere considerato come aumento di volume in
quanto adeguamento strutturale.
-
riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro
numero e della loro dimensione,
-
costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi
esistenti,
-
mutamento delle destinazioni d'uso di edifici e trasformazione dei locali
accessori in locali residenziali,
-
modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei
solai,
-
interventi di ampliamento delle superfici,
- demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti con la
stessa volumetria e sagoma (DPR 380/01), anche su sedime diverso dal
preesistente, purché all'interno dello stesso lotto di pertinenza e/o mappale
catastale, nel rispetto delle distanze
e/o distacchi, altezze e prescrizioni/disposizioni varie previste dalla strumentazione urbanistica vigente e/o
adottata. In tal caso dovranno essere versati per il rilascio del permesso di
costruire per intero gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione
previsti come per le nuove costruzioni.
9. Nel caso di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso dovranno essere
rispettati i parametri igienico sanitari che si applicano alle nuove
costruzioni previsti dal presente regolamento, salvo le deroghe previsti.
10. Nel caso di
ristrutturazione edilizia con ampliamento gli oneri dovranno essere
corrisposti per intero solo sulla parte ampliata e con le riduzioni previste
sulla parte esistente, mentre il costo di costruzione solo sulla sola parte
ampliata se è dimostrato il pagamento sulla parte esistente, altrimenti per
intero su tutto il fabbricato di progetto.
11. Nel caso di
ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso il contributo di costruzione
(oneri/costo) dovrà essere corrisposto, in ogni caso, per intero sul fabbricato
di progetto, mentre solo ed esclusivamente nel caso di validità del solo
primo titolo abilitativo di intervento
edilizio per differenza tra le due destinazioni d'uso, se si è invece in validità di proroga o rinnovo si paga per
intero.
12. In ogni altro
caso di ristrutturazione edilizia di cui ai punti precedenti 10 e 11, il costo
di costruzione è da corrispondere secondo tabelle approvate dall'organo
competente.
13. Non è da
computare ai fini volumetrici e di superficie coperta, nonché per le distanze
dai confini di proprietà, strade e fabbricati, lo spessore dei muri adeguati ai
disposti della normativa statale e regionale sul contenimento dei consumi
energetici.
14. Intervento di
ristrutturazione con sdoppiamento di un'unità abitativa in più unità abitative,
gli oneri si pagano con le riduzioni come intervento sul patrimonio edilizio
esistente.
15. Nei casi di
cambio d'uso gli oneri dovranno essere corrisposti per differenza con quanto
già versato, previa dimostrazione del versamento già effettuato. Per cambio d'uso
è da intendersi cambio di utilizzo/uso
all'interno della stessa categoria di destinazione (da superf. non
residenziale a superf. residenziale
….).
16. I sottotetti
con caratteristiche (anche di fatto) di agibilità devono essere computati ai
fini volumetrici, se non agibili non devono essere praticabili, è prevista la
sola possibilità di un collegamento verticale, per le ispezione/manutenzioni,
della superficie massima di ingombro di 1 mq..
17. Gli ampliamenti
devono essere obbligatoriamente realizzati in aderenza o in sopraelevazione
rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già
esistente, e mai isolati rispetto al fabbricato esistente.
Art. 7.
Nuova
costruzione
1. Si
definisce «intervento di nuova
costruzione» l'opera edilizia volta e realizzare un nuovo edificio od un
nuovo manufatto, sia fuori che entro terra.
2. L'ampliamento e/o sopraelevazione, che consiste in ogni caso in un aumento del volume
del fabbricato esistente, il cui limite è superiore, nel suo complessivo, al 20% del volume esistente è equiparato a
nuova edificazione, e come tale soggetto
al rispetto delle distanze e/o distacchi, altezze e
prescrizioni/disposizioni varie
previste dalla strumentazione urbanistica vigente e/o adottata.
3. Rientrano in
questo tipo di intervento anche le opere costituenti pertinenze ed i nuovi
volumi al servizio di edifici esistenti e qualsiasi altro manufatto radicato al
suolo non classificabile come un'opera precaria.
4. L'opera edilizia
completamente interrata, ossia completamente sotto la linea naturale ed originaria del terreno (piano di campagna), non
costituisce volume e quindi non è
computabile ai fini della capacità edificatoria. Non è computato ai fini
urbanistici il volume emergente di 50 cm fuori terra di vespaio, nel caso non
sia previsto un volume interrato, ne il
volume emergente di 50 cm fuori terra da misurarsi all'intradosso del solaio
(piano terra), nel caso sia previsto un volume interrato.
5. L'opera edilizia
parzialmente interrata non costituisce
volume, e quindi non computabile ai fini della capacità edificatoria, solo ed
esclusivamente per la parte sottostante la linea naturale ed originaria del
terreno (piano di campagna). Nel caso di terreno con pendenza non costituisce
volume l'altezza media (ponderale) di
50 cm rispetto alla linea naturale ed originaria. Quanto al comma 4) ed al
presente comma è applicabile solo ed
esclusivamente nel caso di ripristino lungo tutto attorno il perimetro del
fabbricato della pendenza originaria del terreno, in tutti gli altri casi è da
considerare dalla linea di terra di progetto.
6. Tutti i casi
di demolizione e ricostruzione di un volume esistente, sono assoggettati al
rilascio del permesso di costruire, con il pagamento di tutti gli oneri
concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) previsti per le
nuove costruzioni.
7. In ogni caso, tutti gli interventi di
cui al punto 2 del presente articolo, sono assoggettati al rilascio del
permesso di costruire e/o nei casi previsti a presentazione della DIA, con il
pagamento di tutti gli oneri
concessori (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) previsti per la
sola parte ampliata.
8. La parte interrata o parzialmente
interrata non potrà mai in ogni caso superare il 40 % della superficie coperta
fuori terra. Se supera il 40 % la parte interrata o parzialmente interrata
dovrà essere computata al 70% ai fini del volume / superficie coperta /altezza
del fabbricato ovvero ai fini delle
capacità edificatoria prevista, in questo caso và corrisposto per intero il
contributo concessorio previsto (oneri di urbanizzazione/costo di costruzione).
Sono esclusi gli spazi di manovra necessari e le autorimesse/cantine legate
alle unità abitative ed in conformità ai dimensionamenti previsti per legge.
9. Non è da computare ai fini
volumetrici e di superficie coperta, nonché per le distanze dai confini di
proprietà, strade e fabbricati, lo spessore dei muri adeguati ai disposti della
normativa statale e regionale sul contenimento dei consumi energetici.
10. Anche per la parte interrata o parzialmente
interrata vanno corrisposti gli oneri concessori (costi di costruzione e oneri
di urbanizzazione) considerando la destinazione come accessorio e quindi con le
eventuali riduzioni previste.
11. L'intervento
di demolizione e ricostruzione in ugual volume e/o superficie coperta, intesa
in percentuale rispetto all'area, è da intendersi come nuova costruzione, e
deve prevedere la demolizione totale del volume esistente prima di procedere
alla nuova costruzione. Nei casi di fabbricati utilizzati dai medesimi
richiedenti è prevista la possibilità di demolizione successiva alla
ricostruzione purché prima del rilascio del certificato di agibilità venga
demolito e previa presentazione di apposita polizza fideiussoria pari al valore
del costo di costruzione (oneri/costo) del volume/superficie esistente. Non
potrà essere rilasciata o assentita (silenzio-assenso) alcuna agibilità prima
della demolizione totale del fabbricato esistente e solo dopo tale demolizione
verrà svincolata la polizza all'uopo costituita.
12. I sottotetti
con caratteristiche (anche di fatto) di agibilità devono essere computati ai
fini volumetrici, se non agibili non devono essere praticabili, è prevista la
sola possibilità di un collegamento verticale, per le ispezione/manutenzioni,
della superficie massima di ingombro di 1 mq..
Art. 8.
Demolizione
1. La demolizione è
un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto preesistente.
2. L' intervento
rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia se è finalizzata alla
immediata ricostruzione del fabbricato con la stessa sagoma e volume, in tutti
gli altri casi rientra nella fattispecie di nuova costruzione.
3. In ogni caso l'intervento di demolizione e
ricostruzione su sedime diverso dovrà essere conforme alle nuove previsioni di
piano e delle relative distanze dai confini di proprietà, strade, fabbricati,
altezze varie, … ecc..
4. La demolizione
e ricostruzione con ugual sagoma e volume è da considerarsi interventi di ristrutturazione
edilizia, con il pagamento degli oneri concessori previsti, in caso diverso di
nuova costruzione.
Come nuova
costruzione dovranno essere rispettati tutti i parametri, distanze,
caratteristiche come nuova costruzione, con il pagamento dovuto degli oneri
concessori come nuova costruzione.
5. La demolizione
e successiva ricostruzione può avvenire anche su sedime diverso purchè all'interno
dell'area/fondo di pertinenza, anche a cavallo di due z.t.o. diverse.
(agricola/residenziale).
6. la demolizione
senza ricostruzione comporta la perdita del volume/superficie salvo definizione
di eventuali crediti edilizi sottoscritti con l'amministrazione.
Art. 9.
Destinazione d'uso
1. La destinazione
d'uso indica le diverse funzioni alle quali può essere destinata una zona
territoriale omogenea o un singolo immobile.
2. Le destinazioni
d'uso cui i beni immobili sono preposti devono risultare compatibili con la
classificazione di zona, con il grado di tutela attribuito e/o con le
caratteristiche storico-culturali degli edifici individuati dal Piano
Regolatore Generale. Questo ultimo determina pure le ipotesi in cui sono
escluse modificazioni e quelle in cui è invece possibile, nei limiti definiti
dallo stesso strumento generale, procedere a modifiche con o senza opere a ciò
preordinate.
3. Per quanto
attiene l'immobile singolo o la singola unità immobiliare, la destinazione d'uso
risulta dalla licenza edilizia oppure dalla classificazione catastale
attribuita nel primo accatastamento oppure dalla tipologia e dall'organizzazione distributiva del
fabbricato. I predetti criteri di rilevazione non sono tra di loro alternativi,
ma devono essere utilizzati nell'ordine proposto.
4. Ai fini del
presente regolamento sono definite le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:
A. Residenziale:
intendendo qualsiasi edificio o parte di edificio destinato in maniera stabile
ad abitazione, comprendendo anche gli spazi di pertinenza (giardino, parco,
posto macchina, ecc.).
In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio o
annessi a strutture produttive e gli alloggi collettivi (conventi, collegi,
convitti, ecc.).
B. Produttivo:
intendono le strutture destinate ad attività produttive classificabili come
industriali, artigianali;
C. Turistico:
sono compresi i complessi alberghieri, le sale ristorante, le pensioni , le
locande, i motel, i villaggi turistici, campi scuola-scout.
D. Commerciale
- direzionale: sono destinati a tale uso gli edifici e/o i locali ove si
svolge:
- commercio al
minuto;
- commercio all'ingrosso,
- locali di
somministrazione e vendita di alimentari e bevande;
- locali per i
pubblici spettacoli o intrattenimento, comprese le discoteche;
- locali per giochi,
cure fisiche, ecc.;
- ambulatori medici e
di analisi;
- chioschi ed
edicole;
- studi professionali,
agenzie (immobiliari, di viaggi, di pubblicità);
- banche;
- sedi amministrative
e commerciali di società, ditte, imprese;
- strutture private
ai fini assistenziali e/o didattici (asilo nido, scuola materna, servizi vari
di assistenza e ricettività giovanili).
E. Rurale:
sono compresi i locali, le abitazioni, le costruzioni in genere, gli impianti e
gli spazi destinati ad attività legate alla coltivazione del fondo nonché
legate ad attività in genere di tipo rurale/agricolo (allevamenti, ricettività/extraricettività,
fattorie didattiche, campi scuola-scout,
laboratori didattico/turistico legate ad aziende/attività in genere,
attività di degustazione dei propri prodotti ;
F. Servizi:
sono considerate le opere descritte dall'art, 4 della legge 29.09.1964, n° 847
e successive modificazioni. Vanno inoltre compresi con valenza sovra comunale i
campi da golf, le strutture per il motocross, i maneggi ecc.. Gli impianti per
la distribuzione del carburante, a seconda della loro particolare classificazione,
possono essere di valenza solo locale o sovra comunale.
5. Le pertinenze e
i locali funzionalmente connessi si considerano aventi la stessa destinazione
delle parti o opere principali, fatta eccezione per gli edifici ad uso
residenziale annessi ad edifici produttivi perché destinati ad alloggio del
proprietario o del custode.
6. L'elencazione di
destinazioni d'uso fatta al punto 4 vale anche per la determinazione delle
superfici a standard che il privato deve conferire.
7. Le norme
tecniche di attuazione del P.R.G. definiscono le destinazioni d'uso secondarie
compatibili con le destinazioni d'uso principali.
8. Salvo diversa
previsione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.:
a) gli usi turistici
sono sempre compatibili con la residenza;
b) gli usi commerciali
e direzionali sono sempre compatibili con la residenza ad eccezione delle
strutture di vendita all'ingrosso, gli ipermercati e le discoteche e i locali
di pubblico ritrovo (bowling, cinema teatri ecc.) con utenze superiori a 500
utenti;
c) sono sempre
incompatibili con la residenza gli usi produttivi ad eccezione del cosiddetto
artigianato di servizio,
d) sono sempre compatibili le attività di tipo
commerciale/direzionale con le zone agricole solo ed esclusivamente per le
attività pertinenti (allevamento .. laboratorio di preparazione .. ) senza
vendita e/o commercializzazione in genere.
E' riconosciuta la compatibilità tra destinazione
produttiva, la vendita all'ingrosso, gli ipermercati, e le discoteche e i
locali di pubblico ritrovo (stadi-palestre, bowling, cinema, teatri, ecc.) che
comportano la presenza simultanea superiore ai 500 utenti.
9. Il Piano
Regolatore Generale può determinare per zona e/o per singolo immobile la
percentuale di usi diversi dalla residenza compatibili con quest'ultima
destinazione specifica.
10. Per gli immobili
esistenti, ove non esistano particolari indicazioni nel Piano Regolatore
Generale è sempre consentita la modificazione d'uso in atto per renderla
conforme alle destinazione stabilita dal Piano Regolatore Generale o a quella
prevalente nella Z.T.O. in cui l'edificio ricade.
11. L'intervento di
mutamento della destinazione d'uso consiste nel modificare, con o senza opere
edilizie, la destinazione d'uso del fabbricato o di una sua parte.
12. Ogni
modificazione/cambio delle destinazioni d'uso di strutture/fabbricati esistenti, così come indicate al punto n.
4), comporta la corresponsione per
intero degli oneri concessori previsti per la nuova destinazione d'uso, inteso come nuova costruzione, mentre il
cambio d'uso comporta la corresponsione per differenza con quanto già versato.
Art. 10.
Limitazione
degli interventi
In relazione al grado di tutela assegnato a singoli edifici
dal P.R.G, l'entità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente può
essere limitata ad una sola parte delle opere rientranti nella singola
categoria di intervento, in conformità alle prescrizioni dello stesso P.R.G.
TITOLO III
Atti di competenza comunale
Art. 11.
Certificazione
di destinazione urbanistica
1. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio rilascia un certificato di destinazione urbanistica,
secondo i disposti dell'art. 18 delle legge 47/85, così come modificato dall'art.
30 del DPR 380/01, che specifica per
quanto oggetto della richiesta la previsione degli strumenti urbanistici
generali e attuativi vigenti.
2. Detto
certificato va rilasciato dal Dirigente o Responsabile del competente
ufficio nel termine di 30 giorni dalla
richiesta e conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividendi, non siano intervenuti
modificazioni nella disciplina urbanistica vigente.
3. Trascorso
il termine di cui al punto 2, l'alienante può con propria dichiarazione
attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio di detto
certificato e la destinazione dell'area interessata (L. 47/85 - art. 30 comma 4 del DPR 380/01).
4. La richiesta di
rilascio va presentata in bollo e corredata di estratto cartografico ad
adeguata scala, al fine di consentire l'individuazione dell'area interessata.
