IL CONSIGLIO COMUNALE

 

          VISTO l'art. 5 comma 5 della Legge 07/03/1986 nr. 65, come modificato dall'art. 17 comma 134 della Legge 15 maggio 1997 nr. 127, nel quale viene stabilito che gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, possono, previa deliberazione del Consiglio Comunale, portare senza licenza le armi di cui possono essere dotati in reazione al tipo di servizio e nei termini e con le modalità indicate nel rispettivi regolamento, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4  della predetta Legge;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987 nr. 145, che rinvia a regolamento dell'Ente di appartenenza la determinazione dei servizi di Polizia Municipale da svolgersi con armi e le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti ai quali è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;

 

VISTA la nota del Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza-, protocollo nr. 557/PAS.9400.12982(10)8 del 11.10.2006, trasmessa dalla Prefettura -U.T.G.- di Treviso a tutti i Sindaci della provincia, avente il seguente oggetto: “Possesso ed uso di arma da parte degli operatori della Polizia Locale”, in cui viene sottolineato che per quanto concerne l'impiego di detto personale nei servizi notturni, non vi sono dubbi che l'espletamento degli stessi debba essere effettuato da coloro che hanno in dotazione l'arma, rientrando nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 20 del citato D.M. 145/87, proprio perché si tratta sempre di esigenze essenzialmente di prevenzione, il cui svolgimento può concretamente porre in pericolo l'incolumità di chi li esplica. Inoltre, sempre a parere del competente Ministero, i servizi armati di cui al riportato articolo 20 “servizi esterni di vigilanza, servizi di vigilanza e protezione della casa comunale ed all'armeria, servizi notturni e di pronto intervento”, sono stati definiti indicativi proprio per lasciare a ciascun Comune la possibilità di individuare a livello locale ulteriori specifiche tipologie di servizi armati, in aggiunta a quelli suindicati, che devono essere previsti nel regolamento comunale debitamente approvato ai sensi di legge;

 

VISTO l'allegato schema di regolamento comunale per l'armamento della Polizia Locale, predisposto dall'Ufficio, che si compone di nr. 19 articoli;

               

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 87 del vigente Statuto Comunale, la proposta di regolamento è stata depositata presso la Segreteria comunale per 7 giorni consecutivi e che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito;

 

          UDITA la relazione dell'ass. Bianco Lino;

 

UDITO gli interventi dei Consiglieri:

- cons. Caravita, che si dichiara contrario evidenziando come nel nostro territorio non ci sia storia di delinquenze particolari o criminalità organizzate, ritenendo pertanto non necessario l'armamento;

-Il Sindaco che condivide parte delle valutazioni del cons. Caravita ma evidenzia come negli ultimi tempi i sindacati di polizia vogliano assolutamente l'armamento per i servizi notturni, tale armamento diventa condizione imprescindibile per l'adesione all'attività di polizia locale convenzionata con gli altri comuni limitrofi;

- cons. Gallon che si associa alle valutazioni del cons. Caravita;

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell' Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

 

     Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 2 (consiglieri Caravita e Gallon) astenuti nr. 1 (consigliere Dalle Crode) su nr. 14 presenti e votanti;

 

 

DELIBERA

 

1.   di approvare il “Regolamento comunale per l'armamento della Polizia Locale”, che si compone di nr. 19 articoli, che si allega alla presente delibera quale atto parte integrante e sostanziale;

 

2.   di comunicare, successivamente, il regolamento predetto al Prefetto ed al Questore, ai sensi del D.M. 04.03.1987 nr. 145.

 

********

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

       Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

 

      

    Il Responsabile dell' Area Tecnica

                                                                                          Arch. De Cumis Marcello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di TARZO

(Provincia di Treviso)

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ARMAMENTO

 

della

 

POLIZIA LOCALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Approvato con deliberazione di C.C. nr. ….. del ………..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

Capo I

 

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

 

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Numero delle armi in dotazione

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione 

 

Capo II

 

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

 

Art.  4  - Modalità di porto dell'arma 

Art.  5  - Servizi svolti con armi

Art.  6  - Assegnazione dell'arma

Art.  7  - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 

Art.  8  - Servizi di collegamento e di rappresentanza

Art.  9  - Operazioni esterne di Polizia, servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per  

              soccorso o in supporto

Art. 10 - Versamento dell'arma

 

Capo III

 

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

 

Art. 11 - Custodia delle armi

Art. 12 - Doveri dell'assegnatario

Art. 13 - Sostituzione delle munizioni

Art. 14 - Controlli e sorveglianza

Art. 15 - Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

 

Capo IV

 

ADDESTRAMENTO

 

Art. 16 - Addestramento  

Art. 17 - Porto dell'arma per la frequenza ai poligoni di tiro a segno 

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 18 - Norme integrative

Art. 19 - Entrata in vigore

 

 

 

 

 

 

 

Capo I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

 

 

ARTICOLO 1

Generalità

 

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, e l'armamento in dotazione deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale degli addetti.
Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987 nr. 145, l'armamento della Polizia Locale di Tarzo, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 e relativa Legge Regionale 9 Agosto 1988 nr. 40, è disciplinato dal presente regolamento.

