OGGETTO: Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14  (cd. Piano Casa), Limiti, definizioni e 

                 modalità di applicazione.

 

                                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la legge regionale 8 luglio 2009 n. 14, pubblicata sul B.U.R. del Veneto in data 10 luglio u.s. e vigente dal giorno dopo la pubblicazione;

CONSIDERATA la finalità della legge che è quella di contribuire al sostegno del settore edilizio, con specifica finalità politica-economica;

PRESO ATTO che l'obiettivo di contribuire a sostegno del settore edilizio, si integra con altre finalità concorrenti che vanno dal miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente, al miglioramento della qualità abitativa, alla promozione della bioedilizia e del risparmio energetico;

PRESO ATTO che la LR 14/09 è una legge di carattere straordinario, che prevale (deroga) sulle previsioni dei regolamenti edilizi comunale e strumenti urbanistici in genere;

VISTO che questa nuova disciplina ha una durata limitata a due anni,  a partire dalla data di entrata in vigore, anche se gli effetti si produrranno per l'intero arco di validità dei titoli abilitativi inerenti e conseguenti all'intervento da realizzare;

PRESO ATTO che il comma 5 dell'art. 9 dispone che i comuni devono deliberare entro il 30 ottobre p.v. “se e con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli artt. 2 e 3 , compiendo all'uopo specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale”;

RITENUTO sulla base di valutazioni di carattere urbanistico, edilizio paesaggistico ed ambientale, definire determinati limiti, indirizzi e modalità di applicazione della medesima normativa regionale;

VISTE le circolari esplicative già pubblicate all'adozione della presente deliberazione;

PRESO ATTO  delle necessità di definire limiti di altezza e modalità per quanto alla LR 14/09, al fine di assicurare il rispetto delle finalità degli interventi ed il loro corretto inserimento nel contesto edificato;

CONSIDERATO che i parametri oggettivi di riferimento per l'applicazione della legge, di cui alla presente deliberazione, sono “l'edificio esistente, il volume e la superficie coperta”;

PRESO ATTO  che il Consiglio comunale potrà anche successivamente integrare/modificare la presente deliberazione;

CONSIDERATO  che i contenuti della presente deliberazione, nonché la medesima LR 14/09, sono stati oggetto di confronto/discussione/presentazione/incontro con  professionisti del territorio ed i medesimi capigruppo consiliari;

          VISTA la legge regionale 27 giugno 1985 n. 61, la legge regionale 5 maggio 1998 n. 21, la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380,

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

             PRESO ATTO che tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi, pareri e/o Nulla-Osta, nonché le premesse ed i preamboli sopra citati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria per la validità ed efficacia del presente verbale di deliberazione;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Responsabile dell'area tecnica, per la regolarità tecnica;

Sentiti:

-il Sindaco che relaziona,

-il resp area tecnica De Cumis Marcello che relaziona sulle principali novità tecniche;

-il cons. Caravita che dichiara che tale legge da un punto di vista tecnico può essere anche accettabile ma non dal punto di vista politico in quanto per piano casa si dovrebbe intendere delle forme di messa a disposizione di casa per chi non c'è l'ha con un piano di edilizia popolare più che  prevedere ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni che possono farlo solo in pochi che magari la casa già ce l'hanno;  

Con voti 9 favorevoli,1 contrario (Caravita),2 astenuti (Dal Molin e Della Pietà) espressi per alzata di mano su 12 consilieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.   DI RECEPIRE ED APPLICARE la legge regionale 8 luglio 2009 n. 14, in particolare att. 2,3, e 4, sul proprio territorio comunale per tutto il patrimonio edilizio esistente, e non solo par la prima casa di abitazione;

2.   DI non applicare alcuna limitazione sostanziale ai contenuti della medesima legge regionale, se non per quanto ai successivi punti del presente deliberato;