5. Il certificato
di destinazione urbanistica potrà specificare anche i vincoli speciali, solo se
espressamente richiesti sulla istanza.
Art. 12.
Parere
preliminare
1. Il
privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti
particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento
urbanistico o paesaggistico o di coordinamento con provvedimenti già rilasciati o in istruttoria, può chiedere al
Dirigente e/o Responsabile del Servizio una preliminare valutazione.
2. A tale fine il
privato fa pervenire in maniera libera gli studi preliminari, gli elaborati di
progetto, e una relazione tecnica,
idonei ad inquadrare l'opera nel contesto ambientale e urbanistico,
prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento
finale.
3. Il
procedimento amministrativo di rilascio del parere preliminare dovrà
concludersi entro 60 giorni dal ricevimento, salvo interruzioni per
integrazioni, trascorso inutilmente tale periodo senza alcuna risposta, il
parere è da considerarsi non favorevole.
4. La relazione del
responsabile del procedimento si limiterà a indicare la serie di questioni
tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni
particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e
preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente
regolamento come obbligatori, dovranno essere presentati per rispondere alle
questioni tecniche sopra indicate.
5. Il privato deve
rappresentare nel progetto esecutivo le indicazioni espresse in sede di
approvazione del progetto preliminare, così come risulta agli atti, e non
potranno, in nessun caso, essere proposte soluzioni diverse.
6. Il progetto
esecutivo, non può in nessun caso, discostarsi dalle previsioni (urbanistiche)
e dai contenuti (tecnici) del progetto preliminare, pena la decadenza del
parere preliminare precedentemente espresso.
7. Il parere
preliminare non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale al rilascio
del definitivo provvedimento amministrativo in materia edilizia.
Art. 13.
Permesso di
costruire
1. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio rilascia permesso di costruire per gli interventi
conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale e/o dello
strumento urbanistico attuativo, che comportano la trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio.
2. Rispondono a
queste ipotesi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 10 del DPR 380/01, e
quindi interventi di:
- nuova costruzione,
- ristrutturazione
urbanistica;
- ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e comporti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso;
3. E'
obbligatorio solo il parere della Commissione Edilizia Integrata, per i soli interventi
sottoposti a tutela ambientale, ad esclusione delle opere/interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dal DPR 380/01 e dal
presente regolamento, in tale caso è prevista solo una presa d'atto.
4. E' obbligatorio
ma non vincolante il parere della Commissione Edilizia Comunale se vigente
ovvero inserita tra le commissioni
obbligatorie secondo i disposti di legge. Tale parere potrà essere acquisito
anche successivamente al rilascio del permesso, purchè favorevole o favorevole
condizionato, in tal caso il parere verrà comunicato all'interessato ed integra
le prescrizioni del provvedimento in essere.
Art. 14.
Condizioni e prescrizioni del permesso di costruire
1. Il
permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia
titolo per richiederlo, è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali agli immobili
o interventi in genere realizzati per effetto del suo rilascio.
2. Il
rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di
terzi.
3. Nel
permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori, il non rispetto di tali termini temporali di fine lavori comporta la
decadenza del medesimo provvedimento e quindi i lavori dovranno essere sospesi
sino al rilascio del provvedimento di rinnovo.
4. Le
prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo di licenza edilizia,
costituiscono un vincolo permanente, che non è consentito ad alcuno rimuovere o
modificare. Solo il Dirigente può con proprio provvedimento/atto motivato
modificare o rimuovere tali prescrizioni.
5. Prima
del rilascio del provvedimento deve essere dimostrato il pagamento degli oneri
del costo di costruzione dovuti secondo i contenuti e disposti delle deliberazione
dell'organo competente.
6. L'Amministrazione
comunale non ha alcun titolo per entrare nel merito di controversie tra privati
i cui diritti, se danneggiati sotto il profilo civilistico dal provvedimento di
licenza edilizia, vanno tutelati in sede di causa civile. Qualora invece si
ritenesse illegittimo il provvedimento amministrativo di licenza edilizia sotto
il profilo urbanistico-edilizio, può esser inoltrato ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Veneto.
Art. 15.
Interventi
soggetti a Denuncia di Inizio Attività
1. Sono realizzabili
mediante denuncia inizio attività, ai sensi dell'art. 22 del DPR 380/01, l'esecuzione di opere e di interventi non
riconducibili all'elenco di cui agli artt. 10 e 6 del DPR 380/01. In
alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzate con la DIA gli
interventi di cui al comma 3 dell'art. 22 del DPR 380/01.
2. I lavori relativi
agli interventi descritti al punto precedente possono iniziare trascorsi 30
giorni dalla notifica fatta al Comune con lettera raccomandata A.R. o a mano al
protocollo.
3. Unitamente alla
comunicazione (duplice copia) vanno
presentati in duplice copia gli
elaborati descritti all'art. 19, una
dettagliata relazione tecnica e l'asseverazione resa da un
professionista abilitato che certifichi la conformità dei lavori: alle
previsioni del P.R.G., al regolamento edilizio ed al rispetto delle norme di
sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. Il competente
settore del Comune ha comunque la competenza a verificare la loro esecuzione
nelle forme e con le procedure previste dalla normativa vigente (DPR 380/01).
5. Prima
dell'inizio dei lavori (30gg. dopo dalla presentazione della D.I.A.) va
ritirata presso il Servizio amministrativo competente la seconda copia degli
elaborati progettuali, con l'attestazione di copia conforme a quanto depositato
in ufficio.
6. E'
assolutamente da escludere che detta attestazione equivalga a conformità
urbanistica, ma solo di conformità agli elaborati progettuali depositati in
ufficio in quanto il responsabile della conformità allo strumento urbanistico
vigente e/o adottato è il progettista dell'intervento proposto.
7. La copia degli
elaborati progettuali con l'attestazione di cui al comma 5 va conservata in
cantiere. E' obbligatorio l'apposizione del cartello da cantiere e la
delimitazione della medesima area oggetto dell'intervento.
8. I
compiti del Servizio amministrativo competente sono:
a. ammissibilità e
procedibilità amministrativa (verifica documentale).
b. intervento proposto
riconducibile nella fattispecie soggetta a D.I.A..
9. Alla
D.I.A. presentata dovranno già essere allegati
obbligatoriamente tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni
obbligatori e/o necessari per la realizzazione dell'intervento (ULSS, vincolo
idrogeologico, BB.AA., Genio civile, oneri concessori, Vigili del Fuoco ecc.),
nonché il DURC dell'impresa esecutrice.
10. E' prevista la
possibilità, senza alcun obbligo da parte dell'ufficio tecnico, di permettere l'inizio
dei lavori prima del termine di 30 giorni, di cui al punto 2 del presente
articolo, solo ed in ogni caso dopo la
verifica scritta, da parte degli uffici comunali, dell'ammissibilità della DIA
presentata. L'inizio dei lavori in questo caso è da considerarsi la data della
nota di ammissibilità, e quindi i tre anni per l'ultimazione dei lavori vanno
riferiti alla medesima.
L'inizio dei
lavori prima dei 30 giorni dalla presentazione, senza ammissibilità dell'ufficio competente, comporta il
pagamento della sanzione minima, anche se
è poi accertata l'ammissibilità della medesima DIA pervenuta.
11. I termini dalla
presentazione della D.I.A. potranno essere interrotti per la richiesta di
integrazione documentale e/o carenza degli elaborati, i termini (30 gg.), e
riprenderanno per intero dalla data di presentazione delle integrazione
richieste.
Art. 16.
Interventi
liberi
1. Gli interventi
descritti al 3° comma dell'art. 76 della L.R. 61/85 non richiedono alcuna
comunicazione preventiva né atti di assenso da parte del Dirigente e/o
Responsabile del Servizio. A tale riguardo non possono essere considerate opere
interne quelle implicanti radicali interventi di adattamento delle strutture
interne eseguiti per creare vani accessori e/o abitabili o nuovi volumi o
maggiori superfici.
2. Possono essere
realizzate le opere di attuazione di ordinanza sindacale e quegli interventi di
assoluta urgenza o necessità per evitare pericoli alla pubblica incolumità. Per
quest'ultimi entro tre giorni dal loro inizio deve essere data comunicazione al
Comune delle circostanze che hanno motivato la loro esecuzione assieme all'indicazione
dei lavori in atto, al nominativo del direttore dei lavori e della ditta
esecutrice, con conseguente sopralluogo di verifica da parte dell'Area
amministrativa competente.
3. Le circostanze di
pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente
necessari richiedendosi comunque il rispetto del presente regolamento.
Art. 17.
Formulazione
della domanda
1. La domanda di rilascio del permesso di costruire e la stessa comunicazione vanno formulate sui
moduli, se predisposti, forniti dal Comune e vanno indirizzate al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio; debbono indicare assieme ai dati del richiedente il
nominativo del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di
progetto. Eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del
proprietario, se persona diversa, devono essere comunicate al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio o mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure a mano al protocollo del Comune.
2. Vanno allegate le
copie delle ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti,
ivi compreso quelli di segreteria,
previsti da leggi o regolamenti comunali. Il loro ammontare ed eventuale
aggiornamento verrà definito con provvedimento della Giunta comunale.
Analogamente verranno definite forme ed ammontare per le spese relative a
sopralluoghi, stampati, copie di atti, riproduzioni di documenti.
3 Anche
se non dichiarato espressamente nella domanda di rilascio delle comunicazione,
è consentito ai tecnici comunali del
Settore Urbanistica/Polizia Locale e agli agenti di polizia giudiziaria
accedere alle proprietà interessate all'edificazione o ai nuovi interventi
nella fase dell'istruttoria delle richieste pervenute e successivamente durante
l'esecuzione dei lavori autorizzati.
Art. 18.
Obbligatorietà
degli elaborati tecnici
1. La domanda diretta
ad ottenere il permesso di costruire
deve essere obbligatoriamente corredata degli elaborati tecnici di seguito
indicati che consentano di verificare:
a) il rispetto dei
parametri urbanistici di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale vigente e/o adottato;
b) il rispetto di
prescrizioni qualitative e compositive dell'intervento proposto ed il suo
inserimento nel contesto ambientale circostante;
c) la controllabilità
dei parametri oggettivi dichiarati dal progettista con riferimento alle
esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità dell'opera edilizia.
2. Il Regolamento
Edilizio indica una serie di requisiti obbligatori che tutti i progettisti
dovranno considerare asseverando, nei casi in cui tale dichiarazione è
richiesta, che il progetto edilizio da loro sottoscritto, per la destinazione
finale, per l'uso dei materiali, per le scelte tecniche e gli impianti
installati ne rispetta i contenuti ed assicura il raggiungimento dei risultati
proposti nel progetto.
3. I requisiti
obbligatori che consentono alla struttura tecnica dell'ULSS di esprimere il
parere igienico-sanitario fanno riferimento ai seguenti argomenti:
- emissioni di sostanze nocive;
- qualità dell'aria;
- approvvigionamento di acqua potabile;
- smaltimento delle acque reflue;
- illuminazione, aerazione;
- temperature dell'aria interna;
- umidità relativa;
- isolamento acustico;
- disponibilità di spazi minimi.
4. Il controllo
comunale sulla qualità edilizia è limitato ai soli requisiti obbligatori che
devono essere sempre rispettati nei seguenti casi:
- nuove costruzioni
ivi compresi gli ampliamenti;
- ristrutturazioni
edilizie, limitatamente ai casi di demolizioni e ricostruzioni e nei casi di
ristrutturazione globale;
- mutamento di
destinazione d'uso con opere.
5. L'indicazione
degli elaborati tecnici proposta all'articolo successivo è prescrittiva. I
professionisti che propongono al Comune progetti edilizi si assumono la
responsabilità, cui all'art. 481 C.P., anche ai fini della completezza della
documentazione e della sua ammissibilità, nonché dei contenuti.
6. Il progettista ha
l'obbligo di definire nella relazione tecnica che accompagna il progetto quali
requisiti obbligatori sono interessati al progetto stesso; analogamente dovrà
procedere per la certificazione e le asseverazioni che accompagnano la
richiesta di agibilità.
7. E'
istituito con l'approvazione della presente variante, ai sensi dell'art. 5 del
DPR 380/01, un ufficio denominato
sportello unico per l'edilizia, secondo le funzioni e le attribuzioni di cui al
medesimo DPR.
Art. 19.
Indicazione
degli elaborati tecnici
19.1 Nuove
costruzioni
19.1.1) Per le
nuove costruzioni sono previsti i seguenti elaborati:
a) copia del parere
preventivo di cui all'art. 12, qualora richiesto e rilasciato;
b) estratti del
P.R.G. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo, con evidenziato l'immobile
e/o l'area di intervento;
c) planimetria
aggiornata in scala catastale riproducente una zona sufficientemente estesa
rispetto all'intervento con indicata la toponomastica;
d) estratto di mappa
o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non
anteriore a 6 mesi;
e) planimetria dello
stato di fatto, in scala 1/500, rilevata topograficamente, con l'indicazione
del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote
planimetriche e altimetriche riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto
stesso, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi
con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei
fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il
lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in
oggetto; nonché le indicazioni delle reti dei servizi esistenti;
f) planimetria,
scala 1/500, ricavata dal rilievo topografico con riportate le indicazioni
quotate della planivolumetria di progetto nonché la sistemazione dell'area, con
particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli eventuali spazi
per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla
recinzione;
g) tutte le piante
dei vari piani, in scala 1/100, quotate e recanti la destinazione dei locali ed
i parametri di aeroilluminazione;
h) pianta in scala
1/100 delle coperture con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette,
vani scala, sovrastrutture varie, ecc..);
i) tutti i
prospetti esterni, in scala 1/100 con l'indicazione dei volumi tecnici. Nel
caso l'edificio sia aderente ad altri fabbricati i disegni dei prospetti devono
comprendere anche le facciate adiacenti;
l) almeno due
sezioni verticali quotate in scala 1/100, con indicata la quota di riferimento
per la determinazione delle altezze;
m) dati metrici
relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza
del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed alle densità edilizie ed
agli indici di fabbricazione;
n) almeno un
particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza
dello stesso, in scala 1/50, con l'indicazione
dei materiali e dei colori;
o) documentazione
fotografica a colori, relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile
su cui si intende intervenire e al suo intorno, di formato non inferiore a
15x10 cm con didascalia e planimetria con i punti di ripresa.
19.1.2) Gli
elaborati grafici di progetto di cui sopra per quanto attiene l'aspetto
igienico sanitario, vanno integrati con l'indicazione dei sotto descritti
elementi, oppure, per le stesse finalità, vanno presentati elaborati separati
dai primi.
19.1.3) Sono
necessari una planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1/100 per
indicare:
- rete e colonne
montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori
divisionali;
- rete idrica
esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se
posti in batteria);
- tracciato delle
reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche
del sistema di smaltimento;
- eventuale
impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
- impianti
tecnologici (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri
evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le
apparecchiature e della pressione sonora di tutte le apparecchiature e della
pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
- posizionamento
in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
- particolari
costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti
della combustione;
- posizionamento
delle griglie di presa dell'aria esterna per gli impianti di riscaldamento
autonomi e delle cucine con fuochi o gas.
19.1.4) I progetti degli impianti vanno redatti da
professionisti abilitati per l'installazione, trasformazione ed ampliamento
degli impianti di cui all'art. 1) della Legge 46/90, e relativi decreti di
attuazione, oppure dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che precisi come l'intervento non è soggetto a progettazione
obbligatoria.
19.1.5) I progetti
devono essere redatti in conformità all'art. 4, comma 2°, del D.P.R. 447/91 del
06.12.1991 e successive.
19.1.6) La
dichiarazione va firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della Legge n°
13/1989 e del relativo decreto di attuazione corredata dagli elaborati grafici
richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione.
