Oggetto:
Approvazione scherma di convenzione tra il Comune di Tarzo e l'A.C. Vallata 99 per la gestione dei
campi di calcio comunali.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 60 del 30.9.2003 ed
integrata con la delibera consiliare n.65
del 14.10.2003 con le quali è stato approvato lo schema di convenzione
tra il Comune di Tarzo e l'Associazione Calcio Vallata 1999 per la gestione dei
campi di calcio di proprietà comunale
ed erogazione di un contributo all'Associazione stessa;
ATTESO che con lettera assunta a prot. Com.le il 25.8.2009 l'Associazione
Calcio Vallata 1999 ha comunicato la
sua disponibilità a rinunciare alla gestione della palestra comunale oggetto
della convenzione in essere e di mantenere soltanto la gestione dei campi di
calcio e che tale modifica e da qualificarsi particolarmente sostanziale per cui
risulta non solo opportuno ma necessario formulare e riapprovare le nuove
modalità di concessione ;
VISTO il nuovo schema di contratto per l'affidamento in
convenzione della gestione dei campi di calcio di proprietà comunale, che si
compone di n. 17 articoli e che si allega alla presente deliberazione per
formarne parte integrante, formale e sostanziale;
VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge
155/1989;
PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Leg.
18 agosto 2000 n. 267;
Sentito l'ass. Bianco
Lino che relaziona evidenziando l'accordo trovato dopo tanto con le
associazioni sportive ed augurandosi che la nuova convenzioni porti miglior
risultato della precedente;
Con voti 11
favorevoli, 1 astenuto ( Della Pietà Clara) espressi per alzata di mano su 12
consiglieri presenti e votanti;
D E L I
B E R A
1. di concedere all'Associazione Calcio Vallata 1999 con sede in Tarzo in via Roma 38 la gestione
dei campi di calcio di proprietà
comunale e delle attrezzature in esso esistenti secondo le modalità e le
clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 17
articoli e che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare all'Associazione
stessa un contributo annuo di E
5.280,00;
Con voti 11
favorevoli, 1 astenuto ( Della Pietà Clara) espressi per alzata di mano su 12
consiglieri presenti e votanti di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra l'immediato e
continuativo utilizzo.
* * * * *
Si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, I° comma, del
D.Lgs. 267/2000.
IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rolando Fontan
OGGETTO: CONTRATTO
PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI
CAMPI DA CALCIO ALL' ASSOCIAZIONE A.S.D.
Ac Vallata 1999 .
L'ANNO 2009 (duemilanove), addì …………………………… del mese di …………… negli Uffici Municipali di
Tarzo;-------------------------------
Zanus Angelo
nato a il che interviene in qualità di presidente dell'A.S.D. Ac Vallata 1999 ed il sig che interviene in nome e per conto del comune di
Tarzo, autorizzato alla stipula del
presente atto con ………………… ed in attuazione alla deliberazione consiliare
n. 41 del 15.10.2009:
PREMESSO
che con la deliberazione consiliare n. 41
del 15.10.2009, immediatamente esecutiva,veniva approvata la bozza del presente
contratto e conseguentemente di
affidare la gestione del campo da
calcio e strutture annesse , con durata di 3 anni a partire dal 01/11/2009,
alle condizioni previste nel presente contratto, all'Associazione Sportiva A.C. Vallata 99 individuata successivamente come
"concessionario";------
Ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 -
OGGETTO E SCOPO
Il
presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione da parte del
Comune di Tarzo al concessionario A.C.
Vallata 99 con sede in Tarzo in via Roma ,
del seguente impianto, di proprietà del Comune:
- campo di calcio comunale del capoluogo di
Tarzo con le strutture ad essi accessorie quali spogliatoi , parcheggio sito in
via Costarnol e struttura prefabbricata di uso vario;
- campo di calcio comunale della frazione
comunale di Corbanese con le
strutture ad esso accessorie quali
spogliatoio e parcheggio in via Olimpia,
ad eccezione dell'area sulla quale
sono installate le attrezzature e gli impianti di proprietà della Pro Loco di
Corbanese;
-
bagno esterno in comunione con la Pro Loco Corbanese.
