VISTO l'art. 5 comma 5 della Legge 07/03/1986 nr. 65, come
modificato dall'art. 17 comma 134 della Legge 15 maggio 1997 nr. 127, nel quale
viene stabilito che gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita
la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, possono, previa deliberazione del
Consiglio Comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati
in reazione al tipo di servizio e nei termini e con le modalità indicate nel
rispettivi regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'Ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4 della predetta Legge;
VISTO il
Decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987 nr. 145, che rinvia a
regolamento dell'Ente di appartenenza la determinazione dei servizi di Polizia
Municipale da svolgersi con armi e le modalità dell'assegnazione dell'arma agli
addetti ai quali è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
VISTA la
nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza-,
protocollo nr. 557/PAS.9400.12982(10)8 del 11.10.2006, trasmessa dalla
Prefettura -U.T.G.- di Treviso a tutti i Sindaci della provincia, avente il
seguente oggetto: “Possesso ed uso di arma da parte degli operatori della
Polizia Locale”, in cui viene sottolineato che per quanto concerne l'impiego di
detto personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l'espletamento
degli stessi debba essere effettuato da coloro che hanno in dotazione l'arma,
rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 20 del citato D.M.
145/87, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di
prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l'incolumità
di chi li esplica. Inoltre, sempre a parere del competente Ministero, i servizi
armati di cui al riportato articolo 20 “servizi esterni di vigilanza, servizi
di vigilanza e protezione della casa comunale ed all'armeria, servizi notturni
e di pronto intervento”, sono stati definiti indicativi proprio per lasciare a ciascun
Comune la possibilità di individuare a livello locale ulteriori specifiche
tipologie di servizi armati, in aggiunta a quelli suindicati, che devono essere
previsti nel regolamento comunale debitamente approvato ai sensi di legge;
VISTO l'allegato
schema di regolamento comunale per l'armamento della Polizia Locale,
predisposto dall'Ufficio, che si compone di nr. 19 articoli;
DATO ATTO
che, ai sensi dell'art. 87 del vigente Statuto Comunale, la proposta di
regolamento è stata depositata presso la Segreteria comunale per 7 giorni
consecutivi e che durante il periodo di deposito non sono pervenute
osservazioni e/o memorie in merito;
UDITA la relazione dell'ass. Bianco
Lino;
UDITO gli interventi dei Consiglieri:
- cons. Caravita, che si dichiara contrario
evidenziando come nel nostro territorio non ci sia storia di delinquenze
particolari o criminalità organizzate, ritenendo pertanto non necessario l'armamento;
-Il Sindaco che condivide parte delle valutazioni del
cons. Caravita ma evidenzia come negli ultimi tempi i sindacati di polizia
vogliano assolutamente l'armamento per i servizi notturni, tale armamento
diventa condizione imprescindibile per l'adesione all'attività di polizia
locale convenzionata con gli altri comuni limitrofi;
- cons. Gallon che si associa alle valutazioni del
cons. Caravita;
VISTO il parere favorevole espresso sulla
proposta di deliberazione dal Responsabile dell' Area Tecnica, in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;
VISTO il
vigente Statuto Comunale;
1. di approvare
il “Regolamento comunale per l'armamento della Polizia Locale”, che si compone
di nr. 19 articoli, che si allega alla presente delibera quale atto parte
integrante e sostanziale;
2. di
comunicare, successivamente, il regolamento predetto al Prefetto ed al
Questore, ai sensi del D.M. 04.03.1987 nr. 145.
********
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
- Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, art. 49 comma 1 -
Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto
Responsabile di Area esprime PARERE
FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica
competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della
deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e
responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e
corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle
scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere
espresso.
Il parere di regolarità tecnica
costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte
dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non
riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.
Il parere attesta semplicemente la
competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità
formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere
da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e
dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo
deliberante.
Il Responsabile dell' Area Tecnica
Arch. De Cumis Marcello
Comune di
TARZO
REGOLAMENTO
COMUNALE
della
POLIZIA
LOCALE
(Approvato
con deliberazione di C.C. nr. ….. del ………..)