19.1.7) Va inoltre
prodotta una relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la
rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e/o alle
norme di attuazione del P.R.G.. In particolare nella relazione devono essere
riportati:
a) per la parte
edilizia, tutti i dati necessari a dimostrare le congruità del progetto al
P.R.G. e all'eventuale strumento attuativo;
b) per la parte
igienico-sanitaria, i livelli di prestazione e relativi calcoli di conformità
ai requisiti richiesti secondo quanto prescritto dalle norme di Legge e
regolamentari; il progettista indica i livelli di prestazione per ogni singolo
requisito, asseverandone il raggiungimento mediante l'attestazione dei
materiali impiegati ed i metodi di calcolo.
19.1.8) Con cifra
si devono indicare nei disegni:
a. le altezze
interne dei locali di ogni piano, le superficie dei locali al netto dei
pilastri, sguinci, vani porta, ecc. e le dimensioni delle finestre;
b. altezze di muri
frontali di fabbrica;
c. dimensioni
planimetriche degli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti;
d. ogni altro dato
necessario per definire l'opera.
19.1.9) Per gli
interventi aventi forte rilevanza per le dimensioni, per le caratteristiche
storiche e ambientali deve essere presentata anche una simulazione fotografica
dell'inserimento del progetto nella situazione esistente.
19.2. Ampliamenti
e sopraelevazioni
19.2.1) Per gli
ampliamenti e le sopraelevazioni sono previsti i seguenti elaborati.
Gli stessi elaborati di cui al precedente punto 19.1 comma
1, dalla lettera a) alla lettera o) punto 19.1, comma 2, sia per lo stato
attuale che per il progetto.
19.2.2) E'
consentita la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto sugli stessi
grafici, in tal caso devono essere adottate opportune grafie o colori diversi
indelebili per le indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e da
costruire. Le restanti indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari
vanno prodotte, se necessarie in rapporto alla particolare opere progettata, in
sintonia con quanto indicato al punto 19.1. Il professionista incaricato
definisce, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali requisiti vengono
presi in considerazione in quanto strettamente correlati a quelle parti di
manufatto edilizio sulle quali interviene, e ne assevera la conformità alle norme
di Legge e regolamentari con le modalità di cui al punto 19.1, comma 7.
19.3 Interventi
di manutenzione straordinaria
Per gli interventi di manutenzione straordinaria sono
previsti i seguenti elaborati.
Gli stessi elaborati di cui al precedente punto 19.1. comma
1 per le lettere a), b), c), nonché limitatamente alle parti interessate dall'intervento,
quello di cui ai punti g), h), i), l), o), sia per lo stato attuale che per il
progetto. E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto
sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottate opportune grafie o
colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti o strutture da
demolire e da costruire.
19.4. Interventi
di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia sono previsti i seguenti elaborati:
a) gli stessi
elaborati di cui al precedente punto 19.1 comma 1 per quanto necessari all'intervento proposto;
b) per gli edifici
vincolati ai sensi delle ex leggi 01
giungo 1939, n° 1089, 29 giungo 1939, n° 1497 e successive modificazioni e per
gli edifici indicati dal Piano Regolatore Generale con grado di protezione 1 e
2 dovranno essere prodotte:
b1) rilievo
cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali
stratificazione e aggiunte; il rilievo deve comprendere prospetti, sezioni e
planimetrie, in scala 1/100, relative a tutti i piani, anche non abitabili,
alle coperture ed ai volumi tecnici nonché alle finiture (pavimenti,
rivestimenti, infissi, ecc..);
b2) repertorio degli
elementi di interesse storico, artistico e naturalistico relativi allo spazio
interno ed esterno;
b3) documentazione
fotografica specifica per il particolare intervento;
b4) progetto di
restauro con planimetrie, prospetti e sezioni, scala 1/100, e con i necessari
dettagli in scala maggiore, con descrizione di massima dei materiali da
impiegare;
b5) se necessario
schema degli impianti tecnologici e degli interventi strutturali.
19.5 Nuove
recinzioni o loro ampliamenti, modificazioni, tombinature e nuovi accessi
carrai.
1) Per
le nuove recinzioni o loro ampliamenti, modificazioni e per le tombinature e
per i nuovi accessi carrai sono previsti i seguenti elaborati:
a) stralcio del
P.R.G.;
b) planimetria
dello stato di fatto rilevata sul posto in scala 1/500 con indicata la
toponomastica;
c) planimetria,
ricavata dalla precedente, con l'andamento planimetrico della recinzione e
tutte le quote planimetriche e altimetriche, riferite a capisaldi, necessarie
per il tracciamento;
d) sezione e
prospetto della recinzione, in scala 1/20;
e) sezione quotata
in scala 1/100 dell'eventuale spazio pubblico o di uso pubblico sul quale la
recinzione prospetta;
f) estratto
autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
g) l'indicazione
dei materiali impiegati.
19.6. Demolizioni
1) Per le
demolizioni
a) planimetria
aggiornata in scala catastale con l'indicazione dell'intervento e la rappresentazione
delle eventuali preesistenze di valore culturale e ambientale;
b) rilievo
completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, prospetti e sezioni, in
scala 1/100, del manufatto da demolire;
c) adeguata
documentazione fotografica di tutti i prospetti.
19.7. Interventi
diversi ed opere minori
1) Per gli
interventi diversi e le opere minori sono previsti tra i seguenti elaborati
quelli necessari in rapporto all'opera:
a) planimetria
quotata, in scala adeguata;
b) prospetti e
sezioni quotati in scala adeguata;
c) indicazione dei
materiali e dei colori;
d) relazione
illustrativa e documentazione della compatibilità dell'intervento con l'ambiente.
19.8. Collocamento
o modifica di apparecchiature esterne (torri, silos, serbatoi, ecc.), anche nel
sottosuolo.
1) Per il
collocamento o la modifica di apparecchiature esterne (torri, silos, serbatoi,
ecc..) anche nel sottosuolo, sono previsti i seguenti elaborati:
a) stralcio del
P.R.G.;
b) planimetria
catastale;
c) planimetrie e
prospetti quotati delle opere da eseguire in scala 1/100, con l'inserimento
nell'ambiente;
d) relazione
illustrativa e documentazione della compatibilità dell'intervento con l'ambiente.
19.9. Mostre
e depositi all'aperto
1) Per le mostre e i
depositi all'aperto, sono previsti i seguenti elaborati:
a) stralcio del
P.R.G.;8
b) relazione
illustrativa;
c) planimetria
dell'area in scala 1/200 o 1/500 con l'indicazione degli spazi destinati alle
mostre e depositi, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature
fisse e della viabilità.
19.10 Varianti
in corso d'opera
1) Per le varianti
in corso d'opera, sono previsti i seguenti elaborati:
a) copia del
progetto approvato con le modifiche richieste indicando con opportune grafie o
colori indelebili le variazioni apportate;
b) documentazione
richiesta del tipo di intervento ai punti precedenti che dovrà risultare
sufficiente per documentare anche il risultato finale dell'opera.
19.11 Opere
interne e altre opere minori
1) Per le opere
interne e per ogni altra opera minore,
sono previsti i seguenti elaborati:
a) relazione
illustrativa;
b) documentazione
fotografica.
2) La relazione
tecnica deve inoltre precisare gli estremi di precedenti provvedimenti comunali
relativi all'immobile soggetto ad intervento comprendendo anche provvedimenti di
condono e di sanatoria ex Legge 47/85.
19.12 Destinazioni
d'uso
La definizione delle destinazioni d'uso dei locali
relativamente alle categorie fondamentali descritte all'art. 9 va rilevata dai
professionisti tenendo presenti le seguenti specificazioni:
a) per gli usi
residenziali:
- locali abitabili: soggiorno, sala pranzo,
cucina, locale studio, sala lettura, camera da letto;
- locali non abitabili (accessori) bagni, wc,
cantina, lavanderia, posto macchina, corridoio, disimpegno, vano scale, locale
e vano tecnico;
b) per gli usi
produttivi:
- locali abitabili: laboratorio, mostra, studi
progettazione, uffici, mensa con o senza cucina interna, magazzini;
- locali non abitabili: servizi igienici,
accessori, volumi tecnici, garage, depositi;
c) per gli usi direzionali
e commerciali:
- locali abitabili: ufficio, negozio,
studi-mostra, mensa con o senza cucina interna;
- locali non abitabili: servizio igienico,
volumi tecnici, garage, magazzino o deposito;
d) per gli usi relativi al turismo collettivo: le stesse descritte alla lettera a), inoltre finalizzate
alle strutture collettive: mostre, uffici, mensa con o senza cucina, magazzini,
deposito, guardaroba, portineria, bar, negozi, self-service, distinguendo tra
questi i locali abitabili da quelli non abitabili;
e) per gli usi agricoli:
- se relativa a immobile destinato a residenza
si fa riferimento alle indicazioni cui alla lettera a);
- se relativo alla specifica attività agricola:
stalla, deposito, fienile, magazzino, ricovero attrezzi e macchinari servizi
igienici;
- se relativo ad immobile utilizzato anche per
agriturismo: sono richiamabili in parte le funzioni per il turismo collettivo.
19.13 Rinnovi e proroghe di provvedimenti già
rilasciati (art. 30 comma 7 ).
- motivazione del non completamento delle opere nei termini
previsti.
- relazione dei Direttore
dei Lavori con la descrizione delle opere edilizie già realizzate e quelle da
realizzare.
- documentazione
fotografica.
19.14 Norme integrative:
19.14.1) Il responsabile del
procedimento definisce quali
elaborati progettuali, oltre a quelli descritti al punto precedente, devono o
meno essere richiesti e determina il numero delle copie necessarie
alla struttura tecnica comunale, per la corretta istruttoria della pratica.
19.14.2) Altre copie del progetto
potranno essere successivamente richieste dal responsabile del procedimento
senza che questo provochi l'interruzione della procedura.
19.14.3) Il responsabile del
procedimento può richiedere per la realizzazione degli interventi, previsti in
zona agricola dalla L.R. 24/85 e LR
11/04 e successive modifiche ed integrazioni, una relazione agronomica, a firma
di tecnico abilitato in materie agro-forestali, che descrive la convenienza
economica dell'intervento richiesto (nuove costruzioni ed ampliamenti).
Art. 20.
Definizioni
dei termini del procedimento
del permesso
di costruire.
1. La domanda di
rilascio del permesso di costruire và presentata allo sportello unico,
corredata dalla dichiarazione /attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal presente regolamento
edilizio.
2. Il
responsabile dello sportello comunica
entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento,
ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/90, in mancanza di tale
comunicazione responsabile del procedimento è il medesimo Dirigente
competente.
3. Entro 15
(quindici) giorni dalla protocollazione il responsabile del procedimento
verifica l'ammissibilità e la procedibilità amministrativa della domanda di
rilascio del permesso di costruire e richiede le eventuali integrazioni
documentali. La richiesta di integrazione deve prevedere il termine
massimo di 60gg., dalla notifica della
medesima richiesta di integrazione, entro il quale l'interessato dovrà
provvedere, trascorso inutilmente tale periodo la pratica verrà archiviata. Il
termine procedurale di rilascio riprende per intero dalla data di ricezione
della documentazione integrativa (art. 20 del DPR 380/01 e successive modifiche
ed integrazioni), ed in particolare dalla data di presentazione dell'ultimo dei
documenti richiesti. Decorso inutilmente tale termine di cui sopra la domanda
di rilascio del permesso di costruire viene archiviata definitivamente.
4. Il responsabile del procedimento qualora
ritenga sia necessario apportare modifiche di modeste entità al progetto
presentato può richiedere tali modifiche. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato dal responsabile del
procedimento ovvero fissato per legge. E, in caso di adesione, è tenuto ad
integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. Tale richiesta sospende
fino al relativo esito i termini procedurali.
5. Nei casi
riconosciuti dall'art. 20 della L.R. 58/94 e ss.mm.ii. (per le Zone Omogenee,
A, B, C, D e E) il responsabile del procedimento propone al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio il rilascio del nulla-osta idrogeologico da allegare
alla pratica in istruttoria.
6. Il Dirigente o il
Responsabile del Servizio nel rilasciare il
permesso di costruire potranno fare
proprie le prescrizioni di natura idrogeologica.
7. Entro i 60 giorni
successivi alla presentazione della richiesta o della documentazione
integrativa, il responsabile del procedimento provvede ad istruire le pratiche
secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la conformità del
progetto alla normativa vigente, acquisisce i pareri necessari, accerta la regolarità delle
attestazioni del progettista relativamente agli elaborati riconosciuti
obbligatori per la particolare opera,
ed eventualmente effettua sopralluoghi e convoca il progettista per
chiarimenti.
8. Il responsabile
del procedimento formula al Dirigente una proposta di provvedimento, corredata
da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
9. Il responsabile
del procedimento prescinde dal parere della Commissione Edilizia quando il
Consiglio Comunale ha approvato l'attività di indirizzo della Commissione
Edilizia, definendo le ipotesi in cui il parere non dove essere richiesto o
quando abbia indicato i criteri di valutazione tecnica rispetto a situazioni
tipiche e ripetitive (es. passi carrai, tabelloni pubblicitari, ecc..).
10. Il responsabile del
procedimento ha obbligo di trasmettere alla Commissione Edilizia l'elenco degli
atti per i quali si è data applicazione ai predetti criteri.
11. Le varianti
«parziali» non richiedono il parere della Commissione Edilizia.
12. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può disporre l'anticipato esame di una pratica quando
ne sia giustificata l'approvazione:
- per un necessario coordinamento dei nuovi
lavori con altri interventi di soggetti pubblici o privati,
- in casi di urgenza da esplicitare nel parere;
- nei casi di pericolo o necessità pubbliche o
quando il privato abbia dato corso a lavori relativi alle medesime ipotesi.
13. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio provvede al rilascio del permesso di costruire entro
15 (quindici) giorni dall'acquisita proposta del responsabile del procedimento.
14. Entro lo stesso
termine il Dirigente e/o Responsabile del Servizio può negare il permesso di
costruire per le motivazioni che nell'atto stesso debbono essere indicate.
15. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio quando provvede disattendendo alle indicazioni della
Commissione Edilizia è tenuto a motivare la propria determinazione e a
comunicare all'organo tecnico nella seduta successiva quanto da lui deciso.
16. I termini temporali
di cui ai commi precedenti del presente articolo possono essere raddoppiati per
i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento.
17. Decorso inutilmente il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto. Il richiedente ha la facoltà di impugnare in sede
giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di
costruire.
18. In caso di mancata adozione, l'interessato
può con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente si pronunci entro
15 giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
comunicazione al Sindaco da parte del responsabile del procedimento.
19. Decorso inutilmente anche il termine di cui
al punto 19, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al
competente organo regionale, il quale nei successivi 15 giorni nomina un commissario ad acta che provvede nel
termine di 60 giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla
domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
20. I privati interessati a licenze edilizie
relative ad immobili vincolati ai sensi delle ex Leggi 1089/39 e 1497/39 non
possono richiedere l'invio del commissario ad acta.
21. In tutti i casi di intervento edilizio e/o
cambio di destinazione d'uso anche in assenza di opere interne nei quali sono
variate le condizioni igienico-sanitarie è necessario acquisire preventivamente
il parere del competenze Servizio della ULSS o nei casi previsti dall'art. 20
comma 1 del DPR 380/01 da una autocertificazione circa la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie.
Art. 21.
Richiesta di
pareri
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'art. 220 del TULLSS per il quale il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio chiede il parere al competente Servizio dell'ULSS, e'
consentito all'interessato titolare di un diritto di proprietà o altro titolo
abilitativo richiedere autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta,
pareri o certificazioni ad altre Pubbliche Amministrazioni che
obbligatoriamente devono esprimersi prima del provvedimento finale del
Dirigente e/o Responsabile del Servizio o prima dell'inizio dei lavori. Il
richiedente può allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione i
pareri di altre Amministrazioni Pubbliche o, riservandosi di produrle
successivamente, allegare le ricevute attestanti l'avvenuta richiesta formulata
alle predette Amministrazioni.
2. Nei
casi nei quali sia necessari acquisire atti di assenso, comunque denominati, di
altri Enti/Amministrazioni il competente ufficio comunale può convocare una
conferenza di servizio, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii..
Art. 22.
Opere e
interventi urbanistico-edilizi di competenza dello Stato
o di altri
Enti Pubblici.