Lo scopo del
presente contratto consiste nella gestione degli impianti per le finalità
sportive che il concessionario persegue. La gestione degli impianti non può
essere effettuata per altro scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i
casi eccezionali formalmente autorizzati dal
Comune.----------------------------------------------------
ART. 2 - DURATA
Il presente
contratto ha durata di tre anni a partire
dal 01/11/2009. Allo
scadere del
triennio viene ammessa la proroga annuale tacita salvo disdetta di
una delle
parti da farsi entro quattro mesi dalla relativa scadenza annuale. -----------
ART. 3 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE
Il Comune
consegna l'impianto in normale stato di funzionamento e funzionalità e con le
dotazioni che risultano da apposito verbale di consegna e di inventario che
integrerà il presente contratto, e nel quale verrà indicato lo stato di
consistenza delle dotazioni stesse e sarà firmato da un rappresentante
dell'Amministrazione comunale e dal Rappresentante Legale della Società
concessionaria per accettazione.---------------
I beni mobili
ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere
riconsegnati allo stesso dal concessionario, allo scadere del contratto, nello
stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale
deterioramento dell'uso. Gli eventuali danni o deterioramenti provocati da
incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere
rifusi dal concessionario, con facoltà da parte del Comune di rivalersi sulla
fideiussione di cui al successivo art. 12. All'atto della riconsegna degli
impianti sportivi e dei beni mobili
deve essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con
l'Ente, un verbale di inventario dei beni mobili ed immobili, da cui si evinca
lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per
lo svincolo della fideiussione, di cui al successivo art. 12, prestata a
garanzia del buon svolgimento delle attività.-------------
Ove il
concessionario non ottemperi, in violazione delle presenti prescrizioni, il
verbale verrà redatto insindacabilmente dal responsabile del Comune.
-----------------
ART. 4 - ONERI
A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1.ORDINARIA
MANUTENZIONE. Il Concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione
dell'area, garantendo la fruizione pubblica, proponendo modalità e strumenti da
utilizzare, d'intesa con l'Amministrazione comunale. Per manutenzione ordinaria
e programmata si intende quell'attività preventiva tendente a mantenere la
funzionalità degli impianti e quella di riparazione di quelle parti degli
impianti che non siano sottoterra e sottotraccia. Il concessionario assume a
proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti e quelle
di ordinaria e programmata manutenzione
dei locali e dei beni mobili ed immobili, ed il ripristino dei danni
loro eventualmente causati e delle verifiche di legge. In particolare (e non
esaustivo) riguardo a: --
- la pulizia del terreno in genere,
rastrellatura delle foglie, dei rami e delle immondizie cadute sul terreno di
gioco e sulle aree ad esso attinenti, nonché nelle aree ove sono installate le
tribune, sulle strade di accesso ai campi e sulle aree esterne alla recinzione
del campo sportivo destinate a parcheggio temporaneo durante le partite;
- il taglio dell'erba del campo di
gioco, rastrellatura del campo di gioco e asporto con pulizia finale generale
con trasporto di tutti i rifiuti secondo le disposizioni normative nazionali e
locali, bagnatura del campo in terra e relativo passaggio con apposito tappeto
per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il perimetro del
campo.
- la risemina del campo di gioco, con
miscuglio di sementi particolari selezionate, appositamente predisposte per
terreni destinate ad attività sportive.
- trattamento antiparassitario,
anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti
dalla legge e con personale munito di patentino;
- manutenzione ordinaria e pulizia delle
caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle
tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana;
- manutenzione
ordinaria dell'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento e delle relative
caldaie degli edifici adibiti ad uso spogliatoio
- sistemazione
periodica delle vie d'accesso ai campi di calcio e dei relativi parcheggi;
Le spese elettriche,
telefoniche e di riscaldamento sono completamente a carico del concessionario;
Le spese
inerenti:
Ø impianto idraulico
dal contatore alle utenze di tutta la struttura, compreso l'impianto di
irrigazione; -----------------------------------------------
Ø impianto termico;
----------------------------------------------------------------
Ø balaustre,
ringhiere, protezioni in legno e in ferro compresa tinteggiatura, serramenti
della struttura da gioco e dell'edificio interni ed esterni, pali, cancelli delle
recinzioni, reti interne all'impianto; --------------
Ø riparazioni e
rifacimento degli intonaci interni, tinteggiatura interna; riparazioni di
rivestimenti e pavimenti interni; ----------------------------------
Ø riparazione e
sostituzione di apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie;
--------------------------------------------------------------------------
Ø cambio lampade,
interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
------------------------------------------------------------------------
Ø riparazioni e
rifacimento degli arredi fissi e mobili e di tutte le opere di finitura
generale; ---------------------------------------------------------------------
Ø area circostante,
compresi sfalci,
Ø gli oneri derivanti
dallo sgombero della neve nell'interno degli impianti per agibilità degli
stessi secondo le disposizioni emanate in materia dal Comune;
------------------------------------------------------------------------------
Ø garantire adeguato
riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici;
----------------------------------------------------------------
Ø potature delle
piante esistenti con eliminazione eventuale delle branche instabili o
pericolose, garantendo la pulizia ed il decoro. ----------------------
Le opere di
manutenzione straordinaria sono eseguite a cura e spese dell'Amministrazione
Comunale come tutti gli interventi necessari per tutela della salute,
dell'igiene pubblica e dell'ordine pubblico o di quelli specificatamente
richiesti straordinariamente da disposizioni normative comunitarie o nazionali.
