Oggetto: Approvazione scherma di convenzione tra il Comune di Tarzo  e l'A.C. Vallata 99 per la gestione dei campi di  calcio comunali.

 

                                    IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 60 del 30.9.2003 ed integrata con la delibera consiliare n.65  del 14.10.2003 con le quali è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Tarzo e l'Associazione Calcio Vallata 1999 per la gestione dei campi di calcio  di proprietà comunale ed erogazione di un contributo all'Associazione stessa;

 

ATTESO che con lettera assunta a prot. Com.le il 25.8.2009 l'Associazione Calcio Vallata 1999  ha comunicato la sua disponibilità a rinunciare alla gestione della palestra comunale oggetto della convenzione in essere e di mantenere soltanto la gestione dei campi di calcio e che tale modifica e da qualificarsi particolarmente sostanziale per cui risulta non solo opportuno ma necessario formulare e riapprovare le nuove modalità di concessione ;

 

VISTO il nuovo schema di contratto per l'affidamento in convenzione della gestione dei campi di calcio di proprietà comunale, che si compone di n. 17 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale;

 

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989;

 

PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Leg. 18 agosto 2000 n. 267;

 

Sentito l'ass. Bianco Lino che relaziona evidenziando l'accordo trovato dopo tanto con le associazioni sportive ed augurandosi che la nuova convenzioni porti miglior risultato della precedente;

 

Con voti 11 favorevoli, 1 astenuto ( Della Pietà Clara) espressi per alzata di mano su 12 consiglieri presenti e votanti;

 

                                                        D E L I B E R A

 

1. di concedere all'Associazione  Calcio Vallata 1999  con sede in Tarzo in via Roma 38 la gestione dei campi di calcio  di proprietà comunale e delle attrezzature in esso esistenti secondo le modalità e le clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 17 articoli e che costituisce parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

 

2. di assegnare all'Associazione stessa  un contributo annuo di E 5.280,00;

 

Con voti 11 favorevoli, 1 astenuto ( Della Pietà Clara) espressi per alzata di mano su 12 consiglieri presenti e votanti di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde consentire all'Associazione di cui sopra l'immediato e continuativo utilizzo.

 

* * * * *

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, I° comma, del D.Lgs. 267/2000.

 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                    Rolando Fontan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRATTO  PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE  DEI CAMPI DA CALCIO ALL' ASSOCIAZIONE  A.S.D. Ac Vallata 1999   .

 

L'ANNO 2009 (duemilanove), addì …………………………… del mese di ……………  negli Uffici Municipali di Tarzo;-------------------------------

TRA

       Zanus Angelo nato a               il            che interviene in qualità di   presidente dell'A.S.D. Ac Vallata 1999   ed il sig                 che interviene in nome e per conto del comune di Tarzo, autorizzato alla stipula del  presente atto con ………………… ed in attuazione alla deliberazione consiliare n. 41 del 15.10.2009:

                                                      PREMESSO

       che con la deliberazione consiliare n. 41 del 15.10.2009, immediatamente esecutiva,veniva approvata la bozza del presente contratto e conseguentemente  di affidare  la gestione del campo da calcio e strutture annesse , con durata di 3 anni a partire dal 01/11/2009, alle condizioni previste nel presente contratto, all'Associazione Sportiva  A.C. Vallata 99  individuata successivamente come "concessionario";------

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

 ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione da parte del Comune di Tarzo al concessionario  A.C. Vallata 99 con sede in Tarzo in via Roma ,  del seguente impianto, di proprietà del Comune:

 - campo di calcio comunale del capoluogo di Tarzo con le strutture ad essi accessorie quali spogliatoi , parcheggio sito in via Costarnol e struttura prefabbricata di uso vario;

 - campo di calcio comunale della frazione comunale di Corbanese con le 

 strutture ad esso accessorie quali spogliatoio e parcheggio in via Olimpia,  ad  eccezione dell'area sulla quale sono installate le attrezzature e gli impianti di proprietà della Pro Loco di Corbanese;

- bagno esterno in comunione con la Pro Loco Corbanese.  