1. Per le opere
pubbliche o gli interventi edilizi-urbanistici di competenza dello Stato, di
Enti o Aziende Statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, ad
eccezione di quelli destinati alla difesa militare, l'accertamento di
conformità alle previsioni dello strumento urbanistico generale è fatto d'intesa
con la Regione in applicazione dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 che definisce la
procedura relativa.
2. Per le opere
pubbliche o gli interventi edilizi-urbanistici della Regione, di Enti o Aziende
regionali, ove esista conformità allo strumento urbanistico generale, è
necessario acquisire il preventivo parere del Dirigente e/o Responsabile del
Servizio.
3. Se invece la
localizzazione dell'opera o dell'intervento regionale non risulti conforme alle
previsioni del Piano Regolatore Generale va richiesto al Consiglio Comunale di
esprimere un parere che nel provvedimento di approvazione del progetto va
indicato.
Art. 23.
Opere comunali
1. Le opere pubbliche
o gli interventi edilizi urbanistici proposti dal comune non necessitano di
permesso di costruire.
2. L'organo Comunale, competente nell'approvazione
dei progetti, ha obbligo di acquisire il parere della Commissione Edilizia
comunale se vigente, o della Commissione Edilizia Integrata nel caso di opere
di interventi soggetti alle ex Leggi 1089/1939 e 1497/1939.
3. Il Responsabile Unico del procedimento (OO.PP. e/o LL.PP.) è responsabile
dell'istruttoria diretta a valutare la
conformità dell'opera o dell'intervento alle previsioni del Piano Regolatore
Generale, demandando alla Commissione Edilizia, o alla Commissione Edilizia
Integrata, solo l'approfondimento dei profili di propria competenza
4. Il
responsabile Unico del procedimento ha
la responsabilità del regolare svolgimento e della funzioni e mansioni previste
dagli artt. 7 e 8 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO IV
Organi consultivi
Art. 24
Commissione
edilizia comunale - Integrata
1. Sono organi
consultivi in materia di urbanistica, pianificazione ed edilizia la Commissione
edilizia comunale e la Commissione edilizia integrata.
2. Ogni
provvedimento in materia edilizia è preceduto
da un parere espresso da una Commissione Edilizia comunale o Integrata
eletta dal Consiglio Comunale. Il rilascio di un provvedimento in assenza del
parere della Commissione edilizia comunale non invalida il provvedimento
stesso, perché è prevista la possibilità di acquisizione in sanatoria del
medesimo parere, purché la Commissione
edilizia comunale si esprima favorevolmente.
3. La Commissione
edilizia comunale è composta da membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto il:
A)
Dirigente/Responsabile del
Settore tecnico competente, che ne assume la Presidenza.
Sono membri elettivi n. 2 (due)
esperti eletti dal Consiglio Comunale, assicurando la presenza di un componente
eletto dalle minoranze. Tra detti membri eletti dal Consiglio Comunale, ci
potranno essere: un ingegnere, un
architetto, un geometra o perito edile, un dottore agronomo o scienze forestali,
un geologo, scelti rispettivamente fra terne di nomi designati dai rispettivi
ordini o collegi professionali;
4. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della
L.R. 31.10.1994, n° 63 (Norme per la
sub-delega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali) la
Commissione edilizia comunale, di cui al precedente comma 3 del presente
articolo, è integrata da n. 2 (due) esperti, pure essi eletti dal Consiglio
Comunale tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria,
materie ambientali e artistico monumentale, scelti rispettivamente fra terne di
nomi designati dai rispettivi Ordini professionali. Possono essere scelti anche
fra le terne di nomi di cui al comma 3 lettera c), purché non già eletti nella
commissione edilizia comunale. E' prevista la possibilità di eleggere i due
esperti anche all'interno della terna di uno stesso ordine professionale.
5. Il Consiglio comunale con proprio atto
deliberativo può non individuare tra i propri organismi collegiali
indispensabili, ai sensi dell'art. 96
del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione edilizia comunale di cui al presente articolo, ed in tal caso
le relative funzioni sono attribuite all'ufficio competente.
6. Nel caso
previsto dal comma 5 del presente articolo, ovvero con la soppressione della
Commissione edilizia comunale, la Commissione edilizia Integrata è sempre
composta da membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto della
Commissione:
a) Dirigente/Responsabile
del Settore tecnico competente, che ne assume la Presidenza.)
b) n. 2 (due) esperti (art. 4 della L.
R. 31.10.1994, n° 63 Norme per la sub-delega delle funzioni concernenti la
materia dei beni ambientali) eletti dal Consiglio Comunale così come previsto
al comma 4 del presente articolo.
7. Nel caso
previsto al comma 6 del presente articolo è data la possibilità, salvo scelte
diverse dell'Amministrazione comunale, di
mantenere quali membri elettivi nella Commissione edilizia integrata i
due esperti già in carica.
Art. 25.
Modalità e
durata delle commissioni edilizie
1. Nelle riunioni di
Commissione ai componenti eletti dal Consiglio Comunale sono applicabili le
norme di incompatibilità previste per i consiglieri comunali oltre alle
particolari norme deontologiche cui devono attenersi i liberi professionisti
nominati.
2. I componenti
interessati da incompatibilità devono fare presenti le situazioni di
incompatibilità e richiedere di assentarsi dalla seduta con notazione a
verbale.
3. Assiste
alle sedute, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al
Presidente, un impiegato proposto e nominato dal Dirigente competente.
4. E'
previsto che l'impiegato, proposto e nominato alle funzioni di segretario,
possa appartenere ad altra Area e/o
Servizio amministrativo.
5. La Commissione
edilizia comunale ed integrata dura in
carica per un periodo di 5 (cinque) anni,
decorrenti dalla data del suo insediamento ed in ogni caso entro la scadenza
del mandato del Sindaco, potendo esercitare legittimamente le proprie funzioni
per 90 (novanta) giorni successivi al
termine del mandato. Entro tale
scadenza di 90 giorni deve essere costituita. Oltre tale data, se dovesse
esprimere pareri, questi sono considerati nulli.
6. Una deroga sulla
durata in carica della Commissione edilizia comunale ed integrata di cui al
punto precedente è prevista in caso di sospensione o scioglimento del Consiglio
comunale prima della scadenza naturale del mandato del Sindaco e comunque sino
alla nuova elezione. Anche in tal caso,
come disposto dal comma precedente, la Commissione edilizia comunale ed
integrata deve essere obbligatoriamente rinnovata entro 90 (novanta) giorni
dalla elezione del Sindaco. Oltre tale data, se dovesse esprimere pareri,
questi sono considerati nulli.
7.
Il componente nominato in sostituzione di altro, deceduto, dimissionario o
comunque decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.
8. Per la decadenza
sono richiamate le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.
9. E' prevista la
sostituzione di uno dei componenti della Commissione Edilizia Comunale e/o
Integrata, se assente per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo.
Art. 26.
Attribuzioni
1. La Commissione
edilizia comunale ed integrata esprime il proprio parere successivamente alla
verifica di conformità urbanistica e normativa svolta dal responsabile del
procedimento. Detto parere deve essere espresso con riferimento ai soli aspetti
architettonici e compositivi delle opere edilizie o degli interventi proposti;
verifica il loro positivo inserimento nell'ambiente urbano, ambientale e
paesaggistico. La Commissione Edilizia deve riservare attenzione alle
tipologie, ai materiali ed ai colori.
2. La Commissione
edilizia può richiedere al responsabile del procedimento un approfondimento,
che non comporta tuttavia l'interruzione dei termini, limitatamente alle
problematiche richiamate al comma 1 e di specifica competenza della Commissione
Edilizia.
3. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può richiedere il riesame di una pratica anche quando il parere sia già stato espresso.
Art. 27.
Competenze
della Commissione edilizia comunale - Integrata
1. La Commissione
edilizia comunale esprime un parere obbligatorio ma non vincolante su tutte le
pratiche proposte dai soggetti legittimati che richiedono al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio il rilascio di provvedimenti amministrativi in
materia edilizia. Essendo un parere non vincolante e considerate le specifiche
competenze della medesima commissione edilizia comunale come organo consultivo,
il Dirigente, anche con parere non
favorevole, può rilasciare il provvedimento amministrativo in materia edilizia.
2. La Commissione
edilizia integrata dagli esperti in bellezze naturali e in tutela dell'ambiente
esprime pareri obbligatori e vincolanti su tutte le pratiche proposte dai
soggetti legittimati che richiedono al Dirigente e/o Responsabile del Servizio
il rilascio di provvedimenti amministrativi in materia edilizia.
3. La Commissione
edilizia comunale ed integrata esprime
altresì pareri in ordine alla restituzione in pristino o demolizione di tutti
gli interventi abusivi in attività
edificatoria o ultimati sul territorio comunale.
4. Le opere e/o
interventi in genere di manutenzione ordinaria o straordinaria non sono
soggette/i alle procedure previste dei beni ambientali, è prevista solo una
presa d'atto da parte della commissione edilizia integrata.
5. Per i piani
urbanistici attuativi deve essere acquisito, seppur informalmente, un parere da
parte della commissione edilizia integrata, seppur fuori dalla competenze
BB.AA., il tutto da intendersi come confronto. Detto parere non è in alcun modo
vincolante.
Art. 28.
Attività di
indirizzo
1. La
Commissione edilizia può all'inizio del proprio mandato definire i criteri a
cui conformare la propria attività in un documento da trasmettere alla
valutazione del Consiglio Comunale che formula, ove lo ritenga necessario,
suggerimenti e osservazioni.
2. Il
documento deve specificare a quali parametri di valutazione architettonica,
ambientale e paesaggistica sia data la prevalenza; come debba essere assicurato
l'equilibrio tra spazio e volume edificato; come in mancanza di tipologie
edilizie definite sia possibile mantenere una valutazione coerente ed omogenea
delle pratiche edilizie.
3. Il
documento di indirizzo preciserà altresì quando e in che limiti siano
ammissibili audizioni di professionisti e/o di privati.
4. Il
documento di cui ai punti precedenti può essere aggiornato o integrato, anche
successivamente, con la stessa procedura descritta al comma 1.
Art. 29.
Regolamentazione
interna
1. La convocazione
della Commissione Edilizia è disposta dal suo Presidente con avviso ai
componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione, da
effettuarsi da parte del segretario verbalizzante. E' data la possibilità al Presidente
della commissione di concordare con i medesimi componenti un calendario di
convocazione senza l'invio dell'avviso ai medesimi.
2. Il Responsabile
del procedimento ovvero il responsabile dell'ufficio preposto predispone l'ordine
del giorno distinguendo quali argomenti devono essere trattati in Commissione
Edilizia comunale o Integrata, con la presenza obbligatoria di almeno uno dei
componenti esperti in bellezze naturali e in tutela dell'ambiente.
3. L'ordine del
giorno può essere pubblicato all'Albo Pretorio e/o sul sito internet e precisa per ogni pratica, il tipo di
intervento edilizio, il nome del richiedente e del tecnico progettista.
5. Detto
ordine del giorno può essere integrato solo se autorizzato dal Dirigente.
6. Per la validità
delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei
componenti. Le riunioni non sono pubbliche.
7. Possono essere
sentiti durante la seduta della commissione i tecnici redattori del progetto in
esame.
8. La Commissione
edilizia può svolgere sopralluoghi se dai componenti è richiesto e risulta
utile un più approfondito esame dell'opera per la quale è richiesto il parere.
9. Il parere è
assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della Commissione
Edilizia, in caso di a parità il voto del Presidente vale doppio.
10. Nelle ipotesi in cui
opera la Commissione edilizia integrata i pareri possono essere assunti solo se
è presente almeno uno dei componenti esperti in bellezze naturali e di tutela
dell'ambiente.
11. Il voto contrario
e/o di astensione dei singoli commissari deve essere motivato ed
obbligatoriamente verbalizzato
da parte del Segretario della medesima Commissione.
12. Il parere degli
esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va verbalizzato anche se
favorevole. Le loro valutazioni se espresse vanno puntualmente indicate anche
nell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 1497/39, che il Dirigente o
Responsabile del Servizio trasmette alla Soprintendenza ai Beni Architettonici
ed Ambientali.
13. I pareri sono
sottoscritti dal Presidente, dal Segretario della Commissione edilizia e dal
responsabile del procedimento se questi è persona diversa dal Segretario della
Commissione.
14. Il responsabile del
procedimento è responsabile della trasmissione del parere al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio entro i termini definiti dall'art. 20.
15. E' prevista la
possibilità di espressione da parte della commissione, per specifica competenza
e responsabilità, dei seguenti pareri:
a) Favorevole, indicandone la
motivazione solo nel caso di commissione integrata,
b) Non favorevole, indicandone la
motivazione in tutti i casi,
c) Sospensione, per integrazione di
informazioni/dati o elaborati in genere, al fine di una valutazione più
completa, in tal caso il progetto deve essere rivisto in commissione,
d) Favorevole con prescrizioni, con
indicazioni di modifiche/integrazioni
al progetto visionato, purchè non sostanziali, in tal caso non è
necessario rivedere il progetto in commissione edilizia.
TITOLO V
Adempimenti amministrativi precedenti
l'esecuzione degli interventi edilizi
Art. 30.
Contenuti del
permesso di costruire
1. Ogni
provvedimento amministrativo in materia edilizia deve riportare l'intera procedura, con indicate le prescrizioni
alle quali si subordina l'esecuzione delle opere.
2. L'atto di
concessione o autorizzazione deve contenere:
a. l'identificazione
del titolare del permesso e gli estremi della domanda presentata;
b. l'ubicazione e l'identificazione
catastale dell'immobile in riferimento alle tavole di progetto che vengono
elencate quali allegati al permesso di costruire;
c. il richiamo alle
N.T.A. dello strumento generale o dello strumento urbanistico attuativo che
legittimano e disciplinano l'intervento permesso;
d. gli estremi dei
pareri acquisiti e delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione
Comunale, ovvero l'intervenuto silenzio assenso per decorso dei termini entro i
quali il parere doveva essere espresso;
e. i termini per l'inizio
e l'ultimazione dei lavori, tenendo presente che il termine massimo per l'esecuzione
dei lavori è fissato in anni tre; tuttavia il Dirigente e/o Responsabile del
Servizio per considerazioni che devono essere indicate nell'atto del permesso
di costruire può decidere un termine più breve; possono altresì essere concesse
delle proroghe oltre il periodo dei tre anni per fatti estranei all'esecutore
dei lavori, quando le caratteristiche tecniche delle opere permesse
giustifichino il ritardo;
f. l'entità e le
modalità di corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione e
alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
g. nel caso di
permessi convenzionati fa parte del provvedimento amministrativo anche la
convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo da trascriversi secondo quanto
specificato all'art. 35 comma 4;
h. il permesso di
costruire viene sempre rilasciata
facendo salvi ed impregiudicati i
diritti di terzi anche se il provvedimento del Dirigente e/o Responsabile del
Servizio non contenga espresse dichiarazioni al riguardo. Tutti i diritti
pregiudicati dal rilascio della concessione o autorizzazione vanno tutelati
nelle forme di legge.
3. Il rilascio del
permesso di costruire viene comunicato all'interessato che dopo avere versato l'importo
degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione o avere rilasciato
fideiussione per le rate non ancora pagate, nel termine di 120 (centoventi)
giorni può ritirarla, trascorso tale periodo il procedimento rilasciato viene
archiviato e l'interessato dovrà presentare nuova istanza di rilascio facendo
riferimento al procedimento precedentemente concluso. L'interessato può
provvedere direttamente prima della notifica al ritiro del provvedimento ed in
questo caso la notifica non è più necessaria.
4. La comunicazione
del permesso di costruire rilasciato viene pubblicata all'albo pretorio e
chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante può prendere
visione degli elaborati presso l'Ufficio comunale competente ed eventualmente
proporre ricorso all'autorità competente. Il permesso di costruire legittima il
titolare ad iniziare i lavori nel termine di un anno dal giorno del ritiro.
Oltre tale termine il provvedimento amministrativo decade.
