IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 36 in data 15.04.2008, è stato approvato il PEG (Piano Economico Gestionale) e sono state riconosciute le Aree di posizione organizzative, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

         VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 19 del 19.02.2008;

 PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 23.07.09 il Consiglio comunale ha adottato il piano in oggetto indicato;

          VISTO il deposito presso la Segreteria provinciale e comunale, così come previsto dalla normativa;

         TRASCORSO il termine temporale, previsto dalla normativa, per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata, 20 gg. dalla pubblicazione;

          PRESO ATTO che entro il termine temporale previsto non sono pervenute osservazioni;

     VISTO il testo del piano nonché gli elaborati in allegato al medesimo verbale di deliberazione di adozione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

          VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

          VISTA la legge regionale 5 maggio 1998 n. 21, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

          VISTA la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

          VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si intende qui integralmente riportata e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione;

         PRESO ATTO che  l'iter amministrativo di adozione ed approvazione da parte del Consiglio comunale potrebbe essere in analogia quello previsto per le varianti allo strumento urbanistico e precisamente:

1. entro 5 (cinque) giorni dalla data di adozione la variante parziale è depositata in Segreteria comunale e provinciale per 10 (dieci) giorni a disposizione del pubblico,

2. nei successivi 20 (venti) giorni gli enti, le organizzazioni ed i privati potranno formulare osservazioni (solo di interesse pubblico) sulla variante adottata (in duplice copia e di cui una redatta in carta legale), ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento dello strumento urbanistico-normativo;

3. il Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui ai punti precedenti si esprime sulle osservazioni pervenute ed approva definitivamente la variante parziale adottata;

4. la variante parziale al regolamento edilizio vigente acquista efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Responsabile dell'area tecnica, per la regolarità tecnica;

             Con voti favorevoli 13, astenuto 1 (Gallon Michele) espressi per alzata di mano su 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 

1.   DI APPROVARE  secondo i disposti ai sensi legge regionale 11/04 il piano antenne, così come da testo allegato ed elaborati progettuali di cui al verbale di deliberazione n. 22 del 23.07.2009 di adozione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   DI PRENDERE ATTO CHE il piano cui alla presente deliberazione acquisterà efficacia e vigenza trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (art. 42 della L.R. n. 07/99 ed art. 14 della L.R. 05/00);

3.   DI DICHIARARE con separata votazione con voti favorevoli 13, astenuto 1 (Gallon Michele) espressi per alzata di mano su 14 consilieri presenti e votanti  , la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

       Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

        

                                                                                                              IL RESPONSABILE DI AREA

                                                                                                                                                                    arch. Marcello de Cumis