Non
possono altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del
terreno e dell'impianto oggetto del
presente contratto, senza specifica autorizzazione formale del Comune. Se tali modificazioni o innovazioni
dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione
dell'impianto, il Concessionario deve acquisirle a sua cura e spese, salvo
diversa disposizione normativa. ------------------------------------
Il
Concessionario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del
presente contratto garantendone la sicurezza, conducendo l'impianto con la cura
del buon padre di famiglia. -----------------------------
2.
ATTREZZATURE. Il Concessionario assume a proprio carico le attrezzature
sportive, la loro manutenzione e le spese del personale addetto alle stesse.
------------------------------------------------------
Il
Concessionario potrà eseguire interventi di miglioramento e incrementi di
dotazioni e attrezzature sportive. Di ogni intervento e incremento il
concessionario dovrà fare specifica richiesta al Comune di Tarzo.-----------
3.
CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO. Sono a carico del
Concessionario tutti i costi di custodia . Esso è tenuto altresì a:
-----------------------------------------------
- imporre
l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità
competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti,
danni o infortuni; assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e
delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a
rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto
al normale uso; --------------------------------------------------------------
- garantire la
custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà comunale nel
suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad
attrezzature, arredi e quant'altro esistente; alla sorveglianza dell'accesso
agli impianti nel corso delle attività sportive; al controllo sul regolare
utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
----------------------------------------------
- assolvere
all'onere di segnalare immediatamente al Comune le necessità di interventi
straordinari alle strutture degli impianti ed al terreno e tutte le circostanze
e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
--------------------------------------------------------------------------------
- tenere indenne
l'Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere intentata da
terzi al Concessionario per il risarcimento danni da responsabilità civile
derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
-------------------------------------------------------------------
- limitare l'accesso
ad un numero adeguato di utenti agli impianti sportivi, in base alla sua
capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla
vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni,
assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da
sovraffollamento; ------------------------------------------------------
- assicurare la
perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed
attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto
intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua,
attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori
degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o
danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovano
all'esterno della struttura sportiva. ---------------------
4.
PULIZIA. Il Concessionario assume tutte le spese della pulizia delle
attrezzature, dei locali, dei servizi, degli accessori, delle aree di
pertinenza, comprese le aree verdi, garantendone il decoro, nel periodo di
durata del presente contratto. Il Concessionario è obbligato a provvedere
all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e
delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici,
per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato
altresì a dotare i servizi igienici di materiali occorrenti (saponette, carta
igienica, asciugamani, ecc.). Il Concessionario stesso dovrà provvedere allo
smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, secondo la normativa vigente. -
5.
CONSUMI.
Le spese elettriche, telefoniche e di riscaldamento sono
completamente a
carico del concessionario;
6.