6. Se il titolare nei
termini non esegue o non completi l'opera deve richiedere un nuovo permesso di
costruire o presentare una DIA per la sola
parte non ancora eseguita.
7. Per
il rilascio del provvedimento amministrativo di cui al punto 6, l'interessato
dovrà presentare nuova istanza di rilascio del permesso di costruire per le
opere da completare o Denuncia Inizio Attività, con allegata relazione tecnica del Direttore dei Lavori con la
descrizione delle opere già realizzate e quelle da completare, ed idonea
documentazione fotografica.
8. La licenza
edilizia decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i
lavori siano
già iniziati e vengono completati nei termini temporali previsti.
Art. 31.
Vincolo di
pertinenza
1. L'area su cui
insite il fabbricato, comprendendo in essa anche gli spazi a verde e/o a
parcheggio, costituisce pertinenza urbanistica. L'intera area suddetta è
soggetta agli indici volumetrici e di superficie ed alla destinazione d'uso
Z.T.O. di riferimento.
Art. 32.
Voltura dei
provvedimenti in materia edilizia
1. Il permesso di
costruire e la Denuncia Inizio Attività sono trasferibili a soggetti terzi che
hanno acquisito nel frattempo la proprietà, possesso personale o che possono fare valere sull'immobile
oggetto di intervento altro titolo reale di godimento che giustifichi il
trasferimento.
2. L'Ufficio
comunale competente annota (non in bollo), a seguito di comunicazione e
acquisiti gli atti relativi, il subentro che rende i nuovi soggetti
responsabili per la corretta esecuzione degli interventi e delle opere essendo
loro trasferito ogni onere ed obbligo.
3. Rimangono sempre
confermati i termini di validità e di decadenza del provvedimento originario,
nonché le prescrizioni generali o particolari.
4. Quanto al punto 1)
costituisce appendice e quindi parte integrante e sostanziale del permesso di
costruire/DIA.
Art. 33.
Onerosità del
permesso di costruire
1. La
Legge Regionale determina la quantità di standard che il privato deve conferire
e alla cui realizzazione deve contribuire. Il contributo che il Comune richiede
al privato è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione. L'Ufficio
comunale competente verifica il loro
valore, ovvero dà applicazione alla convenzione che accompagna gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata ove sono descritte le opere da
realizzare, i tempi e le garanzie per
la loro corretta esecuzione.
Art. 34.
Oneri di
urbanizzazione.
1. L'incidenza
degli oneri di urbanizzazione è determinata con deliberazione dell'Amministrazione
comunale sulla base delle tabelle parametriche proposte e con le variazioni,
motivate in rapporto a specifiche situazioni locali, nei limiti definiti dalle
leggi statali e regionali.
2. La quota di
contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è determinata all'atto del
rilascio del permesso di costruire, dal
progettista e solo successivamente verificata dal Servizio amministrativo
competente. La quota di contributo riguardante gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della
licenza edilizia, salvo indicazioni diverse da parte dell'Amministrazione. Il
privato può richiedere che l'importo del contributo venga suddiviso in non più
di quattro rate semestrali, l'ultima delle quali deve essere corrisposta prima
della conclusione dei lavori. L'Ufficio comunale competente ha obbligo di
acquisire idonee garanzie provvedendo, nei casi di mancato versamento delle
quote successive alla prima, per il recupero del credito.
3. Anche per le
licenze edilizie tacitamente assentite (DIA …) è fatto obbligo al privato di
corrispondere le quote relative all'ammontare degli oneri di urbanizzazione
prima di dare inizio ai lavori potendo il Dirigente e/o Responsabile del
Servizio ordinare la loro sospensione se non si sia provveduto a tale
pagamento. Valgono, a tale riguardo, le identiche previsioni circa la
rateizzazione del contributo e le garanzie da fornire al Comune descritte ai
commi 1. e 2. precedenti.
4. L'Ufficio
comunale competente decide rispetto a richieste di gratuità delle licenze
edilizie che corrispondono alle ipotesi descritte all'art. 9 della Legge
28.01.1977, n° 10 ed art. 17 del DPR
380/01, e rispetto a quelle per le quali il Comune può richiedere il solo
versamento degli oneri di urbanizzazione obbligandosi il privato a
sottoscrivere con il Comune una convenzione che limita la commerciabilità dell'immobile.
5. L'Ufficio
competente provvede ad applicare la misura del contributo, determinata per gli
interventi relativi ad opere con destinazione diversa da quella residenziale,
considerando la superficie utile di tutti i piani compresi quelli interrati.
6. Per le attività
produttive la quota del contributo deve comprendere anche il costo sostenuto
per le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi o gassosi e a quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi.
7. Per gli interventi
relativi a strutture di artigianato artistico o di servizio il contributo per
le spese di urbanizzazione determinato al punto 6 precedente va ridotto alla
metà.
8. Per ogni cambio di
destinazione d'uso (sia funzionale che strutturale) deve essere corrisposto per
intero il contributo dovuto per la nuova destinazione d'uso.
9. In zona agricola
gli oneri sono esentati/ridotti solo nei casi previsti per legge ed
esclusivamente agli imprenditori agricoli a titolo principale opportunamente
attestati. Non è prevista alcuna equiparazione con altri titoli se non disposta
espressamente per legge.
10. Le tabelle di
definizione/calco per il pagamento degli oneri di costruzione (oneri di
urbanizzazione/costo di costruzione) dovrà essere predisposto dal medesimo
progettista. L'uffio ha solo la competenzaq e la responsabilità di verifica del
medesimo calcolo.
Art. 35.
Costo di
costruzione
1. L'Amministrazione
comunale, conformemente alle indicazioni regionali, provvede a determinare l'ammontare
della quota di contributo relativo al costo di costruzione e l'incidenza
percentuale da applicare alle diverse destinazioni.
2. La quota di
contributo relativa al costo di costruzione è determinata dal progettista e all'atto
del rilascio della licenza edilizia è verificata dall'ufficio tecnico.
3. Il Contributo
relativo al costo di costruzione è dovuto anche per opere o impianti destinati alla residenza. Per gli usi
turistici, commerciali e direzionali va applicata l'incidenza percentuale
specificatamente determinata.
Art. 36.
Scomputabilità
degli oneri di urbanizzazione
1. Il titolare della licenza edilizia può,
in alternativa al pagamento della quota afferente all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, realizzare le opere in proprio a scomputo totale o parziale
della quota dovuta, quale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. L'Ufficio comunale
competente, in conformità all'art. 86 della L.R. 61/85 che determina limiti,
garanzie e modalità, provvede a calcolare l'ammontare dello scomputo totale o
parziale ammissibile.
3. La determinazione
degli oneri di urbanizzazione primaria va commisurata al costo reale delle aree
e delle opere che il privato deve cedere con obbligo di conguagliare l'importo
ove il valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello sostenuto.
4. Gli oneri di
urbanizzazione secondaria, ove non fosse stato diversamente previsto nella
convenzione, vanno determinati in base alle vigenti tabelle.
TITOLO VI
Esecuzione e collaudo delle opere
Art. 37.
Inizio lavori
1. Nel caso di
nuove costruzioni l'inizio dei lavori si configura nell'inizio delle opere di
fondazione e precisamente con lo scavo
di sbancamento e delle strutture fondali, ed in tutti gli altri casi, per
inizio dei lavori s'intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in
qualunque modo manomesso al fine di predisporlo agli ampliamenti e/o alle
modificazioni.
2. Il titolare
della licenza edilizia prima di dare
inizio ai lavori ha obbligo di comunicare al Servizio interessato il nominativo del direttore dei lavori
e della ditta assuntrice, nonché tutti gli elementi necessari per facilitare le
comunicazioni anche verbali da parte degli uffici comunali.
3. Devono essere
richiesti i punti di immissione degli scarichi nella rete di fognature e i punti di presa dall'
acquedotto secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio.
4. Con la
comunicazione di inizio lavori di cui al comma precedente o allegati al verbale
di cui al comma 3 in caso di sopralluogo, vanno pure trasmesse copie:
- DUR dell'impresa esecutrice,
- dell'eventuale richiesta di parere formulata
ai Vigili del fuoco.
Inoltre và eseguito, sempre prima dell'inizio dei lavori, il
deposito della documentazione relativa alle opere in cemento armato.
5. Se il privato non provvede a comunicare l'avvio
dei lavori e a produrre copia di quanto al comma 6 il Dirigente o il
Responsabile del Servizio, per tramite il responsabile del procedimento,
accerta come data presuntiva di inizio lavori, a meno che non sia
oggettivamente determinabile una data posteriore, quella del ritiro della
licenza edilizia e commina la sanzione di E 70 per mancata comunicazione dell'inizio
dei lavori.
6. Vanno pure comunicati gli eventuali
cambiamenti del direttore, o dell'assuntore dei lavori da parte dei titolari di
concessione o di autorizzazione e ciò in relazione alla responsabilità loro riconosciuta
dall'art. 6 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art, 29 del DPR 380/01.
Art. 38.
Conduzione del
cantiere
1. Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni,
ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti, ecc..), l'assuntore
dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose, provvedendo ad
attenuare od eliminare i rumori e le molestie e gli eventuali problemi igienico
sanitari che i terzi possono risentire dall'esecuzione delle opere edilizie. In
particolare si richiama la normativa che presiede alla sicurezza sui luoghi di
lavoro ed alla corretta conduzione dei cantiere e per quanto attiene al
presente regolamento si prescrive che siano in ogni caso visibili tutte le
tabelle prescritte relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Deve poi essere posto all'interno del cantiere, visibile
dall'esterno, un tabellone di dimensioni non inferiori a cm 70x50 con indicato
in modo chiaramente leggibile e con inchiostro indelebile:
- natura dell'intervento;
- nome del progettista, del direttore e dell'assuntore
dei lavori, e, ove occorre, del tecnico incaricato dei calcoli statici;
- nome del titolare della licenza edilizia;
- estremi dell'atto comunale di licenza
edilizia;
- i nomi dei responsabili della sicurezza nel
cantiere ai sensi dell'art. 8 D.L. 494/1996.
In
caso di assenza del cartello sarà applicata una sanzione pari a E 100,00.=.
3. Una copia del provvedimento a edificare,
della licenza edilizia con gli elaborati tecnici approvati, deve essere
disponibile in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo da
parte del Comune.
4. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti
al pubblico, il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi
stessi, va recintato e segnalato in modo idoneo.
5. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso,
avere altezza non minore di ml 2,00 ed essere costruite secondo agli
allineamenti e le modalità prescritte dall'Ufficio comunale competente.
6. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie,
devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti
delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e
segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal
tramonto al levar del sole.
7. Tutte le strutture provvisionali (ponti e/o ponteggi di
servizio e/o di lavoro, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il punto più basso delle opere
provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non
meno di m 4,00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con
sicurezza lo spazio sottostante.
9. Il Dirigente e/o Responsabile del Servizio
ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini
per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli
interessati.
10. Gli appartenenti agli uffici comunali già con
la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire o DIA o
comunicazione di attività libera, sono già autorizzati all'accesso all'area o
fabbricato interessato dall'intervento o cantiere in attività edificatoria.
Art. 39.
Occupazioni e
manomissioni di suolo pubblico
1. Ove per l'esecuzione di opere sia
necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo e
sottosuolo pubblico, l'interessato deve presentare domanda al Dirigente e/o
Responsabile del Servizio per ottenere l'autorizzazione relativa; nella domanda
va precisata l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera allegando gli
elaborati di progetto a ciò necessari o richiamando quelli presentati per il
rilascio del permesso di costruire e/o della DIA.
2. Le modalità di occupazione, di esecuzione
dei lavori previsti e l'entità del deposito cauzionale o a garanzia sono
fissate nella relativa licenza edilizia; in ogni caso i lavori devono essere
condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità e nel
rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Il Dirigente e/o Responsabile del Servizio,
dopo che siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da
regioni climatiche, ha facoltà di revocare la licenza edilizia ed imporre il
ripristino, provvedendovi d'Ufficio e a spese dell'interessato in caso di
inadempienza.
4. La tassa di occupazione viene determinata
in base al relativo Regolamento Comunale; in caso di manomissione, a garanzia
del ripristino, il Dirigente e/o Responsabile del Servizio subordina il
rilascio dell'autorizzazione al versamento di una cauzione idonea.
Art. 40.
Varianti in
corso d'opera
1. Il privato può modificare in sede di
esecuzione dei lavori il progetto.
2. Si considerano «variazioni essenziali» le modificazioni
quantitative e qualitative apportate all'originario progetto, che necessitano
di distinta e specifica licenza edilizia da richiedersi nei modi e con la
procedura prevista per l'atto
originario, e comunque dette opere di variazione essenziale non possono essere
eseguite prima del necessario titolo abilitativo.
3. Il rilascio del nuovo provvedimento può anche determinare tempi diversi da quelli
originariamente indicati per l'ultimazione dei lavori, nuovi termini temporali
che il Dirigente e/o Responsabile del Servizio nel proprio atto dovrà definire.
4. Alle varianti essenziali si applicano le disposizioni in
tema di onerosità, dagli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
analogamente al provvedimento
originario.
5. Tutte le altre varianti, cioè quelle che
sono quindi classificabili come non essenziali e quindi parziali, devono essere
comunicate all'Ufficio competente prima o all'interno della certificazione di
ultimazione dei lavori da parte del medesimo direttore dei lavori.
Art. 41.
Ultimazione
lavori
1. La data di l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata
per iscritto, entro il termine di vigenza del permesso di costruire e/o della
DIA.
2. I documenti necessari per verificare la
conformità delle opere realizzate al progetto e per richiedere la
certificazione di agibilità sono i seguenti:
a. dichiarazione sottoscritta dal titolare della
licenza edilizia o dal soggetto richiedente il certificato di agibilità, dal
Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, nonché l'avvenuta prosciugatura dei muri e
salubrità degli ambienti;
b. certificato di collaudo delle opere in
conglomerato cementizio armato od a struttura metallica;
c. dichiarazione di conformità dell'impianto
termico e dell'isolamento termico, ai fini del contenimento dei consumi
energetici con certificazione rilasciata dal direttore dei lavori e dall'impresa
esecutrice, i quali ciascuno per la propria parte, dichiarano la rispondenza
dei lavori eseguiti alla documentazione depositata in Comune;
d. dichiarazione di conformità degli impianti
tecnologici, installati nell'immobile ai sensi dell'art. 9 della Legge n° 46/90
rilasciata dall'impresa installatrice;
e. domanda di allacciamento degli scarichi
provenienti dal fabbricato alla fognatura comunale per gli insediamenti civili,
o in assenza di pubblica fognatura autorizzazione allo scarico delle acque
reflue secondo le disposizioni della Legge 319/76 (ss.mm.ii.) e della L.R. 7/83
(ss.mm.ii.);
f. documentazione comprovante l'avvenuta
richiesta di iscrizione in Catasto ai sensi delle normative vigenti.
3. Nei casi in cui sia necessario vanno
allegati:
a. nelle zone sismiche, certificato di conformità
di cui all'art. 28 della Legge n° 64/1974;
b. certificato finale di prevenzione incendi o in
assenza del certificato, copia della richiesta presentata ai VV.FF.;
c. autorizzazione allo scarico in atmosfera ai
sensi del D.P.R. 25.05.1988 n° 203;
d. dichiarazione del tecnico dotato di
abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto resa ai sensi dell'art.
11 della D.M. 14.06.1989 N° 236 (superamento ed eliminazione barriere
architettoniche);
e. richiesta di
autorizzazione all'esercizio ed impiego dell'impianto ascensore;
f. autorizzazione
allo scarico, ai sensi della legge 319/76 (ss.mm.ii.).
Art. 42.
Certificato di
agibilità
1. Nessuna nuova
costruzione, può essere occupata senza autorizzazione d'uso rilasciata dal
Dirigente e/o Responsabile del Servizio o tacitamente assentita ai sensi dell'art.
24 del D.P.R. 380/01.