3.   DI INDIVIDUARE le seguenti definizioni, modalità, indirizzi:

-     Art.2 comma 2, per accessorio è da intendersi un manufatto/fabbricato a servizio dell'edificio principale esistente; il sistema costruttivo ed i materiali devono in ogni caso uniformarsi a quelli dell'edificio principale ovvero secondo i contenuti del regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione; per accessorio o pertinenza è da intendersi quel manufatto/fabbricato non suscettibile di assumere una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione (lavanderia, deposito, magazzino, autorimesse, cantina …), non vi rientrano in alcun modo i mini-appartamenti o dependance anche quelle a servizio di strutture ricettive ed extra-ricettive;

-     Art. 2 comma 3, nell'ampliamento deve essere preferibilmente accorpato, e quindi computato sul volume da ampliare, l'eventuale sottotetto (esistente) se avente caratteristiche di agibilità o se rispondente alle caratteristiche di cui alla LR 12/99;

-     Art. 2 comma 4, per i condomini l'ampliamento è da intendersi riferito per singola unità abitativa, fermo restando il volume complessivo del fabbricato e previa approvazione dell'assemblea condominiale secondo i disposti di legge; in ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso esclusivamente previa progettazione plano-volumetrica complessiva ovvero da parte di tutte le unità che costituiscono la medesima schiera;

-     Art. 3 comma 4, per ricostruzione è da intendersi totale solo per quanto riguarda la parte strutturale;

4.   DI APPLICARE la normativa, di cui alla presente deliberazione, anche per i fabbricati individuati con gradi di protezione, ad esclusione di quelli all'interno dei centri storici o vincolati, con il rispetto dei materiali, dei fori e dei sistemi costruttivi del fabbricato esistente nonché degli elementi architettonici/costruttivi;

5.   CHE la percentuale dell'aumento volumetrico è da applicare esclusivamente alla consistenza degli edifici, prescindendo dagli eventuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti;

6.   CHE per quanto riguarda l'art. 5, sull'installazione di impianti solari o fotovoltaici dovrà essere dimostrato con apposito relazione firmata da tecnico specializzato del settore, il giusto dimensionamento delle superfici dei medesimi pannelli con il fabbisogno del fabbricato di riferimento; dette pensiline dovranno obbligatoriamente essere aperte su tutti i lati; non è cumulabile la possibilità di realizzazione di tettoie/pensiline di cui all'art. 5 della LR 14/09, con le superfici previste dal vigente regolamento edilizio o norme tecniche di attuazione per la realizzazione di manufatti accessori;

7.   DI DEFINIRE prima casa di abitazione l'unità immobiliare esentata dall'ICI (DL n. 93/08), così come da circolare regionale;

8.   DI DEFINIRE un ampliamento massimo delle destinazioni d'uso diverse al residenziale e precisamente quelle commerciali, non superiori al limite massimo previsto dalla normativa per le grandi superfici compreso l'esistente, al fine di evitare elusioni a specifiche norme di settore;

9.   DI DEFINIRE un'altezza delle parti ampliate/sopraelevate per le destinazione non residenziali pari a quella del fabbricato esistente, salvo i casi in cui è adeguatamente dimostrata la non disponibilità di area per la s.c. (ampliamento) di progetto dando quindi la possibilità di sovrapposizione alla s.c. esistente per un'altezza massima non superiore al 40% del fabbricato esistente, ed in ogni caso un'altezza non inferiore a tre metri alla linea di colmo esterna;

10.  DI DEFINIRE un'altezza delle parti ampliate/sopraelevate di fabbricati residenziali con più di 4 unità abitative del 40% rispetto all'altezza del fabbricato esistente, da misurarsi (esistente/progetto) dalla linea di terra esistente alla linea di colmo esterna, ed in ogni caso un'altezza non inferiore a tre metri alla linea di colmo esterna;

11.  CHE ai fini della cubatura di progetto è da considerarsi al netto dei muri perimetrali se rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa vigente sul risparmio energetico;

12.  CHE ai soli fini di applicazione della LR 14/09, la definizione di volume è quella da vigente/adottato regolamento edilizio/norme tecniche di attuazione, computando come volume esistente anche i sottotetti con caratteristiche di fatto di agibilità, restano in ogni caso esclusi dal computo del volume esistente i vani completamente interrati e quelli seminterrati per la parte sotto la linea di terra esistente; il tutto naturalmente legittimato o legittimabile come esistenza;