OBBLIGHI. Il Concessionario deve osservare i seguenti obblighi: ------
- non svolgere negli
impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti
con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da
concedersi da parte dell'Ente. Precisamente
gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in
base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente;
-------------------------
- garantire la
presenza di un rappresentante del Concessionario durante tutte le
manifestazioni programmate all'interno dello Stadio; -----------------
- consentire l'uso
quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi
da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati
tra le parti interessate; ---------------------------------
- mettere a
disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino,
nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti
d'intesa tra le parti; ---------------------------------
- prestare la
propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere
lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in
accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a disposizione
la struttura senza alcun onere per il Comune;
- a concedere libero
accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente
organizzate dal Comune; --------------------------
- garantire l'uso
pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare
(esempio: militari; giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.);
--------------------------------------------------------------
- mettere a
disposizione delle autorità le aree oggetto del presente contratto in caso di
calamità naturali; --------------------------------------------
- chiedere, nel caso
di attività o manifestazioni promosse da terzi, agli stessi l'esibizione delle
licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli
impianti. ----------------------------------------------------
ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono
a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purchè
non conseguenti ad incuria o dolo:-----------------------
- manutenzione
straordinaria degli impianti sottoterra, dei tetti, delle coperture;
-----------------------------------------------------------------------------
- modifiche o
varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti ed attrezzature
in adeguamento alle norme di legge e per i miglioramenti funzionali;
----------------------------------------------------------------------------
- sostituzione delle
apparecchiature (saracinesche, quadri comando, fari e pali illuminazione campi
ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura
per il normale uso, nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti.
----
Il
Comune può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si
rendessero necessari: tali decisioni non possono mai essere unilaterali e devono
essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti. --
ART. 6 - CONTRIBUTO
Il
Comune si impegna a versare un
contributo a parziale copertura delle spese di gestione nell'ammontare
di E 5.280,00 annui da erogarsi entro
il 30 giugno dell'anno di riferimento, subordinatamente alla presentazione del
rendiconto del consuntivo ultimo approvato. Detto importo potrà eventualmente
essere aumentato con provvedimento della giunta comunale.
ART. 7 - RENDICONTAZIONE
Il
Concessionario deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura
dell'esercizio fiscale/sociale, un
prospetto riassuntivo: ------------------------
1. dell'utilizzazione
degli impianti da parte degli utenti; ----------------------
2. delle attività o
manifestazioni svolte; -----------------------------------------
3. delle manutenzioni
effettuate; --------------------------------------------------
4. dei dipendenti,
incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione
degli impianti; ------------------------------------------
5. del prospetto di
bilancio; --------------------------------------------------------
6. del conto
economico. ------------------------------------------------------------
Il
Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune ogni fatto
che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e
l'attività degli impianti sportivi.
-----------------------
ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE E
CONTROLLI
Il
Concessionario deve: -------------------------------------------------------------
1. definire le
modalità d'uso degli impianti sportivi
2. curare la
promozione degli impianti sportivi in ogni forma che riterrà opportuna;
----------------------------------------------------------------------------
3. compiere ogni
operazione che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell'impianto.------------------------------------------------------------
L'Concessionario
è tenuto a consentire e ad agevolare le visite che tecnici o incaricati del
Comune riterranno di effettuare. --------------------------------
Entro
la fine di ogni anno di gestione
l'Ufficio Tecnico del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare lo
stato del bene in gestione, in contraddittorio con l'Associazione. Quest'ultima
sarà invitata a partecipare al sopralluogo qualora il giorno prestabilito
nessun responsabile del concessionario fosse presente al sopralluogo, il
presente contratto si riterrà di fatto risolto.
-----------------------------------------------------------------------
ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE
Il
concessionario è autorizzato ad effettuare ogni forma di pubblicità commerciale
all'interno degli impianti sportivi oggetto del presente contratto, osservando
tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti, potendone incassare i relativi
proventi. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione
dovranno essere comunicati al servizio tributi del Comune. L'installazione di
strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi,
schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune. Il concessionario è
tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le
relative autorizzazioni.
-----------------------------------------------------------------------
Resta
a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato
a norma di legge e di regolamento comunale.---------------------
In
deroga al successivo articolo 13, è data facoltà al Concessionario di
subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale.------------------------
Il
concessionario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari,
impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre
pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza e alla pubblica
sicurezza.-------------------------------------------------------------------
ART. 10 - PERSONALE
Il
concessionario è responsabile della custodia e della vigilanza delle aree
assegnate. ----------------------------------------------------------------
Sono
a carico del concessionario, inoltre, le spese necessarie per il Personale
addetto alla custodia, sorveglianza e alla pulizia degli impianti, o comunque
impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Detto Personale
dipendente incaricato o volontario deve tenere un contegno serio e corretto.