Detta autorizzazione è altresì necessaria per l'occupazione
di edifici nei quali siano stati eseguiti interventi di :
a. nuove
costruzioni:
b. ricostruzione o
sopraelevazioni, totali o parziali;
c. cambi di
destinazione d'uso
d. interventi sugli
edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Per le altre
tipologia di intervento sul patrimonio edilizio esistente, diverse da quelle di
cui al comma 1, se già dichiarati agibili, non
è previsto il rilascio di un nuovo provvedimento amministrativo di
agibilità.
3. Il certificato di
agibilità, rilasciato dal Dirigente o Responsabile del Servizio o tacitamente
assentito, vale per la destinazione d'uso richiesta e contenuta nel permesso di costruire o DIA. In detta certificazione
(di agibilità) deve essere indicata la destinazione delle singole unità
immobiliari e dei relativi accessori in conformità con le indicazioni
rilevabili dagli elaborati allegati al medesimo atto abilitativo e sue successive varianti.
4. La
procedura di rilascio del certificato di agibilità è disposta dall'art. 25 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 43.
Dichiarazione
di non agibilità
1. Le condizioni di
non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Dirigente o Responsabile del
Servizio quando, a seguito di verifica/ispezione da parte della struttura
comunale competente, vengono riscontrate condizioni che, ove fossero state
riconosciute in sede di rilascio del certificato di agibilità, non ne avrebbero
consentito il rilascio (condizioni igienico-sanitari, ultimazione dei lavori,
sicurezza del fabbricato e dei suoi elementi costitutivi, risparmio energetico,
ecc.).
2. Per le abitazioni
esistenti deve ricorrere almeno una delle seguenti situazioni:
a) rispetto alle
condizioni igieniche e sanitarie:
- la mancanza d'acqua
corrente;
- la mancanza
assoluta di servizi igienici interni all'abitazione;
- presenza di
insufficienti servizi igienici interni all'abitazione;
- mancanza di ogni
sistema di riscaldamento;
- presenza di umidità
permanente ineliminabile con normali interventi manutentori;
b) rispetto all'utilizzo
dei locali:
non ci sia un ricambio d'aria sufficiente
- per altezze medie
dei locali inferiori a m 2,20
- per una superficie
inferiore a m² 28 per alloggio occupato da una persona e inferiore a m² 38 se
occupato da due persone (D.M. 05.07.1975);
c) rispetto alla
destinazione d'uso dei locali:
- siano utilizzati
impropriamente a fini abitativi sottotetti, seminterrati, rustici, box ecc..
d) rispetto a
situazioni di pericolo:
- quando l'edificio
sia interessato dalla presenza di gas, materiali ecc.. pericolosi, nocivi e/o
inquinanti.
3. Per le strutture
produttive la dichiarazione di inagibilità originaria o successiva può essere
dichiarata quando non siano rispettate le specifiche norme di sicurezza
richieste dalle attività particolari che vengono svolte nell'immobile e/o siano
verificate situazioni analoghe a quelle descritte al precedente comma 2.
4. La dichiarazione
di non agibilità comporta per il Dirigente e/o Responsabile del Servizio l'obbligo
di ordinare lo sgombero dell'ambiente dalle persone e/o animali, impedirne l'accesso,
imporre a chi ha ingenerato il pericolo di porre rimedio e di compensare il
danno eventuale a persone terze. Ad accezione delle ipotesi di pericolo alla
pubblica incolumità, per le quali può intervenire direttamente il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio, salvo rivalsa per le spese sostenute, al privato è
richiesta la presentazione di un apposito progetto di adeguamento dell'immobile
la cui procedura di approvazione è identica a quella definita dal presente
regolamento.
5. Per le nuove
costruzioni è anche condizione di dichiarazione di inagibilità del fabbricato l'accertamento,
da parte degli uffici competenti, della
non ultimazione completa delle opere, così come previsti dai provvedimenti
amministrativi rilasciati.
6. La dichiarazione
di non agibilità va comunicata agli Enti erogatori di servizi pubblici che ai
sensi dell'art. 45 della Legge 47/85 devono a loro volta revocare i contratti
di fornitura già sottoscritti.
7. Il rilascio del
certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione
di inagibilità di un edificio o di parte di esso.
TITOLO VII
Vigilanza sulle costruzioni
Art. 44.
Vigilanza
1. Il DPR 380/01 e il
presente Regolamento edilizio dispongono che il Dirigente e/o Responsabile del
Servizio competente esercita la
vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia sul territorio comunale, sulla la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, sulle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e sulle modalità esecutive fissate nei provvedimenti
amministrativi in materia edilizia, nonché le norme di sicurezza e pubblica incolumità.
2. Rispetto a tali
norme con propria ordinanza il Dirigente e/o Responsabile del Servizio può
richiedere:
a) la sospensione
dei lavori;
b) la demolizione e
la rimessa in pristino;
c) l'attivazione di
interventi atti ad eliminare situazioni di pericolo o di danno alla pubblica
incolumità e atti a riportare l'edificio e/o l'area degradata in situazione di
decoro.
3. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio si avvale degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria o dell'Ufficio competente del Comune i quali hanno diritto all'accesso agli immobili secondo le leggi vigenti.
4. Il Dirigente
competente può con proprio atto o determina assegnare la responsabilità dei
procedimenti amministrativi in materia di abusi edilizi e vigilanza ad ogni
appartenente al servizio competente.
5. Gli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria o soggetti privati ove nei luoghi in cui vengono
realizzate opere senza l'esibizione del permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilzia, ne danno immediata comunicazione al Dirigente
comunale, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità della opere e dispone
gli atti conseguenti.
6. Si definisce
abuso formale quell'attività edilizia realizzata o in fase di realizzazione
senza titolo abilitativo ma conforme alle previsioni di piano (vigente ed
adottato), mentre in caso contrario si definisce abuso sostanziale (non
conforme allo strumento urbanistico vigente ed adottato).
7. Non sono da
considerare abuso le varianti parziali in corso d'opera, che potranno essere
dichiarate dal direttore dei lavori nel medesimo certificato di fine lavori.
Art. 45.
Sospensione
dei lavori
1. Qualora sia
constatata dagli uffici competenti d'ufficio
o su denuncia di soggetti privati l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità di cui al comma 1 dell'art. 44
del presente regolamento, il Dirigente o Responsabile del servizio competente
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi (ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato
dei luoghi) da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori. La sospensione dei lavori è inoltre adottata nei seguenti casi:
a) opere prive di titolo abilitativo;
b) inizio o
prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Sindaco il nominativo del
direttore dei lavori o dell'esecutore degli stessi;
c) mancato deposito
delle certificazioni richieste contenute nel permesso di costruire o DIA
presentata prima dell'inizio dei lavori;
d) mancato deposito
dei pareri resi dagli Enti titolari di vincoli o competenze specifiche, o
mancata documentazione dell'intercorso silenzio-assenso, quando ciò è
riconosciuto possibile;
e) mancata trascrizione
di obblighi contrattuali con terzi o Enti pubblici, da acquisire prima dell'esecuzione
dei lavori o relative a prescrizioni puntuali.
f) opere difformi
dal progetto approvato e che disattendono le prescrizioni formulate.
2. L'ordinanza di
sospensione non richiede il previo parere della Commissione Edilizia comunale
e/o Integrata e va notificata nelle forme previste dal codice di procedura
civile, a mezzo di ufficiale giudiziario o di agente di polizia comunale al
proprietario dell'immobile, al titolare del provvedimento amministrativo, al
Direttore dei Lavori e all'esecutore dei lavori.
3. L'ordinanza di
sospensione dei lavori non può essere emessa per consentire al Comune di
verificare la legittimità del permesso di costruire rilasciato, ma deve riguardare
opere o lavori per i quali sia stato redatto, da parte degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria o da parte della struttura comunale competente, un
verbale di accertamento di irregolarità, che deve essere trasmesso al Dirigente e/o Responsabile del
Servizio.
4. Se per la
complessità del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il
Dirigente non riesce ad adottare il provvedimento finale, su proposta motivata
del responsabile del procedimento è prevista la possibilità di ordinare, per
una sola volta ancora, una seconda sospensione dei lavori con lo stesso obbligo
di adottare e notificare entro 45 giorni il provvedimento definitivo.
Art. 46.
Rinvenimenti
di carattere archeologico o storico-artistico
1. Il privato deve
comunicare al Dirigente e/o Responsabile del Servizio ed al Soprintendente ai Beni archeologici
ritrovamenti di presumibile interesse archeologico o storico-artistico fatti
nell'esecuzione di lavori.
2. I lavori devono
essere sospesi in attesa siano determinati dal Soprintendente nel termine di 60
giorni dalla denuncia le prescrizioni relative a distanze, misure ed altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose
ritrovate.
Art. 47.
Annullamento
1. Ove il Dirigente
e/o Responsabile del Servizio accerti, tramite gli uffici comunali, che un
permesso di costruire non avrebbe potuto essere rilasciato ovvero che i lavori
denunciati non avrebbero potuto essere eseguiti, oltre a sospendere i
lavori come definito all'art. 45 può
decidere l'annullamento anche dei propri precedenti provvedimenti.
2. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio deve motivare il proprio provvedimento con
riferimento al preminente interesse pubblico.
3. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può annullare un provvedimento amministrativo
richiesto ed ottenuto con inganno e/o dati accertati non veritieri (titolo di
proprietà, distanza dai confini e dai fabbricati ecc.) forniti dal progettista e/o dal privato
richiedente il provvedimento.
4. Analogamente può
essere deciso per provvedimenti amministrativi in materia edilizia tacitamente
assentiti, e per la Denuncia Inizio Attività,
per decorrenza dei termini e per false dichiarazioni da parte del
professionista e del proprietario (conformità urbanistiche, diritti non posseduti
ecc.).
Art. 48.
Sanzioni
1. La
legge determina i casi in cui il Dirigente e/o Responsabile del Servizio, con
sua ordinanza, richiede la demolizione e la rimessa in pristino delle opere, in
contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale, che non
possono essere sanate con un successivo provvedimento in sanatoria.
2. Analogamente il
Dirigente e/o Responsabile del Servizio richiede la rimessa in pristino, per
quelle opere di trasformazione urbanistica e/o edilizia che mancano del preventivo
atto abilitativo e/o danneggiano la «bellezza» d'assieme tutelata dalla Legge
1497/39 o interessino edifici vincolati dalla Legge 1089/39.
3. L'ordinanza del
Dirigente e/o Responsabile del Servizio è preceduta dal parere della
Commissione Edilizia Integrata ove interessi beni vincolati dalle sopra citate
leggi 1089 e 1497/39 tranne il caso di lavori allo stato iniziale eseguiti su
aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o su aree destinate ad opere o a
spazi pubblici, ovvero su aree destinate ad interventi di edilizia residenziale
pubblica; per tali casi entro 30
(trenta) giorni d'accertamento va ordinata l'immediata demolizione e il
ripristino dello stato dei luoghi.
4. E' data facoltà al
Consiglio Comunale di acquisire gratuitamente le opere abusive con il terreno
di pertinenza quando viene riscontrato che la difformità non è rilevante, non
contrasta con la disciplina urbanistica ed esiste la concreta possibilità di
utilizzare a fini pubblici, compreso l'uso residenziale pubblico, l'immobile oggetto
dell'intervento repressivo.
5. Ipotesi diverse da
quelle definite dagli artt. 91 e 92 della L.R. 61/85 sono considerate di
«parziale difformità» consentendo al Dirigente e/o Responsabile del Servizio di
ordinare la demolizione delle opere o della parte difforme o, nel caso in cui
ciò non sia possibile, di comminare una sanzione, relativamente alla parte
realizzata in difformità, pari al doppio del costo di costruzione determinato
dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di immobili ad uso residenziale il
costo di costruzione viene determinato dall'Ufficio tecnico comunale mentre nel
caso di immobili con destinazione d'uso diversa tale valore viene determinato
dall'Ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale.
6. La difformità
relativa ad autorizzazioni edilizie comportano una sanzione, relativamente alla
parte realizzata in difformità, pari al valore reale determinato dall'Ufficio
comunale competente.
7. La integrale
corresponsione delle sanzioni irrogate produce gli stessi effetti della
concessione in sanatoria.
8. Successivamente
al provvedimento definitivo del Dirigente e/o Responsabile del Servizio il
privato può continuare l'esecuzione delle opere, o di parte delle opere, che
corrispondono al progetto approvato e che possono essere realizzate indipendentemente
da quelle interessate dall'ordinanza di demolizione ovvero dalla sanzione
amministrativa.
9. L'ordinanza
di demolizione e rimessa in pristino deve assegnare termini congrui, non
inferiori ai 30 (trenta) giorni e non superiori a 90 (novanta) giorni,
prorogabili per fatti che attengono la corretta esecuzione delle opere imposte,
scaduti tali termini sarà consentito al Comune di provvedere in danno del
privato.
10. Il valore da
determinarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Provinciale di cui al comma 5, va
comunicato all'Amministrazione comunale entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta.
11. Ove l'abuso
interessi edifici vincolati dalla Legge 1089/39 o beni vincolati dalla Legge
1497/39, il parere della Commissione Edilizia Integrata deve essere reso anche
ai fini della determinazione dell'indennizzo cui all'art. 15 della citata Legge
1497/39.
12. Ove l'abuso
interessi opere o lavori per i quali va acquisito un preventivo nulla-osta o
autorizzazione o un parere da Enti, o altre pubbliche amministrazioni, il
Dirigente e/o Responsabile del Servizio prima di concedere in sanatoria il necessario provvedimento amministrativo,
deve acquisire nei termini definiti dall'art. 21 la necessaria autorizzazione,
nulla-osta o pareri.
13. Per quanto non
previsto dal presente regolamento si applicano i disposti del DPR 380/01 e
successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 49.
Tolleranze
1. Non costituiscono
abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, da valutarsi per
singola unità immobiliare, che eccedono il 3% della misura prescritta dal
provvedimento amministrativo in materia edilizia limitatamente ai seguenti
parametri:
a) altezza interna utile dei vani agibili;
b) superficie utile di pavimento;
c) forometrie, ove interessino immobili non vincolati;
d) volume, superf. coperta.
2. L'eventuale
provvedimento repressivo del Comune per violazioni urbanistiche edilizie che
eccedono i limiti sopra definiti, deve valutare l'abusività rispetto ai limiti
proposti nel presente regolamento come obbligatori.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Aspetto esterno degli edifici e degli spazi
Art. 50.
Decoro degli
edifici
1. Le costruzioni
devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi
armonicamente nel contesto ambientale.
2. A
tale riguardo il Dirigente e/o Responsabile del Servizio, sentita la
Commissione Edilizia se necessario, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione
di opere (intonacature, tinteggiature, e similari) e la rimozione di elementi
(scritte, insegne, decorazioni, coloriture, intonacature, sovrastrutture di
ogni genere e similari) contrastanti con le caratteristiche ambientali, con lo
scopo di conseguire soluzioni più corrette, anche se preesistenti alla data
dell' approvazione del presente Regolamento.
3. Qualora a seguito
di demolizioni o di interruzioni dei lavori parti di edifici visibili da luoghi
aperti al pubblico costituiscono deturpamento dell'ambiente, è facoltà del
Dirigente e/o Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia se
necessario, di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai
commi precedenti, indicare la modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio
e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi
della legislazione vigente.
Art. 51.
Decoro degli
spazi
1. Gli spazi devono
rispettare nel loro aspetto il decoro urbano ed ambientale.
2. Devono pertanto
avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove
possibile, alberati con essenze tipiche del luogo.
3. A tale riguardo il
Dirigente e/o Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia se necessario,, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la
conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di
oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l'ambiente
o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. E' ammessa l'
affissione di manifesti e cartelli pubblicitari anche in fregio alle strade, ma
unicamente negli spazi e nelle zone indicati dal Comune a tale scopo nel
rispetto delle caratteristiche ambientali dei luoghi.
5. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia se necessario, ha la facoltà di imporre la recinzione e la
manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione,
indecorosi o pericolosi.
6. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai
commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio
e dell'ultimazione dei lavori riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi
della legislazione vigente.
7. E' facoltà del
Dirigente e/o Responsabile del Servizio imporre la messa a dimora di essenze
arboree a schermatura di costruzioni e/o elementi che possono essere turbativi
dell'ambiente.