13.  CHE nei casi di intervento di fabbricati esistenti all'interno di un piano attuativo in genere (lottizzazione, produttivo ….), l'adeguamento agli standards và monetizzato con un importo forfettario di E 200,00 per ogni o frazione di 100 mc (residenza) / 100 mq (altra destinazione) da realizzare;

14.  DI PRENDERE ATTO che l'avvio del procedimento, disposto e previsto dal DPR 380/01, inerenti alle istanze di cui alla sola LR14/09 si ha a far data delle presente deliberazione;

15.  DI DEFINIRE centro storico le zone territoriali omogenee individuate come zona A “Centro” storico dal vigente strumento urbanistico;

16.  CHE per concetto di contiguità si intende continuità edilizia, ovvero aderenza, appoggio e sopraelevazione, ed in ogni caso funzionalmente e direttamente dipendente dal fabbricato principale (esistente);

17.  DI PRENDERE ATTO  che quanto alla presente deliberazione ed alla legge regionale 14/09 si applica anche per i fabbricati oggetto di condono /o sanatoria edilizia, anche se in corso di perfezionamento purché si rilasci prima il provvedimento di condono/sanatoria;

18.  CHE è escluso ogni cambio di destinazione d'uso, se non per l'utilizzo dei volumi contigui già esistenti;

19.  DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell'art. 7 il contributo di costruzione è ridotto del 60% solo ed esclusivamente per edifici o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, ed il tutto da applicarsi col correttivo del + 30%  rispetto a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale di definizione degli oneri di urbanizzazione/costo di costruzione; non è in alcun modo cumulabile a riduzioni già applicate;

20.  DI applicare una ulteriore riduzione del 10% a quella di cui alla LR 14/09 (60%) per edifici aventi caratteristiche di bio-edilizia/architettura a sola destinazione residenziale;

21.  DI non applicare i contenuti e disposti della LR 14/09 laddove sul territorio comunale sono previste realizzazioni di opere pubbliche e/o di interesse pubblico;

22.  CHE gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono, ai sensi dell'art. 9 comma 4, devono essere subordinati all'esistenza o realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico, il tutto ad esclusione degli interventi sulla prima casa di abitazione;

23.  CHE sono fatte salve in ogni caso le disposizioni in materia di distanza (proprietà, fabbricati, strade in genere), previste dalla normativa statale, regionale nonché dallo strumento urbanistico vigente/adottato, in particolare alla normativa vigente laddove lo strumento urbanistico è superato; il presente punto del deliberato vale anche per quanto all'art. 5 per la realizzazione di tettoie/pensiline;

24.  CHE in ogni caso la presente deliberazione è da considerarsi superata laddove  in contrasto con modifiche alla medesima LR 14/09 e circolari;

25.  CHE per quanto non definito/specificato nella presente deliberazione valgono in ogni caso i contenuti della LR 14/09 e relative circolari;

26.  CHE quanto alla presente deliberazione è da considerarsi obbligatorio e vincolante per i procedimenti di cui alla LR 14/09 da espletarsi da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia;

27.  CHE questo Consiglio comunale si riserva in ogni caso la possibilità/facoltà di modificare e/o integrare i contenuti della presente deliberazione;

28.  DI DELEGARE la Giunta comunale all'emanazione di eventuali circolari/direttive/chiarimenti integrative alla presente deliberazione, il tutto con apposita delibera di mero atto di indirizzo;

 

DI DICHIARARE con separata votazione con voti 9 favorevoli,1 contrario (Caravita),2 astenuti (Dal Molin e Della Pietà) espressi per alzata di mano su 12 consiglieri presenti e votanti , la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 -

 

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e responsabilità dell'organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso.

       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per l'adozione dell'atto da parte dell'organo deliberante, con una propria e specifica autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto.

       Il parere attesta semplicemente la competenza dell'organo deliberante all'adozione dell'atto e la regolarità formale per l'esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell'organo deliberante.

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DI AREA

                                                                                          f.to arch. Marcello de Cumis