Presenziano alla seduta il Sig. Dalle Crode rag. Carlo Responsabile degli uffici e dei servizi dell'Area Amministrativo-Finanziaria e il Sig. Introvigne p.i. Francesco, Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Demografica.

LA GIUNTA  COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTI in particolare i seguenti articoli, nella loro versione vigente:

articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1.       L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31  dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs.vo 25.2.1995, N, 77,  come  modificato  dal  D.Lgs. 11/06/1996,  n. 336. 

2.       L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

articolo 8 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta

2.       Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.       A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di E. 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a E 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

VISTO l'articolo 37, comma 13 della Legge 23.12.2000, N. 388 “Finanziaria 2001” che dispone:

“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”.

 

PRESO atto  che il termine entro cui deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è quello fissata dalle norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO che ai sensi  dell' articolo 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 è fissato al 31 dicembre che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno d'intesa n.8, del 19/12/2002 emanato ai sensi della normativa richiamata, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio e, conseguentemente, quello di approvazione di aliquote e tariffe è stato differito al 31.03.2003.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

Visto il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione  che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

Rilevata, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il regolamento comunale  per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 in data 15.02.1999 modificato con deliberazione n. 75 in data 11.11.1999 nel quale:

§         all'articolo 6  vengono definiti i limiti e condizioni per l'approvazione delle aliquote

§         all'articolo 8 vengono definiti i limiti e condizioni per l'approvazione delle detrazioni

 

VISTA la vigente normativa, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;

RITENUTO di procedere alla modifica di aliquote e detrazioni per il periodo d'imposta 2003 come segue:

ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE                                   Aliquota 5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                 E 114,00

ALTRI FABBRICATI                                                                       Aliquota 6,5 per mille

AREE FABBRICABILI                                                                   Aliquota 7 per mille

 

RILEVATO CHE è stato espresso parere dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione:

 

D E L I B E R A

1)         di determinare, per il periodo di imposta 2003 ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N, 504, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate:

ABITAZIONE PRINCIPALE O EQUIPARATE                                   Aliquota 5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                               .E 114

ALTRI FABBRICATI                                                                       Aliquota 6,5 per mille

AREE FABBRICABILI                                                                   Aliquota 7 per mille

 

 

2)         di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2003 può essere determinato come segue:

gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile

615.000,00

gettito straordinario derivante dall'attività di controllo e accertamento

65.000,00

gettito complessivo previsto per l'anno 2003

680.000,00

 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/2000, n.267

Tarzo, lì 14/01/2003

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Dalle Crode Rag. Carlo