Lo scopo del presente contratto consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive che il concessionario persegue. La gestione degli impianti non può essere effettuata per altro scopo per cui i contratti sono disposti, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.----------------------------------------------------

ART. 2 - DURATA

Il presente contratto ha durata di tre anni a partire  dal 01/11/2009. Allo  

scadere del triennio viene ammessa la proroga annuale tacita salvo disdetta di

una delle parti da farsi entro quattro mesi dalla relativa scadenza annuale. -----------

 ART. 3 - CONSEGNA  E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

Il Comune consegna l'impianto in normale stato di funzionamento e funzionalità e con le dotazioni che risultano da apposito verbale di consegna e di inventario che integrerà il presente contratto, e nel quale verrà indicato lo stato di consistenza delle dotazioni stesse e sarà firmato da un rappresentante dell'Amministrazione comunale e dal Rappresentante Legale della Società concessionaria per accettazione.---------------

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune dovranno essere riconsegnati allo stesso dal concessionario, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dell'uso. Gli eventuali danni o deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere rifusi dal concessionario, con facoltà da parte del Comune di rivalersi sulla fideiussione di cui al successivo art. 12. All'atto della riconsegna degli impianti sportivi e dei beni mobili  deve essere redatto, a cura del concessionario ed in contraddittorio con l'Ente, un verbale di inventario dei beni mobili ed immobili, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione, di cui al successivo art. 12, prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.-------------

Ove il concessionario non ottemperi, in violazione delle presenti prescrizioni, il verbale verrà redatto insindacabilmente dal responsabile del Comune. -----------------

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1.ORDINARIA MANUTENZIONE. Il Concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione dell'area, garantendo la fruizione pubblica, proponendo modalità e strumenti da utilizzare, d'intesa con l'Amministrazione comunale. Per manutenzione ordinaria e programmata si intende quell'attività preventiva tendente a mantenere la funzionalità degli impianti e quella di riparazione di quelle parti degli impianti che non siano sottoterra e sottotraccia. Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese di gestione e conduzione degli impianti e quelle di ordinaria e programmata manutenzione  dei locali e dei beni mobili ed immobili, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati e delle verifiche di legge. In particolare (e non esaustivo)  riguardo a: --

-           la pulizia del terreno in genere, rastrellatura delle foglie, dei rami e delle immondizie cadute sul terreno di gioco e sulle aree ad esso attinenti, nonché nelle aree ove sono installate le tribune, sulle strade di accesso ai campi e sulle aree esterne alla recinzione del campo sportivo destinate a parcheggio temporaneo durante le partite;

-           il taglio dell'erba del campo di gioco, rastrellatura del campo di gioco e asporto con pulizia finale generale con trasporto di tutti i rifiuti secondo le disposizioni normative nazionali e locali, bagnatura del campo in terra e relativo passaggio con apposito tappeto per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il perimetro del campo.

-           la risemina del campo di gioco, con miscuglio di sementi particolari selezionate, appositamente predisposte per terreni destinate ad attività sportive.

-           trattamento antiparassitario, anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti dalla legge e con personale munito di patentino;

-           manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana;

-           manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento e delle relative caldaie degli edifici adibiti ad uso spogliatoio

-           sistemazione periodica delle vie d'accesso ai campi di calcio e dei relativi parcheggi;

Le spese elettriche, telefoniche e di riscaldamento sono completamente a carico del concessionario;

Le spese inerenti:

Ø  impianto idraulico dal contatore alle utenze di tutta la struttura, compreso l'impianto di irrigazione; -----------------------------------------------

Ø  impianto termico; ----------------------------------------------------------------

Ø  balaustre, ringhiere, protezioni in legno e in ferro compresa tinteggiatura, serramenti della struttura da gioco e dell'edificio interni ed esterni, pali, cancelli delle recinzioni, reti interne all'impianto; --------------

Ø  riparazioni e rifacimento degli intonaci interni, tinteggiatura interna; riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni; ----------------------------------

Ø  riparazione e sostituzione di apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie; --------------------------------------------------------------------------

Ø  cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione; ------------------------------------------------------------------------

Ø  riparazioni e rifacimento degli arredi fissi e mobili e di tutte le opere di finitura generale; ---------------------------------------------------------------------

Ø  area circostante, compresi sfalci,

Ø  gli oneri derivanti dallo sgombero della neve nell'interno degli impianti per agibilità degli stessi secondo le disposizioni emanate in materia dal Comune; ------------------------------------------------------------------------------

Ø  garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici; ----------------------------------------------------------------

Ø  potature delle piante esistenti con eliminazione eventuale delle branche instabili o pericolose, garantendo la pulizia ed il decoro. ----------------------

Le opere di manutenzione straordinaria sono eseguite a cura e spese dell'Amministrazione Comunale come tutti gli interventi necessari per tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ordine pubblico o di quelli specificatamente richiesti straordinariamente da disposizioni normative comunitarie o nazionali.

