OGGETTO: Legge regionale 8 luglio 2009,
n. 14 (cd. Piano Casa), Limiti, definizioni e
modalità di applicazione.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge regionale 8 luglio 2009 n. 14, pubblicata sul
B.U.R. del Veneto in data 10 luglio u.s. e vigente dal giorno dopo la
pubblicazione;
CONSIDERATA
la finalità della legge che è
quella di contribuire al sostegno del settore edilizio, con specifica finalità
politica-economica;
PRESO
ATTO che l'obiettivo di
contribuire a sostegno del settore edilizio, si integra con altre finalità
concorrenti che vanno dal miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
esistente, al miglioramento della qualità abitativa, alla promozione della
bioedilizia e del risparmio energetico;
PRESO
ATTO che la LR 14/09 è
una legge di carattere straordinario, che prevale (deroga) sulle previsioni dei
regolamenti edilizi comunale e strumenti urbanistici in genere;
VISTO che questa nuova disciplina ha una durata limitata a due
anni, a partire dalla data di entrata
in vigore, anche se gli effetti si produrranno per l'intero arco di validità
dei titoli abilitativi inerenti e conseguenti all'intervento da realizzare;
PRESO
ATTO che il comma 5 dell'art.
9 dispone che i comuni devono deliberare entro il 30 ottobre p.v. “se e con quali ulteriori limiti e modalità
applicare la normativa di cui agli artt. 2 e 3 , compiendo all'uopo specifiche valutazioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale”;
RITENUTO
sulla base di valutazioni di
carattere urbanistico, edilizio paesaggistico ed ambientale, definire
determinati limiti, indirizzi e modalità di applicazione della medesima
normativa regionale;
VISTE le circolari esplicative già pubblicate all'adozione della
presente deliberazione;
PRESO
ATTO delle necessità di definire limiti di
altezza e modalità per quanto alla LR 14/09, al fine di assicurare il rispetto
delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto
edificato;
CONSIDERATO che i parametri oggettivi di riferimento per l'applicazione
della legge, di cui alla presente deliberazione, sono “l'edificio esistente, il volume e la superficie coperta”;
PRESO
ATTO che il Consiglio comunale potrà anche
successivamente integrare/modificare la presente deliberazione;
CONSIDERATO che i contenuti
della presente deliberazione, nonché la medesima LR 14/09, sono stati oggetto
di confronto/discussione/presentazione/incontro con professionisti del territorio ed i medesimi capigruppo consiliari;
VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, la legge
regionale 5 maggio 1998 n. 21, la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11;
VISTO il
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380,
VISTO il
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti
amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra
citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria per la
validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;
VISTO il
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Responsabile dell'area tecnica, per la
regolarità tecnica;
Sentiti:
-il Sindaco
che relaziona,
-il resp area
tecnica De Cumis Marcello che relaziona sulle principali novità tecniche;
-il cons.
Caravita che dichiara che tale legge da un punto di vista tecnico può essere
anche accettabile ma non dal punto di vista politico in quanto per piano casa
si dovrebbe intendere delle forme di messa a disposizione di casa per chi non c'è
l'ha con un piano di edilizia popolare più che
prevedere ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni che possono farlo
solo in pochi che magari la casa già ce l'hanno;
Con voti 9
favorevoli,1 contrario (Caravita),2 astenuti (Dal Molin e Della Pietà) espressi
per alzata di mano su 12 consilieri presenti e votanti;
1. DI
RECEPIRE ED APPLICARE la legge regionale 8 luglio 2009 n. 14, in particolare
att. 2,3, e 4, sul proprio territorio comunale per tutto il patrimonio edilizio
esistente, e non solo par la prima casa di abitazione;
2. DI non
applicare alcuna limitazione sostanziale ai contenuti della medesima legge
regionale, se non per quanto ai successivi punti del presente deliberato;
3. DI
INDIVIDUARE le seguenti definizioni, modalità, indirizzi:
- Art.2 comma 2, per accessorio è da intendersi un manufatto/fabbricato a servizio
dell'edificio principale esistente; il sistema costruttivo ed i materiali
devono in ogni caso uniformarsi a quelli dell'edificio principale ovvero
secondo i contenuti del regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione;