-----------------------------------------------------------------------------
Il
Concessionario dovrà consegnare al Comune l'elenco nominativo del personale
adibito alle attività di cui sopra, comunicare tempestivamente le variazioni,
sostituire il personale giudicato non idoneo per manifesto difetto di capacità
professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
-------------------------------------------------------------
Il
Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il
personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impegnato
nell'attività oggetto del contratto e sarà sollevato da ogni responsabilità
relativa ai rapporti con l'Concessionario
medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto
previsto nell'art. 1676 codice civile.-----------
ART. 11 - RESPONSABILITA'
Il
Concessionario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle
aree e degli impianti, all'interno dei quali si svolgono le attività cui sono
adibiti, in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche
di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente
contratto. -----------------------------------------------------
A
tal fine l'Concessionario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso
il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a E 1.000.000,00, per sinistro, per persona o per danni alle
cose. Copia del contratto di
assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del
presente contratto. -------------------------------------------------
Sono
a carico del Concessionario le tasse, le imposte ed i premi per le
assicurazioni per la responsabilità civile.
----------------------------------------
Il
Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste
di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da
danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte del
Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque
ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme
legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la
gestione dell'impianto e delle attività. --------------------------
Il
Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità
degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione
delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni
accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente
contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai
sensi delle norme vigenti in materia. -------------
ART. 12- FIDEIUSSIONE
A
garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il
normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene
costituita una adeguata fideiussione per un importo di E 7.000,00 (E
setteimila\00), che dovrà essere versata all'atto della firma del presente
contratto.
------------------------------------------------------------------------------
La
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma
precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. ----------------
In
caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il
Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come
sopra costituita, e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e
con le modalità che saranno all'uopo fissate. -----
Alla
scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito
provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione delle
strutture ed attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto
salvo il deperimento dovuto all'uso normale. ------------------------------
ART. 13 - CONCESSIONE E TERZI
E'
vietato la subconcessione a terzi in tutto o in parte dell'attività di gestione
del complesso sportivo, sotto pena la risoluzione immediata del contratto con
conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.
ART 14 - DECADENZA O REVOCA DAL
CONTRATTO
Per
i motivi di pubblica utilità il Comune può revocare o sospendere temporaneamente
la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento
per il concessionario. -------------------------------------
In
caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può
dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato salvo comunque
il diritto di risarcimento danni. ------------------
Il
presente contratto decadrà di diritto per:
--------------------------------------
1. mancato esercizio
delle attività nel termine prefissato; --------------------
2. mancato rispetto
delle normative in materia di lavoro; ---------------------
3. accertata
violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il
personale adibito ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative
a favore del personale volontario impiegato; -----------
4. mancata
intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dal presente
contratto, previa diffida; -------------------------------------------------
5. scioglimento o
cessazione della Società concessionaria; -------------------
6. cessione del
contratto o subappalto; -------------------------------------------
7. gravi o reiterate
inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto;
8. mancata
presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste
nel presente contratto nei termini
previsti; -------------
9. espressa
comminatoria del presente contratto.--------------------------------
Ogni
altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del
c.c.
---------------------------------------------------------------------------------
ART. 15 - INADEMPIMENTO E RECESSO
Il
Comune può recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi
mediante comunicazione con lettera raccomandata, per motivi di pubblico
interesse o, con effetto immediato dal
ricevimento di comunicazione di raccomandata, per l'applicazione di
disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della
gestione. --------
Il
Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata
impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore
di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
----------------------------------------------------------------------
ART. 16 - SPESE
Sono a carico
del Concessionario tutte le imposte e le tasse e le spese relative conseguenti
al contratto, comprese quelle per la registrazione. Il presente contratto sarà
registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa parte seconda,
allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per
tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme
vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto. ----------------
Le
parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal
contratto. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al
giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dal Concessionario, uno
di comune accordo tra Comune e Concessionario e, in caso di mancato accordo,
dal Presidente della C.C.I.A.A. di Treviso. Le spese di giudizio saranno
anticipate dalla parte che ha avanzato la domanda di arbitrio.
-----------------------------------------------------------------
Letto,
approvato e sottoscritto.------------------------