Oggetto: risposta all'interrogazione del cons. Caravita Fabrizio -
inerente l'esonero del pagamento tassa depurazione per i cittadini che non sono
collegati al depuratore -
IL SINDACO
Vista
l'interrogazione di cui all'oggetto assunta a prot. com.le il 24.8.2009 al
n.7040 che si allega al presente verbale risponde come segue:
L'Amministrazione
ha preso provvedimento in materia di canoni sulla depurazione dichiarandolo
anche a mezzo stampa, vi è comunque da precisare che la vicenda non è ancora
perfettamente chiara per quanto riguarda la restituzione dei canoni per gli
anni pregressi, non ultime le comunicazioni Anci che invitano i comuni ad
attendere disposizioni da parte del governo per quanto concerne la sospensione
e restituzione dei canoni.
Appena
ricevute le segnalazioni l'Amministrazione si è attivata subito per verificare
il caso di fattispecie.
Partendo
dal presupposto che di norma la Corte Costituzionale si esprime a seguito
richiesta di un ente giudiziario, ciò sta a significare che i provvedimenti con
i quali veniva istituito il canone di depurazione erano illegittimi e pertanto
impugnati da molti cittadini.
Questa
Amministrazione si è fatta cura di verificare se il caso sopra richiamato fosse
accaduto anche a Tarzo.
(di fatto è con deliberazione di giunta
comunale n. 44 del 24/04/2001 che l'allora giunta istituisce il canone di
fognatura e depurazione, tutto ciò premesso questa amministrazione si è presa l'onere
di verificare se la deliberazione n. 44 del 2001 avesse sufficiente supporto per
essere fatta.)
Nella
disamina di tutta la documentazione è con grande sorpresa che abbiamo dovuto
prendere visione del fatto che già nel 2000 l'Ulss 7 si era espressa in merito
alla questione con comunicazione data per iscritto con lettera prot. n. 994 del
28/08/2000 dove espressamente dichiara di essere stata in sopralluogo in
presenza dell'allora sindaco e dichiara altresì espressamente che l'impianto in
questione “non si tratta di impianto di depurazione”.
Continuando l'esame
del caso ci siamo altresì imbattuti in una comunicazione da parte della
provincia di Treviso interpellata da codesta amministrazione per esprimersi in
merito, dove con comunicazione del 20/01/2000 prot. n. 4071, dichiara che il
parere per la regolarità di suddetto impianto non è di sua competenza in quanto
che ai sensi dell'art. 6 p.to 4, lettera d) della l.r. 33/85 la Provincia è
competente solo per gli impianti di categoria 1 e 2, pertanto non trattandosi
di questi, quindi non trattandosi di impianto di depurazione, dichiara di non
avere competenza in merito e demanda detta competenza al Comune di Tarzo.
Ma
esaminando a fondo tutta la documentazione abbiamo potuto altresì vedere che l'Amministrazione
comunale aveva interrogato la Regione Veneto per poter realizzare detto impianto
sull'area demaniale con comunicazione prot. n. 9545 del 15/09/1998, la Regione
“esprime parere negativo in quanto ritiene non corretto porre l'area demaniale
per l'installazione di impianti fissi di depurazione”.
Dopo aver visionato
tutti questi documenti è senz'altro palese che l'impianto realizzato a Tarzo
non è un impianto di depurazione sono quindi a chiedermi come la giunta nel
2001 preso atto di tutti i documenti sopraccitati dei quali era sicuramente in
possesso abbia potuto deliberare l'istituzione del canone di depurazione e di
fognatura,sono altresì a chiedermi come l'interrogante consigliere Caravita, che a quel tempo rivestiva il
ruolo di Capogruppo Consiliare della maggioranza non si sia premurato di
verificare se ciò che veniva deliberato in giunta, e che avrebbe comportato un
esborso economico da parte dei cittadini, fosse stato legittimo.
Pertanto
a seguito di quanto sopra, questa Amministrazione assumerà la seguente condotta
amministrativa:
- richiederà alla società Alto Trevigiano che
con decorrenza 01/01/2009 gestirà il servizio idrico integrato nella parte
inerente la tariffazione, di non applicare con riferimento all'anno 2009 e
futuri le tariffe di depurazione per gli utenti del Comune di Tarzo che non
sono collegati con il depuratore.
- l'Amministrazione comunale di Tarzo alla
data odierna non ha strumenti per procedere al rimborso degli oneri non dovuti.
Un rimborso oggi non avrebbe giustificazione né supporto normativo in quanto l'Autorità
d'Ambito e il Ministero non hanno fornito gli elementi necessari per la
determinazione dell'entità dei rimborsi stessi. Non appena l'Amministrazione
comunale avrà tutti gli elementi per procedere secondo le norme e nel pieno rispetto dei diritti di tutti i
contribuenti provvederà secondo la
propria competenza.
A questo punto il
cons. Caravita evidenzia come ci siano stati dei cittadini che hanno deciso
arbitrariamente di non pagare quanto previsto nei rispettivi ruoli
comunali,chiede all'amministrazione comunale di valutare e controllare fino in
fondo il comportamento di questi cittadini;
il cons. Gallon
evidenzia come il non far pagare la tassa possa ravvisarsi un danno erariale;
il
Sindaco rispondendo alla preoccupazione del cons. Caravita dichiara che i
cittadini devono ovviamente pagare quanto loro finora richiesto nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di riscossione in essere fermo restando che qualora
possibile come stabilito nella risposta il Comune provvederà al rimborso per
gli aventi diritto.