Art. 52.
Elementi
architettonici e particolari
Tutti
gli elementi di cui al presente articolo non vanno computati nel calcolo delle
superfici e dei volumi previsti dallo strumento urbanistico.
52.A - Cortile
1. E' l'area
scoperta, destinata ad illuminare e aerare locali abitabili, delimitata da
fabbricati lungo il suo perimetro.
2. I cortili devono
avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle
pareti che li circondano. La distanza minima tra pareti opposte deve essere
quella stabilita dalle norme di attuazione del PRG per le distanze tra fronti
finestrate.
3. I cortili devono
essere realizzati in maniera tale da assicurare il rapido deflusso delle acque
meteoriche.
4. Salvo diversa
indicazione sono ammessi aggetti (balconi, poggioli, ecc..), che rispettano le
distanze tra fabbricati e che sono posti ad una altezza non inferiore a m 3.00
da terra. Le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte dalla
superficie del cortile, purché l' aggetto degli stessi non superi m 1,50; nel caso di sporgenze superiori
la proiezione viene detratta interamente.
52.B - Lastrico solare
1. E' la copertura
piana di un edificio, destinata ad illuminare ed ad aerare locali abitabili.
52.C - Cavedio, chiostrino, pozzo luce
1. Sono così definite
le aree libere scoperte delimitate da fabbricazione continua e destinate ad
illuminare e ad aerare solo locali non abitabili. Le pareti che delimitano un
cavedio dovranno avere un' altezza non superiore a quattro volte la distanza
minima tra pareti opposte, distanza che non dovrà essere inferiore a m 3.00. L'altezza
delle pareti del cavedio si misura dal pavimento del più basso locale illuminato
dal cavedio, al coronamento dei muri perimetrali.
2. Non sono ammessi
aggetti (balconi, poggioli, ecc..) né coperture del cavedio.
3. Il fondo deve
essere impermeabile, non dare luogo a ristagni ed essere dotato di sistemi di
rapido smaltimento delle acque meteoriche.
4. Ogni cavedio sarà
munito alla base di una o più aperture comunicanti con l'esterno in modo da
assicurarne sia l'accessibilità sia la circolazione d'aria.
52.D - Scale esterne aperte
1. Le scale esterne
aperte costituiscono un elemento di
rilevante interesse architettonico e figurativo da rapportare alle
caratteristiche dell'ambiente circostante e dell'edificio, e non sono da
computare come volume e superficie coperta.
2. Ove non esistano
limitazioni di inserimento o non siano state proposte indicazioni tipologiche
obbligatorie le scale esterne sono ammesse, salvo indicazioni diverse da parte
della struttura tecnica comunale.
3. Sono sempre
ammesse le scale di sicurezza.
4. Nelle
ristrutturazioni sono ammesse le scale esterne aperte senza limite di altezza,
per comprovati motivi di utilità.
52.E - Portico
1. I portici ed i
passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, con apposita convenzione, devono essere costruiti ed ultimati in
ogni loro parte a cura e spese del proprietario assieme all'intervento edilizio
principale oggetto di licenza
edilizia.
2. La loro ampiezza
misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo del
muro o delle vetrine di fondo non può essere inferiore a m 2,00, mentre l'altezza,
salvo diversa indicazione specifica, non può essere minore di m 3,00.
3. La pavimentazione
nella scelta dei materiali e dei colori deve rispondere alle eventuali
indicazioni del Comune.
4. E' a carico del
proprietario l'installazione dell'impianto di illuminazione e la fornitura dei
corpi illuminanti, analoghi per forma e materiali a quelli già installati in
altri edifici, secondo le modalità ed i tipi stabiliti dal Comune.
5. La loro
manutenzione e gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica spettano
al Comune.
52.F - Marciapiedi
1. Per le zone di
tipo A e B il Dirigente e/o Responsabile del Servizio può imporre la
costruzione del marciapiede a carico del proprietario dell'area prospettante la
via indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le
modalità costruttive, ma comunque con una larghezza minima di m 1.50.
2. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio fissa i termini di inizio e ultimazione dei lavori e
si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
3. Nel caso in cui l'edificio
sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area rimanente
compresa tra questo e l'edificio non venga recintata per essere riservata all'uso
privato, l'area stessa deve essere pavimentata a cura e spese del proprietario
secondo le modalità dei commi precedenti.
4. Le opere di
manutenzione del marciapiede così realizzato sono a carico del Comune.
5. Nelle zone a
carattere storico i materiali e le forme della pavimentazione devono essere
scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
6. Allorquando l'
Autorità Comunale disponga di far pavimentare i marciapiedi ricorrenti su
strade e piazze pubbliche, del tipo, della larghezza e con le quote che
prescriverà, i proprietari di fabbricati frontisti sono obbligati a concorrere
per metà della spesa di prima pavimentazione; i frontisti proprietari di
terreni non edificati saranno invece chiamati a versare la loro quota, sempre
della metà della spesa, quando eventualmente costruiranno su tali terreni.
7. Il versamento dell'
importo va eseguito nelle casse comunali a semplice richiesta dell'
Amministrazione.
8. L' obbligo di
concorso del proprietario è limitato ad una larghezza massima di m 1.50.
9. Nel caso di
fabbricati appartenenti a più proprietari, la ripartizione del contributo viene
fatta in proporzione della cubatura, vuoto per pieno, dei locali di spettanza
di ciascun proprietario.
10. L' Autorità Comunale
può disporre anche per la pavimentazione dei marciapiedi ricorrenti su strade e
piazze private, nel qual caso l'intera spesa di pavimentazione e di quelle
successive, va ripartita tra i proprietari.
52.G - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie
1. Gli eventuali
elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente
ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli
agenti atmosferici.
2. Ove è richiesto il
rispetto di particolari elementi tipologici vanno attentamente valutate e
giustificate le forme, le altezze, i materiali, e le eventuali schermature di
elementi estranei all'ambiente circostante (es. antenne paraboliche).
3. L'installazione
di antenna televisiva in tutti i nuovi edifici con destinazione residenziale
deve avvenire con impianto centralizzato di portata tale da servire almeno due
apparecchi riceventi per alloggio. E' prioritario, in ogni caso, il
posizionamento delle antenne sulla copertura del fabbricato.
4. I comignoli delle
canne fumarie dovranno essere posizionati in modo da non arrecare molestia al
vicinato e non in prossimità di finestrature dell'abitazione.
5. E' prevista la
possibilità, per motivate esigenze strutturali, di realizzare canne fumarie,
anche in acciaio, all'esterno del
fabbricato salvo prescrizioni diverse da parte della struttura tecnica
comunale.
52.H - Coperture
1. Le coperture
costituiscono elementi di rilevante interesse architettonico e figurativo; esse
devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente
circostante. Sono ammesse solo coperture a falde per i corpi principali, mentre
è prevista la possibilità di coperture piane per i corpi secondari, con una
superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell'intero
fabbricato.
2. Le falde non
dovranno avere in ogni caso una pendenza inferiore al 30% e non superiore al
60%, salvo i soli casi di adeguamento ai fabbricati adiacenti, sia per le nuove
costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
3. Negli edifici di
tipo industriale o ad essi assimilabili per destinazione d'uso e/o per tipologia
costruttiva, su parere favorevole della Commissione Edilizia si possono
consentire pendenze diverse da quelle previste dal comma 2 precedente.
4. Nessuna altra
struttura emergente, salvo le gabbie delle scale e dell'ascensore è consentita
sopra il tetto.
5. Nel caso di coperture piane sono
consentite solo le soprastrutture costituenti gabbie di scale e ascensori,
serbatoi d'acqua anche antincendio, camini ed esalatori, impianti di
condizionamento. Tali sovrastrutture non dovranno superare l'altezza di m 3.00
dallo intradosso dell'ultimo piano e saranno a distanza non inferiore a m 5.00
dalla facciata posta sul lato strada; in ogni caso tali sovrastrutture devono
chiaramente apparire nei grafici di progetto.
6. I
pannelli solari debbono rientrare nella linea di falda ed i loro ingombri
rispettosi dell'ambiente circostante.
52.I - Abbaini
1. Gli abbaini
saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) Un solo abbaino
delle dimensioni massime del fronte di m 2,00 per falda di copertura nel caso
di sottotetti non abitabili;
b) Per i sottotetti
per cui è prevista ed è possibile la trasformazione in abitazione, gli abbaini
saranno determinati nel modo seguente:
- la proiezione
orizzontale del manto di copertura degli abbaini non dovrà occupare più del
40% della proiezione orizzontale delle
coperture principali riguardanti l' intera unità edilizia;
- la proiezione
orizzontale del manto di copertura dell'abbaino dovrà avere un arretramento
minimo di m 1.00, sia dal filo del muro esterno del muro perimetrale che dalla
linea di colmo; la fronte finestrata dell'abbaino dovrà essere parallela alla
facciata sottostante;
- la dimensione
massima del fronte è m 2.00;
- la pendenza
delle falde è analoga a quella della copertura principale e con sporto non
superiore a cm 40.
2. La copertura
degli abbaini può avere forma diverse purché armonicamente inserita nell'intero
fabbricato.
Art. 53.
Elementi che
sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo pubblico
1. Gli aggetti su
spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
a) fino a m 5,00 di
altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, e per una
sporgenza non superiore a cm 10;
b) oltre i m 5,00 di
altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la
sporgenza non superi m 1,20. Sono consentite misure di altezza inferiore ai m 5,00 sopraindicati a
condizione che sul filo marciapiede venga realizzata una barriera fissa che
impedisca la sosta di mezzi di trasporto sotto gli aggetti.
2. E' ammessa l'installazione
di tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico se la loro altezza dal
suolo è in ogni punto non inferiore a m 2,30.
3. E' vietato
collocare tende quando queste possono arrecare ostacoli al traffico o comunque
limitare la visibilità.
4. Può
essere prescritto di omogeneizzare tipo, forma e colore delle tende esterne.
5. Le lanterne, le
lampade, i fanali ed ogni altro infisso devono rispettare i limiti di sporgenza
definiti alle lettere a) e b) del comma 1.
6. Il Comune può
richiedere una omogeneizzazione di forme, colori ed uso di materiali
provvedendo a stabilire la relativa disciplina tecnica con atto della Giunta
Comunale.
7. I serramenti
prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal
paramento esterno.
8. E' possibile in
ogni caso l'installazione di insegne commerciali, per attività esercenti, ad
altezza non inferiore a ml. 3,00
dalla piano stradale e/o del terreno. Per quanto al presente comma è prevista
la possibilità di presentare una DIA.
Art. 54.
Recinzioni
1. Le nuove
recinzioni devono essere rapportate alla tipologia edilizia locale.
2. E' sempre
possibile l'impiego di siepi di essenze arbustive locali eventualmente
integrate con rete metallica.
3. L'altezza massima
consentita è di m 1,50.
4. La
parte in muratura o in getto non deve superare i cm 50 di altezza, fatta
eccezione per le colonne.
5. I cancelli
pedonali e carrai, se inseriti nella
recinzione, devono aprirsi verso l'interno della proprietà con apparecchiature elettriche e/o
elettroniche di controllo e di apertura
automatica. Gli accessi o cancelli carrai, seppur dotati di apparecchiature a distanza di apertura,
dovranno essere realizzati in modo da consentire la sosta di almeno una
autovettura senza provocare intralci al traffico viario. Allo scopo dovrà essere
previsto un arretramento minimo degli accessi carrai di m 4,00 dal limite della
recinzione, salvo quanto disposto dal codice della strada.
6. Nelle zone
produttive la recinzione deve essere sempre inserita nell'ambiente rispettando
però le particolari esigenze funzionali dell'azienda; in tali zone è consentita
un'altezza massima di m 3,00, fermo restando il limite di cm 100 per la parte in muratura o in getto.
7. Nelle zone
agricole sono consentite le recinzioni
di cui ai commi precedenti, con l'impiego di siepi di essenze arbustive locali
a mascheramento.
8. Le recinzioni
lungo le strade comunali dovranno distare almeno m 1,00 dal ciglio dell'asfalto.
8. E' ammessa deroga al dimensionamento di cui
al presente articolo solo per lo svolgimento di attività agricole.
9. Le recinzioni
lungo le strade vicinali dovranno distare almeno m 3.00 dal centro della
strada, garantendo in ogni caso la sede stradale esistente. E' fatto obbligo di
garantire il regolare deflusso delle acque dalla sede stradale senza peggiorare
la situazione preesistente.
10. Le recinzioni lungo le strade
interpoderali dovranno distare almeno m 2,50 dal centro della strada,
garantendo in ogni caso il tracciato esistente. E' fatto obbligo di garantire il regolare deflusso delle acque dalla
sede stradale senza peggiorare la situazione preesistente.
11. Chiunque intende
procedere alla costruzione di un accesso che si immetta in una strada comunale
o provinciale dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni:
- posa in opera di
manufatto atto allo smaltimento delle acque per tutta la larghezza dell'accesso
ed inoltre per 50 cm su ciascun lato, fatte salve eventuali specifiche
indicazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- pendenza verso
la proprietà privata, oppure posa in opera di griglia per la raccolta e lo
smaltimento delle acque;
- bitumatura del
ciglio della strada comunale o provinciale per una profondità di ml 2,00;
- obbligo da parte
del concessionario di garantire il regolare smaltimento delle acque.
12. L'accesso verrà autorizzato
a condizione che non costituisca intralcio o pericolo per la viabilità.
13. L'Ente preposto alla
gestione della viabilità interessata potrà in ogni caso, in sede di rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione dell' accesso, dare prescrizioni diverse
da quelle sopra elencate.
14. Salvo quanto
previsto al comma 8, è possibile la realizzazione di quanto al presente
articolo in allineamento alle recinzioni esistenti sui fondi confinanti solo
all'interno delle Z.T.O. A, B e C.
Art. 55.
Indicatori
stradali ed apparecchi per i servizi collettivi
1. All'atto del
rilascio del certificato di agibilità
il Comune assegna all'immobile il numero civico e provvede all'applicazione
della relativa piastrina; la spesa conseguente è a carico del privato interessato.
2. E' riservata al
Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la
segnaletica relativa.
3. Al Comune è
riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private gli indicatori
stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e in particolare:
a) tabelle indicanti
i nomi delle vie e delle piazze;
b) segnaletica
stradale e turistica;
c) piastrine dei
capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di
saracinesche, idranti e di altre infrastrutture;
d) mensole, ganci,
tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e
simili.
4. I proprietari
degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati,
non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora
vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
Art. 56.
Cartelli
stradali
1. Nell'ambito ed in
prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzato il collocamento di cartelli
e di altri mezzi pubblicitari, purché compatibili con l'ambiente.
2. Sugli
edifici e nei luoghi di interesse
storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte
della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della ex Legge 1° giugno
1939, n° 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli
edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze,
è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
3. Nelle località di
cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al
secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento
ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui
agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n° 495 e successivi.
Art. 57.
Costruzioni di
natura particolare
1. Ubicazione,
dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura
particolare e/o di modeste dimensioni aventi pubblica utilità, quali cabine
elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento,
idrovore, serbatoi, tralicci, etc. sono valutati caso per caso in funzione
delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali ed igienico
sanitari.
2. Rientrano tra
tali costruzioni particolari i silos per lo stoccaggio di materie prime di
lavorazione di pertinenza di edifici produttivi.
3. Per tali opere è
richiesta licenza edilizia, esse
devono in ogni caso rispettare le norme del Codice Civile, e devono essere
schermate e protette da idonee
alberature.
4. Detti impianti non
vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona
interessata e devono in ogni caso rispettare gli altri parametri tecnico-urbanistici
di zona.
PARTE TERZA
REQUISITI
IGIENICO-SANITARI E
DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI PER GLI EDIFICI
Art. 58.
Parametri
abitativi
In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie
abitabile non inferiore a mq. 14 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq.
10 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq.
9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone.
Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di
soggiorno di almeno mq. 14.