INDICE
Art. 1 - Generalità
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione
Art. 4 - Modalità di porto dell'arma
Art. 5 - Servizi svolti con armi
Art. 6 - Assegnazione dell'arma
Art. 7 - Funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza
Art. 8 - Servizi di collegamento e di
rappresentanza
Art. 9 - Operazioni esterne di Polizia, servizi
esplicati fuori dell'ambito territoriale per
soccorso o in supporto
Art. 10 - Versamento dell'arma
Art. 11 - Custodia delle armi
Art. 12 - Doveri dell'assegnatario
Art. 13 - Sostituzione delle munizioni
Art. 14 - Controlli e sorveglianza
Art. 15 - Registro di carico e scarico delle armi e delle
munizioni
Art. 16 - Addestramento
Art. 17 - Porto dell'arma per la frequenza ai poligoni di
tiro a segno
Art. 18 - Norme integrative
Art. 19 - Entrata in vigore
Capo I
GENERALITA', NUMERO E
TIPO DI ARMI
ARTICOLO 1
Generalità
I
servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al
Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica
Sicurezza, e l'armamento in dotazione deve essere adeguato e proporzionato alle
esigenze di difesa personale degli addetti.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 nr. 145, l'armamento della Polizia
Locale di Tarzo, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 e
relativa Legge Regionale 9 Agosto 1988 nr. 40, è disciplinato dal presente
regolamento.
ARTICOLO 2
Numero delle armi in dotazione
Il numero complessivo delle armi
in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al
numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
Tale numero è fissato o modificato con
provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto;
tale comunicazione è estesa anche al Questore.
Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.
38 del T.U.L.P.S., alla locale Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino le
armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia Locale.
ARTICOLO 3
Tipo delle
armi in dotazione
L'arma in dotazione agli addetti
di cui all'art. 1 è, di norma, una pistola semiautomatica, o comunque scelta
fra una di quelle pistole iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
di cui all'art. 7 della L. 18 Aprile 1975 nr. 110, e successive modificazioni.
ARTICOLO 4
Il
personale che espleta il servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta
l'arma nella fondina esterna, con caricatore innestato e la sicura inserita,
corredata di caricatore di riserva.
Nei
casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, per la
necessità di svolgere particolari attività il Sindaco autorizzi il personale a
svolgere il servizio in abiti civili, l'arma è portata con le modalità di cui
al comma precedente, in modo però non visibile.
Non
possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né
possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e né delle munizioni.
Servizi
svolti con armi
Nell'ambito del territorio di
competenza, tutti i servizi di Polizia Stradale, i servizi esterni di
vigilanza, di ordine, di scorta, di Polizia Giudiziaria, di protezione della
Casa Comunale, nonché i servizi notturni e di pronto intervento, e comunque
tutti quei servizi il cui svolgimento può porre in pericolo l'incolumità di chi
li esplica, possono (quindi a discrezione dell'operatore di P.L.), essere
prestati dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale, muniti di qualità di
agente di P.S., con le armi, salvo diversa disposizione del Comandante.
Tutti
gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di
agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver superato il prescritto addestramento
articolato in lezioni teoriche sulla normativa, nonché sulla conoscenza
tecnico-operativa dell'armamento in dotazione e sulla pratica di tecniche di
tiro presso poligoni abilitati, svolgono i servizi specificati al precedente
articolo con l'arma in dotazione, muniti di due caricatori e delle relative
munizioni.
Il
personale, comunque, deve superare ogni anno almeno due corsi di lezioni
regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati all'addestramento.
L'arma
è assegnata nominativamente in via continuativa agli aventi titolo di cui
all'art. 2, con provvedimento del Sindaco che va comunicato al Prefetto.
Del
provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino
personale di riconoscimento dell'addetto, che l'assegnatario è tenuto a portare
con sé, mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma stessa.
L'assegnazione
dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario
di servizio nel territorio comunale di competenza.
Il
Sindaco provvede ad aggiornare l'elenco degli assegnatari di armi, comunicando
i nominativi al Prefetto.
