Sono presenti il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria Rag. Carlo Dalle Crode ed il Responsabile dell'Area Demografica P.I. Francesco Introvigne.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la domanda presentata in data 02 ottobre 2003 e pervenuta al protocollo n. 10650 dalla società Vodafone Omnitel N.V. con sede legale ad Amsterdam (Olanda), codice fiscale e P. IVA 08539010010, intesa ad ottenere il nulla osta per l'installazione di una stazione radio base in Loc. Corbanese presso il campo sportivo;

 

Preso atto che la localizzazione dell'impianto interessa area di proprietà comunale e, più precisamente, porzione dei  m.n. 788 e 789 del Foglio 27 del Comune di Tarzo;

 

Vista lo schema di proposta di convenzione allegato alla richiesta d'installazione presentata in data 02 ottobre 2003;

 

Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile di cui  all'art. 49, I^ comma rispettivamente da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziario;

 

Con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese

 

DELIBERA

 

1.       Di approvare l'allegato schema di convenzione;

 

2.       Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria di provvedere ai successivi necessari provvedimenti al fine di pervenire alla sottoscrizione della convenzione allegata in schema alla presente deliberazione.

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/200, n. 267

Tarzo,lì 07.10.2003

                                                                               IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

                                                                                          Geom. SONEGO Valerio

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/200, n. 267

Tarzo,lì 07.10.2003

                                                     IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAT./FINANZ.

                                                                           Rag. DALLE CRODE Carlo


Convenzione per l'installazione su terreno di proprieta' comunale di apparati di telecomunicazione

 

tra

il Comune di Tarzo con Sede in Tarzo, Via Roma N° 42, partita IVA n° 00645110263, rappresentato in questo atto dal Sig. Dalle Crode Carlo in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativo/finanziaria, nato a Tarzo il 27 gennaio 1952 e domiciliato in Tarzo, Loc. Fratta, 159, il quale agisce e si obbliga in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.    del                                  ,esecutiva nei termini di legge, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, (nel seguito “Locatrice”)-

e

la Vodafone Omnitel N.V.., con sede legale in Amsterdam (Olanda), e uffici amministrativi in Ivrea, via Jervis n 13, capitale sociale versato Euro 2.561.221.982,90, iscritta presso il Registro Imprese di Torino al n. 93026890017 in data 19/02/1996, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08539010010, in persona del procuratore speciale Lorenza Cortellazzo munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio dott. Manuela Agostini in data 10 marzo 2003, repertorio n. 46.184, (nel seguito “Conduttrice”)- dall'altra parte - nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente;

                                               PREMESSO

Che il Comune di Tarzo e' proprietario sul territorio comunale del terreno aventi sia natura patrimoniale che demaniale;

 

che Vodafone Omnitel N.V., giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995, ha ottenuto l'assegnazione della concessione governativa quindicinale per costruire e gestire una Rete di Telefonia Radiomobile G.S.M. sul territorio nazionale;

 

che Vodafone Omnitel N.V., ai fini della realizzazione di detta Rete G.S.M. nel territorio comunale di Tarzo, è interessata alla utilizzazione di un'area di proprietà del Comune di Tarzo idonea all'installazione di apparati di telecomunicazione;

 

 

 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

 

 

Art. 1:

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2: OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in concessione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno (nel seguito l'”immobile”) di mq. 50, sita in Comune di Tarzo, località Corbanese, Via Olimpia, CAP 31210 distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Tarzo, al foglio n. 27 , su porzione della particella n. 788 (ex 107/a), il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura  come parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Locatrice conferma che sull'immobile di cui trattasi non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarela piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Art. 3: DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data della presente.

La convenzione potra' essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo.

Per quanto riguarda la disdetta da parte della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità dell'Impianto che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse alla sua eventuale dislocazione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di  telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno diciotto mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 90 (novanta) giorni.

Art. 4: CANONI

Il canone di locazione è convenuto in Euro 12.911,42 (dodicimila novecentoundici/42) annue da corrispondere in rate 2 anticipate di Euro 6.455,71 (seimilaquattrocentocinquantacinque/71) ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese presso la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi di Tarzo,  conto corrente 999999/4, ABI 8904, CAB 62130 , intestato al Comune di Tarzo.

La prima rata del canone decorrera' dalla data dell'avviso di rilascio della Autorizzazione a costruire.

Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U., e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

Le parti si danno atto che il conduttore ha effettuato cauzione mediante polizza fidejussoria assicurativa di Euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28).

 

Art. 5: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

 

L'immobile e' concesso in locazione per l'installazione di impianti pertelecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l'impianto”), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni.

Conseguentemente per tale utilizzo, il Locatore prende atto che la Conduttrice avrà necessità di collegare l'impianto con le utenze elettriche e telefoniche esterne, eventualmente, mediante l'installazione di impianti di telecomunicazioni in ponti radio, previa autorizzazione delle competenti autorità, nel pieno rispetto di tutte le normative di legge e con assunzione in ogni caso di qualunque responsabilità inerenti a tali opere.

La Conduttrice, inoltre, doterà l'impianto di opportuna messa a terra.

Le Parti convengono pertanto che il diritto di installazione, mantenimento e adeguamento dell'impianto alle innovazioni tecnologiche e alle eventuali modifiche della convenzione ministeriale di autorizzazione per il servizio di telecomunicazioni è condizione essenziale per tutta la durata del contratto.

Il Comune di Tarzo non è responsabile per la custodia dell'immobile e dell'impianto.

Vodafone Omnitel N.V.., a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere l'immobile idoneo allo scopo per il quale viene concesso; sarà, altresì, a suo carico l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell'impianto.

Al termine della concessione dell'immobile, Vodafone Omnitel N.V.. provvederà a richiesta e a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, a rimuovere quanto da essa installato e alla rimessione dell'immobile in pristino stato.

 

Art. 6: REGIME DELLE RESPONSABILITA'

Vodafone Omnitel N.V. si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all'immobile e solleva il Comune di Tarzo da ogni responsabilita' per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo dell'immobile e dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, Vodafone Omnitel N.V. ha stipulato polizza assicurativa con primaria compagnia di Assicurazione.

 

Art. 7: FACOLTA' DEL CONDUTTORE

Vodafone Omnitel N.V.., direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato, avrà facoltà di accedere all'immobile, in ogni momento, ventiquattr'ore su ventiquattro, festività comprese, per effettuare, nel corso della locazione, tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile al Comune ed a terzi.

 

Art. 8: FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

 

Art. 9: REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Locatrice e dalla Conduttrice. La Conduttrice provvedera' allo svolgimento delle relative incombenze, detraendo dal canone dovuto le spese richieste per la registrazione.

 

Art. 10: NORMA FINALE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione sara' valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.

 

Art. 11:

per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge

Letto, confermato e sottoscritto

 

Tarzo,

      La Locatrice                                     La Conduttrice

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