Presenziano alla seduta il Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Amministrativo-Finanziaria Rag. Carlo Dalle Crode, il Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Tecnica Geo. Angelo Visotto e il Responsabile degli Uffici e dei Servizi dell'Area Demografica P.I. Francesco Introvigne
Premesso:
- che con sentenza n. 1702/2002 del T.A.R. Veneto, è stata annullata la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.1136 del 29.01.2002 per l'istituzione di un vincolo diretto nei confronti di alcuni terreni adiacenti Villa Grimani, delimitati dal muretto in pietrame confinante con la Strada Via XXV Aprile;
- che in data 14 agosto 2002 è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'imposizione del vincolo diretto con il conseguente sorgere delle misure di salvaguardia;
- che i termini (210 giorni) decorrenti dalla data di comunicazione d'avvio del procedimento sono scaduti per l'adozione del provvedimento del vincolo
cosicchè le norme di salvaguardia sono decadute;
Preso atto che la Sopraintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dl Veneto con nota in data 28 marzo 2003, prot. n.3408 , pervenuta a questo Ente in data 4 aprile 2003, prot. n.3480, ha comunicato l'avvio di un ennesimo procedimento amministrativo di dichiarazione di interesse storico-artistico degli immobili di cui sopra ed in particolar modo di quegli individuati nei mapp. 233,234,235,240,1153 foglio VIII° in Comune di Tarzo adducendo quale motivazione semplicemente, quella già espressa in occasione della precedente imposizione del vincolo.
Preso atto che il nuovo provvedimento amministrativo adottato dalla Sopraintendenza del Veneto pregiudica l'interesse dell'amministrazione comunale a portare ad esecuzione un'opera pubblica già progettata e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.108/2001 in quanto, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.lgs 490/1999 i beni sottoposti al c.d " vincolo diretto" o investiti dalle misura di salvaguardia che derivano dalla comunicazioni di avvio del procedimento non sono suscettibili di trasformazione se non per espressa autorizzazione della Sopraintendenza la quale, peraltro, ha già risposto negativamente al Comune con nota del 15 gennaio 2003, prot. n.15070/BA già impugnata da questo Comune;
Ritenuto pertanto opportuno ricorrere, innanzi al T.A.R. Veneto contro il provvedimento della Sopraintendenza n. 3408 del 28.03.2003, dando mandato al legale di fiducia dell' Amministrazione comunale, Avv. Guido Sartorato;
Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, I^ comma del D.lgs 267/2000;
Con votazione unanime, favorevole, espressa in forma palese
1. Di autorizzare , per le ragioni esposte in premessa, il Sindaco, a ricorre in giudizio presso il T.A.R. avverso l'atto della Sopraintedenza per i beni achitettonici del Veneto n. 3408 del 28.03.2003.
2 Di incaricare, quale legale di fiducia, l'avvocato Guido Sartorato con studio legale a Treviso;
Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, I^ comma del D.lgs 18/08/2000, n.267
Tarzo, lì 25.03.2003
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
Rag. Carlo Dalle Crode