 

 

ARTICOLO 2

Numero delle armi in dotazione

 

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto;
tale comunicazione è estesa anche al Questore.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., alla locale Stazione Carabinieri di Cison di Valmarino le armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia Locale.

 

 

ARTICOLO 3

Tipo delle armi in dotazione

 

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è, di norma, una pistola semiautomatica, o comunque scelta fra una di quelle pistole iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18 Aprile 1975 nr. 110, e successive modificazioni.

 

 

 

Capo II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

 

 

ARTICOLO 4

Modalità di porto dell'arma

 

Il personale che espleta il servizio d'istituto armato, indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna, con caricatore innestato e la sicura inserita, corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, per la necessità di svolgere particolari attività il Sindaco autorizzi il personale a svolgere il servizio in abiti civili, l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente, in modo però non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e né delle munizioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 5

Servizi svolti con armi

 

Nell'ambito del territorio di competenza, tutti i servizi di Polizia Stradale, i servizi esterni di vigilanza, di ordine, di scorta, di Polizia Giudiziaria, di protezione della Casa Comunale, nonché i servizi notturni e di pronto intervento, e comunque tutti quei servizi il cui svolgimento può porre in pericolo l'incolumità di chi li esplica, possono (quindi a discrezione dell'operatore di P.L.), essere prestati dagli appartenenti al servizio di Polizia Locale, muniti di qualità di agente di P.S., con le armi, salvo diversa disposizione del Comandante.

 

       

ARTICOLO 6

Assegnazione dell'arma

 

Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, dopo aver superato il prescritto addestramento articolato in lezioni teoriche sulla normativa, nonché sulla conoscenza tecnico-operativa dell'armamento in dotazione e sulla pratica di tecniche di tiro presso poligoni abilitati, svolgono i servizi specificati al precedente articolo con l'arma in dotazione, muniti di due caricatori e delle relative munizioni.

Il personale, comunque, deve superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati all'addestramento.

L'arma è assegnata nominativamente in via continuativa agli aventi titolo di cui all'art. 2, con provvedimento del Sindaco che va comunicato al Prefetto.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che l'assegnatario è tenuto a portare con sé, mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma stessa.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale di competenza.

Il Sindaco provvede ad aggiornare l'elenco degli assegnatari di armi, comunicando i nominativi al Prefetto.

 

 

ARTICOLO 7

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

 

Gli addetti alla P.L. di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, esplicano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

 

 

ARTICOLO 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

 

Possono (quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti portando l'arma in dotazione, i servizi di collegamento che per la loro particolare natura richiedono una adeguata tutela degli addetti, quali, a solo titolo di es., le missioni esterne al territorio di appartenenza per accompagnamento della persona arrestata presso la casa circondariale, ovvero per l'accompagnamento di persone presso altri uffici di Polizia per il foto-segnalamento oppure l'accompagnamento di persone presso strutture sanitarie per la verifica delle condizioni psico-fisiche ai fini dell'accertamento di reati.

Al di fuori del caso che precede, gli altri servizi di collegamento e rappresentanza sono svolti di massima senza porto dell'arma.  

E' consentito il porto dell'arma, scarica, nel tragitto di attraversamento dei vari Comuni per portarsi dal luogo di servizio sino alla propria residenza, o domicilio, e viceversa.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 9

Operazioni esterne di Polizia, servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

 

Possono (quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti portando l'arma in dotazione, le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli, nei casi di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza.

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, possono (quindi a discrezione dell'operatore di P.L.) essere svolti portando l'arma in dotazione, previo nulla-osta da richiedersi nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, al Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio.

I servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, ad es. i servizi svolti sulla base dell'esistenza di una legittima convenzione, o altra forma analoga, vengono effettuati con le modalità di cui al comma precedente.

Il Sindaco comunica al Prefetto di Treviso ed a quello eventualmente competente per territorio, il luogo in cui i servizi esterni saranno prestati, il numero degli addetti autorizzati a prestare tali servizi con l'arma, il tipo di servizio da prestare e la durata presumibile delle missioni di supporto.