ARTICOLO 7
Funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza
Gli
addetti alla P.L. di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia
dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, esplicano
servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente
richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente
richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente
assegnati.
ARTICOLO 8
Servizi di
collegamento e di rappresentanza
Possono
(quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti
portando l'arma in dotazione, i servizi di collegamento che per la loro
particolare natura richiedono una adeguata tutela degli addetti, quali, a solo
titolo di es., le missioni esterne al territorio di appartenenza per
accompagnamento della persona arrestata presso la casa circondariale, ovvero
per l'accompagnamento di persone presso altri uffici di Polizia per il
foto-segnalamento oppure l'accompagnamento di persone presso strutture
sanitarie per la verifica delle condizioni psico-fisiche ai fini dell'accertamento
di reati.
Al di fuori del caso che precede,
gli altri servizi di collegamento e rappresentanza sono svolti di massima senza
porto dell'arma.
E'
consentito il porto dell'arma, scarica, nel tragitto di attraversamento dei
vari Comuni per portarsi dal luogo di servizio sino alla propria residenza, o
domicilio, e viceversa.
Operazioni
esterne di Polizia, servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per
soccorso o in supporto
Possono
(quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti
portando l'arma in dotazione, le operazioni esterne di polizia, di iniziativa
dei singoli, nei casi di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso
nel territorio di competenza.
I servizi esplicati fuori dell'ambito
territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per
rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni
stagionali o eccezionali, possono
(quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti
portando l'arma in dotazione, previo nulla-osta da richiedersi nell'ambito
degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, al
Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.
I servizi di supporto che rivestono
carattere non occasionale, ad es. i servizi svolti sulla base dell'esistenza di
una legittima convenzione, o altra forma analoga, vengono effettuati con le
modalità di cui al comma precedente.
Il Sindaco comunica al Prefetto di
Treviso ed a quello eventualmente competente per territorio, il luogo in cui i
servizi esterni saranno prestati, il numero degli addetti autorizzati a
prestare tali servizi con l'arma, il tipo di servizio da prestare e la durata
presumibile delle missioni di supporto.
L'arma
è consegnata immediatamente al Comandante quando sia scaduto o revocato il
provvedimento di assegnazione, oppure siano venuti meno i requisiti
psico-fisici, o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne
determinano l'assegnazione.
L'arma
assegnata è, comunque, consegnata al Comandante allorquando viene meno la
qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o
sospensione del rapporto di servizio, e tutte le volte in cui sia disposto, con
provvedimento motivato, dal Prefetto, dal Sindaco o dal Comandante.
L'arma
viene inoltre consegnata al Comandante quando l'assegnatario si assenti dal
servizio per maternità o pre-maternità, oppure malattia, congedi od altro, per
un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni.
In
particolare, il Sindaco può disporre il ritiro cautelare dell'arma in dotazione
quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero
siano accaduti fatti, comportamenti e situazioni tali da far risultare
ragionevole adottare un provvedimento di ritiro dell'arma, e ciò per la tutela
della sicurezza stessa dell'addetto e/o di altre persone. Il provvedimento di
ritiro dell'arma viene comunicato tempestivamente al Prefetto.
Dell'avvenuta
consegna o versamento dell'arma e delle munizioni, deve essere redatto apposito
verbale.
TENUTA E
CUSTODIA DELLE ARMI
ARTICOLO 11
Custodia delle
armi
Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni
stesse, in dotazione al Servizio, sono custodite, nei locali della Polizia
Locale, in armadietto metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte,
con serratura di sicurezza o a combinazione.
Fintantoché l'arma e le munizioni non sono state assegnate
al singolo addetto (cfr. art. 6), o allorquando l'arma e le munizioni vengano
consegnate/versate ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni di
consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono
svolte di norma dal Comandante, o, in caso di impedimento, da un
sub-consegnatario nominato con provvedimento del Sindaco.
L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo
ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari
indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità
pubblica.
Al personale assegnatario è consentita la detenzione
dell'arma presso la propria abitazione di residenza o domicilio, come stabilito
dal D.M. 03.04.1987 nr. 145.