Non possono altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto  del presente contratto, senza specifica autorizzazione formale del Comune.  Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario deve acquisirle a sua cura e spese, salvo diversa disposizione normativa. ------------------------------------

Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza, conducendo l'impianto con la cura del buon padre di famiglia. -----------------------------

2. ATTREZZATURE. Il Concessionario assume a proprio carico le attrezzature sportive, la loro manutenzione e le spese del personale addetto alle stesse. ------------------------------------------------------

Il Concessionario potrà eseguire interventi di miglioramento e incrementi di dotazioni e attrezzature sportive. Di ogni intervento e incremento il concessionario dovrà fare specifica richiesta al Comune di Tarzo.-----------

3. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO. Sono a carico del Concessionario tutti i costi di custodia . Esso è tenuto altresì a: -----------------------------------------------

-    imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti e del deterioramento non dovuto al normale uso; --------------------------------------------------------------

-    garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente; alla sorveglianza dell'accesso agli impianti nel corso delle attività sportive; al controllo sul regolare utilizzo degli impianti volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere; ----------------------------------------------

-    assolvere all'onere di segnalare immediatamente al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture degli impianti ed al terreno e tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; --------------------------------------------------------------------------------

-    tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualunque azione che possa essere intentata da terzi al Concessionario per il risarcimento danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; -------------------------------------------------------------------

-    limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti agli impianti sportivi, in base alla sua capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; ------------------------------------------------------

-    assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti sportivi, evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovano all'esterno della struttura sportiva. ---------------------

4. PULIZIA. Il Concessionario assume tutte le spese della pulizia delle attrezzature, dei locali, dei servizi, degli accessori, delle aree di pertinenza, comprese le aree verdi, garantendone il decoro, nel periodo di durata del presente contratto. Il Concessionario è obbligato a provvedere all'acquisto di tutti i materiali necessari per la pulizia degli impianti e delle attrezzature, per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature. E' obbligato altresì a dotare i servizi igienici di materiali occorrenti (saponette, carta igienica, asciugamani, ecc.). Il Concessionario stesso dovrà provvedere allo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto, secondo la normativa vigente. -

5. CONSUMI.

       Le spese elettriche, telefoniche e di riscaldamento sono completamente a  

       carico del concessionario;

6. OBBLIGHI. Il Concessionario deve osservare i seguenti obblighi: ------

-    non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente  gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente; -------------------------

-    garantire la presenza di un rappresentante del Concessionario durante tutte le manifestazioni programmate all'interno dello Stadio; -----------------

-    consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate; ---------------------------------

-    mettere a disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti d'intesa tra le parti; ---------------------------------

-    prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a disposizione la struttura senza alcun onere per il Comune;

-    a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; --------------------------

-    garantire l'uso pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare (esempio: militari; giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.); --------------------------------------------------------------

-    mettere a disposizione delle autorità le aree oggetto del presente contratto in caso di calamità naturali; --------------------------------------------

-    chiedere, nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, agli stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli impianti. ----------------------------------------------------

ART. 5 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purchè non conseguenti ad incuria o dolo:-----------------------

-    manutenzione straordinaria degli impianti sottoterra, dei tetti, delle coperture; -----------------------------------------------------------------------------

-    modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti ed attrezzature in adeguamento alle norme di legge e per i miglioramenti funzionali; ----------------------------------------------------------------------------

-    sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, fari e pali illuminazione campi ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso, nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti. ----

Il Comune può prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni non possono mai essere unilaterali e devono essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti. --

ART. 6 - CONTRIBUTO

Il Comune si impegna a versare un  contributo a parziale copertura delle spese di gestione nell'ammontare di E   5.280,00 annui da erogarsi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, subordinatamente alla presentazione del rendiconto del consuntivo ultimo approvato. Detto importo potrà eventualmente essere aumentato con provvedimento della giunta comunale.

ART. 7 - RENDICONTAZIONE

Il Concessionario deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale/sociale,  un prospetto riassuntivo: ------------------------

1.  dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti; ----------------------

2.  delle attività o manifestazioni svolte; -----------------------------------------

3.  delle manutenzioni effettuate; --------------------------------------------------

4.  dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti; ------------------------------------------

5.  del prospetto di bilancio; --------------------------------------------------------

6.  del conto economico. ------------------------------------------------------------

Il Concessionario si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune ogni fatto che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e l'attività degli impianti sportivi.  -----------------------

ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLI

Il Concessionario deve: -------------------------------------------------------------

1.  definire le modalità d'uso degli impianti sportivi

2.  curare la promozione degli impianti sportivi in ogni forma che riterrà opportuna; ----------------------------------------------------------------------------

3.  compiere ogni operazione che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell'impianto.------------------------------------------------------------