per accessorio o pertinenza è da intendersi quel manufatto/fabbricato non
suscettibile di assumere una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione
(lavanderia, deposito, magazzino, autorimesse, cantina …), non vi rientrano in
alcun modo i mini-appartamenti o dependance anche quelle a servizio di
strutture ricettive ed extra-ricettive;
- Art. 2 comma 3, nell'ampliamento
deve essere preferibilmente accorpato, e quindi computato sul volume da
ampliare, l'eventuale sottotetto (esistente) se avente caratteristiche di
agibilità o se rispondente alle caratteristiche di cui alla LR 12/99;
- Art. 2 comma 4, per i
condomini l'ampliamento è da intendersi riferito per singola unità abitativa,
fermo restando il volume complessivo del fabbricato e previa approvazione dell'assemblea
condominiale secondo i disposti di legge; in ipotesi di case a schiera l'ampliamento
è ammesso esclusivamente previa progettazione plano-volumetrica complessiva
ovvero da parte di tutte le unità che costituiscono la medesima schiera;
- Art. 3 comma 4, per
ricostruzione è da intendersi totale solo per quanto riguarda la parte strutturale;
4. DI
APPLICARE la normativa, di cui alla presente deliberazione, anche per i
fabbricati individuati con gradi di protezione, ad esclusione di quelli all'interno
dei centri storici o vincolati, con il rispetto dei materiali, dei fori e dei
sistemi costruttivi del fabbricato esistente nonché degli elementi
architettonici/costruttivi;
5. CHE la
percentuale dell'aumento volumetrico è da applicare esclusivamente alla
consistenza degli edifici, prescindendo dagli eventuali ampliamenti
realizzabili in via ordinaria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti;
6. CHE per
quanto riguarda l'art. 5, sull'installazione di impianti solari o fotovoltaici
dovrà essere dimostrato con apposito relazione firmata da tecnico specializzato
del settore, il giusto dimensionamento delle superfici dei medesimi pannelli
con il fabbisogno del fabbricato di riferimento; dette pensiline dovranno
obbligatoriamente essere aperte su tutti i lati; non è cumulabile la
possibilità di realizzazione di tettoie/pensiline di cui all'art. 5 della LR
14/09, con le superfici previste dal vigente regolamento edilizio o norme
tecniche di attuazione per la realizzazione di manufatti accessori;
7. DI
DEFINIRE prima casa di abitazione l'unità
immobiliare esentata dall'ICI (DL n. 93/08), così come da circolare regionale;
8. DI
DEFINIRE un ampliamento massimo delle destinazioni d'uso diverse al
residenziale e precisamente quelle commerciali, non superiori al limite massimo
previsto dalla normativa per le grandi superfici compreso l'esistente, al fine
di evitare elusioni a specifiche norme di settore;
9. DI
DEFINIRE un'altezza delle parti ampliate/sopraelevate per le destinazione
non residenziali pari a quella del fabbricato esistente, salvo i casi in cui è
adeguatamente dimostrata la non disponibilità di area per la s.c. (ampliamento)
di progetto dando quindi la possibilità di sovrapposizione alla s.c. esistente
per un'altezza massima non superiore al 40% del fabbricato esistente, ed in
ogni caso un'altezza non inferiore a tre metri alla linea di colmo esterna;
10. DI
DEFINIRE un'altezza delle parti ampliate/sopraelevate di fabbricati
residenziali con più di 4 unità abitative del 40% rispetto all'altezza del
fabbricato esistente, da misurarsi (esistente/progetto) dalla linea di terra
esistente alla linea di colmo esterna, ed in ogni caso un'altezza non inferiore
a tre metri alla linea di colmo esterna;
11. CHE ai
fini della cubatura di progetto è da considerarsi al netto dei muri perimetrali
se rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente sul
risparmio energetico;
12. CHE ai
soli fini di applicazione della LR 14/09, la definizione di volume è quella da
vigente/adottato regolamento edilizio/norme tecniche di attuazione, computando
come volume esistente anche i sottotetti con caratteristiche di fatto di
agibilità, restano in ogni caso esclusi dal computo del volume esistente i vani
completamente interrati e quelli seminterrati per la parte sotto la linea di
terra esistente; il tutto naturalmente legittimato o legittimabile come esistenza;
13. CHE nei
casi di intervento di fabbricati esistenti all'interno di un piano attuativo in
genere (lottizzazione, produttivo ….), l'adeguamento agli standards và
monetizzato con un importo forfettario di E 200,00 per ogni o frazione di 100
mc (residenza) / 100 mq (altra destinazione) da realizzare;
14. DI
PRENDERE ATTO che l'avvio del procedimento, disposto e previsto dal DPR