ARTICOLO
12
L'addetto di Polizia Locale al
quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
a. verificare
alla consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le
condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;
b. custodire
con diligenza l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
c. segnalare
subito ai superiori, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma
stessa e/o delle munizioni;
d. applicare
in ogni frangente le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
e. mantenere l'addestramento
ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai
successivi artt. 16 e 17;
f. fare
immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti
di essa e/o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o al Comando dei
Carabinieri, consegnando tempestivamente copia della denuncia al Comandante.
Tutti gli accorgimenti suddetti devono
essere adottati ed inoltre dovrà in particolare:
1. astenersi da
qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. evitare di tenere armi cariche negli uffici, ovvero con
caricatore inserito, tranne che durante i servizi notturni.
3. nell'abitazione,
riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei
minori e di altri familiari;
4. segnalare
immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni;
5. ispirarsi
costantemente a criteri di prudenza.
Sostituzione
delle munizioni
Le munizioni assegnate in via
continuativa agli addetti al Servizio devono essere sostituite
obbligatoriamente ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta presentino anomalie
o siano sottoposte ad immersione, oppure a esposizione prolungata al gelo o a
particolari fonti di calore.
Le munizioni sostituite sono usate
nei tiri di addestramento.
Le munizioni in dotazione alla
Polizia Locale, custodite come all'art. 14, sono sostituite ogni sette anni.
Le stesse sono usate per i tiri di
addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio
artificieri dell'esercito.
Controlli
e sorveglianza
Le armi e munizioni in
dotazione agli addetti, possono essere custodite in apposito armadietto
metallico blindato ubicato presso i locali della Polizia Locale.
Ogni singolo agente accederà
direttamente allo scomparto assegnato con apposita chiave.
Qualora emergono particolari
esigenze o si verifichino particolari situazioni di pubblica sicurezza, il
Sindaco, congiuntamente al Comandante, possono ispezionare l'armadietto
blindato utilizzando la seconda chiave di apertura degli scomparti, depositata
in busta sigillata presso la cassetta di sicurezza a muro installata nell'ufficio
di Polizia Locale.
Il Sindaco ed il Comandante
dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.
L'ufficio
di Polizia Locale è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle
munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
Fino a quando l'arma ed il
munizionamento non saranno restituiti per uno dei motivi indicati nell'art. 10,
dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel
rigoroso ed assoluto rispetto delle norme in materia.
Capo IV
ADDESTRAMENTO
Addestramento
Gli addetti al Servizio di Polizia
Locale in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armati
dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno
almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono
abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione
di tutti gli addetti al Servizio di P.L., in possesso della qualità di agente
di P.S., ad una sezione del tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 dalla
L. 28 Maggio 1981 nr. 286.
E' facoltà del Sindaco, su proposta
del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso
dell'anno, per tutti gli appartenenti al Servizio o solo per quelli che
svolgono particolari servizi.
I provvedimenti adottati ai sensi
del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Treviso.
E' facoltà degli addetti al
Servizio di P.L. in possesso della qualifica di agenti di P.S., cui l'arma è
assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro, di cui al
secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro; in
questo caso con spese a suo carico.
Porto d'armi
per la frequenza ai poligoni di tiro a segno
Qualora il poligono di
tiro a segno di cui al precedente articolo 16 si trovi in comune diverso da
quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti
del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le
esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli
giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono
e viceversa.
Il Prefetto, al quale la
disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno cinque giorni prima,
può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.
Capo V
DISPOSIZIONI
FINALI
Norme
integrative
Per quanto non espressamente previsto
dal presente Regolamento, si applicano le norme della L. 7 Marzo 1986 nr. 65,
del D.M. 4 Marzo 1987 nr. 145, della L. 18 Aprile 1975 nr. 110 e successive
modifiche e integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno
1931 nr. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.
ARTICOLO
19
Entrata in
vigore
Il presente Regolamento entra in vigore
il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione da parte del
Ministero dell'Interno ed è comunicato al Prefetto di Treviso in ottemperanza
al disposto Art. 2 del D.M. 04.03.1987 nr. 145.