Sono ammesse abitazioni monostanza, purchè abbiano una
superficie comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 se per una persona e
a mq. 38 se per due persone.
La superficie massima delle nuove abitazioni fruenti di
mutuo agevolato, di cui all'art. 16 della legge 05.08.1978 n. 457, misurata al
netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la
decadenza dai benefici previsti dalla citata legge, metri quadrati 95, oltre a
metri 18 per autorimessa o posto macchina.
Art. 59.
Caratteristiche
tecniche degli edifici e delle abitazioni
Salva diversa normativa statale o regionale prevalente, gli
edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello
stato, ai sensi della legge 05.08.1978 n. 457,
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale
non superiore a ml. 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto
per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle
abitazioni;
b) altezza netta
delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto,
fatte salve le inferiori altezze previste dal successivo articolo, non
superiore a ml. 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non
inferiore a ml. 2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) ( stralciato )
Altezze nette degli
ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra
pavimento e soffitto, non inferiori a ml. 2,70 per gli ambienti abitativi, e
ml. 2,40 per i vani accessori.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di
quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 60.
Locali
abitabili
Sono considerati locali di abitazione permanente e locali di
abitazione ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei
locali di abitazione cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere
di saltuarietà ( abitazioni, uffici, negozi, convivenze, ecc. )
Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a
cantina, garages, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo
saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi
igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.
I locali di abitazione permanente debbono avere:
a) superficie minima
di pavimento di almeno mq. 8,00 con larghezza minima di ml. 1,80 fatte
salve le superfici minime previste dall'art.
82;
b) altezza interna,
misurata dal pavimento al soffitto finito, non inferiore a ml. 2,70. Nel caso
di soffitti in travature di legno a vista, l'altezza interna viene considerata
dal tavolato;
c) superficie di
illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l'esterno, pari ad 1/8
della superficie del pavimento del locale.
Per i piani terra adibiti ad attività commerciali ed uso
collettivo, è prescritta l'altezza minima di ml. 3,00, nel caso di nuove
costruzioni, riconducibili a ml. 2,70 nel caso di condizionamento dei locali
stessi.
Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi,
purchè la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del
negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza
minima di ml. 2,20.
Art. 61.
Sottotetti o
mansarde
I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare
alle caratteristiche stabilite al precedente art. 84 ed essere opportunamente
isolati termicamente.
L'altezza dei locali in essi ricavabili deve essere
mediamente di ml. 2,70 per i locali di abitazione e ml. 2,40 per i locali non abitabili, con un minimo di
ml. 1,60 qualora il soffitto non sia piano.
Anche se non adibiti
ad abitazione i sottotetti devono essere direttamente arieggiati.
Art. 62.
Cucine
Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 84, devono
comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra la linea di
colmo del tetto, di cui uno per l'aerazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale
convogliamento dei fumi di combustione.
Sono ammesse cucinette o camerette di cottura con una
superficie inferiore a mq. 8,00 purchè comunicanti con il locale di
pranzo-soggiorno e munite di impianto di aspirazione forzata sui fornelli e
finestra apribile all'esterno di superficie minima pari a 1/8 della superficie
a pavimento.
Art. 63.
Locali per i
servizi igienici
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un
locale di servizio igienico; dotato di W.C., bidet, lavabo e vasca da bagno o
doccia ed avente i seguenti requisiti:
a) superficie non
inferiore a mq. 3,50 con una larghezza minima di ml. 1,00;
b) aerazione ed
illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non
inferiore a mq. 0,40;
c) altezza minima di
ml. 2,40
Le pareti devono essere rivestite in materiale lavabile fino
all'altezza di almeno ml. 2,00.
E' consentita la comunicazione diretta tra un locale
abitabile ed il locale per i servizi igienici tranne che per la cucina e la
sala da pranzo.
Quando l'alloggio sia provvisto di più di un locale di
servizio igienico, almeno uno deve possedere i requisiti sopraindicati.
E' consentita l'aerazione indiretta di un locale di servizio
igienico solo se, per ubicazione, è chiaramente al servizio di una sola camera
da letto; in tal caso l'aerazione dovrà essere eseguita mediante condotto
verticale prolungato fino oltre il tetto della sezione minima di dmq. 1,00
Art. 64.
Scale ed
ascensori, ringhiere e parapetti
Tutte le scale principali dei fabbricati debbono avere rampe
di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00
nel caso di restauri e ristrutturazioni, ed essere aerate ed illuminate
attraverso fori ricavati su parete esterna, di superficie non inferiore ad 1/10
della superficie del vano scale.
Sono scale principali le scale che servono più di un
alloggio; per le scale interne ad alloggi uni-bifamiliari è ammessa la
larghezza minima di ml. 0,90 e l'illuminazione indiretta.
Per le scale a chiocciola la pedata, misurata alla distanza
di cm. 15 dall'estremità più stretta, deve essere non inferiore a cm. 13
L'alzata non deve essere superiore ai cm. 20.
Anche per le scale interne dovranno essere impiegati
materiali idonei a garantire l'incolumità dell'utente ed in ogni caso avere una
superficie di calpestio antisdrucciolo.
Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le
vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
Per le scale che servono fabbricati di non più di tre piani
abitabili, è ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, mediante
lucernaio apribile, di superficie non inferiore ad 1/3 di quella del vano
scala.
Possono essere illuminati ed aerati dal vano scala soltanto
gli ingressi degli alloggi.
In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre
il piano terreno, deve essere previsto l'impianto di ascensore.
Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze
indicate al precedente art. 73
L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi,
deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione
vigente in materia. In ogni caso deve avere dimensioni tali da consentire l'acceso
delle carrozzine dei bambini e dei minorati fisici.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml.
1,00 del piano su cui prospettano,
dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno essere
dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 12
di diametro.
In conformità all'art. 19 della legge 27.05.1975 n. 166, è
consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza
finestrature sull'esterno a condizione che:
a) risultino
adeguamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i
disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed
anche indiretta per i disimpegni.
Art. 65.
Corridoi e
disimpegni
I corridoi e i
disimpegni possono essere illuminati ed aerati in modo indiretto.
L'altezza
minima è fissata in ml. 2,40; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00.
locali a piano
terra, i seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,00.
Art. 66.
Locali a piano
terra, seminterrati e scantinati
I locali a piano terra, i seminterrati e gli scantinati
devono avere un'altezza minima di ml. 2,20.
I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella
del terreno circostante devono assicurare un'idonea protezione dall' umidità.
Devono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto
più alto del terreno immediatamente prospiciente.
Le destinazioni delle costruzioni che non emergono dal suolo
debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali
termiche, lavanderie, cantine e ripostigli.
E' vietata la residenza, se non per locali ad uso saltuario.
In casi particolari e documentati, sono ammesse le
destinazioni primarie a carattere commerciale ( negozi, magazzini, parcheggi
collettivi ) e di servizio ( ristoranti, bar, taverne, nights clubs ) purchè
venga realizzato idoneo impianto di aerazione e climatizzazione.
Art. 67.
Interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti con eventuale
cambio di destinazione d'uso dei locali, è ammesso il recupero con altezze
medie non inferiori a ml. 2,00 per i locali accessori, ml. 2,40 per i locali
abitabili e ml. 2,60per i locali commerciali ed a uso collettivo.
Art.
68.
Recupero dei
sottotetti esistenti a fini abitativi
In vista della finalità di limitare l'utilizzazione edilizia
del territorio comunale, i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998
possono essere recuperati a fini abitativi, in conformità alle disposizioni
della Legge Regionale Veneta 06/04/1999 N° 12. Tale recupero è ammesso nelle
zone A,B,C,D,E5 e per gli edifici in zona agricola E1, E2, ed E3 per i quali è
ammesso il cambio di destinazione.
Gli interventi di recupero di cui sopra, classificati come
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 lettera d) della legge 5
agosto 1978, N° 457, saranno assentiti in deroga ai requisiti di cui all'art.
84 lettere b) e c) del Regolamento Edilizio, a condizione che il rapporto
illuminante, nell'ipotesi di apertura esclusivamente in falda, sia pari o
superiore a 1/16, nonche a condizione che venga rispettata la misura dell'altezza
minima di cui agli art. 85 e 91 del Regolamento Edilizio, eventualmente
modificata ai sensi dell'art. 2, comma 1°, lettera a) della Legge Regionale 6
aprile 1999, n. 12, se più favorevole.
La superficie finestrata apribile deve essere almeno 1/8
della superficie di pavimento; tale rapporto può essere raggiunto anche con
finestre in falda nella misura massima del 50% del totale.
Sono ammesse tutte le aperture in falda, purchè unicamente
finalizzate ad assicurare il rispetto del rapporto illuminante e di superficie
apribile di cui al punto che precede, a condizione che venga garantita la
tenuta dell'acqua meteorica e l'intervento venga ritenuto, a seguito del parere
della Commissione Edilizia Comunale, rispettoso del grado di protezione
eventualmente assegnato all'edificio nonche un corretto inserimento nel contesto
edilizio.
Devono inoltre essere garantite le condizioni di abitabilità
in relazione alla protezione degli agenti atmosferici e dell'irragiamento
solare con adeguata coibentazione del tetto.
I locali dove non sia possibile raggiungere il parametro minimo
della superficie finestrata apribile possono essere utilizzati solo come locali
accessori ( ripostigli, corridoi, bagni, disimpegni…..).
La concessione per la ristrutturazione del sottotetto sarà
assentibile a condizione che venga dimostrata l'esistenza degli spazi di
parcheggio pertinenziali, nelle dimensioni minime previste dalla vigente normativa, e comunque dall'art. 3,
comma 3° della L.R. 12/1999
Nell'ipotesi in cui detta superficie non possa essere
reperita, l'intervento sarà consentito, limitatamente ad edifici esistenti
nelle zone territoriali omogenee A, B, e C, solo previa monetizzazione per l'intera
superficie di parcheggio occorrente o per la mancante, secondo le tabelle
parametriche determinate dal Consiglio Comunale.
Gli interventi edilizi per il recupero di sottotetti devono
avvenire senza alcunamodificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché
delle linee di pendenza delle falde.
Per il rilascio della rispettiva concessione edilizia è
prevista la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui agli
articoli 5 e 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla volumetria resa
abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti per le opera di nuova
costruzione.
All'intervento di ristrutturazione dovrà far seguito, come
condizione per poter utilizzare a fini abitativi il sottotetto, il rilascio del
certificato di abitabilità che potrà avvenire anche in deroga ai vigenti
requisiti igienico-sanitari, purchè nel rispetto di quanto previsto al comma
secondo del presente articolo.
Resta salva l'applicazione delle legislazioni speciali di
tutela storico-ambientale ( L. 1089/1939, L. 1497/1939, L. 431/1985 eart. 10
L.R. 24/1985 ).
Per quanto non diversamente e puntualmente disciplinato dal
presente articolo, si rimanda alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 69.
Potere di
deroga
1. Il Dirigente
e/o Responsabile del Servizio può rilasciare permessi di costruire in deroga alle previsioni urbanistiche del
Piano Regolatore Generale e nel rispetto della destinazione di zona quando
voglia favorire la realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazione di edifici o
impianti pubblici o di interesse pubblico che non possano essere proposti nei
limiti delle previsioni urbanistiche per le motivazioni indicate nella
relazione tecnica della richiesta agli atti.
2. Il Consiglio
Comunale deve obbligatoriamente esprimere parere favorevole determinando il
limite dell'esercizio del potere di deroga, prefissando le condizioni per la
realizzazione dell'intervento e imponendo, ove necessario per un controllo
della destinazione d'uso dell'immobile, la sottoscrizione da parte dell'Ente,
Società, o privato beneficiario di un vincolo che mantenga inalterata la
destinazione d'uso dell'edificio o dell'impianto almeno per un decennio.
3. Va comunque
richiesta la messa a disposizione degli standard urbanistici rapportati al
volume autorizzato.
4. Il potere di
deroga alle previsioni urbanistiche non può comunque comportare il raddoppio
della volumetria concedibile in base alle norme, un'altezza degli edifici o
impianti completamente avulsa dall'ambiente fisico circostante, minori distanze dalle strade o dagli edifici
esistenti rispetto a quanto prevede il Regolamento Edilizio.
5. Ai fini del
presente articolo sono considerati di interesse pubblico gli edifici o gli
impianti che, indipendentemente dal soggetto, pubblico e/o privato che ne
propone la realizzazione, sono stabilmente destinati a funzioni di carattere generale,
propri della Pubblica Amministrazione intesa in senso ampio.
Art. 70.
Altre azioni
del Dirigente o Responsabile del Servizio
1. Nel rispetto
delle previsioni edilizie e compositive che il Piano Regolatore Generale
definisce per ciascuna Z.T.O. , per assicurare l'armonico inserimento nel
contesto urbano degli edifici nuovi come pure di quelli esistenti e per
rispettare le caratteristiche ambientali della zona, al Dirigente o
Responsabile del Servizio spetta imporre ai proprietari l'esecuzione di opere
e/o la rimozione di elementi, anche preesistenti, che contrastano con le
predette finalità.
2. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può intervenire per richiedere ai privati l'esecuzione
delle azioni cui al punto precedente anche sugli spazi scoperti che hanno una
specifica destinazione e che devono presentare un aspetto decoroso
3. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può sempre ingiungere l'esecuzione delle opere di
manutenzione, ristrutturazione e/o conservazione degli elementi di arredo urbano
e degli elementi di valenza ambientale riconosciuti dallo strumento urbanistico
generale, ovvero la rimozione di oggetti, depositi di materiali, insegne,
ecc.., che deturpano l'ambiente.
4. In tali casi
indicherà le modalità della loro esecuzione, fisserà il termine di inizio ed
esecuzione degli interventi riservandosi, in caso di inerzia dei privati, la
possibilità di attivare azioni sostitutive il cui onere andrà posto a carico
degli inadempienti.
5. Il Dirigente e/o
Responsabile del Servizio può sempre ingiungere la demolizione di elementi,
manufatti ed opere in genere che
deturpano l'ambiente ed il territorio.
6. E' facoltà del
Dirigente derogare ai contenuti del presente regolamento edilizio ed attuare
soluzioni diverse se si prestano ad un corretto inserimento ambientale ed
architettonico fermo restando i dimensionamenti previsti dal presente
regolamento e dalle normative vigenti in materia.
7. Le norme del
presente regolamento edilizio superano i disposti delle vigenti norme tecniche
di attuazione laddove in contraddizione, fatto salvo i dimensionamenti, gli
indici, le distanze ed i parametri urbanistici in genere.
Art. 71.
Misure di
salvaguardia
1. A decorrere
dalla data della delibera del Consiglio Comunale di adozione del presente R.E.
e fino alla data del provvedimento di approvazione, il Dirigente o Responsabile
del Servizio deve sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con
lo stesso regolamento.
2. Le
norme contenute nel presente regolamento sono tacitamente modificate per
recepimento di norme nazionali e/o regionali emanate successivamente alla
approvazione.
Art. 72.
Strumenti
urbanistici attuativi e titoli edilizi rilasciati
in data
anteriore all' entrata in vigore del presente R.E.
1. L' entrata in
vigore delle presenti regole comporta in ogni caso la decadenza dei
provvedimenti a lottizzare ed edilizi
in genere in contrasto con le NTA del
P.R.G. e con il RE stesso salvo che i relativi lavori siano iniziati e vangano
completati entro il termine previsto.
Art. 73.
Decadenza
della Commissione Edilizia
1. Entro
120 giorni dall' entrata in vigore del presente R.E. si provvederà al rinnovo
della Commissione Edilizia, ove la stessa non figuri composta come previsto dal
R.E. stesso.
2. Non
si provvederà al rinnovo e/o eventuale conferma della Commissione edilizia nel
caso di varianti parziali allo strumento urbanistico vigente.
Art. 74.
Atti
amministrativi di adozione ed approvazione generale
- Delibera di
Consiglio comunale n. 29 del 3 agosto 2009, di adozione della variante parziale
al regolamento edilizio vigente.
- Delibera di
Consiglio comunale n. 34 del 1 ottobre 2009, di
approvazione della variante parziale al regolamento edilizio vigente.