 

 

ARTICOLO 10

Versamento dell'arma

 

L'arma è consegnata immediatamente al Comandante quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, oppure siano venuti meno i requisiti psico-fisici, o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma assegnata è, comunque, consegnata al Comandante allorquando viene meno la qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, e tutte le volte in cui sia disposto, con provvedimento motivato, dal Prefetto, dal Sindaco o dal Comandante.

L'arma viene inoltre consegnata al Comandante quando l'assegnatario si assenti dal servizio per maternità o pre-maternità, oppure malattia, congedi od altro, per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni.

In particolare, il Sindaco può disporre il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti e situazioni tali da far risultare ragionevole adottare un provvedimento di ritiro dell'arma, e ciò per la tutela della sicurezza stessa dell'addetto e/o di altre persone. Il provvedimento di ritiro dell'arma viene comunicato tempestivamente al Prefetto.

Dell'avvenuta consegna o versamento dell'arma e delle munizioni, deve essere redatto apposito verbale.

 

 

 

Capo III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

 

 

ARTICOLO 11
Custodia delle armi

 

Le armi prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio, sono custodite, nei locali della Polizia Locale, in armadietto metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione.

 

 

 

 

Fintantoché l'arma e le munizioni non sono state assegnate al singolo addetto (cfr. art. 6), o allorquando l'arma e le munizioni vengano consegnate/versate ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma dal Comandante, o, in caso di impedimento, da un sub-consegnatario nominato con provvedimento del Sindaco.

L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione di residenza o domicilio, come stabilito dal D.M. 03.04.1987 nr. 145.

 

 

ARTICOLO 12

Doveri dell'assegnatario

 

L'addetto di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

a.   verificare alla consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;

b.   custodire con diligenza l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

c.   segnalare subito ai superiori, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e/o delle munizioni;

d.   applicare in ogni frangente le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

e.   mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 16 e 17;

f.    fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e/o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o al Comando dei Carabinieri, consegnando tempestivamente copia della denuncia al Comandante.

Tutti gli accorgimenti suddetti devono essere adottati ed inoltre dovrà in particolare:

1.   astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

2.   evitare di tenere armi cariche negli uffici, ovvero con caricatore inserito, tranne che durante i servizi notturni.     

3.   nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori e di altri familiari;

4.   segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni;

5.   ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

 

 

ARTICOLO 13

Sostituzione delle munizioni

 

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, oppure a esposizione prolungata al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione alla Polizia Locale, custodite come all'art. 14, sono sostituite ogni sette anni.

Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 14

Controlli e sorveglianza

 

Le armi e munizioni in dotazione agli addetti, possono essere custodite in apposito armadietto metallico blindato ubicato presso i locali della Polizia Locale.

Ogni singolo agente accederà direttamente allo scomparto assegnato con apposita chiave.

Qualora emergono particolari esigenze o si verifichino particolari situazioni di pubblica sicurezza, il Sindaco, congiuntamente al Comandante, possono ispezionare l'armadietto blindato utilizzando la seconda chiave di apertura degli scomparti, depositata in busta sigillata presso la cassetta di sicurezza a muro installata nell'ufficio di Polizia Locale.

Il Sindaco ed il Comandante dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

 

 

ARTICOLO 15

Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni

 

L'ufficio di Polizia Locale è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti per uno dei motivi indicati nell'art. 10, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme in materia.

 

 

 

Capo IV

ADDESTRAMENTO

 

 

ARTICOLO 16

Addestramento

 

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di P.L., in possesso della qualità di agente di P.S., ad una sezione del tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 dalla L. 28 Maggio 1981 nr. 286.

E' facoltà del Sindaco, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Servizio o solo per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Treviso.

E' facoltà degli addetti al Servizio di P.L. in possesso della qualifica di agenti di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro, di cui al secondo capoverso, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro; in questo caso con spese a suo carico.

 

 

ARTICOLO 17

Porto d'armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno

 

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente articolo 16 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno cinque giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

 

 

 

 

 

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

ARTICOLO 18

Norme integrative

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della L. 7 Marzo 1986 nr. 65, del D.M. 4 Marzo 1987 nr. 145, della L. 18 Aprile 1975 nr. 110 e successive modifiche e integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 nr. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

 

 

ARTICOLO 19

Entrata in vigore

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività in seguito all'approvazione da parte del Ministero dell'Interno ed è comunicato al Prefetto di Treviso in ottemperanza al disposto Art. 2 del D.M. 04.03.1987 nr. 145.