380/01, inerenti alle istanze di cui alla sola LR14/09 si ha a far data delle
presente deliberazione;
15. DI
DEFINIRE centro storico le zone territoriali omogenee individuate come zona
A “Centro” storico dal vigente strumento urbanistico;
16. CHE
per concetto di contiguità si intende continuità edilizia, ovvero aderenza,
appoggio e sopraelevazione, ed in ogni caso funzionalmente e direttamente
dipendente dal fabbricato principale (esistente);
17. DI
PRENDERE ATTO che quanto alla
presente deliberazione ed alla legge regionale 14/09 si applica anche per i
fabbricati oggetto di condono /o sanatoria edilizia, anche se in corso di
perfezionamento purché si rilasci prima il provvedimento di condono/sanatoria;
18. CHE
è escluso ogni cambio di destinazione d'uso, se non per l'utilizzo dei volumi
contigui già esistenti;
19. DI
PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 7 il contributo di costruzione è
ridotto del 60% solo ed esclusivamente per edifici o unità immobiliari
destinati a prima abitazione del
proprietario o dell'avente titolo, ed il tutto da applicarsi col correttivo
del + 30% rispetto a quanto previsto
dalla deliberazione di Giunta comunale di definizione degli oneri di
urbanizzazione/costo di costruzione; non è in alcun modo cumulabile a riduzioni
già applicate;
20. DI applicare
una ulteriore riduzione del 10% a quella di cui alla LR 14/09 (60%) per edifici
aventi caratteristiche di bio-edilizia/architettura a sola destinazione
residenziale;
21. DI non
applicare i contenuti e disposti della LR 14/09 laddove sul territorio comunale
sono previste realizzazioni di opere pubbliche e/o di interesse pubblico;
22. CHE
gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono, ai sensi dell'art. 9 comma 4,
devono essere subordinati all'esistenza o realizzazione delle necessarie opere
di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore
carico urbanistico, il tutto ad esclusione degli interventi sulla prima casa di
abitazione;
23. CHE sono
fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia di distanza (proprietà,
fabbricati, strade in genere), previste dalla normativa statale, regionale
nonché dallo strumento urbanistico vigente/adottato, in particolare alla
normativa vigente laddove lo strumento urbanistico è superato; il presente
punto del deliberato vale anche per quanto all'art. 5 per la realizzazione di
tettoie/pensiline;
24. CHE in
ogni caso la presente deliberazione è da considerarsi superata laddove in contrasto con modifiche alla medesima LR
14/09 e circolari;
25. CHE per
quanto non definito/specificato nella presente deliberazione valgono in ogni
caso i contenuti della LR 14/09 e relative circolari;
26. CHE quanto
alla presente deliberazione è da considerarsi obbligatorio e vincolante per i
procedimenti di cui alla LR 14/09 da espletarsi da parte dello Sportello Unico
per l'Edilizia;
27. CHE questo
Consiglio comunale si riserva in ogni caso la possibilità/facoltà di modificare
e/o integrare i contenuti della presente deliberazione;
28. DI
DELEGARE la Giunta comunale all'emanazione di eventuali
circolari/direttive/chiarimenti integrative alla presente deliberazione, il
tutto con apposita delibera di mero atto di indirizzo;
DI
DICHIARARE con separata
votazione con voti 9 favorevoli,1 contrario (Caravita),2 astenuti (Dal Molin e
Della Pietà) espressi per alzata di mano su 12 consiglieri presenti e votanti ,
la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
- Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, art. 49 comma 1 -
Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto
Responsabile di Area esprime PARERE
FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica
competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della
deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e
responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e
corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti
da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.
Il parere di regolarità tecnica
costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte
dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non
riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.
Il parere attesta semplicemente la
competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità
formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere
da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e
dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo
deliberante.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to
arch. Marcello de Cumis