L'Concessionario è tenuto a consentire e ad agevolare le visite che tecnici o incaricati del Comune riterranno di effettuare. --------------------------------

Entro la fine di ogni anno di gestione  l'Ufficio Tecnico del Comune effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del bene in gestione, in contraddittorio con l'Associazione. Quest'ultima sarà invitata a partecipare al sopralluogo qualora il giorno prestabilito nessun responsabile del concessionario fosse presente al sopralluogo, il presente contratto si riterrà di fatto risolto. -----------------------------------------------------------------------

ART. 9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare ogni forma di pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi oggetto del presente contratto, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti, potendone incassare i relativi proventi. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati al servizio tributi del Comune. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione del Comune. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. -----------------------------------------------------------------------

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.---------------------

In deroga al successivo articolo 13, è data facoltà al Concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale.------------------------

Il concessionario dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza e alla pubblica sicurezza.-------------------------------------------------------------------

ART. 10 - PERSONALE

Il concessionario è responsabile della custodia e della vigilanza delle aree assegnate. ----------------------------------------------------------------

Sono a carico del concessionario, inoltre, le spese necessarie per il Personale addetto alla custodia, sorveglianza e alla pulizia degli impianti, o comunque impegnato nelle attività oggetto del presente contratto. Detto Personale dipendente incaricato o volontario deve tenere un contegno serio e corretto. -----------------------------------------------------------------------------

Il Concessionario dovrà consegnare al Comune l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, comunicare tempestivamente le variazioni, sostituire il personale giudicato non idoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. -------------------------------------------------------------

Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impegnato nell'attività oggetto del contratto e sarà sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti con l'Concessionario  medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto nell'art. 1676 codice civile.-----------

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario assume in proprio la responsabilità legata alla conduzione delle aree e degli impianti, all'interno dei quali si svolgono le attività cui sono adibiti, in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto. -----------------------------------------------------

A tal fine l'Concessionario è tenuto a stipulare un contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il Comune, con massimali di garanzia non inferiore a E 1.000.000,00,  per sinistro, per persona o per danni alle cose.  Copia del contratto di assicurazione deve essere depositato presso il Comune all'atto della firma del presente contratto. -------------------------------------------------

Sono a carico del Concessionario le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile. ----------------------------------------

Il Comune rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte del Concessionario e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione degli impianti, nelle norme legislative e regolamentari che riguardino l'agibilità, l'esercizio e la gestione dell'impianto e delle attività. --------------------------

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al Comune ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a loro carico dal presente contratto che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia. -------------

ART. 12- FIDEIUSSIONE

A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività viene costituita una adeguata fideiussione per un importo di E 7.000,00 (E setteimila\00), che dovrà essere versata all'atto della firma del presente contratto. ------------------------------------------------------------------------------

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dal debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. ----------------

In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla fideiussione come sopra costituita, e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. -----

Alla scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con apposito provvedimento, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione delle strutture ed attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso normale. ------------------------------

ART. 13 - CONCESSIONE E TERZI

E' vietato la subconcessione a terzi in tutto o in parte dell'attività di gestione del complesso sportivo, sotto pena la risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

ART 14 - DECADENZA O REVOCA DAL CONTRATTO

Per i motivi di pubblica utilità il Comune può revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario. -------------------------------------

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il Comune può dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato salvo comunque il diritto di risarcimento danni. ------------------

Il presente contratto decadrà di diritto per: --------------------------------------

1.  mancato esercizio delle attività nel termine prefissato; --------------------

2.  mancato rispetto delle normative in materia di lavoro; ---------------------

3.  accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato; -----------

4.  mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dal presente contratto, previa diffida; -------------------------------------------------

5.  scioglimento o cessazione della Società concessionaria; -------------------

6.  cessione del contratto o subappalto; -------------------------------------------

7.  gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dal presente contratto;

8.  mancata presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste nel presente contratto nei termini  previsti; -------------

9.  espressa comminatoria del presente contratto.--------------------------------

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del c.c. ---------------------------------------------------------------------------------

ART. 15 - INADEMPIMENTO E RECESSO

Il Comune può recedere dal contratto, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata, per motivi di pubblico interesse o, con  effetto immediato dal ricevimento di comunicazione di raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione. --------

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di sei mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. ----------------------------------------------------------------------

ART. 16 - SPESE

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e le tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto. ----------------

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal Comune, uno dal Concessionario, uno di comune accordo tra Comune e Concessionario e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Treviso. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che ha avanzato la domanda di arbitrio. -----------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.------------------------